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Accordo intercantonale sull'offerta scolastica negli ospedali - Scopo e Campo di Applicazione (ISV)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. L'accordo regola il riconoscimento delle offerte scolastiche negli ospedali (scuole ospedaliere) tra i cantoni firmatari dell'accordo.

2. Si applica alle offerte nell'ambito della scuola obbligatoria che sono frequentate da studenti ospedalizzati in ospedali al di fuori del cantone in cui deve essere completato l'obbligo scolastico.

3. Si applica alle offerte di istruzione generale del livello secondario II che sono frequentate da studenti ospedalizzati in ospedali al di fuori del cantone di residenza.

4. Gli accordi intercantonali che regolano la condivisione della responsabilità o il cofinanziamento delle scuole ospedaliere o che prevedono riconoscimenti differenti da questo accordo per l'utilizzo dell'offerta di una scuola ospedaliera, prevalgono su questo accordo. È presupposto che i riconoscimenti finanziari per le offerte corrispondano almeno ai contributi definiti nell'allegato.

1. Disposizioni Generali

1. Le scuole ospedaliere garantiscono un'offerta scolastica adeguata e sostengono per quanto possibile la reintegrazione degli studenti ospedalizzati nella classe o nella scuola di provenienza; a tal fine, mantengono un adeguato scambio con il docente responsabile della classe o della materia della scuola di provenienza.

Offerte, Contributi e Obbligo di Pagamento

1. Offerte scolastiche nell'ambito della scuola obbligatoria

a. si orientano ai piani di studio per l'insegnamento in classi della scuola obbligatoria e

b. offrono buone condizioni quadro per una sufficiente formazione individuale degli alunni e delle alunne interessati nella lingua del loro cantone di provenienza.

2. Offerte scolastiche nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado

a. mirano a garantire il livello di formazione nelle materie generali conformemente al piano di studi applicabile all'alunna o all'alunno interessato e

b. offrono buone condizioni quadro per una sufficiente formazione individuale degli alunni e delle alunne interessati nella lingua del loro cantone di provenienza.

3. Offerte lavorative che non corrispondono alle offerte scolastiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, così come i costi per alloggio e vitto e trattamenti medici degli alunni o delle alunne ospedalizzati non sono parte dei compensi ai sensi di questo accordo.

Offerte, Contributi e Obbligo di Pagamento

1. Nell'allegato all'accordo viene definito

a. quali offerte scolastiche presenti nei vari ospedali rientrano nelle disposizioni dell'accordo,

b. quali compensazioni i cantoni tenuti al pagamento devono versare agli ospedali extraterritoriali per le offerte scolastiche utilizzate nei singoli casi,

c. di quali offerte i cantoni intendono avvalersi e

d. da quali condizioni i cantoni rendono la loro disponibilità a pagare per offerte del livello secondario II dipendente.

2. I cantoni di ubicazione possono segnalare all'ufficio offerte ai sensi dell'accordo per l'inserimento nella lista secondo il comma 1, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3.

3. I cantoni di ubicazione garantiscono che l'offerta scolastica segnalata soddisfi i criteri di qualità applicabili agli istituti di istruzione e che il personale docente impiegato possieda le qualifiche necessarie.

Offerte, Contributi e Obbligo di Pagamento

1. I Cantoni sede stabiliscono i contributi per le offerte scolastiche elencate nell'allegato.

2. Essi considerano i seguenti principi

a. le compensazioni sono stabilite come contributi sotto forma di quote orarie forfettarie;

b. le compensazioni comprendono esclusivamente i costi per le offerte scolastiche (costi del personale e operativi);

c. le quote per gli studenti provenienti da fuori cantone non possono essere superiori a quelle per gli studenti che assolvono l'obbligo scolastico nel Cantone sede o per gli studenti della scuola secondaria di II grado con residenza nel Cantone sede.

3. I contributi sono validi per due anni scolastici ciascuno.

Offerte, Contributi e Obbligo di Pagamento

1. Nel settore della scuola obbligatoria, il Cantone del luogo di residenza scolastica dell'alunna o dell'alunno ospedalizzato è obbligato al pagamento. La ripartizione interna al cantone o il riaddebito dei contributi è disciplinato dal rispettivo diritto cantonale.

