Legislator Giurisprudenza & Legislazione
322.12 CH-SO

Ordinanza sulla procedura penale minorile

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

Scopo e Ambito di Applicazione

1. Il regolamento disciplina i compiti e l'organizzazione della Procura minorile.

2. La Procura minorile, insieme alla polizia, al presidente del tribunale per i minorenni, al tribunale per i minorenni, al giudice istruttore e alla camera penale del tribunale superiore, è un organo della giustizia minorile.

3. Gli organi della giustizia minorile svolgono i loro compiti in conformità con l'ordinamento giuridico in modo indipendente.

4. La Procura minorile è amministrativamente subordinata al Dipartimento degli edifici e della giustizia.

5. Tutte le funzioni menzionate in questo regolamento possono essere svolte allo stesso modo sia da donne che da uomini.

Compiti

1. Le competenze dell'avvocato dei minori sono stabilite ai sensi del § 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (GO) del 13 marzo 1977.

2. Gli investigatori sono competenti secondo quanto disposto dal § 85bis paragrafo 2 GO.

3. Nelle indagini penali per crimini o delitti perseguibili d'ufficio, le disposizioni di non procedibilità, sospensione e archiviazione emesse da un avvocato dei minori sono soggette all'approvazione del capo avvocato dei minori.

Compiti

1. La Procura dei minori organizza la prestazione lavorativa in collaborazione con istituzioni e persone idonee.

2. La condanna a mezza giornata di prestazione lavorativa obbliga a quattro ore di lavoro.

Compiti

1. La prestazione di lavoro deve essere fornita a titolo gratuito.

2. I bambini e gli adolescenti che prestano lavoro non hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di vitto.

Compiti

1. L'avvocato dei minori o l'ufficiale investigativo ordina l'educazione stradale, a meno che questo non spetti alla polizia (§ 85 comma 2 GO).

Compiti

1. Le detenzioni nel procedimento penale minorile vengono effettuate nel carcere investigativo cantonale di Olten.

2. Il procuratore dei minorenni può approvare eccezioni in casi giustificati.

Compiti

1. Il Procuratore dei Minori è responsabile dell'ordinanza di esecuzione penale per i minorenni. Se il minorenne ha compiuto il ventesimo anno di età al momento dell'ordinanza, il Procuratore dei Minori può, in casi particolari e in accordo con l'Ufficio per la Sicurezza Pubblica, trasferire l'esecuzione penale a quest'ultimo Ufficio.

2. Il Procuratore dei Minori emette le disposizioni necessarie per le forme di esecuzione speciale ai sensi del § 21 e seguenti della Regolamento dell'Esecuzione Penale del 5 novembre 1991.

Compiti

1. La procura per i minorenni assicura bambini e ragazzi contro le conseguenze di incidenti e danni di responsabilità civile, che si verificano durante l'esecuzione di prestazioni lavorative e di misure stazionarie.

2. L'assicurazione contro gli infortuni viene stipulata in modo sussidiario rispetto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sanitaria.

Organizzazione della Procura Minorile

1. La Procura per i Minorenni è composta dal Procuratore capo per i Minorenni come capo dell'ufficio, i procuratori per i minorenni, gli ufficiali di indagine, un servizio sociale e un ufficio di cancelleria.

2. Il Consiglio di Stato designa, su richiesta del Procuratore capo per i Minorenni, il sostituto del Procuratore capo per i Minorenni tra i procuratori per i minorenni.

Organizzazione della Procura Minorile

1. Il procuratore capo dei minori rappresenta l'ufficio del procuratore dei minori all'esterno e distribuisce equamente i compiti tra i collaboratori.

2. Il vice del procuratore capo dei minori rappresenta il procuratore capo dei minori come capo dell'ufficio in caso di impedimento.

Organizzazione della Procura della Gioventù

1. I procuratori dei minori e gli ufficiali investigativi esercitano i compiti loro assegnati dalla legge e dal presente regolamento.

2. Gestiscono autonomamente i casi a loro assegnati e rappresentano la procura dei minori nei casi determinati dal procuratore capo dei minori.

Organizzazione della Procura della Gioventù

1. Lo studio legale si occupa delle ordinarie attività d'ufficio e dell'archiviazione dei fascicoli. Il procuratore capo minorile può assegnarle ulteriori compiti.

Organizzazione della Procura della Gioventù

1. Il servizio sociale comprende personale proveniente dai settori professionali del lavoro sociale e della pedagogia sociale.

2. Ricevono i loro incarichi dagli avvocati dei minori secondo le linee guida interne.

Registri e Archiviazione

1. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'articolo 15 della Legge sulla procedura penale minorile svizzera (JStPO) del 20 marzo 2009, così come dagli articoli 101 e seguenti del Codice di procedura penale svizzero (StPO) del 5 ottobre 2007.

2. La Legge sull'assistenza alle vittime del 4 ottobre 1991 non costituisce una base legale per un diritto di accesso agli atti da parte della vittima.

3. Gli atti vengono generalmente consegnati solo agli avvocati iscritti in un albo professionale e alle istituzioni che eseguono misure. Eventuali eccezioni sono decise dal procuratore minorile (Art. 102 cpv. 1 StPO).

Registri e Archiviazione

1. Gli atti del procedimento sono conservati nell'archivio dell'Ufficio fino a quando la persona accusata, condannata o assolta, o la persona nei cui confronti il procedimento è stato archiviato, ha compiuto il 25° anno di età. Sono fatte salve le seguenti disposizioni.

2. In caso di reati, per i quali la prescrizione dell'azione dura almeno fino al compimento del 25° anno di età della vittima, gli atti del procedimento sono conservati comunque nell'archivio dell'Ufficio per tale periodo.

3. Gli atti del procedimento sono in ogni caso conservati nell'archivio dell'Ufficio per tutta la durata di un divieto di attività, contatto o area ai sensi degli articoli 16a o 19b della Legge federale sul diritto penale minorile (Legge sul diritto penale minorile, JStG) del 20 giugno 2003.

4. Se l'autorità esecutiva richiede la custodia, gli atti del procedimento vengono trasferiti al Tribunale degli adulti e lì conservati secondo i periodi di conservazione applicabili a tale tribunale.

Atti e Registratura

1. L'Archivio di Stato acquisisce parzialmente i fascicoli processuali al più tardi 10 anni dopo la scadenza del termine di conservazione.

2. Nei casi ai sensi del § 18 comma 4, la consegna dei fascicoli processuali avviene secondo le disposizioni applicabili al tribunale per adulti.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale il 1° luglio 1992. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio di Cantone.

2. Il Regolamento sulla giustizia minorile del 27 gennaio 1942 e la delibera del Consiglio di Stato concernente il finanziamento delle cure per bambini e adolescenti del 15 gennaio 1946 sono abrogati.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →