Ordinanza sulla misurazione ufficiale (VaV-SO) (GEONV)
Indice delle disposizioni (38)
Testo normativo (38 Articoli)
1. Questo regolamento attua le disposizioni federali in materia di rilevazione ufficiale e di nomi geografici. Regola i compiti delle autorità cantonali responsabili dell'attuazione.
1. L'Ufficio per l’informazione geografica è responsabile della gestione e dell'aggiornamento dei punti fissi di categoria 2.
2. I punti fissi di categoria 2 devono essere conservati.
3. Prima di eseguire lavori nell'area stradale o nelle aree forestali e agricole, che potrebbero rimuovere o danneggiare i segni dei punti fissi di categoria 2, deve essere notificato l'Ufficio per l’informazione geografica. Esso adotta le misure necessarie.
4. La creazione di un nuovo segno di punto fisso deve essere comunicata ai proprietari dei terreni interessati o alle proprietarie, facendo riferimento al § 266 EG ZGB.
1. Il geometra incaricato o la geometra incaricata tiene in manutenzione i punti fissi di categoria 3.
2. I punti fissi planimetrici di categoria 3 situati all'interno dell'area edificata devono sempre indicare un'altezza.
3. Nell'area edificata può essere applicata la distanza media tra i punti della tolleranza di livello 1.
4. Al di fuori dell'area edificata, ad eccezione dei casi di comprovata necessità nel bosco, non vengono creati nuovi punti fissi planimetrici di categoria 3 e quelli esistenti non vengono più sostituiti.
5. I comuni possono far creare i punti fissi altimetrici di categoria 3.
1. I segni di confine devono essere protetti e conservati.
2. Il responsabile o la responsabile e il proprietario o la proprietaria del terreno devono segnalare al geometra incaricato o alla geometra incaricata qualsiasi danno, spostamento o rimozione dei segni di confine.
3. L'Ufficio per l'informazione geografica si occupa della manutenzione dei segni di confine specifici dello Stato e del Cantone. I segni di confine specifici del Comune vengono mantenuti dai comuni.
1. Il geometra responsabile o la geometra responsabile fornisce i dati aggiornati della misurazione ufficiale contro compensazione e secondo le istruzioni dell'Ufficio per l'informazione geografica al portale dati cantonale.
1. La conservazione dei documenti della misurazione ufficiale è regolata dalla legislazione in materia di archiviazione.
1. L'Ufficio per l'informazione geografica garantisce la storicizzazione dei dati della rilevazione ufficiale in conformità con le normative federali.
2. La storicizzazione delle mutazioni nel dataset della rilevazione ufficiale è garantita dalla conservazione dei fascicoli delle mutazioni presso il geometra di riferimento o la geometra di riferimento.
1. Al geometra catastale vengono trasmessi i seguenti dati
a) tramite gli uffici del registro
1.* modifiche ai confini, divisioni, fusioni, aperture, cessazioni e ritorno di proprietà di beni immobili separati in termini di superficie iscritti nel registro fondiario;
2.* ...
3. mutazioni nel registro fondiario che non sono state documentate entro un periodo di 11 mesi dall'ingresso dell'atto di mutazione e un sollecito con riferimento alle conseguenze sui costi di una retro-mutazione.
b) tramite le autorità di concessione edilizia: permessi di costruzione e demolizione definitivamente concessi e decaduti per non utilizzo entro 2 settimane.
c) tramite i comuni: modifiche di nomi di comuni e località, modifiche di localizzazioni, numeri civici, nonché modifiche degli identificatori degli edifici federali (EGID) o degli identificatori di ingresso (EDID).
d) tramite l'Assicurazione Edilizia del Canton Soletta: nuovi edifici pianificati, nuovi edifici stimati e modifiche nella pianta degli edifici assicurati.
2. ...
1. Se il geometra incaricato dell'aggiornamento o la geometra incaricata dell'aggiornamento viene a conoscenza di modifiche che richiedono un aggiornamento della misurazione ufficiale, egli o ella lo esegue d'ufficio.
