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131.731 FILAV CH-SO

Ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri dei comuni di domicilio - Tipi di imposte e oneri (§ 7 comma 2 FILAG EG) (FILAV)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (26)

§ 1 Regolamento di Compensazione Finanziaria e di Carico, FILAV EG § 2 Regolamento sul riequilibrio finanziario e di carico, FILAV EG § 3 Regolamento di Compensazione Finanziaria e dei Carichi, FILAV EG § 4 Regolamento sul riequilibrio finanziario e dei carichi, FILAV EG § 5 Regolamento sul riequilibrio finanziario e dei carichi, FILAV EG § 6 Regolamento sul riequilibrio finanziario e dei carichi, FILAV EG § 7 Regolamento sul Pareggio Finanziario e degli Oneri, FILAV EG § 8 Regolamento sul riequilibrio finanziario e dei carichi, FILAV EG § 9 Regolamento sulla compensazione finanziaria e dei carichi, FILAV EG § 10 Regolamento sull'Equilibrio Finanziario e degli Oneri, FILAV EG § 11 Regolamento sul riequilibrio finanziario e di oneri, FILAV EG § 12 Regolamento sul riparto finanziario e dei carichi, FILAV EG § 13 Regolamento sul riparto finanziario e dei carichi, FILAV EG § 14 Regolamento sul Riequilibrio Finanziario e dei Carichi, FILAV EG § 15 Regolamento per la Compensazione Finanziaria e del Carico, FILAV EG § 16 Regolamento di compensazione finanziaria e degli oneri, FILAV EG § 17 Regolamento per la Riconciliazione Finanziaria e dei Carichi, FILAV EG § 18 Regolamento di Compensazione Finanziaria e di Onere, FILAV EG § 19 Regolamento sul riequilibrio finanziario e di carico, FILAV EG § 20 Regolamento sulla Compensazione Finanziaria e del Carico, FILAV EG § 21 Ordinanza sul riparto finanziario e di oneri, FILAV EG § 22 Regolamento di Compensazione Finanziaria e di Carico, FILAV EG § 23 Regolamento sul Riparto Finanziario e dei Carichi, FILAV EG § 24 Regolamento sul finanziamento e sulla compensazione degli oneri, FILAV EG § 25 Regolamento di Compensazione Finanziaria e degli Onerti, FILAV EG § 26 Regolamento per la Compensazione Finanziaria e dei Pesi, FILAV EG

Testo normativo (26 Articoli)

**Compensazione delle risorse da parte del cantone e dei comuni - Fondamenti - Entrate fiscali statali**

1. Al gettito fiscale statale di un comune appartengono i seguenti tipi di imposte e tributi

a) Imposte sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche;

b) Imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;

c) Imposte personali;

d) Imposte alla fonte;

e) Imposte sugli utili immobiliari;

f)* Imposte supplementari e sanzioni fiscali;

g) altri tributi come imposte sulla spesa e sulla proprietà nonché prestazioni di utilità pubblica.

2. Sono considerate prestazioni di utilità pubblica i pagamenti effettuati volontariamente o concordati contrattualmente da terzi verso il comune. Vi rientrano, tra l'altro, i pagamenti che risultano da particolari vantaggi economici di questi terzi derivanti da strutture pubbliche.

3. Le svalutazioni su crediti fiscali possono essere dedotte dal gettito fiscale statale rilevante del comune sulla base del bilancio annuale approvato. Sono considerate incrementi del gettito fiscale statale rilevante i crediti fiscali recuperati tramite procedimenti appropriati. Il dipartimento stabilisce i dettagli mediante direttive.

Compensazione delle risorse da parte del Cantone e dei Comuni - Compensazione delle disparità - Funzionamento

1. La percentuale determinante della quota di prelievo nel riequilibrio delle disparità (DAQ), determinata dal Consiglio cantonale, viene espressa in percentuali intere.

Compensazione delle risorse da parte del Cantone e dei Comuni - Dotazione minima - Modalità di funzionamento

1. Il limite minimo di dotazione rilevante (MAG) del SKI, determinato dal Consiglio Cantonale, è indicato in numeri interi.

**Compensazioni degli oneri a carico del Cantone - Compensazione degli oneri geografico-topografici**

1. La superficie rilevante di un comune si determina in base alla superficie produttiva, costituita dalla superficie insediativa, dalla superficie agricola e dalla superficie boscata, secondo i dati attuali raccolti dal Cantone.

2. La lunghezza stradale rilevante di un comune si determina in base alla lunghezza delle strade con funzione di accesso, secondo i dati attuali raccolti dal Cantone.

