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Ordinanza sulla stima catastale - I. Ambito di Applicazione

41 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (41)

§ 1 Regolamento sulla Stima Catastale § 2 Regolamento sulla Stima Catastale § 3 Regolamento sulla Stima Catastrale - III. Revisione della Stima § 4 Regolamento sulla Stima Catastale § 5 Regolamento sulla Stima Catastale § 6 Regolamento sulla Stima Catastale § 7 Regolamento sulla Stima Catastale § 8 Regolamento sulla Stima Catastrale § 9 Regolamento sulla stima catastale § 10 Regolamento sulla Stima Catastale § 11 Regolamento sulla valutazione catastale § 12 Regolamento sulla Stima Catastale § 13 Regolamento sulla stima catastale § 14 Regolamento sulla Stima Catastale § 15 Regolamento sulla Stima Catastale § 16 Regolamento sulla Stima Catastale § 17 Regolamento sulla Stima Catastale § 18 Regolamento sulla Stima Catastale § 19 Regolamento sulla Stima Catastale § 20 Regolamento sulla stima catastale § 21 Regolamento sulla Stima Catastale § 22 Regolamento sulla Valutazione Catastale § 23 Regolamento sulla Stima Catastale § 24 Regolamento sulla Stima Catastale § 25 Regolamento sulla Stima Catastale § 26 Regolamento sulla Valutazione Catastale § 27 Regolamento sulla Valutazione Catastale § 28 Regolamento sulla Stima Catastale § 29 Regolamento sulla Stima Catastale § 30 Regolamento sulla stima catastale § 31 Regolamento sulla Stima Catastale § 32 Regolamento sulla Stima Catastale § 33 Regolamento sulla Stima Cadastrale § 34 Regolamento sulla Stima Catastale § 35 Regolamento sulla Stima Catastale § 36 Regolamento sulla Stima Catastale § 37 Regolamento sulla Stima Catastale § 38 Regolamento sulla valutazione catastale § 39 Regolamento sulla Stima Catastale § 40 Regolamento sulla Stima Catastale § 41 Regolamento sulla Stima Catastale

Testo normativo (41 Articoli)

1. Fondamenti

1. La stima catastale eseguita nel Cantone di Soletta in base ai regolamenti sulle stime catastali del 27 agosto 1940 e del 16 maggio 1944 deve essere portata avanti secondo gli stessi principi.

2. Le copie dei piani catastali create per la stima con i confini delle zone disegnati (piani di stima catastale), i registri e le verbali degli edifici costituiscono strumenti ausiliari per il proseguimento della stima catastale.

3. La stima deve estendersi anche alle proprietà immobiliari, agli edifici e agli impianti esenti da imposte.

1. Fondamenti

1. La stima fondiaria deve essere ridefinita dagli organi incaricati della stima catastale nel caso in cui su un fondo venga costruito un nuovo edificio o nel caso in cui un fondo edificato venga diviso.

2. Allo stesso modo, nei comuni in cui si effettuano migliorie fondiarie (in particolare riassetti fondiari), le stime fondiarie e le stime degli edifici per scopi agricoli nell'area di miglioramento fondiario devono essere ridefinite al termine di tali lavori.

3. I nuovi edifici, così come gli incrementi e le diminuzioni di valore degli edifici esistenti, devono essere stimati secondo le disposizioni stabilite in questa normativa.

1. Fondamenti

1. L'intero sistema di valutazione viene riesaminato almeno ogni 20 anni secondo le disposizioni legislative.

2. I requisiti e la procedura per la revisione complessiva delle valutazioni sono disciplinati da un regolamento speciale.

3. La revisione di singole valutazioni può essere richiesta dal proprietario in qualsiasi momento. Gli organi della valutazione catastale possono modificare autonomamente le valutazioni superate in qualsiasi momento.

Sorveglianza

1. La stima catastale è soggetta alla supervisione del Consiglio di Governo, che la esercita tramite il Dipartimento delle Finanze.

Sorveglianza

1. Il Dipartimento delle Finanze garantisce un'applicazione uniforme delle disposizioni di valutazione e una valutazione equilibrata degli immobili in tutto il cantone.

2. Ha il diritto di revisionare le valutazioni.

3. Può affidare la valutazione di oggetti complessi a esperti specializzati.

4. Predispone i moduli necessari.

5. ...

6. Il Dipartimento delle Finanze può richiedere al Consiglio di Stato misure disciplinari, ai sensi della legge sul personale statale, contro gli organi di stima che violano intenzionalmente o per negligenza i loro doveri.

