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Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero - Applicabilità del codice penale: Parte Generale

47 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (47)

§ 1 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del codice penale svizzero § 2 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 3 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 4 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 5 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 6 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 7 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 8 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 9 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 10 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 12 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 12bis Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 13 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 14 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 15 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 16 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 18 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 19 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero - Trascuratezza di un malato di mente § 20 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero - Pericolo causato da animali § 21 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 21bis Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 22 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 23 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 24 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 25 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 26 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 27 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 28 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 29 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 30 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 30bis Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 30ter Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 31 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 31bis Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 31quater Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 31ter Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 32 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 33 Legge sul diritto penale cantonale e introduzione del Codice penale svizzero § 39 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 39bis Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 40 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 41 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 44 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 83 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 85 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero § 87 Legge sul diritto penale cantonale e l'introduzione del Codice penale svizzero § 89 Legge sul diritto penale cantonale e sull'introduzione del Codice penale svizzero

Testo normativo (47 Articoli)

Il diritto penale cantonale - Disposizioni generali

1. Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP), articoli 1 - 110, si applicano anche al diritto penale riservato al Cantone secondo l'articolo 335 CP (diritto amministrativo e processuale), salvo diversa indicazione espressa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni generali

1. Anche le infrazioni colpose del diritto penale cantonale sono punibili, a meno che, secondo il senso della norma, solo la commissione intenzionale sia punibile.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni generali

1. Le minacce di pena «carcere» e «carcere o (con) multa», con o senza indicazione di un importo massimo, nelle leggi e nei regolamenti cantonali, sono sostituite da «pena detentiva fino a tre anni o multa».

2. Se nelle leggi e nei regolamenti cantonali è prevista la detenzione, con o senza indicazione di una durata massima, o la multa, o solo la multa come pena massima, si tratta di una contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 104 - 109 CPS; sono fatte salve le somme di multa derogative previste dall’articolo 106 CPS.

3. Se una legge o un regolamento cantonale minaccia una multa superiore a 10'000 franchi, sono applicabili gli articoli 34 - 36 CPS; resta riservata la legislazione speciale.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni generali

1. Il Consiglio cantonale e il Consiglio di Stato sono autorizzati a includere nelle loro ordinanze e decisioni, nei limiti della costituzione e delle leggi, disposizioni penali relative alle infrazioni alle norme dei loro atti.

2. Lo stesso potere è conferito ai comuni per le ordinanze, i regolamenti e le decisioni da essi emanati. Le disposizioni penali emanate dai comuni devono rientrare nella competenza del giudice di pace.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la persona e la vita

1. Chiunque in stato di legittima difesa o in una situazione di necessità abbia ferito o ucciso una persona e ometta di denunciare l'incidente senza indugio a un'autorità di polizia, è punito con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singole infrazioni - Infrazioni contro la persona e la vita

1. Chi omette di prestare soccorso a una persona in pericolo di vita, sebbene gli si possa ragionevolmente richiedere tale intervento secondo le circostanze,

2. chi, senza giustificato motivo, non risponde alla richiesta di un agente di polizia di prestare assistenza in emergenza,

3. chi impedisce ad altri di prestare assistenza in emergenza o li disturba durante tale operazione,

4. è punito con arresto o ammenda.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singole infrazioni - Infrazioni contro la persona e la vita

1. La madre che nasconde il suo parto, salvo che non si tratti di infanticidio (Art. 116 Codice Penale), è punita con la detenzione o con la multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni contro il patrimonio

1. Chi per malizia o vandalismo deturpa monumenti pubblici, edifici pubblici e altri beni pubblici o proprietà privata altrui, sarà punito con reclusione o multa, a meno che non si tratti di danneggiamento.

2. La deturpazione della proprietà privata altrui viene perseguita solo su querela di parte.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni contro il patrimonio

1. Chi, a scopo di lucro, sfrutta la credulità delle persone attraverso la divinazione, la creazione di oroscopi, l'interpretazione dei sogni, la lettura delle carte, l'evocazione di spiriti, l'istruzione per scavare tesori o in modo simile,

2. chi si offre pubblicamente per svolgere queste attività,

3. è punito con detenzione o con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni contro il patrimonio

1. Chi sottrae frutti del campo o del giardino non raccolti o foraggio di un valore non superiore a 10 franchi, è punito su querela con ammenda.

2. Se il valore dei frutti o del foraggio sottratti supera l'importo di 10 franchi, l'atto è punito secondo le disposizioni sul furto o l'appropriazione indebita.

3. Se l'autore del reato ha agito per necessità, il giudice può astenersi dal punire.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Messa in pericolo della gioventù

1. Chi produce, vende, presta, espone o rappresenta pubblicamente o altrimenti mette in circolazione libri, scritti, stampati, manifesti, film, fotografie, immagini o altri oggetti che incitano alla commissione di reati o forniscono istruzioni per farlo, esercitano un effetto moralmente corrotto o altrimenti provocano grande scandalo,

2. chi, attraverso discorsi o mezzi simili, esercita un'influenza moralmente corruttrice sulla gioventù,

3. chi durante le rappresentazioni per giovani esibisce film o frammenti di film non controllati,

4. sarà, se l'articolo 197 del Codice penale non è applicabile, punito con arresto o multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singoli illeciti - Messa in pericolo della gioventù

1. Chi somministra bevande alcoliche o alcopop a una persona di età inferiore ai 18 anni, senza essere in possesso della tutela genitoriale, è punito con una multa.

2. Chi somministra bevande alcoliche a una persona di età inferiore ai 16 anni, senza essere in possesso della tutela genitoriale, è punito con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chi organizza sparatorie a matrimoni, battesimi o altre occasioni senza l'autorizzazione della polizia è punito con una multa fino a 50 franchi.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chiunque ceda senza autorizzazione armi da fuoco, munizioni vere o esplosivi pericolosi a minori di 19 anni, a malati di mente o a persone sotto tutela, sarà punito con reclusione o multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chi, laddove esiste un pericolo, non installa dispositivi di sicurezza e avvertimento, come segnaletica di avvertimento per riparazioni sul tetto e simili, e di conseguenza mette in pericolo persone,

2. chi esegue installazioni di gas, acqua ed elettricità in modo difettoso e non conforme alle normative e di conseguenza mette in pericolo persone,

3. è punito con detenzione o multa.

4. Nel giudizio può essere ordinata la modifica dell'installazione difettosa a spese del colpevole.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chi, nonostante un avviso da parte della polizia, omette di eliminare strutture pericolose o parti fatiscenti di edifici,

2. chi, in luoghi dove esiste un pericolo per le persone, lascia aperte di notte fosse, ponti, ingressi di cantine e simili,

3. è punito con arresto o ammenda.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chi mette in pericolo la libera e sicura circolazione o il transito delle strade e vie pubbliche, in particolare attraverso la collocazione, il deposito o l'abbandono di oggetti, è punito con arresto o multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chiunque trascuri, in violazione del dovere, la cura o la sorveglianza di un malato di mente pericoloso, è punito con la detenzione o con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni pericolose per la collettività

1. Chi detiene animali selvatici pericolosi senza permesso della polizia,

2. chi non custodisce adeguatamente un animale selvatico o feroce, o trascuri le misure precauzionali, in particolare le misure protettive contro la malattia della rabbia, a cui è obbligato secondo le circostanze,

3. chi provoca un pericolo per le persone o gli animali, eccitando o facendo impaurire gli animali,

4. chi aizza volontariamente un cane contro persone o animali o, nella misura in cui è in suo potere, non lo trattiene,

5. è punito con arresto o ammenda.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chiunque faccia valere un diritto presunto o effettivo, se è contestato, con mezzi propri e senza ricorrere all'assistenza ufficiale, è punibile con detenzione o multa. La punizione ha luogo solo su richiesta della parte lesa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chiunque si mascheri in modo da non essere riconoscibile durante raduni, manifestazioni e altri assembramenti di persone che richiedono autorizzazione in luoghi pubblici, sarà punito con una multa. Sono esclusi i cortei e le riunioni in cui il mascheramento tradizionale del viso rappresenta il vero scopo dell'evento.

2. Possono essere concesse eccezioni quando vengono presentati motivi legittimi per celare l'identità.

3. La polizia può eccezionalmente rinunciare all'identificazione di persone mascherate quando le circostanze lo richiedono.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chiunque rimuove, strappa, deturpa o imbratta dolosamente gli avvisi ufficiali (ordinanze, decreti, annunci ecc.) affissi pubblicamente o i manifesti affissi con autorizzazione, è punito con detenzione o ammenda.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chi disturba la quiete e l'ordine pubblico con atti di grave scherzo o con rumori notturni,

2. chi in pubblico si rende colpevole di un comportamento indecente, lesivo del buon costume e della decenza, in particolare provocando scandalo in stato di ubriachezza,

3. è punito con arresto fino a 8 giorni o con una multa.

4. Se l'autore del reato è dipendente da alcol, stupefacenti o medicinali, il giudice può ordinare, in caso di recidiva, un trattamento per la dipendenza ai sensi dell'articolo 60 del Codice Penale.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. ...

2. chi, per pigrizia o avidità, mendica, o manda a mendicare bambini o persone a lui dipendenti, nonostante un precedente avvertimento ufficiale,

3. ...

4. è punito con arresto o ammenda.

5. ...

6. ...

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chi deliberatamente diffonde notizie false o lancia falsi allarmi per mettere in allarme e terrore la popolazione,

2. chi allerta consapevolmente con dichiarazioni false gli organi di sicurezza o servizio di assistenza pubblici o di pubblica utilità (polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari, stazioni di soccorso ecc.),

3. chi allerta consapevolmente con dichiarazioni false il personale medico (medici, veterinari, farmacisti) e le levatrici,

4. sarà punito con la detenzione o con una multa.

5. Se l'autore agisce con negligenza, la pena è la multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chi abusa con malizia o per capriccio delle installazioni telefoniche, dei campanelli o dei dispositivi d'allarme per disturbare o molestare un'altra persona,

2. chi con il suo apparecchio radio o un dispositivo simile disturba il vicinato, salvo che non si applichi una disposizione penale più severa,

3. è punito con la detenzione fino a 8 giorni o con una multa fino a 100 franchi.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chi fabbrica o fa fabbricare chiavi, timbri o sigilli con l'intento di usarli illegalmente,

2. chi, senza accertarsi dell'autorizzazione del committente, fabbrica o consegna tali oggetti,

3. è punito con la reclusione o con una multa.

4. Se l'autore agisce con negligenza, la pena è una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chi intenzionalmente e senza autorizzazione rompe chiusure o sigilli, apre lettere o pacchi, sarà punito con una multa, a meno che l'atto non ricada sotto una disposizione penale più grave.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chiunque occulti, abbandoni o bruci in segreto un cadavere o parti di un cadavere, è punito con la reclusione o con una multa.

2. Chiunque faccia seppellire un cadavere senza darne notifica all'autorità, ma non segretamente, è punito con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chi intenzionalmente disturba l’insegnamento in un istituto pubblico, salvo che non si applichi una disposizione più severa, è punito con una multa e, in caso di recidiva, con detenzione o multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chiunque produca, noleggi, proietti pubblicamente o in qualsiasi altro modo distribuisca film che abbiano un effetto degradante, incitino alla commissione di crimini o delitti, o denigrino in modo volgare persone o gruppi di persone, è punito con reclusione o con multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole infrazioni - Infrazioni contro la pace pubblica

1. Chiunque disturbi la festa federale o un'altra commemorazione ordinata dal Consiglio di Stato o dai comuni, sarà punito con reclusione o multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singole infrazioni - Infrazioni contro l'ordine statale

1. Chi non ottempera all'ordine o alla richiesta emessa da un agente di polizia nell'ambito delle sue competenze, è punito con la reclusione fino a 8 giorni o con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singole infrazioni - Infrazioni contro l'ordine statale

1. Chiunque violi un divieto di accendere fuochi ai sensi del § 39bis della Legge sulla Polizia Cantonale del 23 settembre 1990, è punito con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni contro l'ordine dello Stato

1. Chiunque violi un divieto di avvicinamento, di contatto o di volo ai sensi del § 22bis della Legge sull'esecuzione delle pene (JUVG) del 13 novembre 2013, è punito con multa.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni speciali - Singole contravvenzioni - Contravvenzioni contro l'ordine dello Stato

1. Chiunque violi un divieto di volo ai sensi del § 39ter della legge sulla polizia cantonale del 23 settembre 1990 è punito con una multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Reati minori specifici - Infrazioni contro l'ordine statale

1. Chiunque rifiuti di fornire il proprio nome, domicilio o altre informazioni personali a un'autorità o a un funzionario nell'esercizio dei doveri d'ufficio, oppure fornisca informazioni inesatte, è punito con arresto fino a 8 giorni o con multa.

