Ordinanza sul rilascio del certificato di scuola specializzata presso le scuole specializzate cantonali - Organizzazione (FMS)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. Gli esami di diploma della scuola media specializzata sono sotto la responsabilità della direzione della scuola media specializzata e sono di norma sostenuti dai docenti che hanno insegnato agli studenti e alle studentesse nelle materie d'esame.
2. La commissione della scuola media specializzata garantisce che le formulazioni e le valutazioni degli esami di diploma delle scuole medie specializzate siano coordinate tra loro.
1. Gli esami finali della scuola professionale-secondaria si svolgono alla fine del terzo anno di formazione prima delle vacanze estive.
1. Agli esami sono ammessi gli studenti e le studentesse che hanno frequentato la scuola almeno durante l'ultimo anno.
2. Gli studenti e le studentesse che non hanno superato l'esame possono ripeterlo una volta, dopo aver frequentato nuovamente il corso dell'ultimo anno scolastico. Le dispense sono decise dalla direzione della scuola media specialistica.
3. Gli studenti e le studentesse, in caso di mancato superamento dell'esame, possono presentare in caso di ripetizione un ulteriore lavoro autonomo strettamente legato al campo professionale scelto. Se non presentano un ulteriore lavoro autonomo, viene considerato il voto del lavoro già presentato.
4. Chi non ha superato per due volte l'esame finale della scuola media specialistica non viene ammesso a nessun altro esame finale della scuola media specialistica.
1. Candidati e candidate che, a causa di malattia o infortunio, non possono sostenere un esame, devono comunicarlo prima o al più tardi durante l'esame e presentare un certificato medico. Verranno convocati per un esame suppletivo. Comunicazioni tardive non saranno considerate. I candidati e le candidate devono essere informati di questa disposizione prima dell'inizio dell'esame.
1. Per il superamento dell'esame finale, decidono le prestazioni in nove materie e il lavoro autonomo
a) Tedesco;
b) Francese;
c) Inglese;
d) Matematica;
e)* Fisica;
f) Storia;
g)* ...
h)* Musica;
i)* Per il campo professionale della salute: Biologia e Etica / Filosofia;
j)* Per il campo professionale della pedagogia: Disegno artistico e arte e Fenomeni scientifici;
k)* Per il campo professionale del lavoro sociale: Economia e diritto e Psicologia;
l)* Lavoro autonomo con stretto riferimento al campo professionale scelto.
2. Le prestazioni nelle materie secondo il paragrafo 1 vengono espresse in voti interi e mezzi voti. 6 è il voto più alto, 1 il voto più basso. Voti sotto il 4 rappresentano prestazioni insufficienti.
1. Verranno esaminati i seguenti sei ambiti
a) Tedesco;
b) Francese;
bbis)* Inglese;
c) Matematica;
d)* Ambito professionale (due materie d'esame)
1.* Salute: Biologia e Etica / Filosofia;
2.* Pedagogia: Educazione Artistica e Arte nonché Fenomeni Scientifici;
3.* Lavoro Sociale: Economia e Diritto nonché Psicologia.
e)* ...
**1. Verifica**
a) nella materia di Tedesco, sia scritto che orale;
b) nella materia di Francese, sia scritto che orale;
bbis)* nella materia di Inglese, orale;
c)* nella materia di Matematica, scritto;
d)* nel campo professionale
1. Salute: Biologia nonché Etica/ Filosofia: sia scritto che orale;
2. Pedagogia: Progettazione Artistica e Arte: orale-pratico; Fenomeni Scientifici: orale;
3. Lavoro Sociale: Economia e Diritto nonché Psicologia: sia scritto che orale.
**2.**
Le direzioni delle scuole medie professionali determinano annualmente in accordo reciproco la stessa tipologia di esame nelle materie dei campi professionali di Salute e Lavoro Sociale. In questi campi professionali, una materia è sempre valutata oralmente e un'altra per iscritto.
**3.**
I diplomi di lingua acquisiti durante la formazione nella scuola media professionale possono sostituire in tutto o in parte l'esame nella corrispondente lingua. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura regola i dettagli.
1. All'inizio della formazione e al più tardi un anno prima degli esami finali, la direzione degli istituti tecnici informa gli studenti e le studentesse sul procedimento d'esame.
2. Tre mesi prima degli esami finali, gli studenti e le studentesse vengono informati sul tipo di esame scelto dalle direzioni degli istituti tecnici nel campo professionale (§ 7 comma 1 lett. d num. 1 e 3).
1. Gli esami scritti durano 4 ore per la materia Tedesco, e 3 ore per tutte le altre materie.
2. Le prove d'esame sono elaborate dagli insegnanti di materia e presentate tempestivamente agli esperti per l'approvazione.