2. Il geometra incaricato dell'aggiornamento o la geometra incaricata dell'aggiornamento deve eseguire incarichi per modifiche nel progetto di misurazione entro i seguenti termini
a) Mutazioni di confine: consegna del piano di mutazione e della tabella di mutazione il più rapidamente possibile; registrazione della mutazione legalmente valida entro una settimana dall'arrivo della comunicazione dall'ufficio notarile presso il geometra incaricato o la geometra incaricata dell'aggiornamento;
b) Registrazione di edifici progettati: entro 2 settimane dall'arrivo della comunicazione presso il geometra incaricato o la geometra incaricata dell'aggiornamento;
c)* Mutazioni di edificio e modifiche in altri moduli: entro 6 mesi dall'arrivo della comunicazione presso il geometra incaricato o la geometra incaricata dell'aggiornamento.
3. Il geometra incaricato dell'aggiornamento o la geometra incaricata dell'aggiornamento fornisce all'ufficio notarile i piani di mutazione firmati da lui o lei con tabelle di mutazione per modifiche di confine, unioni, divisioni, cancellazioni e l'apertura di nuovi fondi isolati per superficie.
1. La posizione dei nuovi punti di confine è di norma determinata in loco.
2. Una volta determinati i nuovi punti di confine, vengono apposti i segnali di confine.
3. In caso di redistribuzione terriera (regolamentazione dei beni e redistribuzione di terreni edificabili), i segnali di confine vengono apposti secondo le istruzioni e le linee guida dell'Ufficio per l'informazione geografica, nel corso della procedura di redistribuzione.
1. Si può rinunciare all’apposizione dei segni di confine
a) con l’autorizzazione dell’Ufficio di Geoinformazione nelle zone che necessitano di riordino;
b) in caso di pericolo per le strutture edilizie esistenti;
c) nelle zone di coltivazione agricola, dove i segni di confine sono costantemente minacciati dall'uso agricolo;
d) lungo strade e sentieri al di fuori della zona edificabile.
2. Nei casi del paragrafo 1, lettere c e d, i segni di confine devono sempre essere apposti, quando confinano con corsi d'acqua, margini di foresta, strade o sentieri, o se sono necessari per la gestione.
3. Il proprietario o la proprietaria del terreno può richiedere che i segni di confine siano completamente apposti sul proprio terreno. Egli o ella sostiene i relativi costi.
4. Con il consenso della proprietaria o del proprietario del terreno, si rinuncia provvisoriamente alla determinazione del confine in loco e all'apposizione di segni di confine se questi sono minacciati da misure edilizie imminenti (contrassegno posticipato). Parimenti, si può rinviare provvisoriamente l'apposizione dei segni di confine se durante l'esecuzione dei lavori di costruzione sono ancora previste piccole rettifiche di confine.
5. Nei casi di cui al paragrafo 4, i confini sono provvisoriamente stabiliti sulla base di calcoli derivati dai piani progettuali (mutazione di progetto) e nel piano di mutazione si fa riferimento alla mancanza di marcatura e all'obbligo di marcatura.
1. Se le modifiche, per le quali è stato redatto un certificato di mutazione, non vengono formalizzate entro 11 mesi, l'ufficio del registro emana un sollecito, minacciando la revoca della mutazione facendo riferimento alle conseguenze sui costi. Il termine di 11 mesi inizia quando il certificato di mutazione perviene all'ufficio del registro.
2. Se il sollecito rimane ignorato per un mese, l'ufficio del registro informa il geometra incaricato dell'aggiornamento. Questi annulla la mutazione a spese del committente.
1. Gli errori e le incongruenze nei registri fondiari devono essere corretti d'ufficio dal geometra incaricato del rilevamento, una volta che ne sia venuto a conoscenza.
2. In caso di incongruenze tra il rilevamento ufficiale e la realtà, il geometra incaricato del rilevamento deve elaborare un piano di correzione.
