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Legge d'introduzione al codice di diritto processuale civile svizzero (EG ZPO) - Oggetto

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

**Generale**

1. Questa legge contiene le disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile Svizzero (CPC).

2. Disciplina le competenze delle autorità giudiziarie e contiene disposizioni di attuazione relative alla procedura, ai costi e alle indennità.

3. Fatte salve le disposizioni di altre leggi cantonali.

4. L'organizzazione e la direzione delle autorità giudiziarie sono disciplinate dalla legge sull'organizzazione giudiziaria.

**Generale**

1. Le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e della presente legge si applicano anche ai procedimenti relativi all'applicazione del diritto civile cantonale, fatti salvi eventuali disposizioni legislative divergenti.

Competenza materiale delle autorità di conciliazione e dei tribunali

1. L'amministrazione della giustizia civile è esercitata dai giudici di pace, dalla commissione di conciliazione cantonale per la parità tra donna e uomo, dalle commissioni di conciliazione per le locazioni e affitti, dai presidenti dei tribunali distrettuali, dai tribunali distrettuali, dal Tribunale superiore e dai tribunali arbitrali.

2. La competenza materiale è determinata dalla legge concernente l'organizzazione giudiziaria.

3. Il Tribunale distrettuale di Soletta-Lebern giudica, indipendentemente dal valore litigioso, in prima istanza le pretese di diritto civile contro il Cantone di Soletta (art. 10 cpv. 1 lett. d CPC).

**Disposizioni Procedurali**

1. Le deliberazioni e le votazioni della corte non sono pubbliche.

2. Se la corte non è unanime sulle considerazioni relative alla sentenza, si deve procedere a una votazione anche su di esse.

3. Il cancelliere o la cancelliera ha voto consultivo.

Disposizioni di diritto processuale

1. Per ogni procedimento viene tenuto un fascicolo.

2. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale ovvero il segretario o la segretaria redige il verbale. Il giudice di pace redige personalmente il verbale.

3. Essi rilasciano il certificato di passaggio in giudicato di una sentenza.

Disposizioni Procedurali

1. Le decisioni giudiziarie sono firmate come segue

a) Decisioni definitive e decisioni interlocutorie ai sensi dell'articolo 237 ZPO: da un membro del tribunale e dal cancelliere o dalla cancelliera;

b) Altre decisioni, come i provvedimenti procedurali: da un membro del tribunale o da un cancelliere o da una cancelliera.

Disposizioni Procedurali

1. Nei seguenti casi si applica il procedimento sommario secondo il CPC

a) Codice civile svizzero (CCS)

1. Sorteggio nella divisione ereditaria (Art. 611 cpv. 2);

2. Disposizione sul tipo di asta per beni ereditari (Art. 612 cpv. 3);

3. Disposizione della presa d'inventario nell'usufrutto (Art. 763);

4.* Deposito di somme dovute da parte del debitore dell'ipoteca (Art. 851 cpv. 2);

5.* ...

6. Rettifica delle iscrizioni nel registro fondiario (Art. 977).

b) Codice delle obbligazioni (CO)

1.* ...

2. Disposizione sull'esame dell'animale in caso di vizi della cosa (Art. 202 cpv. 1);

3. Accertamento dei fatti e disposizione riguardante la vendita in caso di contestazione di beni inviati (Art. 204 cpv. 2 e 3);

4.* ...

5. Disposizione riguardante l'accertamento dei fatti e la vendita di beni in commissione (Art. 427 cpv. 1 e 3);

6. Disposizione riguardante l'asta di beni in commissione (Art. 435);

7. Disposizione riguardante l'accertamento dei fatti, la vendita e il deposito di beni di trasporto (Art. 444 cpv. 2, 445 e 453 cpv. 1);

8.* ...

Norme Procedurali

1. La presidenza è assunta dal giudice istruttore o dalla giudice istruttrice. Nei procedimenti davanti alla Corte d'appello si applica il § 34 della legge sull'organizzazione giudiziaria (GO).

2. Egli o ella dirige lo scambio di atti, prepara il procedimento e decide nei seguenti casi

a) Prestazione di una cauzione per le spese legali della parte (Art. 99 CPC);

b) Assunzione di prove preliminari in caso di processo principale pendente (Art. 158 CPC);

c) Tutte le questioni che, ai sensi degli articoli 248 e seguenti CPC, sono trattate con procedura sommaria, in caso di processo principale pendente.

3. Se un procedimento davanti al giudice istruttore o alla giudice istruttrice viene concluso per via di conciliazione, riconoscimento della domanda, ritiro della domanda o per mancanza di oggetto, egli o ella cancella il procedimento e liquida i relativi costi dopo aver sentito le parti (Art. 241/242 CPC).