Sorveglianza

1. Il segretario della stima catastale ha in particolare i seguenti obblighi

a) È responsabile dell'espletamento delle attività amministrative. Provvede alle nuove stime del territorio che si rendono necessarie e organizza, in collaborazione con l'Assicurazione Edifici di Soletta, la continuazione della stima catastale degli edifici (§ 2). Si occupa della comunicazione delle stime e della gestione delle opposizioni e dei ricorsi presentati. Può essere coinvolto nella preparazione degli affari della commissione di stima dei ricorsi e nella redazione del verbale di tale commissione.

b) Cura una continuazione ordinata della stima catastale.

c) Prepara i singoli moduli.

d) Organizza le nuove stime necessarie ai sensi del § 2 comma 2. Redige il verbale della commissione di stima agricola. Riporta i nuovi numeri medi dei fondi nei piani di stima catastale ed esegue i calcoli delle stime dettagliate.

Organi di stima

1. Come organi di stima operano

a)* gli stimatori e le stimatrici dell'Assicurazione Edifici del Cantone di Soletta;

b) la commissione di stima agricola, nonché il suo presidente e vicepresidente;

c) le commissioni di stima di ricorso.

2. Il Consiglio di Stato designa il numero necessario di stimatori per gli immobili agricoli.

3. Tutti gli stimatori agricoli devono possedere l'idoneità alla stima degli immobili agricoli in base a una formazione scientifica o a un'attività pratica contadina.

4. Gli organi di stima possono, per i loro lavori, coinvolgere rappresentanti comunali idonei d'intesa con le autorità comunali.

Organi di stima

1. In qualità di valutatori e valutatrici dell'Assicurazione Edifici del Canton Soletta operano i valutatori e le valutatrici designati per le regioni di stima secondo la Legge sull'Assicurazione Edifici (LAE) del 20 marzo 2024.

2. Essi sono tenuti a valutare o rivalutare all'interno della loro regione di stima tutti i nuovi edifici, nonché tutte le modifiche che aumentano o diminuiscono il valore degli edifici già stimati.

3. Devono effettuare tutte le nuove stime del terreno che si rendono necessarie ai sensi del § 2 comma 1.

4. In caso di necessaria nuova stima ai sensi del § 2 comma 2, devono effettuare, d'intesa con la commissione di stima agricola, la suddivisione in zone ai sensi del § 19 e stimare il terreno nella zona del valore di mercato.

5. Possono avvalersi di esperti per la stima di proprietà agricole. È richiesta la collaborazione di un tale esperto per nuovi edifici agricoli più grandi o per ristrutturazioni di maggior valore. Per la stima di immobili non agricoli che richiedono conoscenze specialistiche particolari, in particolare immobili industriali, nonché edifici e impianti, possono essere coinvolti esperti.

6. Una nuova stima del bosco deve essere effettuata dall'ufficio forestale superiore cantonale. Tale ufficio è responsabile della stima sia delle foreste private che di quelle di proprietà pubblica.

**Organi di Stima**

1. La commissione di stima agricola è composta da 3 membri titolari. Il governo regionale designa i supplenti necessari.

2. Essa è competente quando singoli comuni devono essere rivalutati, interamente o parzialmente, sia a seguito di miglioramenti del suolo effettuati (§ 2 comma 2), sia per altre ragioni (§ 3).

3. In questi casi, le è affidata la rivalutazione del terreno agricolo utilizzato e degli edifici agricoli.

Organi di stima

1. La Commissione di valutazione agricola stabilisce per i territori comunali da rivalutare, completamente o parzialmente, il nuovo valore medio comunale per la stima dei terreni agricoli e determina quali aree corrispondono a questo valore medio comunale.

2. A tal fine, seleziona in ogni comune almeno 3 aziende agricole tipiche per dimensioni e tipo di gestione e le valuta secondo il § 20 di questo regolamento.

3. Inoltre, in accordo con i valutatori e le valutatrici competenti per la regione di stima dell'Assicurazione Edifici del Canton Soletta, cura la suddivisione in zone secondo il § 19.

4. Sulla base del valore medio comunale stabilito, determina per ogni area di produttività e zona di valore medio i valori medi per metro quadrato e procede successivamente alle stime dettagliate in queste zone.

Organi di stima

1. Il Consiglio di Stato nomina

a) una commissione di ricorso per la stima degli immobili non agricoli (§ 12);

b) una commissione di ricorso per la stima degli immobili agricoli (§ 13).

