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131.1 GG CH-SO

Legge sui comuni (GG) - I. Ambito di Applicazione e Scopo (GG)

227 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (227)

§ 1 GG § 2 GG § 3 GG § 4 GG § 5 GG § 6 GG § 8 GG § 16 GG - I. Organi del Comune § 17 GG § 18 GG § 19 GG § 20 GG § 21 Legge Fondamentale (GG) § 22 GG § 23 GG § 24 GG § 25 GG § 26 GG § 27 GG § 28 GG § 29 GG § 30 GG § 31 GG § 31bis GG § 32 GG § 33 GG § 34 GG § 35 GG § 36 GG § 37 GG § 38 GG § 39 GG § 40 GG § 41 GG § 42 GG § 43 GG § 44 GG § 45 GG § 46 GG § 47 GG § 48 GG § 49 GG § 50 GG § 51 GG § 54 GG § 55 GG § 56 GG § 57 GG § 58 GG § 59 GG § 60 GG § 61 GG § 62 GG § 63 GG § 64 GG § 65 GG § 66 GG § 67 GG § 68 GG § 69 GG § 70 GG § 71 GG § 72 GG § 73 GG § 74 GG § 75 GG § 76 GG § 77 GG § 78 GG § 79 GG § 80 GG § 81 GG § 82 GG § 83 GG § 84 GG § 85 GG § 86 GG § 87 GG § 88 GG - III. Votazione di principio e votazione consultiva § 89 GG § 90 GG § 91 GG § 92 GG § 93 GG § 93bis GG § 94 GG § 95 GG § 96 GG § 97 GG § 98 GG § 99 GG § 100 GG § 101 GG § 102 GG § 103 GG § 104 GG § 108 GG - II. Commissioni Facoltative § 109 GG § 110 GG § 111 GG § 112 GG § 113 GG § 114 Legge Fondamentale § 115 GG § 116 GG § 117 GG § 118 GG § 119 GG § 120 GG § 121 GG § 122 GG § 123 GG § 124 GG § 125 GG - Assicurazione per danni da fiducia § 126 GG § 127 GG § 128 GG § 129 GG § 130 GG § 131 GG § 132 GG § 133 GG § 134 GG § 135 GG § 135bis GG § 136 Legge Fondamentale § 137 GG § 138 GG § 139 GG § 140 GG § 141 GG § 142 GG § 143 GG § 144 GG § 145 GG § 146 GG § 146bis GG § 147 GG § 148 GG § 149 GG § 150 GG § 151 GG § 152 GG § 152bis GG § 153 GG - IV. Principi di Valutazione e Ammortamenti § 153bis GG § 154 GG § 154bis GG § 155 GG § 156 GG § 157 GG § 157bis GG § 157ter GG § 158 GG § 159 GG § 160 GG § 161 GG § 162 GG § 163 GG § 164 GG - I. Forme di cooperazione § 165 GG - II. Collaborazione tra comuni cantonali e comuni extracantonali § 166 GG § 167 GG § 168 GG § 169 GG § 170 GG § 171 GG § 172 GG § 173 GG § 174 GG § 175 GG § 176 GG § 177 GG § 178 GG § 179 GG § 180 GG § 182 GG - IX. Responsabilità per i Debiti dell'Associazione § 183 GG § 184 GG § 185 GG § 186 Costituzione federale § 187 GG § 188 GG § 189 GG § 190 GG § 190bis GG § 191 GG § 192 GG § 193 GG § 194 GG § 195 GG § 196 GG - II. Revoca dell'Unione § 197 GG § 198 GG § 199 GG § 199bis GG § 199ter GG § 200 GG § 201 GG § 202 GG - I. Termine per il Ricorso § 203 GG § 204 GG § 205 GG § 206 GG § 207 GG § 208 GG § 208bis GG - Accordi di prestazione e Controllo § 209 GG § 209 GG - III. Approvazione del regolamento 1. Competenza § 210 GG - 2. Potere di Revisione § 211 GG § 212 GG § 212bis GG § 213 GG § 214 GG § 215 GG § 216 GG § 217 GG § 217bis GG - Disposizione transitoria per la revisione parziale del 28 giugno 2006 § 217nonies GG § 217octies GG § 217quater GG § 217quinquies GG § 217septies GG § 217sexies GG § 217ter GG § 218 GG § 219 GG

Testo normativo (227 Articoli)

1. Introduzione

1. Questa legge disciplina nei comuni residenti, civili e religiosi

a) lo status giuridico dei membri della comunità;

b) i principi fondamentali dell'organizzazione;

c) * la rendicontazione e il bilancio finanziario;

d) la collaborazione tra i comuni e le modifiche nella composizione comunale;

e) * la tutela legale e la supervisione statale.

1. Introduzione

1. Ogni comune adotta un regolamento comunale.

2. Il comune può scegliere l'organizzazione comunale ordinaria o straordinaria.

3. Ogni comune può, all'inizio di un periodo amministrativo, introdurre l'organizzazione comunale straordinaria o tornare all'organizzazione comunale ordinaria modificando il regolamento comunale.

Appartenenti al Comune - Abitanti e Abitanti

1. Chi stabilisce la residenza (domicilio principale) o il soggiorno (domicilio secondario) in un comune, deve registrarsi entro 14 giorni e presentare i documenti richiesti.

2. Chi rinuncia alla propria residenza o al soggiorno, deve cancellarsi entro 14 giorni.

3. L'obbligo di notifica sussiste anche in caso di traslochi all'interno del comune o di un edificio.

Appartenenti al Comune - Abitanti e Abitanti

1. Chiunque violi con dolo o colpa gli obblighi di dichiarazione, non depositi i documenti richiesti, rifiuti di fornire informazioni o faccia dichiarazioni false al momento della registrazione, del cambiamento o della cancellazione, sarà punito con un'ammenda dal giudice di pace.

Appartenenti al Comune - Abitanti e Abitanti

1. La residenza e il soggiorno di una persona sono regolati dalla legislazione sull'armonizzazione dei registri.

2. Restano riservate le disposizioni di legge relative al domicilio politico, al domicilio fiscale e ad altre tipologie particolari di domicilio.