Disposizioni di diritto processuale

1. Nei procedimenti in corso, il tribunale competente decide sulla concessione e la revoca del patrocinio legale gratuito. Se una questione deve essere valutata da un organo collegiale, decide il giudice istruttore.

2. Prima del sopraggiungere della pendenza della causa, il tribunale che sarebbe competente per la questione principale decide sulla concessione e la revoca del patrocinio legale gratuito, salvo disposizioni di legge contrarie. Se una questione deve essere valutata da un organo collegiale, decide il giudice istruttore.

3. In materie per le quali il Codice di Procedura Civile (CPC) prevede una procedura di conciliazione, l'autorità di conciliazione competente è altresì incaricata di decidere sulla concessione e la revoca del patrocinio legale gratuito anche prima del sopraggiungere della pendenza della causa.

**Disposizioni Procedurali**

1. In qualità di patrocinatore legale gratuito possono essere nominati solo avvocati e avvocate autorizzati alla rappresentanza delle parti. Gli avvocati e le avvocate iscritti nell'albo di un altro Cantone possono essere nominati solo a condizione che il Cantone garantisca la reciprocità. Se la parte non designa un tale avvocato o avvocata, verrà assegnato un patrocinatore legale scelto tra gli avvocati e le avvocate iscritti all'albo cantonale.

2. Gli avvocati e le avvocate iscritti all'albo cantonale sono obbligati ad assumere la rappresentanza legale come patrocinatore legale gratuito.

3. Gli avvocati e le avvocate che esercitano come patrocinatori legali gratuiti devono accontentarsi del compenso stabilito dal tribunale e non possono accettare anticipi sui costi dalla loro parte, salvo che l'autorizzazione per il patrocinio legale gratuito non si estenda all'intero procedimento.

Norme Procedurali

1. Il tribunale competente determina l'indennità dell'assistenza legale gratuita secondo il tariffario delle spese.

2. Qualora, successivamente alla concessione dell'assistenza legale gratuita, si rinunci a presentare un'azione, il tribunale che ha concesso l'assistenza legale gratuita determina l'indennità dell'assistenza legale gratuita solo se quest'ultimo ne fa richiesta entro un anno dalla nomina. Non verranno addebitati costi processuali.

**Disposizioni Procedurali**

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 122 paragrafo 2 ZPO, lo Stato indennizza il patrocinatore gratuito della parte vittoriosa sulla base oraria stabilita dalla tariffa delle spese legali. Questa responsabilità per eventuali gap di pagamento è limitata a due anni dalla data in cui la sentenza diventa definitiva.

2. Il tribunale stabilisce l'indennità, pagabile dallo Stato ai sensi del paragrafo 1, contemporaneamente all'indennità di parte nella sentenza.

**Disposizioni Procedurali**

1. La parte a cui è stato concesso il patrocinio legale gratuito è obbligata al pagamento retroattivo nei confronti del patrocinante legale gratuito e nei confronti dello Stato, a condizione che vi siano i presupposti di cui all'articolo 123 ZPO. Il tribunale indica nel giudizio tale obbligo di pagamento retroattivo e trasmette il dispositivo del giudizio al dipartimento competente.

2. Il dipartimento competente esercita il credito dello Stato per il pagamento retroattivo tramite decreto. Contro il decreto, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica.

Norme Procedurali

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, si applicano le disposizioni precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato in modo analogo.

2. Il consiglio comunale fa valere la rivendicazione del comune per il pagamento retroattivo mediante un'ingiunzione. Contro l'ingiunzione è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica.

3. I costi derivanti dal patrocinio a spese dello Stato sono a carico del comune, nella misura in cui si verifichino in procedimenti davanti al giudice di pace.

Disposizioni di diritto processuale

1. Il tribunale che si occupa del procedimento decide sulla richiesta di mediazione gratuita in questioni riguardanti il diritto dei minori di natura non patrimoniale (Art. 218 comma 2 CPC). Se il procedimento è pendente presso il Tribunale superiore, è competente il giudice istruttore.

2. Il tribunale che si occupa del procedimento esamina il presupposto secondo l'articolo 218 comma 2 lettera a CPC, applicando per analogia le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato (Art. 117-123 CPC). Inoltre, qualora sussistano i presupposti corrispondenti, emette la raccomandazione secondo l'articolo 218 comma 2 lettera b CPC.

Disposizioni di diritto processuale

1. Le tariffe dei tribunali civili sono determinate dalla tariffa delle spese legali.

Ulteriori Disposizioni

1. Tutti gli atti presentati ai tribunali devono essere depositati in una copia per il tribunale e per ciascuna controparte. Se diversi attori o attrici ovvero convenuti hanno nominato lo stesso rappresentante, è sufficiente una sola copia per loro.

