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Accordo intercantonale sui contributi ai costi di formazione delle università svizzere - Scopo (IUV)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (27)

Art. 1 Accordo Universitario Intercantonale, IUV Art. 2 Accordo Intercantoni Universitari, AIU Art. 3 Accordo Intercantontale sulle Università, IUV Art. 4 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU - Offerte di studio ammissibili ai contributi Art. 5 Intesa Intercantonale sulle Università, IIU Art. 6 Convenzione Universitaria Intercantonale, IUV Art. 7 Accordo Intercantonale sull'Università, AIU Art. 8 Accordo Intercantonale Universitario, AIU Art. 9 Accordo Intercantonale Universitario, AIU Art. 10 Convenzione Universitaria Intercantonale, CUI Art. 11 Accordo Intercantonale sulle Università, IUV - Durata dell'obbligo di contribuzione Art. 12 Convenzione Universitaria Intercantoni, CUI Art. 13 Convenzione Intercantonale Universitaria, CIU - Tasse Universitarie Art. 14 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU - Parità di trattamento per l'ammissione Art. 15 Convenzione Intercantonale delle Università, CIU Art. 16 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU Art. 17 Accordo Intercantonale Universitario, AIU - Commissione AIU Art. 18 Accordo Intercantonale Universitario, AIU - Segreteria Generale Art. 19 Accordo intercantonale sulle università, AIU Art. 20 Accordo Universitario Intercantonale, IUV - Risoluzione delle Controversie Art. 21 Accordo Intercantone Universitario, AIU Art. 22 Convenzione Universitaria Intercantonale, CUI - Entrata in vigore Art. 23 Convenzione Universitaria Intercantonale, CUI - Recesso Art. 24 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU Art. 25 Convenzione Intercantonale Universitaria, CIU Art. 26 Accordo Intercantonale sulle Università, AIU - Diritto transitorio Art. 27 Convenzione Intercantonale sulle Università, CIU

Testo normativo (27 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. L'accordo regola l’accesso inter-cantonale paritario alle università cantonali e alle istituzioni in ambito universitario, nonché il compenso dei cantoni ai cantoni ospitanti.

2. Promuove quindi l’equilibrio dei costi inter-cantonali e la libertà di circolazione per gli studenti ed è parte di una politica universitaria svizzera coordinata.

1. Disposizioni Generali

1. Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità di una o più scuole universitarie universitarie e delle istituzioni nell'ambito universitario prevalgono su questo accordo, purché non violino i principi secondo l'Articolo 3.

1. Disposizioni Generali

1. I cantoni debitori versano ai cantoni ospitanti le università (cantoni ospitanti delle università) contributi per gli studenti ai costi degli studi universitari.

2. I cantoni ospitanti delle università devono fornire ai loro studenti almeno le stesse prestazioni pecuniarie previste dal presente accordo.

3. Concedono agli studenti di tutti i cantoni aderenti allo stesso accordo la medesima posizione giuridica.

Idoneità al Contributo

1. Hanno diritto ai contributi le offerte formative delle università cantonali di diritto pubblico istituzionalmente accreditate, nonché delle istituzioni di diritto pubblico accreditate dei cantoni nel settore universitario.

2. La conferenza dei cantoni contraenti può dichiarare contributive le università e le istituzioni nel settore universitario che si trovano in una procedura di accreditamento. Essa definisce i criteri determinanti a tal fine in linee guida. È fatto salvo l'articolo 26.

3. Le offerte formative, il cui completamento include l'accesso a una professione regolamentata, si considerano contributive se sono soddisfatte le condizioni di riconoscimento aggiuntive formulate nel diritto pertinente.

4. Le offerte formative ai sensi dei paragrafi precedenti sono

a) Studi di Bachelor o Master;

b) Studi di dottorato in considerazione dell’articolo 11;

c) altre offerte formative designate dalla conferenza dei cantoni contraenti.

5. Le offerte preparatorie agli studi e le offerte di formazione continua non hanno diritto ai contributi.

Idoneità al Contributo

1. I programmi di studio delle università private istituzionalmente accreditate e delle istituzioni private accreditate nel settore universitario possono essere riconosciuti come ammissibili al contributo dalla conferenza dei cantoni firmatari. È necessario che il cantone di sede

a) partecipi finanziariamente all'università privata,

b) fornisca ai suoi studenti presso l'università privata almeno le stesse prestazioni economicamente equivalenti come previsto dall’accordo presente,

c) garantisca che l'università privata conceda agli studenti di tutti i cantoni firmatari lo stesso status giuridico e

d) abbia rappresentanza nell'organo di amministrazione dell’università privata o sia in altro modo coinvolto nella conduzione strategica dell’università.