Appartenenti al Comune - Abitanti e Abitanti

1. La protezione dei dati è disciplinata dalla legge sull'informazione e la protezione dei dati.

Appartenenti al Comune - Cittadini e Cittadine

1. Acquisto e perdita della cittadinanza comunale sono regolati dalla legislazione federale e cantonale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Sedute, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. Nell'organizzazione ordinaria del comune, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti ordinariamente nell'assemblea comunale.

2. Nell'organizzazione straordinaria del comune, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti ordinariamente alle urne.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Presidenza delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. Le autorità sono

a) il consiglio comunale;

b) il parlamento comunale;

c) le commissioni.

2. Il numero dei membri delle autorità elette con voto popolare non può essere modificato durante il periodo di mandato, salvo in caso di posti vacanti.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. Nell'ordinamento comunale deve essere regolato il traffico commerciale tra le diverse autorità comunali.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. L’assemblea comunale deve essere convocata, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno due volte all’anno

a)* per deliberare il bilancio per l’anno successivo;

b)* per approvare il rendiconto annuale dell’anno precedente.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Presidenza delle Sedute, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. L'assemblea comunale viene convocata dal sindaco o dalla sindaca quando

a) lo decide il consiglio comunale;

b) lo richiedono gli aventi diritto al voto secondo l'art. 49;

c) lo ordina il consiglio di Stato.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. Gli aventi diritto di voto devono essere convocati all'assemblea comunale almeno 7 giorni prima.

2. Devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'invito deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del comune o inviato agli aventi diritto di voto.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. Le istanze del consiglio comunale e i relativi documenti devono essere depositati durante il periodo di convocazione.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Presidenza delle Sedute, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. Le autorità sono convocate dai loro presidenti

a) ogni qualvolta lo richiedano gli affari;

b)* quando lo richieda 1/5 dei membri, ma almeno 2, indicando contestualmente gli affari da trattare.

2. Il consiglio comunale deve essere convocato anche quando lo richieda il consiglio municipale.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. I comuni disciplinano la procedura di convocazione nel regolamento comunale.

2. L'invito e l'ordine del giorno devono essere inviati ai membri dell'autorità almeno 3 giorni prima della riunione.

3. La documentazione pertinente deve essere messa a disposizione dei membri dell'autorità durante il periodo di invito.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. Se un membro dell'autorità è impossibilitato a partecipare alla riunione, provvede affinché il membro supplente sia invitato tempestivamente.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. Le autorità sono deliberative quando è presente più della metà dei membri o dei loro supplenti, ma almeno 3.

2. Nel regolamento comunale la frazione può essere aumentata.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Sedute, Verbali, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. Il sindaco o la sindaca dirige

a) l'assemblea comunale;

b) il consiglio comunale;

c) la commissione del consiglio comunale.

2. Le riunioni delle altre autorità sono presiedute dai loro presidenti.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Presidenza delle Sedute, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. Il verbale dell'assemblea comunale deve includere tutte le vicende essenziali (in particolare, le proposte del consiglio comunale e quelle emerse dall'assemblea, il contenuto degli interventi, le deliberazioni e i risultati delle votazioni).

2. Il verbale deve essere presentato al più tardi alla prossima assemblea comunale.

3. È il regolamento comunale a stabilire chi approva il verbale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Presidenza delle Sedute, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni

1. Le disposizioni del § 28 sono da applicare con le necessarie modifiche nel parlamento comunale e nel consiglio comunale.

**1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Deliberazioni**

1. Nelle altre autorità viene redatto un verbale delle deliberazioni.

2. Le deliberazioni adottate da un'autorità con potere decisionale autonomo devono essere motivate.

3. Ogni membro può richiedere che la sua mozione, con una breve motivazione, o la sua votazione vengano verbalizzate.

4. Nel regolamento comunale può essere prescritta una redazione più dettagliata del verbale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Trattative

1. Le sedute dell'assemblea comunale, del parlamento comunale e del consiglio comunale sono di norma pubbliche.

2. Gli aventi diritto al voto possono visionare la documentazione e i verbali corrispondenti.

3. Per motivi importanti, l'organo competente può decidere di escludere il pubblico.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Organi, Convocazione, Direzione delle Riunioni, Verbale, Pubblicità delle Trattative

1. Gli organi del comune provvedono, per quanto possibile, a mantenere una bassa densità normativa degli atti e un minor carico amministrativo per le persone fisiche e le organizzazioni.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. La legge sui diritti politici stabilisce chi ha diritto di voto e chi è eleggibile nel comune.

2. È eleggibile anche chi si impegna, prima di assumere la carica, ad acquisire il diritto di voto nel comune e i requisiti di eleggibilità.

3. I membri dell'autorità così come gli ufficiali e le ufficiali devono essere eletti alle urne o dalle autorità comunali.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. La procedura delle elezioni e votazioni tramite urna è regolata dalla legge sui diritti politici.

2. Le elezioni tramite urna delle autorità comunali devono, fatte salve le disposizioni di cui al § 69 comma 3 e § 96 comma 2, essere effettuate secondo il sistema proporzionale.

3. In occasione dell'elezione del consiglio comunale, restano riservati i §§ 126-128.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. Nelle assemblee comunali e negli organi comunali, le elezioni e le votazioni su questioni avvengono di norma in forma palese.

2. Qualora almeno 1/5 degli aventi diritto di voto presenti lo richieda, le elezioni o le votazioni devono avvenire in forma segreta. Nell'ordinamento comunale può essere previsto un frazionamento minore.

3. Se ci sono più candidati e candidate, si deve votare in forma segreta.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. Nel primo turno di votazione si applica la maggioranza assoluta.

2. In caso di votazione palese, è eletto colui che ottiene più della metà dei voti degli aventi diritto presenti.

3. In caso di votazione segreta, il numero totale dei voti validi e delle schede bianche viene diviso per 2; il numero intero immediatamente superiore rappresenta la maggioranza assoluta.

4. Se più candidati e candidate raggiungono la maggioranza assoluta rispetto ai posti da occupare, risultano eletti quelli con il maggior numero di voti.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. Se al primo turno di votazione nessun candidato o nessuna candidata raggiunge la maggioranza assoluta, si procede a un secondo turno di votazione, in cui decide la maggioranza relativa. È eletto chi riceve il maggior numero di voti.

2. Se c'è solo un candidato o una candidata in lizza, il secondo turno di votazione avrà luogo in un'assemblea o riunione successiva.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. Nelle votazioni su questioni di merito decide la semplice maggioranza dei voti.

