Ordinanza sulla conservazione, la distruzione e la realizzazione di oggetti confiscati (Konfiskationsverordnung) - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Questo regolamento si applica
a) agli oggetti che sono stati sequestrati, confiscati o custoditi da un'autorità giudiziaria o amministrativa di Soletta in base a norme legali federali o cantonali e che non devono essere restituiti alla persona avente diritto;
b) ai doni e ad altre attribuzioni che, in base all'articolo 59 del Codice Penale Svizzero, sono devoluti allo Stato.
2. Le disposizioni della legislazione speciale restano riservate.
1. Sui beni ai sensi del § 1 dispone il giudice che emette la sentenza oppure, se non si svolge alcun procedimento giudiziario, l'autorità amministrativa che ha disposto il sequestro.
1. Gli oggetti devono essere custoditi dai tribunali o dall'autorità amministrativa competente fino alla decisione sulla loro distruzione o modalità di utilizzo.
2. Ogni oggetto deve essere conservato in un luogo sicuro, identificato e registrato, secondo la sua natura.
3. Gli oggetti confiscati dai tribunali devono essere immediatamente trasmessi alla polizia cantonale.
1. Il giudice o l'autorità amministrativa competente decide se lo smaltimento o la distruzione deve avvenire immediatamente o solo dopo la scadenza di un determinato termine.
1. Il comando di polizia decide, in accordo con le competenti istanze specialistiche, quali oggetti abbiano valore scientifico o siano adatti a fini didattici.
2. Il comando di polizia conserva questi oggetti. Gli oggetti di valore scientifico sono di norma da trasferire ai musei nel Cantone di Soletta.
1. Oggetti che non possono essere liberamente commerciati o non possiedono un valore patrimoniale realizzabile devono essere distrutti, fatta salva l’applicazione degli Artt. 4 e 5.
1. Se viene disposta la distruzione, essa deve essere eseguita immediatamente dalla polizia cantonale, eventualmente rendendo l'oggetto irriconoscibile o inservibile.
1. Oggetti con un valore patrimoniale realizzabile devono essere liquidati, fatte salve le disposizioni dei §§ 4-6 di questo regolamento, su disposizione del comando di polizia.
1. La realizzazione avviene mediante asta pubblica o vendita privata.
2. Gli articoli 4-6 del Regolamento sulla realizzazione degli oggetti smarriti e sull'utilizzo del ricavato del 17 dicembre 1960 si applicano mutatis mutandis.
1. Il ricavato, qualora non debba essere assegnato a un danneggiato in base a una sentenza penale o altre disposizioni, è da utilizzare per le spese di procedura, custodia e valorizzazione. Un eventuale surplus confluisce nella cassa dello Stato.
1. Questo regolamento si applica anche agli oggetti che sono già stati sequestrati da un'autorità prima dell'entrata in vigore e che sono attualmente ancora conservati.
1. Questo regolamento entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.