2. Gli articoli 4 paragrafi 3 fino a 5 e l'articolo 6 si applicano anche alle istituzioni private.

Idoneità al Contributo

1. I corsi di studio soggetti a contributo sono registrati in un database per aree disciplinari.

2. Se l'assegnazione di singole offerte a un'area disciplinare non risulta dalle caratteristiche del sistema o è contestata, la Commissione IUV prende una decisione sull'assegnazione.

Idoneità al Contributo

1. Gli studenti che danno luogo a un contributo ai sensi di questo accordo sono considerati coloro che sono immatricolati a un'offerta di studi soggetta a contributo.

2. Per gli studenti che non fruiscono di prestazioni di studio, non vengono versati contributi.

3. Il numero degli studenti viene determinato sulla base delle statistiche degli studenti dell'Ufficio Federale di Statistica BFS.

Determinazione del Contributo e Obbligo di Pagamento

1. I contributi intercantonali sono fissati come contributo forfettario annuale per studente o studentessa per ciascun gruppo di costo.

2. Essi sono fatturati ai cantoni debitori sulla base del numero di studenti rilevato nel semestre autunnale o primaverile. La Commissione IUV decide sulle modalità di fatturazione.

Determinazione del Contributo e Obbligo di Pagamento

1. La base per il calcolo dei contributi intercantonali sono i costi standardizzati per settore. Questi derivano da

a) i costi operativi per l'insegnamento, rimanenti dopo la detrazione dei finanziamenti di terzi per l'insegnamento, al 100 percento, e

b) i costi operativi per la ricerca, che rimangono all'ente dopo la detrazione dei finanziamenti di terzi per la ricerca, all'85 percento.

2. La definizione dei settori e la loro assegnazione a un gruppo di costo avvengono nell'allegato all'accordo.

3. La conferenza dei cantoni dell'accordo può, in caso di significative modifiche delle basi di calcolo definite nel comma 1, modificare l'assegnazione di un settore a un gruppo di costo, istituire gruppi di costo aggiuntivi e/o suddividere gruppi di costo esistenti. In casi giustificati, può inoltre plafonare i costi operativi da imputare alla ricerca.

Determinazione del Contributo e Obbligo di Pagamento

1. Partendo dai costi standardizzati per area di studio, vengono calcolati i costi medi per ciascun gruppo di costo e viene effettuata una detrazione pari alla media delle tasse universitarie e ai contributi federali calcolati in modo effettivo o forfetario. I contributi corrispondono all'85 percento dei costi così calcolati.

2. I contributi intercantonali per il gruppo di costo III ammontano al massimo al doppio della media dei costi determinati per le aree di studio di questo gruppo di costo per l'insegnamento ai sensi dell'articolo 9, capoverso 1, lettera a. In casi giustificati, la conferenza dei cantoni firmatari può aumentare i contributi per il gruppo di costo III oltre il massimo definito. È fatto salvo l'articolo 26, capoverso 3.

3. La conferenza dei cantoni firmatari è responsabile per la determinazione dei contributi e la durata di validità.

Determinazione del Contributo e Obbligo di Pagamento

1. I contributi sottocantonali ai sensi dell'accordo sono dovuti per un primo ciclo di studi nonché per un eventuale secondo ciclo. Un ciclo di studi (primo o secondo) può includere offerte didattiche a livello di laurea triennale, laurea magistrale ed eventualmente dottorato. Il finanziamento di un secondo ciclo di studi è subordinato al conseguimento di un primo titolo universitario a livello di laurea magistrale.

2. L'obbligo di versamento dei contributi è limitato nel tempo a 12 semestri per un primo ciclo di studi e ulteriori 12 semestri per un secondo ciclo. Per gli studenti dei corsi di studio in medicina, la durata dell'obbligo di contribuzione si estende a 16 semestri.

3. La conferenza dei cantoni firmatari dell'accordo stabilisce la durata massima ammissibile ai contributi per le offerte didattiche ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 4 lettera c.

Determinazione del Contributo e Obbligo di Pagamento

1. Obbligato al pagamento è il cantone convenzionato in cui uno studente o una studentessa aveva la residenza civile al momento dell'ottenimento del certificato di ammissione all'università (articoli 23 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907).