2. Nelle votazioni segrete i voti nulli e quelli non validi non vengono presi in considerazione.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. I presidenti possono votare e partecipare alle votazioni.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. In caso di parità di voti nelle elezioni, decide il sorteggio.

2. Nelle votazioni aperte e segrete, ai presidenti spetta la decisione finale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Elezioni e Votazioni

1. La legge sui diritti politici si applica, in quanto pertinente, in modo complementare alle elezioni e alle votazioni nell'assemblea comunale e nelle autorità comunali.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Generale - Archivio**

1. Ogni comune istituisce un archivio sicuro contro danni e furti.

2. Tutti i dati rilevanti di un comune, gestiti manualmente o conservati elettronicamente, che non sono utilizzati per l'amministrazione corrente, devono essere archiviati.

3. Il dipartimento emette linee guida.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. Chi ha diritto di voto può

a) partecipare all'assemblea comunale, prendere parte alla discussione, nonché presentare proposte sugli oggetti all'ordine del giorno e mozioni d'ordine relative alla procedura;

b) presentare una mozione su un oggetto di cui è competente l'assemblea comunale;

c) presentare un postulato su un oggetto di cui sono competenti l'assemblea comunale o il consiglio comunale;

d) richiedere oralmente, tramite un'interpellanza, informazioni su questioni comunali durante l'assemblea comunale.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. La mozione richiede al Consiglio comunale di presentare all'assemblea comunale una bozza di regolamento o di risoluzione.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. Il postulato richiede al consiglio comunale di esaminare se sia necessario elaborare un progetto di regolamento o di decisione, oppure se sia il caso di adottare o omettere una misura.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. La mozione o il postulato devono essere presentati per iscritto e devono contenere una richiesta specifica e una motivazione.

2. Il presidente o la presidente del comune riceve l'interpellanza e garantisce che il procedimento non subisca ritardi.

3. L'interpellanza deve essere inserita all'ordine del giorno della prossima assemblea comunale e giustificata oralmente.

4. Il consiglio comunale deve proporre se la mozione o il postulato debbano essere dichiarati rilevanti o non rilevanti.

5. Dopo la discussione, si deve procedere alla votazione.

6. L'oggetto di una mozione dichiarata rilevante o di un postulato dichiarato rilevante deve essere incluso all'ordine del giorno di una delle prossime assemblee comunali. Rimane riservato il caso in cui il consiglio comunale sia stato incaricato di esaminare misure nel proprio ambito.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Ordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Ordinaria

1. Se la questione è urgente, la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti all'assemblea comunale può decidere che la mozione o il postulato siano immediatamente motivati.

2. Dopo la discussione, senza una proposta del consiglio comunale, si vota se la mozione o il postulato debbano essere dichiarati rilevanti.

3. Se la mozione o il postulato vengono dichiarati rilevanti, si deve procedere secondo quanto stabilito dal § 45 comma 6.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. Il consiglio comunale deve riferire annualmente all'assemblea comunale sullo stato delle mozioni e dei postulati dichiarati considerevoli ancora in corso.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. L'interpellanza è risolta da

a) il Presidente del Comune o la Presidente del Comune;

b) un membro dell'autorità;

c) un membro dell'amministrazione.

2. Se non è possibile fornire una risposta immediata, verrà data alla prossima assemblea comunale; se la persona che ha posto la domanda è d'accordo, la risposta può essere fornita per iscritto prima della prossima assemblea comunale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Ordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Ordinaria

1. Una parte degli aventi diritto di voto può richiedere che entro un termine utile venga convocata un'assemblea comunale. La parte da determinare nel regolamento comunale non può superare 1/5.

2. La richiesta di convocazione deve essere registrata per iscritto presso il segretario comunale o la segretaria comunale, prima della raccolta delle firme, con gli ordini del giorno da trattare e le relative proposte.

3. Gli elenchi con le firme necessarie devono essere consegnati al segretario comunale o alla segretaria comunale entro 60 giorni dalla registrazione della richiesta.

4. Gli ordini del giorno devono essere trattati secondo § 45.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. Si deve votare per corrispondenza su una proposta deliberata dall'assemblea comunale se

a) si intende modificare in modo sostanziale la composizione della comunità o il territorio comunale;

b) lo stabilisce l'ordinamento comunale.

2. In questi casi, la votazione finale non avrà luogo nell'assemblea comunale.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Diritti politici nell'organizzazione ordinaria del comune**

1. Ad ogni assemblea comunale può essere richiesto da parte di una frazione degli aventi diritto al voto presenti che la votazione finale su una questione specifica avvenga alle urne. La frazione da determinare nel regolamento comunale non può superare 1/3.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Ordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Ordinaria

1. Nei comuni, gli aventi diritto di voto eleggono alle urne

a) i membri del consiglio comunale;

b) i membri della commissione di revisione dei conti;

c) il sindaco o la sindaca;

d) i membri delle autorità, nonché funzionari e funzionarie, per i quali il regolamento comunale prevede l'elezione a suffragio universale.

e) ...

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale

1. L'assemblea comunale è composta dai membri aventi diritto di voto presenti.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Assemblea comunale

1. Oltre alle competenze elencate nel § 50, all'assemblea comunale spettano ulteriori competenze non trasferibili

a) Adotta e modifica l'ordinamento comunale e gli altri regolamenti comunali normativi, inclusi il regolamento sui servizi e quello salariale per il personale comunale;

b) Delibera

1.* il bilancio e il tasso d'imposta;

2.* il conto annuale;

3.* operazioni relative a patrimoniale e immobilizzazioni materiali finanziarie definite nel modello contabile, nonché operazioni relative al patrimonio amministrativo, i cui effetti superano un importo da determinarsi nell'ordinamento comunale (in particolare, investimenti, spese, crediti supplementari, trasferimenti di proprietà, concessione di diritti reali limitati, vincoli o riduzioni di entrate); Le operazioni relative a patrimoniale e immobilizzazioni materiali finanziarie possono essere interamente trasferite al consiglio comunale mediante l'ordinamento comunale;

4. finanziamenti speciali;

5. utilizzare mezzi vincolati e i loro rendimenti per altri scopi salvo quanto previsto dal § 152;

6. istituire, ampliare o abolire istituti e imprese, nonché partecipare a imprese miste o private, a condizione che l'impegno finanziario superi un importo da determinarsi nell'ordinamento comunale;

7. operazioni che servono la collaborazione tra i comuni, a condizione che le spese superino un importo da determinarsi nell'ordinamento comunale;

8. aderire a un consorzio o recedere da esso;

9. nome e stemma del comune;

c) Autorizza organizzazioni di diritto privato a imporre tasse e contributi di diritto pubblico;

d) Esercita la vigilanza suprema su tutti gli organi comunali;

e) Nella comunità civica, può riconoscere come proprie le autorità della comunità degli abitanti;

f)* Nell'ambito della gestione amministrativa orientata ai risultati, delibera i budget globali.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale

1. Nell'ordinamento comunale possono essere assegnate ulteriori competenze all'assemblea comunale. Occorre stabilire se siano trasferibili o meno.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale**

1. L'Assemblea comunale può validamente deliberare su un oggetto di trattativa solo se il consiglio comunale lo ha prima esaminato e ha presentato una proposta specifica al riguardo.

2. Oltre alla sua proposta principale, il consiglio comunale può presentare all'assemblea comunale anche proposte alternative in un ordine determinato.

3. Il consiglio comunale può sottoporre consultivamente all'assemblea comunale affari che rientrano nella competenza dell'assemblea comunale quando

a) sono richiesti preparativi lunghi o costosi, oppure

b) gli aventi diritto al voto devono esprimersi preliminarmente per altri motivi importanti.

4. Rimane riservata la trattazione di mozioni e postulati dichiarati urgenti.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Assemblea comunale

1. Il sindaco o la sindaca provvede a mantenere la quiete e l'ordine ed è autorizzato/a ad allontanare le persone che disturbano le trattative.

2. Chi non è d'accordo con una disposizione di conduzione delle trattative deve lamentarsi immediatamente presso l'assemblea comunale, che decide senza indugio.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Assemblea comunale

1. L'assemblea comunale elegge scrutatori o scrutatrici.

2. Essi costituiscono, insieme al presidente o alla presidente del comune e al segretario o alla segretaria comunale, l'ufficio.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale

1. Il Presidente o la Presidente del Comune

a) accerta il numero di aventi diritto al voto presenti all'assemblea; prima delle votazioni può essere effettuato un conteggio;

b) può destinare i non aventi diritto al voto a posti speciali per ascoltatori.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale

1. Il Presidente del Comune o la Presidente del Comune cura la revisione e l'approvazione dell'ordine del giorno.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Assemblea comunale

1. Ad ogni punto all'ordine del giorno viene inizialmente spiegata la proposta del Consiglio comunale.

2. Successivamente viene aperta la discussione sulla questione preliminare.

3. È riservato il trattamento degli affari in base al § 45.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale

1. Se l'assemblea decide di entrare nel merito di un affare, i dettagli verranno discussi.

2. Il sindaco o la sindaca stabilisce le modalità di voto sugli atti presentati e sulla proposta del consiglio comunale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del comune - Assemblea comunale

1. Se l'oggetto della trattativa è stato chiarito, si deve procedere alla votazione.

2. Sono esclusi i casi in cui si deve votare a scrutinio segreto.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Assemblea Comunale**

1. Su una decisione già presa si può tornare nella stessa assemblea comunale.

2. Se viene presentata e accettata una mozione di riesame, la decisione è revocata; l'affare deve essere nuovamente discusso e deciso.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. Nell'ordinamento comunale deve essere stabilito il numero dei membri del consiglio comunale.

2. Deve contare almeno 3 membri.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. I candidati e le candidate non eletti di una lista sono membri supplenti nell'ordine del numero dei loro voti.

2. Il consiglio comunale determina, dopo le elezioni per il rinnovo, il numero dei membri supplenti di ciascuna lista.

3. I membri supplenti esercitano le loro funzioni quando i membri del consiglio comunale sono impediti o quando sussistono cause di ricusazione.

4. Subentrano quando, durante il periodo di carica, si libera un seggio nel consiglio comunale.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. Se una parrocchia comprende gli appartenenti alla confessione religiosa di diversi comuni, l'area parrocchiale può essere suddivisa in più circoscrizioni elettorali nel regolamento comunale.

2. In ogni circoscrizione elettorale devono essere eletti almeno 1 membro e 1 membro supplente.

3. Nelle circoscrizioni elettorali in cui devono essere eletti meno di 3 membri, si procede secondo il sistema maggioritario. Sono ammesse elezioni tacite secondo la legge sui diritti politici.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo esecutivo e amministrativo del comune.

2. Decide e sceglie in tutte le questioni che non sono espressamente attribuite ad un altro organo dalla legislazione, dallo statuto comunale o da altri regolamenti comunali con forza di legge.

3. In particolare, ha il compito di

a) pianificare e coordinare le attività del comune;

b) presentare proposte alla assemblea comunale in materia di affari;

c) attuare le decisioni dell'assemblea comunale e quelle adottate tramite referendum;

d) sorvegliare l'amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di alta vigilanza dell'assemblea comunale;

e) emanare regolamenti amministrativi;

f) esercitare il potere disciplinare, purché lo statuto comunale non designi un'altra autorità;

g) svolgere i compiti della polizia locale nel quadro della legislazione e dei regolamenti comunali;

h) rappresentare il comune all'esterno.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può incaricare singoli suoi membri o commissioni di preparare atti e di sottoporgli proposte.

2. Ogni membro del Consiglio Comunale ha il diritto di visionare i documenti pertinenti e i verbali delle commissioni preparatorie.

1. Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Ordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. Nell'ordinamento comunale può essere stabilito che a singoli membri del consiglio comunale siano assegnati specifici settori (assessorati).

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del Comune - Commissione del Consiglio Comunale

1. Nell'ordinamento comunale può essere istituita una commissione del consiglio comunale.

2. Essa è composta da

a) il presidente o la presidente del comune nonché il vicepresidente o la vicepresidente;

b) altri membri da eleggere dal consiglio comunale tra i suoi membri, il cui numero è determinato nell'ordinamento comunale.

3. Il consiglio comunale può eleggere membri supplenti.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del Comune - Commissione del Consiglio Comunale

1. I compiti e i poteri della Commissione del Consiglio Comunale devono essere definiti nel regolamento comunale.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del Comune - Commissione del Consiglio Comunale**

1. La commissione del consiglio comunale può incaricare i propri membri di preparare affari e presentare proposte, nonché di rappresentare le proposte della commissione del consiglio comunale nel consiglio comunale e le proposte del consiglio comunale nell'assemblea comunale.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione ordinaria del Comune - Commissione del Consiglio Comunale

1. Nell'ordinamento comunale può essere stabilito che ai singoli membri della commissione del consiglio comunale possano essere assegnati ambiti tematici (settori).

2. I responsabili di settore o le responsabili di settore preparano i loro affari, presentano alla commissione del consiglio comunale una proposta, rappresentano nel consiglio comunale le proposte della commissione del consiglio comunale, nell'assemblea comunale le proposte del consiglio comunale e attuano le deliberazioni.

3. Le deliberazioni sono adottate dalla commissione del consiglio comunale in qualità di autorità.

4. I responsabili di settore o le responsabili di settore possono essere impiegati a tempo pieno o part-time.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione comunale straordinaria - Diritti politici nell'organizzazione comunale straordinaria**

1. Una parte degli aventi diritto al voto può presentare proposte al parlamento comunale su questioni soggette a referendum obbligatorio o facoltativo. La parte da determinare nel regolamento comunale non può superare 1/5.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. L'iniziativa deve essere redatta per iscritto e può essere presentata come progetto dettagliato o come suggerimento.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. L'iniziativa prevista deve essere registrata per iscritto presso il segretario o la segretaria comunale prima della raccolta delle firme. È necessario verificare se l'elenco delle firme corrisponde alla forma prescritta.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Un'iniziativa è riuscita quando viene presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale con il numero necessario di firme.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Il consiglio comunale ha l'iniziativa di esaminare e presentare una proposta al parlamento comunale.

2. Il parlamento comunale dichiara un'iniziativa nulla se contraddice le norme formali, è manifestamente illegale o impraticabile.

3. Il parlamento comunale può approvare l'iniziativa. La decisione è soggetta al referendum secondo l'articolo 84 o 86.

4. Se il parlamento comunale non approva l'iniziativa, si deve votare su essa alle urne entro un termine stabilito dal regolamento comunale.

5. Il termine non può superare un anno.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione comunale straordinaria - Diritti politici nell'organizzazione comunale straordinaria

1. Il parlamento comunale può opporre un controprogetto all'iniziativa.

2. Occorre votare contemporaneamente sull'iniziativa e sul controprogetto.

3. Gli aventi diritto al voto possono accettare o rifiutare entrambe le proposte.

4. Contemporaneamente, gli aventi diritto al voto devono decidere in una domanda di voto speciale quale proposta preferiscono nel caso in cui entrambe le proposte siano accettate.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Se un'iniziativa nella forma di un suggerimento viene accettata dal parlamento comunale o mediante votazione popolare, il parlamento comunale deve adottare un atto corrispondente entro un termine stabilito nel regolamento comunale.

2. Il termine non può superare un anno.

3. La decisione del parlamento comunale è soggetta a referendum ai sensi del § 84 o del § 86.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Il consiglio comunale deve sottoporre le sue delibere a referendum se

a) lo statuto comunale deve essere emanato o modificato;

b) devono essere approvati affari le cui conseguenze superano un importo da determinare nello statuto comunale (in particolare spese, crediti supplementari, trasferimenti di proprietà, concessione di diritti reali limitati, obbligazioni o riduzioni di entrate);

c) la struttura comunale o il territorio comunale devono essere modificati in modo significativo;

d) il comune desidera adottare un altro nome o un altro stemma;

2. Nello statuto comunale possono essere sottoposti ad obbligo di referendum ulteriori affari.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Il parlamento comunale può decidere, nella stessa seduta e di propria iniziativa, di sottoporre a votazione popolare una decisione da esso presa che è soggetta a referendum facoltativo.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione comunale straordinaria - Diritti politici nell'organizzazione comunale straordinaria**

1. Una parte degli aventi diritto al voto può richiedere che sulle decisioni del parlamento comunale riguardo a questioni di merito, che non sono escluse dal voto referendario, si voti alle urne. La parte da determinarsi nel regolamento comunale non può superare 1/10.

2. Le firme devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale della delibera.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Non sono soggetti alla votazione alle urne

a) il conto annuale e il rapporto di gestione;

b) le decisioni il cui contenuto è determinato esclusivamente dall'ordinamento giuridico o da obblighi contrattuali;

c) gli affari i cui effetti non superano un importo da determinarsi nel regolamento comunale (in particolare spese, crediti aggiuntivi, trasferimenti di proprietà, concessione di diritti reali limitati, obbligazioni o riduzioni delle entrate);

d) le decisioni nel quadro del diritto di alta sorveglianza sugli organi comunali;

e) i regolamenti amministrativi;

f) le decisioni disciplinari;

g) le elezioni;

h) le decisioni nelle questioni di ricorso.

2. Nel regolamento comunale, il bilancio annuale, ad eccezione della decisione parziale sul tasso fiscale, può essere escluso dal referendum facoltativo.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Il parlamento comunale può disporre votazioni di principio o votazioni consultive su affari soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo.

2. Nell'ordinamento comunale può essere previsto che una parte degli aventi diritto al voto possa richiedere una votazione di principio o una votazione consultiva. La parte da determinare nell'ordinamento comunale non deve superare 1/5.

3. I termini e la procedura si orientano per analogia ai §§ 52 e 79.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Nei comuni, gli elettori votano alle urne

a) i membri del parlamento comunale;

b) i membri del consiglio comunale;

c) i membri della commissione di revisione dei conti;

d)* il presidente del comune o la presidente del comune;

e)* i membri delle autorità nonché i funzionari e le funzionarie, per i quali il regolamento comunale prevede l'elezione alle urne.

f)* ...

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Diritti Politici nell'Organizzazione Comunale Straordinaria**

1. Nell'ordinamento comunale può essere autorizzata una parte degli aventi diritto al voto a presentare proposte scritte al parlamento comunale.

