Ordinanza sul diritto di grazia - Legittimazione
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. La domanda di grazia può essere presentata secondo l'articolo 382 comma 1 del Codice Penale e l'articolo 39 comma 1 del Codice di Procedura Penale
a) dal condannato;
b) dal suo rappresentante legale;
c) * con il consenso del condannato, dal suo difensore, dal coniuge o partner registrato.
1. Competenti per la grazia secondo il § 38 comma 2 EG StPO
a) il Consiglio del Cantone per quanto riguarda le sentenze che prevedono una pena detentiva superiore a due anni;
b) il Consiglio di Governo in tutti gli altri casi.
1. La domanda di grazia deve essere presentata per iscritto e accompagnata da una motivazione.
2. Un condannato, che si trova in un istituto di pena, può presentare la domanda verbalmente al direttore dell'istituto, il quale la redige per iscritto e la fa firmare dal condannato (§ 40 comma 1 EG StPO).
1. La Cancelleria di Stato elabora le domande di grazia. Raccoglie i fascicoli e le informazioni e presenta una proposta al Consiglio di Stato.
1. La Cancelleria di Stato può concedere l'effetto sospensivo alla domanda.
1. A una domanda di grazia non viene generalmente riconosciuto effetto sospensivo, se, in sede di esame preliminare, essa appare priva di possibilità di successo o se il condannato, per il quale viene presentata, sta scontando una pena detentiva.
2. Alla domanda di un condannato, che deve scontare una pena detentiva inferiore a 6 mesi e non ha ancora iniziato a scontarla, non viene generalmente riconosciuto effetto sospensivo, se non è presentata entro 30 giorni dalla definitività della sentenza.
1. Contro il rifiuto dell'effetto sospensivo, è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni.
1. La grazia può essere subordinata a condizioni. Per queste condizioni e la revoca della grazia condizionale si applicano mutatis mutandis le norme del Codice Penale sulla sospensione condizionale della pena; il periodo di prova è di almeno 1 anno.
2. La revoca della grazia condizionale è decisa dal Consiglio di Stato.
1. In caso di rigetto della domanda di grazia o di revoca di una grazia condizionale, il Dipartimento dell'Interno deve procedere senza indugio all'esecuzione della pena, fatto salvo quanto disposto dal § 27 EG StPO.
1. Se l'autorità competente per la grazia non ha preso in considerazione una richiesta o l'ha respinta, essa può, nel caso in cui venga presentata una domanda di riesame o una nuova richiesta di grazia entro il termine di un anno, decidere di non entrare nel merito.
1. Il procedimento dinanzi alla commissione per la grazia e davanti al Consiglio cantonale è disciplinato dalle disposizioni del regolamento interno del Consiglio cantonale.
1. La richiesta del consiglio di governo è inizialmente esaminata dalla commissione per la grazia. Essa a sua volta presenta una proposta al consiglio cantonale.
1. Il Consiglio di Stato decide in merito alle concessioni di grazia rientranti nella sua competenza (§ 2 lett. b) secondo il suo regolamento interno.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1973.