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411.263.2 HFSV CH-SO

Accordo intercantonale sulle quote di contribuzione ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (HFSV) - Scopo (HFSV)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. L'accordo disciplina l'accesso libero ai percorsi formativi riconosciuti ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (Legge sulla formazione professionale, LFPr) presso le scuole superiori e il compenso che i cantoni di domicilio degli studenti devono fornire agli enti gestori dei programmi delle scuole superiori.

2. In questo modo, promuove l'equilibrio inter-cantonale dei carichi, la coordinazione delle offerte e la libera circolazione degli studenti, servendo anche a ridurre il loro onere finanziario.

1. Disposizioni Generali

1. L'accordo si applica ai percorsi formativi presso le scuole superiori professionali ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulla formazione professionale (LFPr).

2. Gli studi post-diploma non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

3. Due o più cantoni possono stabilire tra loro disposizioni finanziarie differenti da quelle previste nell'accordo.

Idoneità al Contributo

1. Requisiti per l'eleggibilità ai contributi di un percorso formativo sono

a) il riconoscimento del percorso formativo da parte dell'ufficio federale competente,

b) la conclusione di una convenzione sulle prestazioni tra il cantone di ubicazione e il fornitore di formazione, dalla quale risulti in particolare la garanzia della trasparenza dei costi, e

c) la comunicazione del cantone di ubicazione conforme all'articolo 4.

2. I percorsi formativi conformi all'articolo 7 necessitano inoltre di una domanda motivata da parte della conferenza dei direttori di settore competente.

3. Eventuali profitti ottenuti dal fornitore di formazione nella realizzazione di un'offerta devono essere impiegati o per la riduzione delle tasse di studio o per lo sviluppo ulteriore del percorso formativo.

Idoneità al Contributo

1. I cantoni sede comunicano alla segreteria, comprovando le condizioni ai sensi dell'articolo 3 e facendo riferimento al grado di copertura ai sensi dell'articolo 6 o 7, i percorsi formativi che sottopongono all'accordo.

2. La segreteria mantiene un elenco dei percorsi formativi aventi diritto ai contributi. Questo elenco viene aggiornato all'inizio di ogni nuovo anno accademico.

**Contributi**

1. È obbligato al pagamento dei contributi ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 dell'accordo il cantone di residenza al momento dell'inizio della formazione.

2. Il cantone di residenza degli studenti è considerato l'ultimo cantone in cui gli studenti maggiorenni hanno vissuto ininterrottamente per almeno due anni prima dell'inizio della formazione e, senza essere contemporaneamente in formazione, sono stati finanziariamente indipendenti; come attività lavorative sono considerate anche la gestione di una casa familiare e il servizio militare e civile.

3. Per gli studenti che non soddisfano i requisiti del paragrafo 2, si considera come cantone di residenza

a) il cantone d'origine per le cittadine e i cittadini svizzeri, i cui genitori risiedono all'estero o che sono orfani e risiedono all'estero; in caso di più cantoni d'origine si considera la cittadinanza acquisita per ultima,

b) il cantone assegnato per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni, che sono orfani o i cui genitori risiedono all'estero,

c) il cantone della residenza giuridica per gli stranieri maggiorenni, che sono orfani o i cui genitori risiedono all'estero, e

d) in tutti gli altri casi il cantone in cui, all'inizio della formazione, si trova la residenza giuridica dei genitori ovvero la sede dell'ultima autorità tutoria competente.

**Contributi**

1. I contributi vengono differenziati per ciascun corso di studi in base alla formazione a tempo pieno e a tempo parziale sotto forma di quote forfettarie semestrali per studente.

2. Per la determinazione dell'importo delle quote forfettarie ai sensi del comma 1 si applicano i seguenti principi

a) Determinazione dei costi formativi medi ponderati (costi formativi lordi) per ciascun corso di studi e studente in base alla durata del corso (numero di semestri), al numero di lezioni conteggiabili e alla dimensione media delle classi, con la Conferenza dei cantoni dell'accordo che stabilisce il numero massimo di lezioni conteggiabili e la dimensione minima della classe di riferimento;

b) i contributi coprono il 50 percento dei costi medi determinati ai sensi della lettera a.

**Contributi**

1. Nei settori della salute, del sociale e dell'agricoltura e silvicoltura, la conferenza dei direttori di settore competente presso la conferenza dei cantoni firmatari può richiedere contributi per singoli percorsi formativi fino a un massimo del 90 percento dei costi standard medi calcolati per studente e semestre. A tal fine, deve dimostrare un interesse pubblico elevato per il percorso formativo in questione, in particolare in relazione a un incarico di servizio pubblico sancito dalla legge.

2. L'interesse pubblico elevato per i contributi ai sensi del paragrafo 1 deve essere verificato periodicamente, almeno ogni cinque anni, dalla conferenza dei direttori di settore competente a favore della conferenza dei cantoni firmatari. Se manca l'interesse pubblico elevato per un percorso formativo, per questo valgono i contributi ai sensi dell'articolo 6.