1. Gli errori negli altri moduli vengono corretti nell'ambito dell'aggiornamento corrente o in occasione dell'aggiornamento periodico.
1. I dati che non vengono aggiornati costantemente devono essere generalmente aggiornati periodicamente ogni sei-dodici anni.
1. Estratti ed Elaborazioni (Dati e Piani) dal Sistema di Rilevamento vengono redatti e rilasciati dai geometri incaricati dell'aggiornamento. L'Ufficio per l'Informazione Geografica può designare ulteriori enti.
1. L'Ufficio per le informazioni geografiche e i punti di distribuzione possono offrire l'accesso diretto ai dati della misurazione ufficiale tramite mezzi informatici. Ciò include servizi di visualizzazione e di download (art. 2 lett. i, j GeoIV).
2. Se questi servizi vengono offerti, deve essere garantita l'attualità delle informazioni.
3. I dati della misurazione ufficiale possono essere riprodotti solo con l'indicazione della fonte (art. 30 GeoIV) e della data dell'ultimo aggiornamento.
1. I dati e i piani possono essere ulteriormente elaborati e pubblicati.
2. I dati e i piani della misurazione ufficiale possono essere ceduti solo in forma elaborata.
1. Il rilascio di estratti, valutazioni e dati del rilevamento ufficiale, nonché le autenticazioni, avviene dietro compenso per il dispendio richiesto nella lavorazione.
2. ...
3. Inoltre, l'accesso, l'utilizzo e la trasmissione dei dati del rilevamento ufficiale sono esenti da tasse.
1. L'Ufficio di Geoinformazione esercita la sorveglianza cantonale del rilevamento ufficiale (Art. 42 Regolamento sul rilevamento ufficiale (RRO) del 18 novembre 1992). Esso è l'organo specializzato del Cantone competente per tutte le questioni relative al rilevamento ufficiale.
2. Dirige, sorveglia e verifica i lavori del rilevamento ufficiale.
3. Garantisce il coordinamento del rilevamento ufficiale con altri progetti di rilevamento e sistemi di informazione geografica.
4. È particolarmente responsabile dell'aggiornamento dei dati dei moduli di condotta, spostamenti permanenti del terreno e livelli di tolleranza.
5. Può coinvolgere terzi per la verifica periodica della sicurezza delle informazioni presso gli uffici di aggiornamento competenti.
1. I distretti costituiscono i circoli di aggiornamento per la misurazione ufficiale; l'area di Grenchen e Bettlach forma un proprio circolo di aggiornamento.
2. Egli assegna, tramite gara pubblica, l'aggiornamento corrente della misurazione ufficiale a ingegneri-geometri brevettati e iscritti nel registro dei geometri (geometra di aggiornamento).
3. Il geometra di aggiornamento è l'unico autorizzato ad eseguire i lavori di aggiornamento corrente.
4. Il contratto di aggiornamento è stipulato a tempo determinato; può essere prorogato. Per motive di importanza, il consiglio di governo può risolvere il contratto di aggiornamento in qualsiasi momento senza preavviso.
1. Al geometra responsabile dell'aggiornamento, al maschile o femminile, compete l'aggiornamento continuo della misurazione ufficiale dei moduli che non vengono aggiornati dallo Stato federale o dal cantone stesso.
2. Egli o ella è responsabile dell'originale e consistente tenuta di quei moduli della misurazione ufficiale, che non vengono aggiornati dallo Stato federale o dal cantone stesso.
3. Egli o ella è l'autorità catastale nel proprio ambito di aggiornamento.
4. Il geometra responsabile dell'aggiornamento o la geometra responsabile dell'aggiornamento, il loro sostituto nonché il geometra cantonale o la geometra cantonale sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a redigere estratti autenticati ai sensi dell'articolo 37 VAV.
