Regolamento sulle condizioni di passaggio degli allievi del livello secondario I dei distretti di Dorneck e Thierstein alle scuole di cultura generale del livello secondario II del Cantone di Basilea Città - Oggetto e ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Il presente regolamento disciplina, in integrazione all'accordo scolastico regionale sulla reciproca ammissione degli apprendisti e l'erogazione di contributi (RSA 2009) del 23 novembre 2007, le condizioni di ammissione degli studenti e delle studentesse residenti nei distretti di Dorneck e Thierstein nei percorsi di formazione di un liceo o di una scuola professionale del Cantone di Basilea Città.
2. Esso si applica per la prima volta ai passaggi nell'anno scolastico 2018/2019.
1. L'ammissione alla prima classe del Ginnasio richiede, di norma, la frequentazione delle seguenti classi: Terza classe della Scuola secondaria di Solothurn P, E Plus o E.
1. Gli studenti e le studentesse della terza classe della scuola secondaria di Solothurn di tipo P o E Plus vengono ammessi senza esame, se soddisfano le condizioni di promozione al termine della terza classe. Se non soddisfano tali condizioni, non possono entrare in palestra.
2. Gli studenti e le studentesse della terza classe della scuola secondaria di Solothurn di tipo E vengono ammessi senza esame, se soddisfano le condizioni di promozione nel primo libretto del terzo anno di scuola secondaria e se ottengono una media dei voti di almeno 5.20 nelle materie di tedesco, lingue straniere (media non arrotondata tra francese e inglese) e matematica (contata due volte).
3. L'ammissione è definitiva.
1. Devono superare il procedimento con esame di ammissione e giudizio globale
a) gli studenti e le studentesse della scuola secondaria E che non soddisfano i requisiti per un'ammissione senza esame;
b) gli studenti e le studentesse per i quali non è prevista un'ammissione senza esame.
2. I requisiti dell'esame si basano sugli obiettivi di apprendimento della terza classe della scuola secondaria E del Canton Soletta.
3. Ha superato il procedimento di ammissione chi raggiunge almeno 18 punti complessivi nell'esame e nel giudizio globale o, qualora non sia possibile fornire un giudizio globale, chiottiene almeno 18 punti solo nell'esame.
4. L'ammissione avviene in via definitiva.
5. L'esame di ammissione si svolge in primavera. Ha luogo in un istituto scolastico del Canton Soletta.
1. Inoltre, l'ammissione e la protezione giuridica sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento sull'ammissione, i certificati, la promozione e il licenziamento per le scuole di maturità del Cantone di Soletta (Regolamento di promozione delle scuole di maturità) del 30 marzo 1998.
1. Può essere ammesso chi ha completato o sta completando l'11º anno scolastico e soddisfa le condizioni di ammissione.
2. L'entrata è generalmente possibile entro due anni dalla fine della scuola dell'obbligo.
1. Ammissione senza esame,
a) chi, nel certificato del primo semestre del terzo anno scolastico della scuola secondaria del Canton Soletta, tipo P o E Plus, soddisfa i requisiti di promozione;
b) chi, nel certificato del primo semestre del terzo anno scolastico della scuola secondaria tipo E, soddisfa i requisiti di promozione e abbia una media dei voti di almeno 4.70 nelle materie tedesco, lingue straniere (media non arrotondata di francese e inglese) e matematica (contata doppia).
2. L'ammissione avviene definitivamente.
1. Chi non soddisfa i requisiti per un'ammissione senza esame deve sostenere un esame di ammissione.
2. I requisiti d'esame si basano sugli obiettivi di apprendimento della terza classe della scuola secondaria E del Canton Soletta.
3. Ha superato l'esame di ammissione chi raggiunge un totale di 16 punti nelle materie tedesco, lingue straniere (media non arrotondata di francese e inglese) e matematica (contata doppia) insieme alla raccomandazione della scuola precedente.
4. L'ammissione avviene in modo definitivo.
5. L'esame di ammissione si svolge in primavera. Si tiene in una scuola media del Canton Soletta.
1. Inoltre, l'ammissione e la tutela giuridica sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di ammissione per le scuole professionali del Cantone Soletta del 7 settembre 2012.