2. Nel settore del grado secondario II, è obbligato al pagamento il Cantone nel quale l'alunna o l'alunno ospedalizzato ha la residenza ai fini del diritto alle borse di studio. La ripartizione interna al cantone o il riaddebito dei contributi è disciplinato dal rispettivo diritto cantonale.

3. Per le offerte del grado secondario II, il Cantone può subordinare la sua disponibilità al pagamento a determinate condizioni.

4. Per l'obbligo di pagamento esiste un periodo di attesa di sette giorni dall'entrata in ospedale. Il periodo di attesa non si applica se il soggiorno in ospedale dura complessivamente almeno due settimane. In caso di cambio di ospedale e/o di ospedalizzazioni ripetute per la stessa malattia, il periodo di attesa non viene ricalcolato.

1. Pari Trattamento

1. Le scuole ospedaliere concedono agli alunni e alle alunne ospedalizzati, il cui cantone di residenza scolastica o di domicilio ha dichiarato la propria disponibilità a pagare, la stessa posizione giuridica degli alunni e delle alunne ospedalizzati del cantone in cui ha sede l'ospedale.

1. Pari Trattamento

1. Gli studenti ospedalizzati provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento per l'offerta scolastica concreta non hanno diritto alla parità di trattamento riguardo all'uso delle offerte.

2. Gli studenti ospedalizzati provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento per l'offerta scolastica concreta possono essere accolti nell'offerta solo se il cantone debitore fornisce previamente una dichiarazione di assunzione dei costi. In tal caso, la scuola ospedaliera richiede al cantone debitore un risarcimento che corrisponda almeno alla compensazione di cui all'articolo 5.

Esecuzione

1. Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione (EDK) è l'ufficio amministrativo di questo accordo.

2. Compete in particolare

a. l’informazione dei cantoni dell'accordo,

b. il coordinamento e

c. la regolamentazione delle questioni di esecuzione e procedurali nell'ambito di linee guida.

Esecuzione

1. Il cantone di ubicazione designa per ciascuna offerta scolastica l'ente pagatore e disciplina nei suoi fondamenti giuridici i requisiti per la frequenza di un'offerta scolastica nell'ospedale scuola.

Esecuzione

1. Una modifica dell'allegato (Elenco delle offerte) è possibile all'inizio di ogni anno scolastico.

2. Nuove offerte o offerte modificate vengono registrate se vengono segnalate all'ufficio competente due mesi prima della fine dell'anno scolastico precedente la data di modifica.

3. Una modifica della disponibilità di pagamento o delle condizioni ad essa collegate nella scuola secondaria di secondo grado deve essere segnalata all'ufficio competente due mesi prima della fine dell'anno scolastico precedente la data di modifica.

Esecuzione

1. I costi dell'ufficio per l'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni contraenti in base alla popolazione. Verranno loro addebitati annualmente.

Disposizioni finali

1. Alle controversie che derivano dal presente accordo verrà applicata la procedura di risoluzione delle controversie secondo l'accordo quadro per la cooperazione intercantonale con compensazione degli oneri.

2. Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide su ricorso in conformità all'articolo 120 comma 1 lettera b della Legge federale sul Tribunale federale.

Disposizioni finali

1. L'adesione a questo accordo viene dichiarata al Consiglio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione.

Disposizioni finali

1. Il comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione mette in vigore l'accordo quando almeno sei cantoni vi aderiscono.

2. L'entrata in vigore deve essere comunicata alla Confederazione.

Disposizioni finali

1. L'accordo può essere risolto con un preavviso di due anni, con effetto al 31 luglio, mediante dichiarazione scritta all'ufficio competenze, ma solo dopo cinque anni di adesione.

Disposizioni finali

1. Gli obblighi derivanti dal presente accordo per gli studenti ospedalizzati al momento dell'uscita continuano a sussistere fino alla dimissione dello studente dall'assistenza ospedaliera, qualora un Cantone annulli la disponibilità al pagamento o disdica l'accordo.

Disposizioni finali

1. A questo accordo può aderire il Principato del Liechtenstein sulla base della propria legislazione. Esso gode di tutti i diritti e assume tutti i doveri degli altri partner dell'accordo.

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