2. In caso di inizio di un secondo corso di laurea, è obbligato al pagamento il cantone in cui lo studente o la studentessa ha la residenza civile al momento dell'inizio del secondo corso di laurea (inizio del semestre).

Determinazione del Contributo e Obbligo di Pagamento

1. I cantoni che sostengono gli istituti di istruzione superiore possono imporre rette universitarie individuali adeguate. Se la somma dei contributi secondo l'articolo 10 e delle tasse universitarie individuali supera i costi standardizzati per gruppo di costo alla base dei contributi secondo l'allegato, i contributi saranno ridotti di conseguenza.

Accesso all'istruzione superiore e parità di trattamento

1. Le aspiranti, gli aspiranti e gli studenti provenienti dai cantoni stipulanti l'accordo hanno, riguardo all'ammissione agli studi, la stessa posizione giuridica di quelli del cantone ospitante l'università o dei cantoni ospitanti l'università. Ciò vale anche in presenza di restrizioni all'ammissione.

Accesso all'istruzione superiore e parità di trattamento

1. Studenti provenienti da cantoni che non hanno sottoscritto l'accordo non hanno diritto alla parità di trattamento.

2. Sono ammessi a un'offerta di studi con diritto a contributi ai sensi del presente accordo solo dopo che gli studenti provenienti da cantoni che hanno sottoscritto l'accordo sono stati accettati.

3. Contribuiscono per le offerte di studi di cui usufruiscono con importi che corrispondono almeno ai contributi previsti dall'Articolo 10.

Esecuzione

1. La Conferenza dei Cantoni dell'accordo è composta da un rappresentante del consiglio governativo di ciascun Cantone che ha aderito all'accordo.

2. Essa ha i seguenti compiti

a) Determinare i contributi intercantonali per ciascun gruppo di costo e la durata della loro validità, inclusa la definizione dei contributi federali da dedurre (Articolo 10);

b) Definire le aree di specializzazione e assegnarle a un gruppo di costo (Articolo 9 paragrafo 2);

c) Modificare l'assegnazione di un'area di specializzazione a un gruppo di costo, istituire gruppi di costo aggiuntivi e/o suddividere gruppi di costo esistenti, nonché apportare le corrispondenti modifiche all'allegato (Articolo 9 paragrafo 3);

d) Limitare i costi operativi imputabili per la ricerca in casi giustificati (Articolo 9 paragrafo 3);

e) Aumentare i contributi per il gruppo di costo III oltre il massimo definito (Articolo 10 paragrafo 2);

f) Definire ulteriori offerte di studio (Articolo 4 paragrafo 4 lettera c) e stabilire la durata regolare degli studi corrispondente (Articolo 11 paragrafo 3);

g) Riduzione dei contributi (Articolo 13);

h) Decidere sull'idoneità al contributo delle offerte di studio delle università in fase di accreditamento (Articolo 4 paragrafo 2), delle offerte di studio il cui completamento permette l'accesso a una professione regolamentata (Articolo 4 paragrafo 3) e delle offerte di studio delle università private (Articolo 5);

i) Approvazione del budget e del bilancio riguardo ai costi di esecuzione (Articolo 19);

k) Elezione dei membri e del/la presidente della Commissione IUV (Articolo 17); e

l) Definizione dell'anno contabile a partire dal quale i contributi per il gruppo di costo III vengono calcolati sulla base dei costi validati.

3. Le decisioni ai sensi del paragrafo 2 lettere a a g e l richiedono la maggioranza di due terzi dei membri della conferenza, inclusi almeno la metà dei Cantoni universitari secondo il Concordato universitario. Per le altre decisioni è sufficiente la maggioranza semplice dei membri della conferenza presenti.

Esecuzione

1. Per l'esecuzione, la conferenza dei cantoni contraenti elegge una commissione IUV. La durata del mandato è di quattro anni.

2. La commissione IUV è composta da otto rappresentanti del consiglio di governo dei cantoni contraenti. Quattro membri della commissione IUV rappresentano un cantone universitario, quattro un cantone non universitario.

3. Un rappresentante della Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione SEFRI e dell'Ufficio Federale di Statistica UST parteciperanno alle riunioni con voto consultivo.