2. Le proposte devono essere trattate come mandati di un membro del parlamento comunale.

3. Nell'ordinamento comunale può essere previsto che la proposta possa essere motivata anche oralmente.

4. La proposta deve essere trattata entro 6 mesi.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria Comunale - Consiglio Comunale

1. Nell'ordinamento comunale deve essere fissato il numero dei membri del parlamento comunale. Deve contare almeno 20 membri.

2. Nell'ordinamento comunale deve essere stabilito se i membri supplenti esercitano le loro funzioni quando i membri ordinari sono impediti o vi sono motivi di astensione, oppure se subentrano solo quando durante il mandato si libera un seggio.

3. Nelle comunità ecclesiastiche è possibile procedere secondo il § 69.

4. I membri del consiglio comunale partecipano alle sedute del parlamento comunale con voto consultivo.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria Comunale - Consiglio Comunale

1. Al Parlamento Comunale sono attribuite le seguenti competenze non trasferibili

a) elegge per la durata di un anno un ufficio tra i suoi membri, composto almeno da

1. Presidente

2. Vicepresidente

3. Scrutatori o Scrutatrici;

b) elegge le commissioni permanenti, a meno che la legislazione o il regolamento comunale prevedano elezioni tramite urne;

c) decide sugli affari elencati nei §§ 50 e 56;

d) esercita il potere disciplinare nei confronti dei suoi membri, dei membri delle autorità eletti tramite urne e di quelli eletti dal parlamento stesso, dei funzionari e del personale impiegato, a meno che nel regolamento comunale non sia indicata un'altra autorità.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria Comunale - Consiglio Comunale

1. Nell'ordinamento comunale possono essere attribuite ulteriori competenze al parlamento comunale. È necessario stabilire se siano trasferibili o meno.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria del Comune - Parlamento Comunale**

1. Ogni membro del parlamento comunale può presentare una richiesta di incarico.

2. L'incarico richiede dal consiglio comunale di presentare al parlamento comunale una bozza di regolamento o di delibera relativa a una questione di competenza del parlamento comunale, o di esaminare se debba essere elaborata una bozza di regolamento o di delibera su una questione, o se debba essere adottata o omessa una misura.

3. La procedura, l'urgenza e la relazione sullo stato delle proposte pendenti sono disciplinate mutatis mutandis dai §§ 45 a 47.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria Comunale - Consiglio Comunale

1. Il parlamento comunale può far preparare gli affari da singoli membri o commissioni.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria Comunale - Consiglio Comunale

1. Le delibere del parlamento comunale, soggette a referendum obbligatorio o facoltativo, devono essere pubblicate nell'organo di pubblicazione del comune.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria Comunale - Consiglio Comunale

1. Nella disposizione comunale deve essere stabilito il numero dei membri del consiglio comunale. Esso conta almeno 3 membri.

2. Nella disposizione comunale può essere stabilito che l'elezione del consiglio comunale avvenga secondo il sistema maggioritario.

3. Se si applica il sistema maggioritario, nella disposizione comunale può essere previsto che l'elezione per ogni dipartimento avvenga separatamente.

**Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Comunale Straordinaria - Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo esecutivo e amministrativo del comune.

2. Delibera e decide in tutte le questioni che non sono espressamente attribuite dalla legislazione, dal regolamento comunale o da altri regolamenti comunali a un altro organo.

3. Esso ha in particolare l'incarico di

a) pianificare e coordinare le attività del comune;

b) presentare proposte al parlamento comunale sulle questioni di merito;

c) eseguire le decisioni del parlamento comunale e quelle adottate per referendum;

d) con riserva delle competenze del parlamento comunale

1. sorvegliare l'amministrazione comunale;

2. emanare regolamenti amministrativi;

3. esercitare il diritto disciplinare;

e) assolvere i compiti della polizia locale nel quadro della legislazione e dei regolamenti comunali;

f) rappresentare il comune verso l'esterno.

Organizzazione dei Comuni - Organizzazione Straordinaria del Comune - Consiglio Comunale

1. Nella normativa comunale, i compiti sono suddivisi in singole aree tematiche (Dipartimenti).

2. I capi dipartimento o le cape dipartimento preparano i loro affari, presentano proposte al consiglio comunale, rappresentano nel parlamento comunale le proposte del consiglio comunale e attuano le deliberazioni.

3. Le deliberazioni sono adottate dal consiglio comunale in qualità di autorità.

4. I capi dipartimento o le cape dipartimento possono essere impiegati a tempo pieno o part-time.

5. Nella normativa comunale deve essere stabilito se sia il parlamento comunale o il consiglio comunale ad assegnare i dipartimenti ai singoli membri del consiglio comunale.

**Commissione - Disposizioni Generali**

1. Il numero dei membri delle commissioni permanenti è da stabilirsi nel regolamento comunale.

2. Ogni commissione è composta da almeno 3 membri.

3. Nel regolamento comunale può essere prevista l'elezione di membri supplenti.

**Commissione - Disposizioni Generali**

1. Le commissioni si costituiscono autonomamente.

2. Il sindaco o la sindaca convoca la prima riunione.

**Commissione - Disposizioni Generali**

1. Le commissioni svolgono i loro compiti secondo la legislazione federale, cantonale e comunale.

2. Esse possiedono autonomia decisionale nella misura in cui questa sia loro conferita dalla legislazione, dall'ordinamento comunale o da altri regolamenti comunali normativi.

3. Inoltre, esercitano funzioni consultive e presentano proposte al consiglio comunale o al parlamento comunale.

Commissione - Disposizioni Generali

1. Il Presidente del Comune o la Presidente del Comune ha il diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni con voce consultiva.

2. Nei comuni che hanno introdotto il sistema dei Dipartimenti, i capi dei Dipartimenti e le cape dei Dipartimenti hanno il diritto di partecipare alle commissioni assegnate ai loro rispettivi dipartimenti.

Commissioni - Commissioni singole

1. Ogni comune elegge una commissione di revisione dei conti. Almeno un posto deve essere occupato da una persona qualificata per la revisione contabile.

2. Se le spese del conto economico superano i 2 milioni di franchi, la commissione di revisione dei conti deve essere composta da persone con qualifiche professionali specifiche.

3. Nell'ordinamento comunale può essere previsto che un ente di revisione esterno, designato dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale, collabori o sostituisca la commissione di revisione dei conti.