2. Ciascuna di queste commissioni è composta da 3 membri e 2 supplenti, eletti dal Consiglio di Stato per la durata del mandato ordinario.

3. Le commissioni di ricorso per la stima decidono in via definitiva. Esse sono autorizzate a consultare esperti.

Organi di stima

1. La commissione di stima dei ricorsi per i ricorsi contro la valutazione del terreno nella zona di valore venale e di tutti gli edifici con carattere non agricolo è designata come la commissione di stima dei ricorsi istituita secondo la legge del 7 settembre 1947 relativa all'assicurazione degli edifici e alla polizia del fuoco.

Organi di stima

1. Nel procedimento di ricorso sulle stime di terreni agricoli e edifici con carattere agricolo, la commissione di stima per il ricorso deve essere composta da un membro della commissione di stima per le proprietà non agricole e da altri 2 membri o supplenti da determinare dal Consiglio di Stato.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Se un terreno non edificato viene diviso, la stima catastale iscritta nel registro fondiario deve essere trasferita dal conservatore del registro fondiario proporzionalmente alla superficie separata sui lotti.

2. Quando si uniscono terreni non edificati o quando si uniscono solo terreni edificati, le stime fondiarie dei terreni da unire devono essere trasferite complessivamente al terreno risultante dall'unione.

3. Non è richiesta la collaborazione degli organi di stima. In tali casi, le divisioni e unioni di terreni non devono essere annotate nei piani di stima catastale.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Se su un terreno valutato secondo il valore di rendimento o il valore medio è stata realizzata una nuova costruzione, il terreno edificabile deve essere rivalutato dagli organi di stima secondo il valore di mercato.

2. In questo caso, una nuova stima del terreno non è necessaria solo se si tratta di una nuova costruzione agricola e se di conseguenza il terreno non deve essere classificato in una zona diversa.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Non appena si viene a conoscenza della costruzione su un terreno, il segretario della stima catastale deve procurarsi, presso l'ufficio del catasto competente, una bozza del piano relativo alla proprietà da edificare.

2. Su detta bozza, che non deve necessariamente essere in scala, devono essere indicati: il numero del piano, il numero del catasto, eventuali numeri catastali precedenti, il contenuto del terreno e il proprietario del terreno.

3. La stima fondiaria effettuata deve essere annotata nel piano di stima catastale dal segretario della stima catastale sulla base di questa bozza.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Se un terreno edificato viene diviso, le parti separate e le particelle edilizie devono essere rivalutate dagli organi di stima secondo le zone corrispondenti. In caso di unione di terreni edificati con terreni non edificati, il segretario della stima catastale deve verificare se il terreno unito debba essere nuovamente stimato.

2. Il conservatore del catasto non è tenuto ad attendere la nuova stima per il trattamento catastale della divisione del terreno e dell'unione. In caso di divisione del terreno, trasferisce alle parti separate la stima catastale iscritta nel catasto in proporzione alla superficie separata. In caso di unione, le stime dei singoli terreni devono essere trasferite complessivamente sul terreno da unire. La nuova stima deve essere annotata sui terreni interessati dopo il ricevimento della notifica.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. La nuova stima deve essere in ogni caso avviata dall'ufficio del catasto presso il segretariato della stima catastale tramite l'invio di uno schizzo planimetrico o mediante la temporanea cessione del piano di mutazione.

2. Contemporaneamente devono essere comunicati: numero del piano, numero del catasto, eventuali precedenti numeri del catasto, contenuto e proprietario del resto del terreno nonché delle parcelle separate.

3. Le mutazioni da segnalare dagli uffici del catasto devono essere presentate dal segretario della stima catastale sul piano della stima catastale. L'annotazione non deve essere necessariamente in scala.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Qualora singoli comuni debbano essere rivalutati del tutto o parzialmente a causa di miglioramenti del suolo effettuati, il territorio è suddiviso in zona di valore di rendimento, zona di valore medio e zona di valore commerciale. Nei comuni in cui non è possibile delimitare aree continue destinate a scopi non agricoli, si può rinunciare alla determinazione di una zona di valore commerciale.

2. La zona di valore di rendimento comprende i terreni utilizzati esclusivamente per usi agricoli, la zona di valore commerciale il terreno destinato ad altri scopi, la zona di valore medio il terreno destinato a scopi agricoli all'interno dell'area edificabile e il terreno destinato a scopi non agricoli nei comuni in cui non viene delimitata una zona di valore commerciale.