2. È riservato il traffico giuridico elettronico.

Ulteriori Disposizioni

1. La Corte Suprema emana un'istruzione sulla comunicazione delle sentenze alle autorità.

Ulteriori Disposizioni

1. Gli atti giudiziari e i documenti possono essere generalmente rilasciati solo agli avvocati e alle avvocate iscritti all'albo degli avvocati.

2. Per la restituzione deve essere fissato un termine ragionevole. In caso di mancato rispetto di tale termine, la consegna degli atti potrà essere rifiutata in futuro.

3. Le parti vengono informate dell'arrivo di atti e documenti.

Ulteriori Disposizioni

1. Organo di pubblicazione per i divieti giudiziari ai sensi dell'articolo 259 CPC è il bollettino ufficiale regionale.

Ulteriori Disposizioni

1. Il responsabile dell'ufficio principale aiuta nei casi previsti dalla legge nell'esecuzione forzata e nell'incasso. Egli o ella è l'autorità competente per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 343, comma 3, del Codice di Procedura Civile, salvo diversa disposizione del tribunale. In questa funzione, egli o ella coordina il lavoro delle autorità necessarie, in particolare della polizia, dei servizi sociali, dei medici (collocazioni forzate) o dei rifugi per animali.

Ulteriori Disposizioni

1. Gli atti di assistenza giudiziaria su richiesta di tribunali esteri sono disciplinati dall'articolo 11 della Legge Federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987.

2. Il Presidente del tribunale o la Presidente del tribunale, sotto la propria responsabilità, possono delegare l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria al cancelliere, alla cancelliera o a un collaboratore o una collaboratrice con formazione adeguata. Se derivano svantaggi dalla delega, il Tribunale superiore può annullarla o limitarla.

3. Per le notifiche all’estero valgono eventuali trattati internazionali.

4. La comunicazione con il Consiglio federale, con i governi di altri cantoni o di stati esteri viene, salvo trattati statali speciali, intermediata dal Consiglio di Stato.

Ulteriori Disposizioni

1. La domenica e nei giorni festivi riconosciuti dal diritto federale o dal diritto cantonale non si devono tenere udienze.

2. Ai fini del calcolo dei termini secondo l'articolo 142 ZPO, sono considerati giorni festivi riconosciuti dal diritto cantonale: Capodanno, il 2 gennaio, Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1º maggio, il Corpus Domini, Assunzione di Maria, Ognissanti, il 25 e il 26 dicembre.

Ulteriori Disposizioni

1. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni tramite regolamenti sull'attuazione di progetti pilota.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del CPC e del presente decreto sono generalmente applicabili immediatamente dal momento della loro entrata in vigore.

2. Per i processi che sono già pendenti al momento dell'entrata in vigore delle due leggi menzionate nel comma 1, si applicano gli articoli 404-407 del CPC.

3. Il Tribunale d'appello è autorizzato a emanare le istruzioni necessarie per l'applicazione di questa legge. Inoltre, decide su eventuali controversie riguardanti l'applicazione della vecchia o nuova normativa.

Disposizioni transitorie e finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a) Codice di Procedura Civile dell'11 settembre 1966;

b) Legge sui Tribunali del Lavoro del 20 maggio 1973;

c) Decisione del 5 dicembre 1976 relativa all'adesione al Concordato sull'erogazione reciproca di assistenza giudiziaria in materia civile;

d) Decisione del 6 giugno 1971 relativa all'adesione al Concordato sull'arbitrato;

e) Legge relativa all'adesione del Cantone di Soletta al Concordato sull'esenzione dall'obbligo di prestazione di garanzia per le spese processuali del 10 dicembre 1901;

f) Decisione del 20 maggio 1979 relativa all'adesione al Concordato sull'esecuzione delle sentenze civili;

g) Decisione del 24 settembre 1972 relativa all'adesione al Concordato sull'erogazione reciproca di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di crediti di diritto pubblico;

h) Regolamento di attuazione della Legge federale sul diritto internazionale privato del 26 aprile 1989.

2. I seguenti decreti sono rimossi dalla raccolta delle leggi

a) Concordato sull'erogazione reciproca di assistenza giudiziaria in materia civile del 26 aprile e 8/9 novembre 1974;

b) Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969;

c) Concordato sull'esenzione dall'obbligo di prestazione di garanzia per le spese processuali del 10 dicembre 1901;

d) Concordato sull'esecuzione delle sentenze civili del 10 marzo 1977;

e) Concordato sull'erogazione reciproca di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di crediti di diritto pubblico del 15/16 aprile e 13 ottobre 1970, 28 ottobre 1971.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

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