3. In accordo con le direzioni delle Scuole Medie Specializzate, le conferenze dei dipartimenti stabiliscono con gli esperti i mezzi ausiliari consentiti.
4. L'insegnante di materia corregge e valuta le prove d'esame. Queste devono essere inviate tempestivamente agli esperti affinché possano esaminare le prove. I voti sono stabiliti dall'insegnante di materia in collaborazione con l’esperto.
1. L'esame orale dura 15 minuti.
2. L’esperto o l’esperta documenta per iscritto il corso dell’esame orale. I voti vengono stabiliti congiuntamente dall'insegnante di materia e dall'esperto o dall'esperta al termine dell’esame.
1. ...
2. Nell'ambito della materia Disegno Artistico e Arte, l'esame comprende una parte pratica di quattro ore e una presentazione orale del lavoro di 15 minuti.
3. L'esperto o l'esperta annota per iscritto il corso dell'esame orale o della presentazione. I voti vengono stabiliti congiuntamente dalle persone docenti della materia e dall'esperto o esperta al termine dell'esame.
1. In tutti i casi in cui l'insegnante di materia e l'esperto o l'esperta non riescono a concordare sul voto, decide la commissione della scuola media professionale.
1. ...
2. Il voto d'esame corrisponde alla media aritmetica dei voti della parte scritta e di quella orale o orale-pratica. I voti non vengono arrotondati, salvo che siano combinati con un voto di esperienza.
3. Se l'esame è esclusivamente scritto, esclusivamente orale o esclusivamente orale-pratico, il rispettivo voto viene considerato come voto d'esame.
1. ...
2. Nelle materie in cui si sostiene un esame finale, il voto finale corrisponde alla media aritmetica, arrotondata al numero intero o alla mezza unità più vicina, tra il voto di esperienza e il voto dell'esame. In tutte le altre materie, il voto finale corrisponde al voto di esperienza.
1. Le note di esperienza derivano dai voti riportati nei certificati dell'ultimo anno in cui la rispettiva materia è stata insegnata.
2. ...
3. ...
1. L'attestato di scuola media professionale viene rilasciato quando contemporaneamente
a) la media di tutte le votazioni ai sensi del § 5 è almeno 4,0 e
b) al massimo tre votazioni sono insufficienti e
c) la somma degli scostamenti delle votazioni dal 4,0 verso il basso non supera i 2,0 punti.
2. Forma e contenuto dell'attestato di scuola media professionale sono determinati dal regolamento sul riconoscimento dei diplomi delle scuole medie professionali del 25 ottobre 2018 della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
1. Chi utilizza mezzi illeciti o acquisisce altrimenti vantaggi illeciti, non ha superato l'esame finale della scuola professionale.
2. I candidati e le candidate che si assentano ingiustificatamente da un esame non hanno superato l'esame finale della scuola professionale.
1. La decisione riguardante il rilascio del certificato di scuola media professionale è presa dalla commissione della scuola media professionale.
2. Dopo la riunione, la direzione della scuola media professionale comunica i risultati a nome della commissione della scuola media professionale con un avviso scritto sui mezzi di ricorso.
3. Ogni candidato e ogni candidata ha il diritto di visionare i propri elaborati d'esame corretti e le relative votazioni al termine dell'esame.
1. Nell'ambito di sperimentazioni scolastiche, in accordo con il Dipartimento per l'Istruzione e la Cultura, si può derogare al presente regolamento.
1. Contro le decisioni basate su questo regolamento, può essere presentato ricorso presso il Dipartimento per l'Istruzione e la Cultura entro dieci giorni.
1. Il regolamento di attuazione della legge sulla scuola media per diploma del 13 maggio 1991 è abrogato. Fatte salve le disposizioni del comma 2.
2. Per le scuole medie per diploma biennali continuano ad applicarsi le basi legali precedenti fino alla fine dell'anno scolastico 2004/2005.
1. Per i corsi che sono iniziati negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, si applicano le disposizioni del regolamento d'esame per gli esami finali della scuola media specializzata FMS del 10 maggio 2004 nella versione del 1 agosto 2009 (disposizioni precedenti).
2. Gli studenti e le studentesse che hanno iniziato il corso nell'anno scolastico 2019/2020, non superano l'esame alla fine dell'anno scolastico 2021/2022 e ripetono, possono ripetere l'esame un anno dopo secondo le disposizioni precedenti.
3. Gli studenti e le studentesse che hanno iniziato il corso nell'anno scolastico 2020/2021 e non superano l'esame alla fine dell'anno scolastico 2022/2023, possono ripetere l'esame un anno dopo secondo le disposizioni precedenti.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004. Fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.