3. La suddivisione è effettuata dalla commissione di stima agricola in accordo con gli stimatori o le stimmatrici responsabili per la regione di stima della Assicurazione Edifici del Cantone di Soletta.

4. I nuovi confini delle zone sono inseriti nei piani di stima catastale e sono vincolanti per gli organi di stima.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Il valore agricolo di reddito è determinato dalla media dei rendimenti netti capitalizzati che un'azienda agricola fornisce, con una gestione tipica del luogo, da parte di un agricoltore di abilità media nel corso di un lungo periodo di tempo.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. La commissione di stima agricola stabilisce, sulla base del valore medio comunale da essa rilevato, il valore stimato per metro quadrato per ogni singolo appezzamento (numero medio del appezzamento).

2. I numeri medi dei appezzamenti vengono inseriti dal segretario della stima catastale nei piani di stima catastale.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Dopo la determinazione dei numeri medi di campo, la commissione di stima agricola procede alla stima dettagliata. Essa stabilisce nuovamente il valore stimato per metro quadrato per quei terreni che, a causa di caratteristiche particolari che ne aumentano o diminuiscono il valore, non corrispondono alla media del campo, oppure prende in considerazione i fattori speciali tramite sovrapprezzi o detrazioni forfettarie.

2. Tutte le deviazioni dal numero medio di campo devono essere motivate nel verbale.

3. Sulla base dei numeri medi determinati ai sensi del comma 1, il segretario della stima catastale calcola la stima dei singoli terreni. I valori calcolati in franchi devono essere arrotondati per eccesso o per difetto a un numero divisibile per 10.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. La zona di media rendita viene anch'essa valutata in base al valore di reddito; tuttavia, il valore di mercato deve essere adeguatamente considerato mediante supplementi al valore di reddito. Per i terreni esclusivamente agricoli, i supplementi non possono superare il 50%.

2. La procedura corrisponde a quella per la zona di valore di reddito. Le medie catastali e la stima dettagliata vengono effettuate contemporaneamente per la zona di valore di reddito e la zona di media rendita.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. I terreni nella zona di valore di mercato sono stimati in base al valore di mercato.

2. Le linee guida per la determinazione del valore di mercato sono i normali prezzi di compravendita pagati nella zona interessata negli anni 1920-1940; non devono essere presi in considerazione i prezzi d'affezione, i prezzi di favore e simili.

3. Inoltre, devono essere presi in considerazione particolari circostanze che aumentano o diminuiscono il valore.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Dopo il completamento della stima dettagliata, il Segretariato della stima catastale deve presentare i piani di stima catastale ai comuni.

2. I comuni possono entro 10 giorni presentare ricorso presso il Dipartimento delle Finanze contro i mezzi comunali e contro la suddivisione in zone del territorio comunale.

3. Contro la decisione del Dipartimento, esiste il diritto di ricorso presso il Tribunale amministrativo cantonale.

Procedura Estimativa - Stima Fondiaria

1. Se la commissione di stima agricola ha modificato in tutto o in parte i valori medi in seguito a un esame proprio o a un'obiezione, il segretario della stima catastale calcola le corrispondenti variazioni nella stima dettagliata.

**Procedura di Valutazione - Stima degli Edifici**

1. Gli edifici vengono stimati secondo le disposizioni seguenti in base al valore di stato e al valore di rendimento.

2. Il valore di stato di un edificio corrisponde alle spese che sarebbero state sostenute per la costruzione nell'anno 1938, deducendo il deprezzamento verificatosi dal momento della costruzione.

3. Il valore di rendimento corrisponde al reddito capitalizzato che normalmente si può ottenere da un edificio. Gli edifici che non rappresentano almeno un valore di 500 franchi sono esclusi dalla stima.

4. La superficie coperta da un edificio non è inclusa nella valutazione dell'edificio.

**Procedura di Valutazione - Stima degli Edifici**

1. Gli edifici agricoli, inclusi i locali abitativi necessari per l'attività, sono stimati secondo il valore di rendimento. Il valore di rendimento degli edifici è determinato estraendo la quota relativa agli edifici sulla base della valutazione del valore di rendimento dell'intero complesso aziendale.

2. ...

3. Per gli edifici che, per il loro stato, il tipo di costruzione o l'attrezzatura, superano o non raggiungono la media, il valore condizionale deve essere considerato attraverso adeguati aumenti o riduzioni.