**Compensazioni degli oneri a carico del Cantone - Compensazione degli oneri geografico-topografici**

1. La deviazione minima dal valore mediano (dMmin) viene indicata con due cifre decimali dopo la virgola.

2. La deviazione massima dal valore mediano (dMmax) viene indicata con due cifre decimali dopo la virgola.

Compensazioni di carico da parte del Cantone - Compensazione del carico sociodemografico

1. La quota di beneficiarie e beneficiari delle prestazioni complementari di un comune è determinata in base all'attuale raccolta dati del cantone.

2. La quota di cittadine e cittadini stranieri di un comune è determinata in base all'attuale raccolta dati della confederazione. La composizione delle nazionalità, che vengono considerate nel calcolo della quota di stranieri, viene decisa nell'ambito della definizione degli indicatori.

Compensazione degli oneri da parte del Cantone - Compensazione degli oneri sociodemografici

1. La quota di residenti con meno di 20 anni in un comune è stabilita in base ai dati correnti raccolti dal governo federale.

Compensazione degli oneri da parte del Cantone - Compensazione degli oneri sociodemografici

1. La deviazione minima dal valore mediano (mAM) è indicata con due cifre decimali dopo la virgola.

Compensazioni di carico tramite il Cantone - Indennizzo per oneri centrali

1. Le percentuali di ciascuna città sono indicate con due decimali dopo la virgola.

Concorrenza leale nei casi di fusioni

1. Hanno diritto di richiedere i contributi i comuni che si uniscono o si fondono con un comune civico.

2. Il nuovo comune risultante dalla fusione riceve per tre anni almeno quei contributi o paga al massimo quelle tasse, che i singoli comuni avevano ricevuto o pagato congiuntamente prima della fusione.

Concorrenza leale nei casi di fusioni

1. Hanno diritto le comunità municipali che hanno formalmente deliberato la fusione con un'altra comunità municipale e il cui indice di forza strutturale presenta un valore negativo (-1, -2 o -3).

2. L'indice di forza strutturale si basa su

a) l'indice medio di capacità fiscale (ponderazione 50%);

b) lo sviluppo demografico medio relativo (ponderazione 25%);

c) la posizione geografico-topografica (ponderazione 25%).

3. La sussistenza del diritto viene verificata periodicamente.

4. Il contributo per costi di progetto o lavori preparatori secondo il § 17 capoverso 3 lettera a FILAG EG ammonta a 30'000 franchi per ogni progetto di fusione.

Procedure e Amministrazione della Giustizia - Base Dati

1. Le cifre della popolazione si basano sulla statistica demografica del Cantone di Soletta al 31 dicembre degli anni di riferimento.

Procedura e Amministrazione della Giustizia - Base Dati

1. Per il calcolo delle entrate fiscali statali, sono rilevanti i bilanci comunali degli anni di base.

Procedure e Amministrazione della Giustizia - Base Dati

1. Gli anni base sono tre e quattro anni precedenti all'anno di validità.

Procedure e Amministrazione della Giustizia - Calcolo, Riduzione, Aumento e Correzione dei Contributi e Tributi - Calcolo

1. Tutti i calcoli vengono effettuati senza arrotondamenti.

2. I risultati dei calcoli sono espressi come segue

a)* La capacità fiscale del Cantone (SKK) è indicata in numeri interi;

b)* L'indice di capacità fiscale (SKI), la quota EL, la quota degli stranieri e il coefficiente giovanile sono indicati con due decimali dopo la virgola.

3. I pagamenti nel riequilibrio finanziario vengono arrotondati a cento franchi secondo i principi contabili.

Procedimento e Amministrazione della Giustizia - Calcolo, Riduzione, Aumento e Rettifica dei Contributi e Tributi - Spese di Amministrazione e Pagamento Minimo

1. Importi inferiori a 100 franchi non vengono né pagati né richiesti.

**Disposizioni transitorie e finali - Compensazione in caso di difficoltà**

1. La determinazione di un diritto al risarcimento per situazioni di particolare svantaggio avviene sulla base del bilancio globale rilevante per l'anno 2015.

2. Su questa base viene calcolato un valore in franchi per la regolazione delle situazioni di particolare svantaggio per ciascun comune per i prossimi quattro anni.

**Disposizioni transitorie e finali - Compensazione in caso di difficoltà**

1. Si intende per conversione del sistema il passaggio dal precedente sistema di perequazione finanziaria al nuovo sistema di perequazione finanziaria e di compensazione dei carichi basato sul bilancio complessivo rappresentativo.

**Disposizioni transitorie e finali - Compensazione in caso di difficoltà**

1. Per i comuni che si trovano in una situazione svantaggiata a causa del cambiamento del sistema, il valore in franchi secondo il § 17 capoverso 2 è calcolato come segue: Dal peggioramento della situazione, il comune deve sostenere nel primo anno il limite massimo di carico stabilito dal consiglio cantonale in percentuale del gettito fiscale statale (limite di carico stabilito); la differenza tra la peggiorata situazione e il limite di carico stabilito viene concessa al comune come sconto sugli aumenti in quattro tappe annuali.