4. Il dipartimento stabilisce i dettagli e definisce i criteri di qualificazione.

1. Commissione - Commissioni individuali

1. Ogni comune elegge le ulteriori commissioni e autorità previste dalla legislazione speciale.

2. Nel regolamento comunale, i comuni possono rinunciare all'elezione della rispettiva commissione se impiegano personale specializzato in questi settori o se affidano i compiti a un ente professionale esterno riconosciuto. Resta riservata la legislazione speciale.

1. Commissione - Commissioni individuali

1. Nell'ordinamento comunale possono essere istituite ulteriori commissioni permanenti.

Commissioni - Commissioni singole

1. L'assemblea comunale e le autorità possono istituire commissioni non permanenti per compiti straordinari.

Commissione - Fusione di singole commissioni e assegnazione di nuovi compiti

1. Nell'ordinamento comunale è possibile accorpare le commissioni o assegnare nuovi compiti alle commissioni esistenti.

Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Disposizioni generali

1. I membri del consiglio di governo, il presidente o la presidentessa di un'alta magistratura e dell'ufficio per i comuni non possono ricoprire alcuna carica comunale.

Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Disposizioni generali

1. Non possono essere segretario o segretaria comunale, né amministratore o amministratrice dei conti del comune

a) i membri del consiglio comunale e del parlamento comunale;

b)* coniugi, partner registrati o partner, genitori, figli e fratelli del presidente o della presidente del comune e dei responsabili di settore o delle responsabili di settore.

2. Non possono far parte della commissione di verifica dei conti

a) i membri del consiglio comunale e del parlamento comunale;

b) funzionari e funzionarie, impiegati e impiegate, insegnanti del comune.

Membri dell'autorità, funzionari, funzionarie e impiegati - Disposizioni Generali

1. Non possono essere membri e membri supplenti della stessa autorità

a)* coniugi e persone unite da un'unione civile registrata;

b) genitori e figli;

c) fratelli e sorelle.

Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Disposizioni generali

1. I membri del consiglio comunale, i loro coniugi, partner registrati o conviventi, genitori, figli e fratelli non possono far parte del parlamento comunale.

Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Disposizioni generali

1. Chi ha diritto di voto ed è eleggibile deve accettare l'elezione come membro di complemento o membro supplente di un'autorità, nonché come funzionario o funzionaria in qualità di incarico secondario per la durata di un periodo di mandato.

2. Se, nonostante lo svolgimento delle elezioni, nessun candidato o candidata si presenta, il consiglio comunale è autorizzato a coprire il posto vacante tramite nomina.

3. Il consiglio comunale può esonerare dall'obbligo di servizio per motivi importanti.

Membri dell'autorità, funzionari, funzionarie e impiegati - Disposizioni Generali

1. Il/La capo dell'ufficio superiore prende il giuramento d'ufficio dai presidenti dei comuni e dalle presidentesse dei comuni, i quali successivamente lo prendono dai membri e dai membri supplenti delle autorità, nonché dai funzionari e dalle funzionarie.

2. L'attività d'ufficio può essere iniziata solo dopo che il giuramento d'ufficio è stato prestato.

Membri delle autorità, funzionari, funzionarie e impiegati - Disposizioni generali

1. I membri e i membri supplenti delle autorità, funzionari e funzionarie, impiegati e impiegate devono recedere

a) se essi stessi, i loro coniugi, partner registrati o partner registrate, persone legate da convivenza di fatto, genitori, figli e fratelli o i loro superiori immediati abbiano un interesse personale o materiale nell'affare da trattare;

b) se si sono già occupati della questione in un'altra funzione ufficiale o in virtù di un mandato di diritto privato.

2. In caso di elezioni a seguito di un invito a presentare candidature, il candidato o la candidata e i parenti menzionati al paragrafo 1 devono recedere.

3. In caso di affari che riguardano l'intero comune o parti di esso, altre organizzazioni di diritto pubblico o una maggioranza di persone definita genericamente, in particolare nell'ambito di decreti normativi, non vi è obbligo di ricusazione.

4. Non vi è obbligo di ricusazione all'assemblea comunale.

Membri delle autorità, funzionari, funzionarie e impiegati - Disposizioni generali

1. Il diritto disciplinare è disciplinato dalla legge sulla responsabilità.

**Membri delle autorità, funzionari, funzionarie e impiegati - Membri delle autorità, ritiro del mandato**

1. Il consiglio comunale, nell'organizzazione straordinaria del comune il parlamento comunale, può revocare il mandato ai membri dell'autorità che, durante un anno civile, siano stati assenti ingiustificati per 1/3 delle riunioni.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Il rapporto di servizio dei funzionari e delle funzionarie è di diritto pubblico e quello degli impiegati è di regola di diritto pubblico.

2. I funzionari e le funzionarie sono eletti per il periodo d'ufficio e

a) da eleggersi a suffragio universale o dal parlamento comunale, oppure

b) indicati nella legislazione o nel regolamento dei servizi e degli stipendi del comune come funzionari o funzionarie.

3. Gli impiegati sono persone assunte a tempo determinato o indeterminato e il cui rapporto di servizio può essere reciprocamente risolto.

4. I rapporti di lavoro per sostituzione e a termine, nonché i contratti di apprendistato, possono essere regolati privatamente.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Ogni comune deve stabilire in un regolamento sui servizi e sugli stipendi i diritti e i doveri del personale comunale a tempo pieno e a tempo parziale.

**Membri delle Autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati** Autorità e funzionari, sia maschili che femminili, e i dipendenti all'interno delle amministrazioni pubbliche.

1. Nell'ordinamento comunale possono

a) essere accorpate diverse cariche in un unico ufficio;

b) essere trasferite ai titolari delle cariche comunali anche funzioni delegate dalla Confederazione o dal Cantone.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. I comuni possono stabilire, nell'ordinamento del personale e delle retribuzioni, particolari requisiti di eleggibilità (diplomi ecc.) per determinati posti.

2. Sono esclusi gli incarichi,

a) che sono associati a un'appartenenza a un'autorità;

b) per i quali la legislazione disciplina in modo esaustivo i requisiti di eleggibilità.