1. I comuni sono responsabili per i nomi geografici della misurazione ufficiale, i nomi della nomenclatura, delle acque, dei luoghi e delle strade, nonché per l'indirizzamento degli edifici.
1. Il Consiglio di Stato nomina una commissione di nomenclatura. Ne fanno parte il capo o la capa del servizio di sorveglianza della misurazione come presidente o presidentessa e altri due membri permanenti.
2. Essa può consultare persone di riferimento del comune o della regione interessata per ottenere informazioni.
3. La commissione di nomenclatura verifica la correttezza linguistica dei nomi della nomenclatura e dei corsi d'acqua e la loro conformità alle disposizioni esecutive secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del Consiglio federale sui nomi geografici (GeoNV) del 21 maggio 2008, e comunica al comune le sue raccomandazioni.
4. Se il comune non intende seguire le raccomandazioni della commissione di nomenclatura, richiede un parere alla Direzione federale della misurazione (art. 9 cpv. 4 GeoNV).
1. I proprietari e le proprietarie dei terreni devono far marchiare e misurare i loro terreni (§ 250 EG ZGB).
2. Essi devono in particolare
a) collaborare, su richiesta del geometra odella geometra incaricata dell'aggiornamento, nell'accertamento dei punti di confine e del tracciato del confine;
b) consentire l'accesso al loro terreno alle persone incaricate dell'esecuzione della misurazione;
c) tollerare gratuitamente l'installazione, la protezione e la manutenzione dei segni di misurazione e lasciarli inalterati.
1. I costi per la manutenzione e il ripristino dei segni di confine sono a carico dei proprietari o delle proprietarie dei terreni (§ 250 comma 2bis lett. a EG ZGB). Essi possono rivalersi sui responsabili o sulle responsabili del danno.
1. La regolamentazione dei confini di giurisdizione, la manutenzione e l'installazione di specifici segni di confine cantonali e comunali (§ 4) sono a carico dei cantoni coinvolti rispettivamente dei comuni coinvolti.
1. I costi per la manutenzione dei punti fissi di posizionamento 3 sono a carico dei responsabili o, se questi non possono essere identificati, del Cantone.
2. I costi per i punti fissi di altezza di categoria 3 sono a carico dei comuni.
3. Resta riservato il diritto di regresso nei confronti del responsabile del danno o della responsabile del danno.
1. Le spese per l'aggiornamento della misurazione ufficiale e la demarcazione di nuovi confini sono a carico del responsabile o della responsabile (§ 250 cpv. 2bis lett. b EG ZGB) oppure, qualora quest'ultimo o quest'ultima non possa essere individuato, del proprietario o della proprietaria del fondo.
2. Le spese per la demarcazione rinviata possono essere addebitate insieme alle spese di mutazione. Il geometra delegato per l'aggiornamento o la geometra delegata assicura che la demarcazione venga effettuata in un secondo momento.
3. Il geometra delegato per l'aggiornamento o la geometra delegata emette la fattura. Egli o ella può richiedere un anticipo delle spese in casi giustificati.
1. I lavori di aggiornamento sono calcolati secondo una tariffa stabilita dal Consiglio di Stato. Essa si basa sulla tariffa concordata con la rappresentanza del settore dei geometri aggiornatori.
2. L'Ufficio di informazione geografica verifica d'ufficio o su richiesta i conti di aggiornamento.
1. I costi residui, dopo la detrazione del contributo federale, della rilevazione iniziale, del rinnovo, dell'aggiornamento periodico e delle procedure sono a carico del Cantone.
1. Dopo il completamento di una prima rilevazione, di un rinnovo e in caso di correzione di errori e contraddizioni che riguardano i proprietari fondiari nei loro diritti reali (elaborazione dei terreni), la geometra addetta all'aggiornamento o il geometra addetto all'aggiornamento espone pubblicamente per 30 giorni il piano per il catasto e gli ulteriori estratti destinati alla gestione catastale, derivanti dai dati del rilevamento ufficiale.
