Ordinanza sulle multe disciplinari cantonali e l'esecuzione della legislazione sulle multe disciplinari da parte della polizia dei trasporti (KOV) - Competenze (KOV)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. La polizia del Cantone di Soletta e i corpi di polizia delle città sono responsabili della riscossione delle sanzioni cantonali. Gli organi di polizia sono autorizzati a riscuotere le sanzioni in uniforme di servizio e in abiti civili.
2. Inoltre, per la riscossione delle sanzioni federali, sono competenti i membri della polizia dei trasporti delle FFS (TPO).
1. Con una multa cantonale può essere sanzionato chi commette una violazione del secondo titolo.
1. Il procedimento è disciplinato dalla legislazione federale sulle sanzioni amministrative e dal regolamento sulla circolazione stradale del 3 marzo 1978.
1. Si applica la disciplina ai sensi del § 16 del regolamento sulla circolazione stradale.
1. Comportamento indecente, che viola i costumi e il decoro in pubblico, in particolare provocare uno scandalo in stato di ebbrezza (§ 23 cpv. 2 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero del 14 settembre 1941): 100 franchi.
1. Violazione dell'obbligo generale di guinzaglio (§ 15 Legge sul possesso dei cani del 7 novembre 2006 in combinato disposto con § 4 comma 1 Regolamento sul possesso dei cani del 6 marzo 2007)
a) nei boschi nei mesi di maggio e giugno: 80 franchi
b) negli spazi pubblici appositamente designati: 80 franchi
1. Violazione del divieto di accendere fuochi (§ 39bis Legge sulla Polizia Cantonale del 23 settembre 1990): 200 franchi.