**Contributi**

1. I contributi vengono versati per semestre per ciascun corso di formazione e per ogni studente o studentessa all'ente formativo.

2. Il cantone di ubicazione o il cantone promotore, così come eventuali cantoni cofinanziatori, devono fornire ai propri studenti almeno le stesse prestazioni previste dal presente accordo.

**Contributi**

1. I fornitori possono imporre ragionevoli tasse di studio.

2. La Conferenza dei Cantoni convenzionati può stabilire importi minimi e massimi deducibili per le tasse di studio per ciascun percorso formativo. Qualora le tasse di studio superino il limite massimo stabilito, i contributi per il percorso formativo in questione verranno ridotti di conseguenza.

Studenti

1. I cantoni e le scuole situate sul loro territorio garantiscono agli studenti, il cui percorso educativo è soggetto al presente accordo, la stessa posizione giuridica riguardo all'accesso alla formazione come ai propri studenti.

Studenti

1. Studenti e aspiranti studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito a questo accordo non hanno diritto a un trattamento paritario. Possono essere ammessi a un corso di studio se gli studenti provenienti dai cantoni aderenti all'accordo hanno trovato ammissione.

2. Agli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito a questo accordo vengono imposti, oltre alle tasse universitarie, dei costi di formazione aggiuntivi che corrispondono almeno all'indennizzo previsto dagli articoli 6 o 7.

Esecuzione

1. La conferenza dei cantoni contraenti è composta dai direttori e dalle direttrici dell'istruzione dei cantoni che hanno aderito all'accordo.

2. Essa decide in via definitiva su tutte le questioni relative all'accordo, in particolare

a) stabilisce l'ammontare dei contributi ai sensi degli articoli 6 e 7,

b) determina il numero massimo di lezioni computabili e la dimensione minima della classe di riferimento secondo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a,

c) stabilisce i contributi minimi e massimi per le tasse di studio per ciascun tipo di formazione secondo l'articolo 9, e

d) approva la relazione dell'ufficio di segreteria.

3. Le decisioni ai sensi del paragrafo 2, lettere a fino a c, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della conferenza.

Esecuzione

1. L'ufficio è gestito dal Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione.

2. All'ufficio spettano in particolare le seguenti mansioni

a) gestire l'elenco dei programmi di formazione aventi diritto ai contributi,

b) provvedere alla rilevazione dei costi per i programmi di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l'articolo 6,

c) preparare le pratiche per la cui decisione è competente la Conferenza dei cantoni convenzionati,

d) elaborare e verificare proposte per l'adeguamento dei contributi,

e) svolgere compiti di coordinamento,

f) regolare questioni procedurali, comprese in particolare le normative relative ai rendiconti, ai pagamenti dei contributi, la definizione delle scadenze e delle date di riferimento, e

g) presentare ogni anno un rapporto alla Conferenza dei cantoni convenzionati.

3. I costi per l'attuazione di questo accordo sono sostenuti dai cantoni convenzionati in proporzione alla popolazione. Tali costi vengono fatturati loro annualmente.

Esecuzione

1. Alle controversie derivanti dal presente accordo si applica la procedura di risoluzione delle controversie secondo l'accordo quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Accordo quadro, IRV) del 24 giugno 2005.

2. Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide con azione legale ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b della Legge sul Tribunale federale.

Disposizioni finali

1. L'adesione a questo accordo viene dichiarata al Consiglio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione.

Disposizioni finali

1. Il consiglio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione mette in vigore l'accordo quando vi hanno aderito 10 cantoni, ma non prima dell'inizio dell'anno accademico 2013/2014.

2. Se un cantone è responsabile o co-responsabile di una scuola o istituzione che offre il percorso educativo in questione, può, durante un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, subordinare il suo contributo finanziario per una frequenza scolastica extracantonale a un'autorizzazione.

3. L'entrata in vigore deve essere notificata alla Confederazione.

Disposizioni finali

1. L'accordo può essere risolto con un preavviso di due anni, al 30 settembre di ogni anno, mediante una dichiarazione scritta alla sede, ma solo dopo cinque anni di adesione.

Disposizioni finali

1. Se un cantone disdice l'accordo, i suoi obblighi derivanti da tale accordo rimangono in vigore per gli studenti che, al momento del recesso, stanno seguendo una formazione.

Disposizioni finali

1. Con l'adesione di un cantone alla HFSV, le scuole superiori professionali di questo cantone vengono automaticamente rimosse dall'allegato della FSV 1998.

2. I compensi per le prestazioni dei cantoni che non hanno ancora aderito o non hanno ancora aderito alla HFSV avvengono sulla base della FSV.

Disposizioni finali

1. Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in conformità alla propria legislazione. Gli spettano tutti i diritti e gli obblighi di un cantone contraente.

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