Ordinanza sulla tenuta del registro fondiario - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questo regolamento integra il regolamento sul registro fondiario del Consiglio federale del 23 settembre 2011 (GBV).
2. Entrambi i regolamenti si applicano alla gestione del registro fondiario federale e cantonale (§ 398 della Legge del 10 dicembre 1911 concernente l'introduzione del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (aEG ZGB)), salvo disposizioni diverse per il registro fondiario cantonale.
1. Variazioni nel patrimonio degli edifici, il valore catastale e la stima dell'Assicurazione Edifici del Canton Soletta vengono periodicamente acquisiti mediante trasmissione elettronica.
2. ...
1. Se una proprietà immobiliare si trova in più comuni, il foglio catastale deve essere tenuto nel comune in cui si trova la parte maggiore della proprietà. Nella descrizione del bene deve essere fatto riferimento a questa circostanza.
1. I diritti d'acqua perpetui e quelli concessi per almeno 30 anni sui corsi d'acqua pubblici possono essere iscritti nel registro fondiario come diritti autonomi e perpetui (Art. 59 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916).
2. Qualora tali diritti spettino al rispettivo proprietario di un fondo, possono essere annotati sul foglio principale del registro fondiario del fondo beneficiario.
3. Il trattamento nel registro fondiario dei diritti d'acqua perpetui è disposto dal Consiglio di Stato.
1. L'attestazione per l'iscrizione di un'ipoteca legale ai sensi del § 283 e seguenti EG ZGB è fornita dai documenti richiesti per la costituzione delle pretese, per le quali l'ipoteca deve essere iscritta.
1. **Il Conservatore del Registro Fondiario**
Il Conservatore del Registro Fondiario, che in qualità di notaio certifica un negozio giuridico relativo a diritti su beni immobili, di cui alcuni si trovano in altri circondari del registro fondiario del Cantone, provvede d'ufficio all'iscrizione presso gli altri uffici del registro fondiario. Riscuote tutte le tasse e le spese e invia le comunicazioni necessarie alle parti coinvolte, nonché le notifiche secondo l'art. 15.
2. ...
1. Ogni annotazione nel diario deve essere accompagnata da un riferimento ai documenti giustificativi.
1. Il commercio elettronico ai sensi degli artt. 39 ss. GBV è ammesso per gli uffici del registro fondiario.
2. Le istanze all'ufficio del registro fondiario devono essere presentate o interamente in forma cartacea o interamente in forma elettronica. Fermo restando quanto previsto dal comma 3.
3. Gli atti cartacei associati a una presentazione elettronica devono essere presentati entro dieci giorni con l'indicazione del numero di riferimento elettronico.
1. Gli atti redatti dal cancelliere sono depositati e conservati secondo le disposizioni del regolamento sulla cancelleria.
2. Gli atti di mutazione (piano di mutazione con tabella di mutazione) sono numerati in modo progressivo e depositati in ordine cronologico. Il conservatore del registro fondiario ne tiene un controllo separato.
3. Gli altri documenti giustificativi sono numerati progressivamente e depositati in ordine cronologico per ogni anno.
1. Come proprietaria di beni immobili che sono passati a più eredi a seguito di successione (art. 656 capoverso 2 CC), dopo la chiusura dell'inventario ufficiale della successione, viene inizialmente iscritta la comunione ereditaria.
2. Le modifiche nella composizione della comunione ereditaria sono annotate nella sezione Proprietà sotto la causale di acquisto, con un riferimento al documento giustificativo.
1. Ogni annotazione nel registro fondiario deve essere verificata nel sistema dal conservatore del registro fondiario o da una persona autorizzata al controllo del registro fondiario (§ 297 comma 4 EG ZGB).
1. L'autorità di vigilanza redige un indice alfabetico.
2. Il conservatore del registro fondiario stabilisce, caso per caso, il termine da utilizzare per la denominazione delle servitù e degli oneri fondiari.
1. Qualora si debba costituire un'ipoteca su più fondi situati in diversi circondari del catasto del Cantone, il conservatore del catasto che ha ricevuto la prima iscrizione deve d'ufficio procedere all'iscrizione del diritto di pegno negli altri circondari catastali.
1. Per i diritti di pegno fondiario registrati secondo il vecchio Codice civile del Canton Soletta del 26 febbraio 1891, non è necessaria l'iscrizione del tasso di interesse concordato nel registro fondiario.
1. Il gestore del registro fondiario segnala
a) Le modifiche della proprietà e le operazioni registrali che hanno impatto sulla stima catastale al Segretariato della stima catastale; per le modifiche della proprietà viene comunicato anche il corrispettivo;
b) Le modifiche della proprietà e le variazioni del numero di registro fondiario degli edifici assicurati presso l'Assicurazione Edilizia del Cantone Soletta;
c) Le modifiche della proprietà e le variazioni del numero di registro fondiario dei terreni con la menzione di protezione delle antichità all'ente cantonale competente;
d)* ...
e)* Le cessioni negoziali dei diritti d'acqua nelle acque pubbliche all'Ufficio per l'Ambiente per il catasto dei diritti d'acqua;
f)* Le modifiche della proprietà in cui una comune solettese è parte coinvolta, con indicazione del corrispettivo, all'Ufficio per i Comuni;
g)* Le modifiche della proprietà al comune in cui si trova il terreno.
