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Regolamento sulle assenze e la disciplina delle scuole medie cantonali (ADO Mittelschulen) - Scopo

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

**Generale**

1. Questa regolamentazione delle assenze e della disciplina serve a mantenere un'attività scolastica ordinata e a preservare una comunità scolastica che favorisca un apprendimento di successo. Essa mira in particolare a garantire una frequenza scolastica regolare, nonché un comportamento cooperativo, rispettoso e premuroso.

**Generale**

1. Questo regolamento di assenze e disciplina si applica alle scuole medie cantonali, comprese le scuole secondarie P da esse gestite e i corsi preparatori per una formazione terziaria, salvo disposizioni contrarie riportate di seguito.

2. Per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria P si applicano i §§ 8, 9, 13, 14 e 23. Per il resto, le assenze e le dispense nonché le misure disciplinari si conformano alla legislazione scolastica pubblica.

3. Per i partecipanti ai corsi della passerella maturità professionale o maturità specializzata - università si applicano i §§ 13 e 14. Per il resto, la frequenza delle lezioni e le misure in caso di violazione dei doveri si conformano ai §§ 8 e 9 del regolamento sulla passerella maturità professionale o maturità specializzata - università (Passerelleverordnung) del 22 ottobre 2008.

4. Per i partecipanti ai corsi preparatori per la Scuola Pedagogica della Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) si applicano i §§ 13 e 14. Per il resto, si applicano le direttive della direzione scolastica in consultazione con la PH FHNW.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. È considerata assenza qualsiasi mancanza da una lezione con obbligo di presenza, da un esame o riesame o da un'altra attività obbligatoria della scuola.

2. Le assenze devono essere giustificate.

3. Le scuole mantengono un controllo elettronico delle assenze.

4. Gli studenti e le studentesse che, durante un anno scolastico, registrano più di 150 lezioni perse, giustificate o non giustificate, non possono accedere alla classe successiva né essere ammessi agli esami di stato. I casi eccezionali vengono decisi dalla direzione scolastica.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. I ritardi vengono registrati nel sistema elettronico di controllo delle assenze.

2. Se esistono motivi validi, ad esempio un ritardo del treno, il ritardo verrà giustificato indicando il motivo. Lo studente o la studentessa è responsabile dell'inserimento corretto o della giustificazione.

3. In caso di ripetuta impuntualità imputabile agli studenti stessi, le scuole possono adottare misure conformi ai §§ 16 e 17.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Le prove annunciate, le prove di recupero e altri attestati di rendimento non sostenuti a causa di una giustificazione presentata tempestivamente e riconosciuta come valida, devono essere recuperati. L'insegnante della materia stabilisce la data, il tipo e il contenuto della prova di recupero.

2. Ogni attestato di rendimento annunciato non sostenuto e non giustificato viene valutato con il voto 1.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Sono considerate assenze giustificate in particolare

a) Malattia e infortunio;

b) Fruizione di mezze giornate jolly;

c) Partecipazione ad eventi extrascolastici nell'ambito della promozione del talento o come rappresentanza della scuola;

d) Adempimento di obblighi di legge e svolgimento di compiti nell’esercizio di una carica pubblica;

e) Lutti e altri eventi straordinari nell’ambito personale degli studenti o delle studentesse;

f) Altri motivi importanti riconosciuti dalla direzione scolastica.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Se un'assenza dovuta a malattia o infortunio dura più di 3 giorni, lo studente o la studentessa deve informare la scuola al più tardi entro il quarto giorno.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. La giustificazione contiene l'indicazione del motivo ed è da sottoscrivere dai tutori legali o dallo studente maggiorenne rispettivamente dalla studentessa maggiorenne.

2. Lo studente rispettivamente la studentessa presenta la giustificazione entro e non oltre due settimane dal ritorno a scuola.

3. In accordo con l'insegnante di classe, l'insegnante della materia può richiedere un certificato medico in caso di assenze dovute a malattia o incidente. Se lo studente rispettivamente la studentessa non può fornire il certificato medico richiesto, l'assenza è considerata non giustificata.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Le domande di dispensa devono essere presentate tempestivamente alla scuola prima della data in questione.

2. La domanda deve contenere l'indicazione del motivo e deve essere firmata dai tutori legali o dall'alunno/a maggiorenne.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Gli studenti e le studentesse possono assentarsi dalle lezioni per quattro mezze giornate per anno scolastico senza fornire alcuna motivazione (giornate jolly).

2. I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o lo studente maggiorenne, rispettivamente la studentessa maggiorenne, comunicano in anticipo l'utilizzo delle giornate jolly.

3. Le giornate jolly non utilizzate decadono alla fine dell'anno scolastico.

4. La direzione scolastica può vietare l'utilizzo delle giornate jolly in occasioni scolastiche speciali come giornate delle visite o giornate sportive.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Assenze, per le quali non è stata presentata per tempo una giustificazione riconosciuta come valida né è stata concessa una dispensa, sono considerate ingiustificate.

