Ordinanza sui contributi comunali alle spese della formazione liceale durante la scuola dell'obbligo - Scopo
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la partecipazione (quota di stipendio e costi operativi) dei comuni di residenza ai costi statali per l'insegnamento liceale che rientra nel periodo scolastico obbligatorio.
1. I contributi comunali devono essere versati per i costi dell'insegnamento liceale durante il periodo scolastico obbligatorio per l'11º anno scolastico presso i licei cantonali di Olten e Soletta.
a)* ...
b)* ...
2. ...
1. Il contributo netto di ciascun comune si calcola secondo la seguente formula: numero di studenti moltiplicato per la tariffa scolastica al netto del contributo cantonale.
1. La data di riferimento per il rilevamento degli studenti e delle studentesse che frequentano le lezioni ai sensi dell'articolo 2 è il 15 novembre.
1. La retta scolastica per alunno o alunna corrisponde al tasso di retta per l'insegnamento ginnasiale nell'ambito dell'obbligo scolastico ai sensi dell'Accordo scolastico regionale sulla reciproca accoglienza di apprendisti e sull'elargizione di contributi (RSA 2009) del 23 novembre 2007.
1. Il Cantone sostiene la quota di costi stabilita dalla legge sull'equilibrio finanziario e sul riparto delle spese tra i comuni (legge sull'equilibrio finanziario e sul riparto delle spese, FILAG EG) del 30 novembre 2014 per quanto riguarda la retta scolastica.
1. Il calcolo dei contributi netti è effettuato per anno scolastico.
2. La rendicontazione viene effettuata per l'anno scolastico in corso entro la fine di giugno.
1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Resta salvo il diritto di opposizione del Consiglio del Cantone.