2. Lo sconto sugli aumenti in franchi ammonta a

a) nel 1° anno: il 100 percento della differenza tra la peggiorata situazione e il limite di carico stabilito;

b) nel 2° anno: il 75 percento della differenza tra la peggiorata situazione e il limite di carico stabilito;

c) nel 3° anno: il 50 percento della differenza tra la peggiorata situazione e il limite di carico stabilito;

d) nel 4° anno: il 25 percento della differenza tra la peggiorata situazione e il limite di carico stabilito.

3. A partire dal 5° anno lo sconto sugli aumenti non viene più concesso.

**Disposizioni transitorie e finali - Compensazione in caso di difficoltà**

1. Per i comuni che traggono vantaggio dalla transizione del sistema, il valore in franchi secondo il § 17 paragrafo 2 viene calcolato come segue: Nel primo anno il comune riceverà il limite massimo di sollievo stabilito dal consiglio cantonale in percentuale delle entrate fiscali statali (valore limite di sollievo stabilito) per vantaggio; la differenza tra il vantaggio e il valore limite di sollievo stabilito sarà accantonata e non verrà fornita al comune come accantonamento di contributo in quattro fasi annuali.

2. L'accantonamento di contributo in franchi è così determinato

a) nel 1° anno: 100 percento della differenza tra il vantaggio e il valore limite di sollievo stabilito;

b) nel 2° anno: 75 percento della differenza tra il vantaggio e il valore limite di sollievo stabilito;

c) nel 3° anno: 50 percento della differenza tra il vantaggio e il valore limite di sollievo stabilito;

d) nel 4° anno: 25 percento della differenza tra il vantaggio e il valore limite di sollievo stabilito.

3. A partire dal 5° anno viene meno l'accantonamento di contributo.

**Disposizioni transitorie e finali - Compensazione in caso di difficoltà**

1. In casi di eccessivi effetti di aggravio e sgravio dovuti al cambiamento del sistema, il Dipartimento può aumentare gli sconti sulle imposte o ridurre le riserve sui contributi.

**Disposizioni transitorie e finali - Compensazione in caso di difficoltà**

1. Le percentuali di miglioramento e peggioramento, che devono essere stabilite dal consiglio cantonale e che sono espresse in percentuale del gettito fiscale statale, sono indicate con una cifra decimale dopo la virgola.

Disposizioni Transitorie e Finali - Procedimenti Pendenti in Materia di Contributi agli Investimenti

1. Una procedura relativa ai contributi di investimento secondo il vecchio diritto è considerata pendente se alla competente autorità è stata presentata una domanda con tutta la documentazione completa della domanda, nonché tutti i documenti ai sensi del § 20 paragrafo 3 del Regolamento sulla legge concernente l'equilibrio finanziario diretto (Regolamento sull'equilibrio finanziario) del 1° aprile 2003.

2. Le domande presentate entro il 31 dicembre 2015 all'autorità competente saranno trattate secondo il vecchio diritto, a condizione che sia disponibile un rendiconto finale completo entro il 31 dicembre 2019.

Disposizioni transitorie e finali - Disposizioni transitorie per la revisione parziale del 21 gennaio 2020 - Compensazione temporanea degli oneri del mercato del lavoro

1. Il numero determinante di posti di lavoro in determinati settori economici del secondo e terzo settore di un comune è determinato in base agli equivalenti a tempo pieno dei seguenti posti di lavoro secondo la rilevazione dati attuale della Confederazione: industria manifatturiera/produzione di beni, estrazione mineraria e ricavo di pietre e terra, altre industrie nonché commercio, trasporti e magazzinaggio.

2. Il numero determinante di società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative di un comune è determinato secondo la rilevazione dati attuale del Cantone in base alla loro obbligazione fiscale dovuta all'appartenenza personale.

Disposizioni transitorie e finali - Disposizioni transitorie per la revisione parziale del 21 gennaio 2020 - Compensazione temporanea degli oneri del mercato del lavoro

1. La deviazione minima dal valore mediano (mAM) è indicata con due cifre decimali dopo la virgola.

2. La deviazione massima dal valore mediano (maxAM) è indicata con due cifre decimali dopo la virgola.

1. Disposizioni transitorie e finali - Disposizioni transitorie per la revisione parziale del 21 gennaio 2020 - Compensazione temporanea per casi di rigore in base alla STAF 2020

1. Un effetto eccessivo di sollievo o di onere si verifica quando, a causa di determinate questioni fiscali, si riscontra una deviazione superiore al 20 percento rispetto alla media non rettificata degli anni base secondo il § 39 comma 5 lettera d FILAG EG.

2. Sono considerate questioni fiscali determinate ai sensi del comma 1 le entrate fiscali straordinarie o uniche di singole persone giuridiche oppure scioglimenti o costituzioni forfettarie di riserve fiscali.

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