Accordo intercantonale sul settore universitario svizzero (Hochschulkonkordat) - Scopo
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. L'accordo disciplina la collaborazione dei cantoni contraenti tra di loro e con la Confederazione per quanto riguarda la coordinazione nel settore universitario svizzero. In particolare, crea la base per collaborare con la Confederazione nell'ambito della legge federale sulla promozione delle scuole universitarie e il coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU) per
a) garantire la coordinazione, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero nel suo complesso, in particolare attraverso l'istituzione di organi comuni;
b) regolare l'assicurazione della qualità e l'accreditamento;
c) garantire la ripartizione delle competenze nei settori particolarmente costosi;
d) attuare gli obiettivi definiti nell'articolo 3 LPSU.
1. I cantoni contraenti sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e in tal modo partecipano insieme alla Confederazione al coordinamento nel settore dell'istruzione universitaria.
2. Sono cantoni universitari, a condizione che siano enti responsabili di un'università riconosciuta o di un'istituzione ai sensi dell'articolo 3 lettera d.
1. L'accordo si applica a
a) università cantonali e intercantonali,
b) scuole universitarie professionali cantonali e intercantonali e
c) alte scuole pedagogiche cantonali e intercantonali nonché
d) istituzioni di istruzione superiore gestite dai cantoni nel settore della formazione di base, riconosciute dal governo federale come aventi diritto a contributi.
1. I cantoni convenzionati concludono con la Confederazione un accordo di collaborazione per l'adempimento dei compiti comuni conformemente all'articolo 6 della legge HFKG.
2. La conferenza dei cantoni convenzionati può concludere ulteriori accordi di attuazione con la Confederazione per raggiungere lo scopo descritto nell'articolo 1.
3. Se l'accordo di collaborazione non viene concluso o viene revocato, i cantoni convenzionati adottano le misure necessarie per garantire il coordinamento della loro politica universitaria.
1. I cantoni contraenti e la Confederazione creano, tramite l'accordo di collaborazione, gli organi definiti dalla HFKG per la coordinazione congiunta nel settore universitario svizzero.
2. La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo comune della Confederazione e dei cantoni.
3. Inoltre, esistono i seguenti organi comuni
a) la Conferenza dei Rettori delle scuole universitarie svizzere;
b) il Consiglio svizzero di accreditamento con l'Agenzia svizzera per l'accreditamento e l'assicurazione della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento).
4. Le competenze, l'organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla HFKG e dall'accordo di collaborazione.
1. La Conferenza svizzera delle alte scuole è l'organo supremo per la politica delle alte scuole in Svizzera. Agisce come assemblea plenaria o come consiglio delle alte scuole nel quadro delle competenze e delle procedure definite nella Legge federale sulle istituzioni del settore delle scuole universitarie svizzere (L.H.E.S.) per la coordinazione nel settore universitaro svizzero attraverso la Confederazione e i cantoni.
2. I direttori dell'educazione dei cantoni contraenti sono membri dell'assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle alte scuole.
3. I dieci direttori dell'educazione dei cantoni universitari, che hanno aderito al Concordato inter-cantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999, siedono nel consiglio delle alte scuole. La conferenza dei cantoni contraenti elegge ogni quattro anni quegli altri quattro cantoni, che siedono anch'essi nel consiglio delle alte scuole. Le università che i membri del consiglio delle alte scuole rappresentano e quanti punti vengono loro assegnati sono elencati nell'allegato.
4. I direttori dell'educazione esercitano personalmente il loro mandato. In caso di impedimento, possono designare, in casi giustificati, un rappresentante che eserciti il diritto di voto.
1. Per il calcolo del peso dei voti nelle decisioni del consiglio universitario ai sensi dell'articolo 17 HFKG, ogni rappresentanza cantonale nel consiglio universitario riceve un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che studiano nel territorio del cantone presso le università cantonali e presso le università intercantonali o le loro sezioni. I membri del consiglio universitario ricevono almeno un punto. L'assegnazione dei punti è riportata nell'allegato.
1. I cantoni convenzionati partecipano per un massimo del 50 per cento ai costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale sulle scuole universitarie (HFKG).