Il diritto penale cantonale - Disposizioni particolari - Singole infrazioni - Infrazioni contro l'ordine statale

1. Chi intenzionalmente favorisce la fuga di detenuti condannati o in custodia cautelare, nonché di persone internate, in particolare chi offre loro rifugio o fornisce abiti civili, sarà punito, a meno che non si applichi una disposizione penale più severa, con detenzione o multa.

Disposizioni Introduttive - Competenza e Procedura

1a)

Il Consiglio di Governo è competente nei seguenti casi previsti dal Codice penale

a)* ...

b)* Esecuzione delle pene pecuniarie, delle multe e delle pene detentive sostitutive (Art. 35, 36 e 106 CP);

bbis)* Assicurare un'offerta sufficiente di programmi educativi contro la violenza (Art. 55a comma 2 CP);

c)* ...

d)* ...

e)* ...

f)* ...

g)* Disposizione sulle pene pecuniarie, le multe e le confische (Art. 374 comma 1 CP);

h)* ...

i)* ...

j)* ...

k)* ...

l) Designazione del medico specialista per la ricezione della denuncia ai sensi dell'Articolo 120 CP.

Disposizioni Introduttive - Competenza e Procedura

1. La decisione in merito alla limitazione o revoca di un divieto di attività o di un divieto di contatto e di area ai sensi degli articoli 67c paragrafi 4 e 5 del Codice Penale svizzero è di competenza del Dipartimento dell'Interno.

2. Il Dipartimento dell'Interno può stipulare accordi di prestazione con istituzioni sociali specializzate nella consulenza sulla violenza e fornire contributi a queste ultime nell'ambito delle sue competenze finanziarie. Stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle istituzioni sociali interessate.

Disposizioni Introduttive - Competenza e Procedura

1. Il Consiglio di Stato emana le indispensabili ordinanze di esecuzione.

2. Emana un'ordinanza per ciascuno dei seguenti aspetti

3. l'amministrazione della giustizia minorile;

4. ...

5. la gestione del casellario giudiziale (artt. 365 e seguenti del Codice Penale).

Disposizioni Introduttive - Competenza e Procedura

1. Il consiglio di governo è competente a emanare mediante decreto le disposizioni relative alla cessione di armi, munizioni ed esplosivi a persone civili, al possesso e al porto d'armi, munizioni ed esplosivi da parte di tali persone, nonché alla confisca degli stessi.

Disposizioni Introduttive - Competenza e Procedura

1. Le disposizioni procedurali del Codice di procedura penale svizzero sono applicabili, nella misura in cui non siano previste disposizioni speciali in questa o in un'altra legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le tariffe (tasse statali, indennità di seduta e indennità di viaggio) sono stabilite mediante regolamento del Consiglio di Governo.

Disposizioni transitorie e finali

1. Se al momento dell'entrata in vigore del Codice penale è pendente un procedimento per un'azione che la nuova legge non minaccia di pena o per la quale sussiste un motivo di esclusione della pena, il procedimento deve essere archiviato.

2. Se al momento dell'entrata in vigore del Codice penale presso l'autorità inquirente o il tribunale è pendente un procedimento per un'azione punibile come contravvenzione secondo il nuovo diritto, il procedimento sarà portato a termine dalle autorità che se ne sono già occupate.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al momento dell'entrata in vigore vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con questa legge, in particolare.

a) il Codice Penale del 25 ottobre 1885 con la cifra IV della legge concernente la modifica del processo e del diritto penale del 26 maggio 1926;

b) le disposizioni penali della legge sull'esercizio delle attività di denaro e di recupero crediti del 25 febbraio 1879 (Legge sull'usura);

c) § 8 cifra 2 della legge concernente l'organizzazione del sistema comunale del 22 ottobre 1871;

d) §§ 4 e 5 della legge d'introduzione per il Cantone di Soletta del 27 maggio 1891 alla legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e il fallimento;

e) la legge concernente la sospensione condizionale della pena del 29 ottobre 1911;

f) la legge sulla competenza del consiglio di governo concernente le disposizioni penali nei regolamenti del 4 marzo 1865.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1942.

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