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311.4 KOV CH-SO

Ordinanza sulle multe disciplinari cantonali e l'esecuzione della legislazione sulle multe disciplinari da parte della polizia dei trasporti (KOV) - Competenze (KOV)

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La polizia del Cantone di Soletta e i corpi di polizia delle città sono responsabili della riscossione delle sanzioni cantonali. Gli organi di polizia sono autorizzati a riscuotere le sanzioni in uniforme di servizio e in abiti civili.

2. Inoltre, per la riscossione delle sanzioni federali, sono competenti i membri della polizia dei trasporti delle FFS (TPO).

1. Disposizioni Generali

1. Con una multa cantonale può essere sanzionato chi commette una violazione del secondo titolo.

1. Disposizioni Generali

1. Il procedimento è disciplinato dalla legislazione federale sulle sanzioni amministrative e dal regolamento sulla circolazione stradale del 3 marzo 1978.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Comportamento indecente, che viola i costumi e il decoro in pubblico, in particolare provocare uno scandalo in stato di ebbrezza (§ 23 cpv. 2 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero del 14 settembre 1941): 100 franchi.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Violazione dell'obbligo generale di guinzaglio (§ 15 Legge sul possesso dei cani del 7 novembre 2006 in combinato disposto con § 4 comma 1 Regolamento sul possesso dei cani del 6 marzo 2007)

a) nei boschi nei mesi di maggio e giugno: 80 franchi

b) negli spazi pubblici appositamente designati: 80 franchi

Fattispecie di infrazioni

1. Violazione del divieto di accendere fuochi (§ 39bis Legge sulla Polizia Cantonale del 23 settembre 1990): 200 franchi.

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