Ordinanza sulla scuola specializzata del Cantone di Soletta (Fachmittelschulverordnung) - Orientamento verso gli Ambiti Professionali
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. La Scuola Media Professionale (FMS) offre, nell'ambito degli obiettivi formativi definiti dalla legge e secondo il Regolamento della Conferenza Svizzera dei Direttori Cantonali dell'Educazione Pubblica (CDIP) sul riconoscimento dei diplomi delle Scuole Medie Professionali del 25 ottobre 2018, percorsi formativi orientati ai seguenti settori professionali, a condizione che vi sia una domanda sufficientemente grande
a) Sanità;
b)* Pedagogia;
c)* Lavoro sociale.
2. La formazione si conclude con il conseguimento del certificato della Scuola Media Professionale.
3. Chi ha completato con successo la Scuola Media Professionale può, dopo aver superato le prestazioni aggiuntive richieste, sostenere l'esame per l'ottenimento della Maturità Professionale.
1. L'ammissione ai programmi di formazione avviene tramite una procedura di selezione. Il Dipartimento per l'Istruzione e la Cultura disciplina i dettagli della procedura di selezione.
1. L'organizzazione è disciplinata dal regolamento sulle strutture direttive delle scuole medie (Regolamento delle scuole medie) del 10 dicembre 2001.
2. Le direzioni responsabili delle scuole medie professionali (FMS) assicurano che i percorsi formativi delle scuole medie professionali siano coordinati tra loro.
1. La scuola media professionale verifica e promuove in modo sistematico e regolare la qualità della sua offerta formativa, in particolare la preparazione ottimale per le istituzioni formative a cui si rivolgerà in futuro.
1. Il consiglio esecutivo nomina da sette a un massimo di nove membri con diritto di voto.
2. Gli esperti e le esperte del settore, le istituzioni formative riconosciute e il Cantone devono essere adeguatamente rappresentati. Le direzioni degli istituti tecnico-professionali sono rappresentate ciascuna da una persona con voce consultiva e dispongono del diritto di proposta.
3. Il mandato dura quattro anni, con possibilità di rielezione.
4. La commissione si costituisce autonomamente.
1. La Commissione delle scuole medie professionali ha in particolare i seguenti compiti e poteri
a) Sovrintende agli esami finali delle scuole medie professionali, determina i risultati degli esami finali delle scuole medie professionali e decide sull’emissione del diploma della scuola media professionale.
b) Sovrintende agli esami di maturità professionale, determina i risultati degli esami di maturità professionale e decide sull’emissione della maturità professionale.
c) Valuta i percorsi formativi della scuola media professionale considerando la preparazione adeguata per le istituzioni formative successive.
1. Per la frequenza della scuola media specialistica è prevista una tassa di iscrizione annuale. L'importo è stabilito nel Regolamento sulle tasse scolastiche, i diritti e i contributi finanziari nelle scuole medie del 30 aprile 2018.
2. I costi derivanti da eventi speciali, tirocini e soggiorni linguistici durante la formazione nella scuola media specialistica sono a carico degli studenti.
3. Se sorgono costi per prestazioni supplementari richieste per l'ammissione all'esame finale del diploma di maturità specializzata, tali costi devono essere sostenuti dai candidati stessi.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. Tutte le disposizioni che contrastano con questo regolamento sono abrogate. È riservato il comma 4.
2. È abrogato il regolamento di esecuzione della legge sulla scuola media a indirizzo professionale del 13 maggio 1991.
3. È abrogata la tabella oraria della scuola media a indirizzo professionale Olten/Solothurn, tabella oraria ridotta valida dall'anno scolastico 2000/2001.
4. Per la scuola media a indirizzo professionale biennale continuano ad applicarsi, fino alla fine dell'anno scolastico 2004/2005, le basi giuridiche precedenti.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004. Fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.