Ordinanza sull'utilizzazione dei locali e degli impianti scolastici delle scuole cantonali e professionali - Principio
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. Le aule e le strutture scolastiche, che sono di proprietà del cantone o da esso affittate, sono destinate all'attività scolastica.
2. Il loro utilizzo può, nella misura in cui l'attività scolastica lo consente, essere autorizzato su richiesta a corporazioni e organizzazioni secondo le disposizioni di questo regolamento.
1. Le autorizzazioni possono essere concesse
a) per l'uso delle aule scolastiche: per lo svolgimento di eventi scientifici, artistici e culturali;
b) per l'uso delle palestre, dei campi sportivi e delle strutture sportive: per lo svolgimento di eventi ginnici, sportivi e culturali.
1. Autorizzazioni per lo svolgimento di un evento politico e la diffusione di informazioni di contenuto politico possono essere concesse quando
a) non si tratta di un evento di partito politico o simile,
b) vi è un interesse da parte della scuola o
c) sono organizzate da una collettività pubblica (comune, cantone).
1. Domande di rilascio di un'autorizzazione per l'utilizzo di locali e impianti scolastici devono essere presentate almeno tre settimane prima dell'evento. Devono essere presentate a
a) il responsabile dei servizi per locali e impianti delle scuole cantonali;
b) la rispettiva direzione scolastica per locali e impianti delle scuole dei centri di formazione professionale.
2. Le domande devono contenere dettagli sull'evento e sui responsabili organizzatori.
1. Responsabili per il rilascio delle autorizzazioni sono
a)* il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura nel caso di cui al § 3;
b)* le direzioni delle scuole cantonali e dei centri di formazione professionale negli altri casi; le direzioni delle scuole possono delegare la competenza al responsabile o alla responsabile dei servizi.
2. Gli uffici competenti ai sensi del § 4 comma 1 trasmettono la richiesta con il loro parere al Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura, qualora questo sia responsabile per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate sia per un uso singolo che per un uso ripetuto.
1. Le autorizzazioni per l'uso ripetuto sono concesse per una durata massima di un anno scolastico.
2. Le domande di rinnovo di tali autorizzazioni devono essere presentate almeno 4 settimane prima della loro scadenza.
1. Qualora la scuola necessiti delle aule o delle strutture scolastiche messe a disposizione per eventi scolastici speciali temporanei, l'autorizzazione per singoli eventi può essere sospesa senza alcun compenso.
1. L'utilizzo delle piscine coperte delle scuole cantonali da parte del pubblico è disciplinato dai contratti conclusi con i comuni di Olten e Soletta.
1. Gli utenti sono obbligati a diligenza, pulizia e ordine. Devono trattare e utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e gli apparecchi messi a loro disposizione.
2. Modifiche ai locali, impianti e strutture possono essere effettuate solo con l'esplicito consenso dell'autorità concedente.
3. Gli utenti sono responsabili dei costi di ripristino e di tutti i danni da loro causati.
1. L'uso delle aule scolastiche e delle strutture scolastiche è consentito solo fino alle ore 22.00. Eccezioni saranno autorizzate solo in casi di necessità inderogabile.
2. Gli edifici devono essere chiusi entro le 22.15.
3. Durante le vacanze scolastiche e nei fine settimana, l'autorità competente può limitare o vietare completamente l'uso.
1. L'istanza di autorizzazione può imporre agli utenti condizioni particolari.
2. L'autorizzazione può in particolare essere accompagnata da condizioni relative alla sorveglianza da parte della polizia, della securitas o del picchetto dei vigili del fuoco. I costi sono a carico degli utenti.
1. È vietato fumare in tutti i locali scolastici.
1. L'istanza di autorizzazione garantisce, tramite misure adeguate, la supervisione e il rispetto delle disposizioni sull'uso.
2. Può revocare immediatamente o rifiutare per eventi futuri l'autorizzazione a enti e organizzazioni che non rispettano le disposizioni o le istruzioni.
1. Le tasse e le indennità speciali da corrispondere per l'affitto di locali e impianti scolastici sono stabilite in un allegato a questo regolamento.
1. Le tasse includono i costi per la pulizia, il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua.
2. L'uso delle strutture deve essere calcolato separatamente, così come l'accordatura degli strumenti musicali.
1. Le prestazioni lavorative speciali dei custodi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e i loro tempi di presenza, così come le prestazioni lavorative del personale ausiliario, devono essere compensate in aggiunta secondo un'apposita ordinanza del Consiglio di Governo.
1. L'istanza di autorizzazione, nel caso di cui al § 3, la scuola, nei cui locali o sulle cui strutture si svolge l'evento, presenta agli utenti il conto per le tariffe e le indennità speciali.
1. La fatturazione avviene per le autorizzazioni per l'uso singolo o multiplo dopo lo svolgimento degli eventi.
2. Per le autorizzazioni per la durata di un semestre scolastico o di un anno scolastico, la fatturazione delle tasse avviene con il rilascio dell'autorizzazione, mentre per i compensi speciali avviene alla fine del periodo di autorizzazione.
3. Le tasse e i compensi speciali devono essere pagati entro 30 giorni dalla data della fattura. Se nel caso di cui al comma 2 la tassa non viene pagata entro il termine, l'autorizzazione può essere revocata.
1. Associazioni studentesche e organizzazioni di studenti, riconosciute dalla direzione scolastica, sono esentate dal pagamento di tasse e compensazioni speciali per eventi interni.
2. Per eventi che servono interessi pubblici o scopi di utilità pubblica o ideali, l'autorità competente può, su richiesta, esentare totalmente o parzialmente dal pagamento delle tasse e delle compensazioni speciali. Un'esenzione totale o parziale è possibile anche per eventi culturali non coperti dai costi, così come per corsi di formazione di federazioni sportive nazionali, cantonali e regionali.
1. Contro le disposizioni della direzione della scuola o del direttore o della direttrice dei servizi delle scuole cantonali si può presentare ricorso scritto entro 10 giorni al Dipartimento dell'educazione e della cultura; contro le disposizioni dei centri di formazione professionale si può presentare ricorso entro 10 giorni presso la Commissione dei ricorsi della formazione professionale.
2. Le disposizioni del Dipartimento dell'educazione e della cultura o della Commissione dei ricorsi della formazione professionale possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo entro lo stesso termine.
1. I regolamenti interni delle scuole cantonali e delle scuole professionali valgono come diritto complementare.
1. Il Regolamento sull'uso delle palestre, dei campi sportivi e delle strutture della Scuola Cantonale di Soletta (Regolamento delle palestre) del 9 giugno 1964 è abrogato.
1. La delega di competenza al Dipartimento per l'Istruzione e la Cultura ai sensi del § 5 comma 1 lettera a richiede l'approvazione del Consiglio cantonale.
1. Il regolamento e l'allegato al regolamento (Tasse e indennità speciali) entrano in vigore il 16 aprile 1977, subordinatamente all'approvazione della delega di competenze da parte del Consiglio cantonale.