Assenze, Giustificazioni, Dispense

1. Assenze giustificate e non giustificate vengono registrate nel libretto scolastico.

**Regole di Comportamento**

1. È vietata qualsiasi interferenza con il funzionamento della scuola. Questo include in particolare

a) Violazioni del regolamento interno e delle disposizioni emanate internamente alla scuola;

b) Mancata osservanza delle istruzioni impartite dalla direzione scolastica, dal personale docente e da altre persone incaricate dalla direzione scolastica;

c) Disturbo delle lezioni e degli eventi scolastici.

**Regole di Comportamento**

1. Non sono permessi in particolare

a) minacce di violenza fisica o psicologica o applicazione di violenza;

b) denigrazione pubblica dei membri e degli ospiti della scuola;

c) danneggiamenti intenzionali alle proprietà;

d) utilizzo abusivo o non autorizzato dei mezzi di informazione e comunicazione della scuola;

e) registrazione, memorizzazione e pubblicazione di immagini e suoni senza l'esplicita autorizzazione delle persone coinvolte;

f) comportamenti scorretti durante gli esami e altre verifiche di rendimento;

g) fumo nell'area scolastica;

h) distribuzione e consumo di alcol e altre sostanze psicoattive non prescritte da un medico durante le lezioni, nonché in tutta l'area scolastica.

2. La direzione scolastica può consentire eccezioni al divieto di fumo e alcol.

Misure

1. Contro gli alunni e le alunne che violano le disposizioni di questo regolamento delle assenze e disciplinare o il regolamento interno, o il cui comportamento dà adito a contestazioni, possono essere ordinate misure disciplinari.

2. Le misure disciplinari devono essere ordinate tenendo conto del principio di proporzionalità.

Misure

1. L'insegnante può adottare nei confronti degli allievi le seguenti misure

a) ammonimento orale o scritto;

b) esclusione dalla lezione;

c) compiti aggiuntivi a casa;

d) lavoro aggiuntivo a scuola;

e) rimozione temporanea di oggetti appartenenti allo studente o alla studentessa;

f) annotazione nel rapporto scolastico a causa di cattiva condotta nella materia in questione.

2. L'insegnante può, nei confronti degli studenti che si comportano in modo scorretto durante le valutazioni delle prestazioni, procedere a una detrazione adeguata del voto o rifiutare il lavoro svolto.

Misure

1. Il vicepreside o la vicepreside può adottare nei confronti degli alunni le seguenti misure

a) ammonimento scritto;

b) lavoro supplementare a casa;

c) lavoro supplementare a scuola;

d) multa fino a 100 franchi;

e) annotazione sul certificato a causa di comportamento inadeguato;

f) minaccia di espulsione dalla scuola (ultimatum).

Misure

1. La direzione scolastica può imporre agli studenti le seguenti misure

a) esclusione temporanea dalle lezioni e dalle attività scolastiche per un massimo di 7 giorni;

b) minaccia di espulsione dalla scuola (ultimatum).

Misure

1. Su richiesta della direzione scolastica, il dipartimento può disporre l'espulsione definitiva di una studentessa o di uno studente dalla scuola.

Misure

1. Qualora un'infrazione disciplinare configuri gli estremi di un reato punibile secondo il diritto federale o cantonale, la direzione scolastica può presentare una denuncia penale contro lo studente o la studentessa.

Procedura e Mezzi di Impugnazione

1. La minaccia di esclusione (Ultimatum) è una condizione necessaria per l'esclusione definitiva dalla scuola.

2. La minaccia di esclusione può essere omessa se la permanenza dello studente o della studentessa in aula non è più ragionevolmente accettabile in base alle circostanze.

3. La minaccia di esclusione deve essere notificata ai responsabili legali o allo studente o alla studentessa maggiorenne.

4. La minaccia di esclusione è comunicata per iscritto al Dipartimento contemporaneamente all’apertura e viene annotata nel prossimo certificato.

Procedura e Mezzi di Impugnazione

1. Il procedimento è disciplinato dalla legge sulla tutela giurisdizionale in materia amministrativa (Legge sulla Giustizia Amministrativa) del 15 novembre 1970.

2. Prima di disporre una misura disciplinare, devono essere ascoltati i tutori oppure l’alunno o l’alunna maggiorenni. In caso di urgenza, l'audizione preventiva può essere omessa (§ 23, comma 2, Legge sulla Giustizia Amministrativa).

3. Per motivi importanti, in particolare in caso di urgenza, una misura disciplinare può essere messa in vigore immediatamente e l'effetto sospensivo di un ricorso può essere revocato (§ 36, comma 2, Legge sulla Giustizia Amministrativa). La revoca dell'effetto sospensivo deve essere motivata.

Procedura e Mezzi di Impugnazione

1. Contro i provvedimenti basati sul presente regolamento sulle assenze e sulla disciplina è possibile presentare ricorso al Dipartimento entro 10 giorni.

2. Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo entro 10 giorni.

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