2. Ulteriori segnalazioni devono essere effettuate nei casi previsti dalla legislazione speciale.
1. Il Ispettore della Cancelleria è competente per il rilascio della conferma ufficiale prevista all'articolo 68, comma 2, del regolamento federale sul registro fondiario in caso di proprietà per piani.
1. La proprietà per piani registrata in due o più fogli del registro fondiario secondo il diritto cantonale deve essere annullata tramite fusione, non appena un proprietario acquisisce un'ulteriore quota e i creditori ipotecari acconsentono a una eventuale modifica del rango dei diritti di pegno esistenti.
1. La vigilanza sull'operato degli uffici del registro fondiario è disciplinata dall'articolo 22 della Legge sull'organizzazione del Consiglio di Governo e dell'amministrazione del 7 febbraio 1999 e dal capitolato degli obblighi emanato dal Tribunale Superiore per l'ispettore o l'ispettrice dei registri.
1. I registri fondiari e i documenti del registro fondiario devono essere conservati in modo permanente e sicuro.
2. ...
3. I registri fondiari e i documenti del registro fondiario possono essere conservati nell'archivio di Stato.
1. Nel registro fondiario vengono inseriti i seguenti dati personali
a)* per le persone fisiche: il nome, i prenomi, la data di nascita, il sesso, lo stato civile, il luogo d'origine o la nazionalità, il luogo di residenza e l'indirizzo, così come, per le persone sposate o che vivono in una unione registrata, il nome di nascita o il nome che portavano prima del matrimonio o della registrazione dell'unione;
b)* per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e le società in accomandita: la ragione sociale o il nome, la sede con l'indirizzo e la forma giuridica, nonché il numero d'identificazione univoco (UID).
1. Il registro fondiario è gestito tramite elaborazione dati elettronica.
2. La protezione e la sicurezza dei dati del registro fondiario elettronico sono disciplinate dal concetto approvato dal Consiglio di Stato (Art. 35 GBV).
3. I documenti giustificativi per le iscrizioni nel registro fondiario devono essere continuamente registrati in modo completamente elettronico.
1. Dai dati giuridicamente vincolanti del registro principale accessibili senza prova di interesse secondo l'articolo 26 comma 1 lettera a GBV, sono accessibili al pubblico in formato elettronico
a) la denominazione del bene immobile e la descrizione del bene immobile;
b) il proprietario
1. nel caso di persone fisiche: il nome e i cognomi;
2. nel caso di persone giuridiche e società in nome collettivo e in accomandita semplice: la denominazione o il nome;
c) la forma di proprietà e la data di acquisizione.
2. L'accesso elettronico ai dati è consentito solo in relazione a uno specifico bene immobile. Le interrogazioni in serie non sono consentite.
3. L'accesso elettronico ai dati ai sensi di questa disposizione può essere bloccato su richiesta di un proprietario.
1. L'ufficio del catasto può acquisire i dati della descrizione del terreno e gli indirizzi delle persone a cui spettano diritti sui terreni tramite trasmissione elettronica (Art. 20, comma 3 GBV).
2. Il dipartimento delle finanze autorizza l'accesso esteso ai dati del catasto informatizzato tramite procedura di accesso elettronico. Il dipartimento delle finanze stipula con i titolari dell'accesso un accordo ai sensi dell'articolo 29 GBV.
3. Se i dati acquisiti vengono utilizzati in modo abusivo, il dipartimento delle finanze revoca l'autorizzazione all'accesso tramite un provvedimento impugnabile (Art. 30, comma 3 GBV).
4. Le comunicazioni del conservatore del catasto secondo il § 15 possono essere trasmesse elettronicamente.
1. Il Dipartimento delle Finanze comunica all'Ufficio Federale del Catasto e del Diritto Fondiario le modifiche sostanziali del sistema di gestione del catasto informatico.
1. Le modifiche sono state aggiornate nei relativi decreti.
1. Sono abrogati
a) i §§ 20bis - 20sexies, 40 - 147, 148 - 152 nonché 155 del Regolamento sull'organizzazione del catasto federale del 3 dicembre 1940;
b) la direttiva del Consiglio di Stato agli uffici del catasto sulla gestione catastale della stima degli edifici del 25 maggio 1954.
1. Questo regolamento è soggetto all'approvazione del governo federale.
2. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1996. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.
3. Dall'entrata in vigore di questo regolamento, il libro fondiario sarà tenuto su carta secondo il regolamento del Consiglio federale riguardante il libro fondiario nella versione del 23 novembre 1994.