Ordinanza sulla passerella Maturità professionale o Maturità specializzata - università (Passerelleverordnung) - Oggetto
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. Questo regolamento contiene le disposizioni attuative relative al corso di preparazione e all'esame complementare per l'ammissione alle università degli istituti superiori delle titolari e dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità professionale riconosciuto a livello nazionale.
1. Il corso di preparazione e l'esame integrativo si svolgono presso la scuola cantonale di Soletta.
1. L'iscrizione al corso di preparazione deve essere presentata alla Scuola Cantonale di Soletta utilizzando l'apposito modulo entro e non oltre il 30 aprile.
1. Viene ammesso al corso preparatorio colui che
a) è in possesso di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità professionale riconosciuto a livello nazionale;
b) ha pagato la tassa di iscrizione, la retta del corso per il primo semestre ed eventuali ulteriori tasse scolastiche.
1. Il corso di preparazione viene svolto come corso annuale di due semestri.
2. L'inizio della scuola e le vacanze seguono il calendario delle vacanze per le scuole medie cantonali e le scuole professionali.
3. Il corso annuale comprende 532 lezioni.
1. Le lezioni sono distribuite tra le materie di Tedesco, Inglese o Francese, Matematica, Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Fisica) e Scienze Umane (Geografia, Storia).
2. Viene offerta come lingua straniera l'Inglese. La direzione scolastica decide se, in presenza di un numero sufficiente di iscrizioni, possa essere offerto anche il Francese come seconda lingua nazionale.
1. I contenuti dell'insegnamento nelle singole materie sono orientati agli obiettivi formativi stabiliti secondo l'articolo 6 del Regolamento del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 sull'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità riconosciuto a livello nazionale alle università, secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità.
1. I partecipanti al corso frequentano le lezioni in modo continuativo.
2. Si applicano le regole di condotta ai sensi dei §§ 13 e 14 del Regolamento sulle assenze e sulla disciplina delle scuole medie cantonali (ADO Scuole Medie) del 14 giugno 2022.
1. La direzione della scuola può emettere un'ammonizione in caso di comportamento riprovevole e, in caso di recidiva, escludere i partecipanti dal corso di preparazione.
1. Alla prova integrativa è ammesso chi ha completato il corso di preparazione e ha pagato la tassa del corso e l'eventuale retta scolastica.
1. La direzione scolastica organizza l'esame come esame complessivo.
2. Essa nomina gli esperti e le esperte d'esame.
1. L'esame si svolge durante la sessione regolare degli esami di maturità liceale prima delle vacanze estive.
2. La direzione scolastica annuncia le date degli esami con un anno di anticipo.
1. Gli insegnanti di materia svolgono l'esame.
2. L'esame non è pubblico.
1. Per le materie d'esame, gli obiettivi e i contenuti degli esami, la tipologia e la durata degli esami, i mezzi ausiliari consentiti, i criteri di valutazione, l'assegnazione dei voti, il punteggio e la ponderazione dei voti, i requisiti per il superamento dell’esame nonché la ripetizione dell'esame si applicano le disposizioni del regolamento del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 relativo all'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale presso le università e le direttive vigenti della Commissione svizzera di maturità per l'esame complementare Passerelle 'Maturità professionale/Maturità specializzata - università'.
2. Per quanto riguarda le sanzioni e la decisione di esame, si applicano, per analogia, le disposizioni del regolamento sugli esami di maturità liceale del 1° luglio 2013.
1. La Commissione Maturità del Canton Soletta convalida i risultati degli esami.
2. Il Rettore o la Rettrice emette la decisione della Commissione Maturità riguardante il superamento o il non superamento dell'esame di integrazione a nome della stessa.
1. I partecipanti al corso devono versare una quota di 200 franchi al momento dell'iscrizione. Questo importo sarà dedotto dal costo del corso del primo semestre.
2. La quota d'iscrizione sarà rimborsata se la cancellazione avviene prima della scadenza del pagamento o se non si supera l'esame di maturità professionale o quello di maturità specializzata.
1. I partecipanti al corso devono pagare una quota di iscrizione di 1'000 franchi per semestre.
2. In caso di ritiro o esclusione durante il semestre, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
1. Per i partecipanti ai corsi provenienti da un altro cantone, oltre alla tassa del corso, viene applicata una tassa scolastica.
2. Se il cantone di residenza non copre la tassa scolastica, i partecipanti dovranno sostenerla personalmente.
3. La tassa scolastica è determinata in base all'Accordo Scolastico Regionale relativo all'accoglienza reciproca di apprendisti e all'assegnazione di contributi (RSA 2009) del 23 novembre 2007.
1. I partecipanti al corso sostengono i costi per i materiali didattici.
1. I procedimenti amministrativi e la tutela giuridica sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 della Legge sulle Scuole Medie del 29 giugno 2005 e dalla Legge sulla tutela giuridica nei procedimenti amministrativi (Legge sulla giustizia amministrativa) del 15 novembre 1970.