2. Il contributo secondo il capoverso 1 è sostenuto dai cantoni convenzionati secondo il seguente criterio di ripartizione
a) una metà in base alla loro popolazione;
b) un’altra metà dai promotori delle scuole universitarie in base al numero di studenti da essi rappresentati.
3. I promotori delle scuole universitarie partecipano, in base al numero di studenti da essi rappresentati, per un massimo del 50 per cento
a) ai costi della Conferenza dei rettori, nella misura in cui derivino dall'adempimento dei compiti secondo l'HFKG,
b) e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua agenzia di accreditamento, nella misura in cui questi non siano coperti dalle tasse secondo l'articolo 35 capoverso 1 HFKG.
4. Le organizzazioni che comprendono più cantoni stabiliscono autonomamente come ripartire questi costi tra i cantoni coinvolti.
5. L'accordo di collaborazione contiene i principi secondo i quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori.
1. La Conferenza dei Cantoni firmatari è composta dai direttori e dalle direttrici dell'istruzione dei Cantoni che hanno aderito all'accordo. Si costituisce autonomamente.
2. Adotta le sue decisioni con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.
1. La conferenza dei cantoni contraenti è responsabile dell'esecuzione dell'accordo. In particolare, è competente per la conclusione di accordi secondo l'articolo 4 capoverso 1 e 2, per la decisione su misure secondo l'articolo 4 capoverso 3 e, ogni due anni, per la determinazione dei punti per la ponderazione dei voti nel consiglio universitario secondo l'articolo 7.
2. Essa propone all'assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttrici o due direttori dell'istruzione per l'elezione a vicepresidente o vice-presidente.
1. I contributi intercantonali alle università sono erogati sulla base dell'Accordo Intercantonale sulle Università (AIU) del 20 febbraio 1997 e dell'Accordo Intercantonale sulle Scuole Universitarie Professionali (AISUP) del 12 giugno 2003.
1. La protezione delle denominazioni universitarie è regolata dall'articolo 62 HFKG.
2. Chiunque utilizzi un titolo protetto sulla base del diritto cantonale o intercantonale, senza possedere il corrispondente titolo di studio riconosciuto, o chiunque utilizzi un titolo che induca a pensare che abbia conseguito un titolo di studio riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale spetta ai cantoni.
1. La gestione dell'attuazione del presente accordo spetta al Segretariato generale della EDK. Coinvolgendo i direttori e le direttrici competenti degli uffici dei cantoni, esso si occupa delle attività correnti della conferenza dei cantoni aderenti all'accordo, nonché degli altri affari politico-universitari della EDK, laddove non esistano altre competenze, e collabora con l'ufficio federale competente.
2. La collaborazione con l'ufficio federale competente nella gestione per il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie avviene tramite i direttori e le direttrici competenti degli uffici dei cantoni rappresentati nel Consiglio delle scuole universitarie e una rappresentanza del Segretariato generale della EDK.
3. I costi delle attività relative all'accordo sono ripartiti tra i cantoni aderenti all'accordo in base al numero di abitanti, salvo diverso disposto dell'articolo 8.
1. Alle controversie derivanti dal presente Concordato universitario si applica la procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'Accordo quadro per la cooperazione intercantonale con compensazione degli oneri (IRV) del 24 giugno 2005.
2. Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide su ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b della Legge federale sul Tribunale federale.
1. L'adesione a questo accordo viene dichiarata al Consiglio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione.
1. Il recesso dall'accordo deve essere dichiarato al Consiglio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione. Esso entra in vigore alla fine del terzo anno solare successivo alla dichiarazione di recesso.
2. Con il recesso, tutte le convenzioni secondo l'articolo 4 si considerano ugualmente disdettate alla data di entrata in vigore del recesso.
1. Il comitato direttivo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione decide sull'entrata in vigore dell'accordo, qualora vi abbiano aderito almeno 14 cantoni, di cui almeno otto cantoni del Concordato inter-cantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999. Tuttavia, l'entrata in vigore avviene non prima del momento dell'entrata in vigore della HFKG.
2. L'entrata in vigore deve essere comunicata alla Confederazione per conoscenza.