2. Durante la durata dell'esposizione, la geometra addetta all'aggiornamento o il geometra addetto all'aggiornamento è disponibile, previo accordo, per fornire informazioni esplicative.
3. L'inizio, il luogo e la durata dell'esposizione devono essere pubblicati nell'organo di pubblicazione del comune.
4. Si può rinunciare all'esecuzione dell'esposizione pubblica se tutti i proprietari fondiari coinvolti e altre eventuali persone aventi diritto reale sui terreni acconsentono per iscritto alla prima rilevazione, al rinnovo o alla correzione di errori e contraddizioni.
1. Ai proprietari e alle proprietarie interessati vengono tempestivamente notificati
a) la descrizione dei beni immobili delle loro proprietà;
b) l'avviso sull'esposizione del piano;
c) l'avviso relativo al secondo comma;
d) un avviso sui mezzi di impugnazione, con l'indicazione che la misurazione diventerà definitiva se non viene presentata opposizione durante il termine di esposizione.
2. Al proprietario o alla proprietaria viene fornita, su richiesta, una copia parziale gratuita del piano per il catasto relativo ai suoi beni immobili o ai diritti autonomi e permanenti delimitati per estensione.
1. Contro la posizione dei punti di confine, il tracciato del confine e contro la misurazione, il proprietario o la proprietaria del terreno può presentare opposizione scritta e motivata al geometra addetto all'aggiornamento durante il periodo di pubblicazione.
2. Contro la determinazione dei nomi geografici nell'ambito della misurazione ufficiale, dei nomi delle località e delle strade, nonché della numerazione civica, è possibile presentare opposizione al consiglio comunale.
1. Contro le decisioni della geometra incaricata dell'aggiornamento o del geometra incaricato dell'aggiornamento e quelle del consiglio comunale, si può presentare ricorso entro dieci giorni presso il Dipartimento delle costruzioni e della giustizia; contro le decisioni di quest'ultimo, si può presentare ricorso entro dieci giorni presso il Tribunale amministrativo.
2. Sono fatte salve le disposizioni divergenti nei procedimenti di ricomposizione fondiaria.
1. Basato sulla relazione di verifica dell'Ufficio di Geoinformazione e sulla relazione della geometra o del geometra responsabile dell'aggiornamento riguardo all'esposizione del piano e alla risoluzione delle opposizioni, il Dipartimento delle Costruzioni e della Giustizia approva l'opera di misurazione rinnovata e decide sui ricorsi.
2. Con l'approvazione, il piano per il catasto e gli ulteriori estratti creati dai dati della misurazione ufficiale per scopi di tenuta del catasto acquisiscono la qualità di atti pubblici.
3. Se i proprietari e le proprietarie dei beni immobili non sono toccati nei loro diritti reali, l'opera di misurazione viene approvata dall'Ufficio di Geoinformazione.
4. Successivamente, l'Ufficio di Geoinformazione richiede alla Direzione federale delle misurazioni il riconoscimento dell'opera di misurazione.
1. La geometra di revisione o il geometra di revisione può emettere la fattura per costi e acconto per lavori prescritti dalla legge come provvedimento.
2. Contro il provvedimento può essere presentato ricorso presso il Dipartimento di costruzioni e giustizia entro dieci giorni.
3. La fattura passata in giudicato vale come titolo di esecuzione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. I provvedimenti passati in giudicato della geometra di revisione o del geometra di revisione equivalgono a sentenze giudiziarie esecutive; la geometra di revisione o il geometra di revisione può far valere il diritto di pegno legale ai sensi del § 283 lettera a EG ZGB.
1. Le prime rilevazioni ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 1 VAV, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono ancora definitive, saranno completate secondo le disposizioni del regolamento cantonale sulla misurazione ufficiale del 27.09.1994.
2. I dati della misurazione ufficiale che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono ancora nel modello di dati DM01, saranno aggiornati secondo la normativa precedente fino al cambiamento del loro modello di dati.