4. Nei casi in cui le aziende non rientrano nella definizione di impresa agricola secondo quanto stabilito dalla legislazione sulla proprietà terriera agricola, la stima degli edifici residenziali avviene in conformità con le disposizioni sulla stima delle case di abitazione. Gli edifici economici situati nella zona agricola saranno valutati in base al valore di rendimento agricolo.

Procedura di valutazione - Valutazione degli edifici

1. Per le case residenziali (case in affitto, case unifamiliari, ville) e per gli edifici commerciali che servono prevalentemente a scopi abitativi, la stima corrisponde alla metà della somma del valore di stato e del valore di rendimento.

**Procedura di Valutazione - Stima degli Edifici**

1. Gli edifici industriali e di grandi imprese commerciali, così come gli edifici che non generano reddito (chiese, scuole, edifici pubblici amministrativi, ecc.), sono valutati secondo il valore di condizione.

**Procedura di stima - Stima degli edifici**

1. Edifici commerciali che non rientrano nei §§ 28, 29 o 30 vengono stimati in base al valore di stato. Tuttavia, i fattori che determinano un valore di rendimento superiore al valore di stato, come gli impianti tecnici e l'organizzazione, la posizione favorevole ai trasporti, un'andamento aziendale oggettivamente favorevole e così via, devono essere considerati in un adeguato supplemento al valore di stato.

2. Se il valore di stato appare esagerato in considerazione di questi fattori, deve essere effettuata una detrazione adeguata.

3. Il supplemento e la detrazione non devono superare il 20% del valore di stato.

Procedura di ricorso

1. Sia le stime catastali dei terreni che quelle degli edifici devono essere comunicate per iscritto ai proprietari, di norma contemporaneamente alle somme assicurative determinate secondo la legge sull'assicurazione degli edifici e la polizia antincendio del 7 settembre 1947.

Procedura di ricorso

1. I proprietari sono autorizzati a presentare un ricorso entro 10 giorni dal ricevimento della notifica presso il Dipartimento delle Finanze o, se viene contestualmente presentato un ricorso contro l'assicurazione degli edifici, presso l'amministrazione dell'assicurazione degli edifici del Cantone di Soletta. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato.

2. Avverso la decisione della commissione di stima dei ricorsi e quella dell'amministrazione dell'assicurazione degli edifici del Cantone di Soletta è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

Forza di legge delle stime

1. Le stime acquisiscono forza di legge dopo la scadenza non utilizzata del termine per presentare ricorso o con la decisione del Tribunale Amministrativo Cantonale.

2. Le nuove stime devono essere utilizzate come base imponibile nella seguente determinazione fiscale con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Forza di legge delle stime

1. Le stime giuridicamente vincolanti devono essere comunicate agli uffici del catasto competenti.

2. In caso di nuova stima ai sensi dei §§ 27 e ss., le stime giuridicamente vincolanti devono inoltre essere comunicate al comune e alla commissione fiscale.

3. Nel registro fondiario esse devono essere iscritte secondo le istruzioni del consiglio di governo.

Costi

1. Le spese della stima catastale sono a carico dello Stato. A carico dei comuni vanno solo le spese per i lavori preparatori da essi eseguiti e per la retribuzione dei rappresentanti e degli assistenti comunali associati agli organi di stima.

2. Ai proprietari terrieri non vengono imposte spese, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

Costi

1. Il Consiglio di Governo stabilisce con apposite delibere le indennità degli organi di stima.

Costi

1. Nei ricorsi che vengono respinti in tutto o in parte o sui quali non si procede, deve essere imposto al ricorrente un onere decisorio fino a 300 franchi; inoltre, gli devono essere addebitati in tutto o in parte i costi sostenuti.

2. Le spese dei ricorsi vengono imposte secondo i principi processuali.

Costi

1. I pagamenti e il controllo della contabilità sono effettuati dall'Amministrazione Finanziaria Cantonale.

Costi

1. Le decisioni in merito alle spese adottate dagli organi di stima costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 81 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento dell'11 aprile 1889.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da quel momento si applica a tutti i beni da stimare nuovamente.

2. Nella misura in cui i regolamenti di stima precedentemente emanati non sono in contrasto con questo regolamento, essi rimangono in vigore.

3. Nei comuni in cui la stima catastale non ha potuto essere completata definitivamente a causa di miglioramenti del suolo pendenti, la procedura deve essere conclusa secondo il regolamento del 16 maggio 1944.

4. In questi casi, la vecchia stima catastale e l'assicurazione degli edifici continuano a valere come base imponibile.

5. Con questa riserva, il regolamento sulla stima catastale del 16 maggio 1944 è abrogato.

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