4. Alla commissione IUV spettano in particolare i seguenti compiti

a) Sorvegliare l'esecuzione, in particolare anche l'ufficio;

b) Decidere sull'assegnazione di un'offerta a un settore disciplinare in casi controversi (Articolo 6 paragrafo 2);

c) Presentare richieste alla conferenza dei cantoni contraenti per decidere secondo l'articolo 16 paragrafo 2 lettere a fino a g e l; e

d) Regolare la contabilità, il pagamento dei contributi, le scadenze e le date di riferimento, nonché le procedure in caso di eventuali interessi di mora.

Esecuzione

1. Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'educazione (EDK) è l'ufficio amministrativo dell'accordo.

2. Gestisce l'incasso centrale per i pagamenti dei contributi.

Esecuzione

1. Le spese per l'esecuzione di questo accordo sono a carico dei Cantoni che hanno stipulato l'accordo, in proporzione al numero dei loro studenti. Esse vengono addebitate annualmente.

Esecuzione

1. Alle controversie derivanti dal presente accordo si applica la procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo quadro del 24 giugno 2005 per la cooperazione intercantonale con compensazione degli oneri (accordo quadro, IRV).

2. Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide su azione, conformemente all'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge federale sul Tribunale federale (legge sul Tribunale federale, BGG) del 17 giugno 2005.

Disposizioni finali

1. L'adesione a questo accordo viene dichiarata nei confronti del Consiglio di amministrazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione.

2. Con l'adesione a questo accordo, i cantoni dichiarano contestualmente il recesso dall'accordo inter-cantonale universitario del 20 febbraio 1997.

Disposizioni finali

1 Il comitato direttivo della Conferenza Svizzera dei direttori cantonali dell'educazione mette in vigore l'accordo quando 18 cantoni vi hanno aderito.

2 L'entrata in vigore deve essere comunicata alla Confederazione.

Disposizioni finali

1. L'accordo può essere disdetto con un preavviso di due anni, con effetto al 31 dicembre, mediante dichiarazione scritta indirizzata alla conferenza dei cantoni membri dell'accordo.

Disposizioni finali

1. Se un cantone disdice l'accordo, i suoi obblighi derivanti da tale accordo rimangono in vigore per gli studenti che, al momento del recesso, sono in corso di formazione, fino al termine dei loro studi.

Disposizioni finali

1. Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in conformità alla propria legislazione. Gli spettano tutti i diritti e gli obblighi di un cantone contraente.

Disposizioni finali

1. I diritti ai contributi in base all'Accordo Intercantonale delle Università del 20 febbraio 1997 rimangono validi fino alla decisione sull'accreditamento istituzionale (Articolo 4 paragrafo 2 e Articolo 5 paragrafo 1) secondo la Legge federale sulla promozione delle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (Legge sulla promozione e il coordinamento delle scuole universitarie, LPSU) del 30 settembre 2011 o fino alla decisione sul soddisfacimento di requisiti aggiuntivi di riconoscimento secondo l'Articolo 4 paragrafo 3 e l'Articolo 5 paragrafo 2, ma non oltre otto anni dall'entrata in vigore della LPSU.

2. Gli indennizzi di prestazione dei cantoni che non hanno aderito o non hanno ancora aderito all'IUV avvengono per la durata massima di due anni dall'entrata in vigore dell'accordo basandosi sull'Accordo Intercantonale delle Università del 20 febbraio 1997. Alla scadenza di questo termine, per tutti i cantoni non aderenti all'accordo, si applica l'Articolo 15.

3. Finché non sono disponibili costi validati per la formazione in medicina umana, odontoiatria e veterinaria, i contributi intercantonali per il gruppo di costo III ammontano al doppio dei contributi per il gruppo di costo II. La conferenza dei cantoni che hanno aderito all'accordo decide a partire da quale anno fiscale i contributi per il gruppo di costo III saranno calcolati sulla base dei costi validati.

Disposizioni finali

1. Per un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del IUV 2019, il calcolo dei contributi cantonali avverrà come segue

a) Moltiplicazione della differenza tra i contributi IUV 2019 e IUV 1997 con il fattore 0,25 (primo anno di calcolo), con il fattore 0,5 (secondo anno di calcolo) rispettivamente con il fattore 0,75 (terzo anno di calcolo) e determinazione di un corrispondente importo correttivo per ogni cantone;

b) Calcolo dei contributi effettivi per cantone sulla base dei contributi secondo IUV 1997 più l'importo correttivo secondo la lettera a.

2. Al termine di questo periodo transitorio di tre anni, il calcolo dei contributi cantonali avverrà esclusivamente sulla base del IUV 2019.

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