3. Si applicano i §§ 47 e seguenti della legge sulle elezioni e votazioni.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Nell'ordinamento del servizio e delle retribuzioni può essere prescritta l'obbligo di residenza per determinati funzionari, funzionarie e impiegati.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Il Comune può stipulare un'assicurazione contro i danni da infedeltà.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Ogni comune elegge un sindaco o una sindaca secondo il sistema elettorale maggioritario.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Se il sindaco o la sindaca del comune non è già stato/a eletto/a come membro del consiglio comunale, il mandato viene attribuito alla lista del consiglio comunale a cui la persona eletta dichiara di appartenere e che riconosce.

2. Se la persona eletta non si dichiara appartenente a una lista rappresentata nel consiglio comunale o se, nonostante si dichiari appartenente a tale lista, non viene da essa riconosciuta, tale lista perde un mandato nel consiglio comunale

a) con l'ultimo mandato residuo assegnato;

b) con la frazione più piccola, se non sono stati assegnati mandati residui;

c) con il numero di mandati più grande, se il consiglio comunale è stato eletto in un’elezione senza competizione.

3. Se in una parrocchia un sindaco o una sindaca viene eletto/a da un collegio elettorale a maggioranza, la persona eletta, se non appartiene al consiglio comunale, entra a far parte del consiglio al posto del membro del consiglio comunale di tale collegio elettorale a maggioranza eletto per ultimo.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Nelle comunità con organizzazione comunale straordinaria, il sindaco deve essere eletto tra i membri del consiglio comunale.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Il Presidente del Comune o la Presidente del Comune dirige le attività comunali e coordina, nel sistema dei dipartimenti, l'attività dei singoli dipartimenti.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Ogni comune elegge tra i membri del consiglio comunale un vicepresidente o una vicepresidente.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Ogni comune elegge un segretario comunale o una segretaria comunale.

2. Il segretario comunale o la segretaria comunale

a) si occupa principalmente della corrispondenza e dell'amministrazione del comune;

b) è in particolare responsabile affinché

1. sia redatto il verbale durante l'assemblea comunale, il parlamento comunale, il consiglio comunale e la commissione consiliare comunale;

2. siano gestiti il controllo degli abitanti e il registro degli elettori;

3. i documenti siano amministrati in modo ordinato;

4. l'archivio sia gestito e reso accessibile.

c) firma con il presidente del comune o la presidente del comune gli atti normativi del comune.

3. Nelle disposizioni comunali può essere previsto che esperti esterni, invece del segretario comunale o della segretaria comunale, si occupino della corrispondenza e dell'amministrazione.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Ogni comune elegge un amministratore o un'amministratrice finanziaria.

2. L'amministratore o l'amministratrice finanziaria

a) si occupa principalmente della gestione finanziaria del comune;

b) è in particolare responsabile, affinché

1. il patrimonio del comune e il patrimonio affidato al medesimo siano gestiti in modo appropriato;

2.* il bilancio venga preparato e il conto annuale mantenuto.

3. Il consiglio comunale disciplina il diritto di firma.

4. Nell'ordinamento comunale può essere stabilito che esperti esterni, al posto dell'amministratore o dell'amministratrice finanziaria, gestiscano il bilancio finanziario.

**Membri delle autorità, Funzionari, Funzionarie e Impiegati - Funzionari, Funzionarie e Impiegati**

1. Ogni comune residenziale elegge il giudice di pace o la giudice di pace.

2. Ogni comunità ecclesiastica elegge i pastori o le pastore.

3. Ogni comune civico, che gestisce foreste, elegge un guardaboschi o una guardaboschi.

4. Per l'assunzione degli insegnanti si applica la normativa scolastica.

5. Nella legislazione cantonale e comunale possono essere prescritte o create ulteriori posizioni a tempo pieno o parziale.

Rendicontazione e bilancio finanziario - Principi di gestione del bilancio e della contabilità

1. **Il patrimonio comunale è composto da patrimonio finanziario e amministrativo:**

a)* Il patrimonio finanziario comprende quei beni che possono essere alienati senza compromettere l'adempimento dei compiti pubblici.

b)* Il patrimonio amministrativo comprende quei beni che servono all'adempimento dei compiti pubblici.

c)* Il dipartimento stabilisce i criteri per l'assegnazione dei beni al patrimonio finanziario e amministrativo.

2. Deve essere utilizzato per compiti pubblici.

3. Deve essere gestito in modo tale che la sua consistenza non sia messa in pericolo.

4. Nelle comunità cittadine, il capitale proprio, il patrimonio e i redditi devono essere utilizzati per compiti costituzionali, ma principalmente per scopi forestali.

Contabilità e Bilancio Finanziario - Principi di Gestione del Bilancio e della Contabilità

1. Il patrimonio comunale, così come il patrimonio delle imprese e degli istituti della comunità, deve essere investito in modo da generare rendimento, nella misura in cui non è utilizzato per l'operatività corrente.

2. Il rischio d'investimento deve essere distribuito in modo adeguato e appropriato.

Rendicontazione e bilancio finanziario - Principi di gestione del bilancio e della contabilità

1. Il sistema di controllo interno comprende misure regolamentari, organizzative e tecniche.

2. Il Consiglio comunale adotta le misure necessarie per proteggere il patrimonio, assicurare l'uso appropriato dei fondi, prevenire errori e irregolarità nella contabilità, nonché garantire la regolarità della contabilità e l'affidabilità della rendicontazione.

3. A tal fine, considera la situazione dei rischi, il rapporto costi/benefici e la dimensione del comune.

Rendicontazione e bilancio finanziario - Principi di gestione del bilancio e della contabilità

1. La gestione del bilancio segue i principi della legalità, dell'equilibrio di bilancio, della parsimonia, dell'urgenza, dell'economicità, del principio di causalità, della compensazione dei benefici e del divieto di destinazione vincolata delle imposte.

2. Se il bilancio presenta un disavanzo patrimoniale, questo deve essere coperto entro 5 anni dalla sua prima insorgenza.

3. L'aumento del capitale di terzi deve essere limitato. Il grado di autofinanziamento degli investimenti netti deve essere almeno dell'80 percento nel budget, qualora il coefficiente di indebitamento netto dell'ultimo bilancio annuale superi una determinata percentuale stabilita dal Dipartimento.

4. Il Dipartimento può, in casi particolari, autorizzare eccezioni.

Rendicontazione e bilancio finanziario - Principi di gestione del bilancio e della contabilità

1. La rendicontazione fornisce una panoramica chiara, completa e veritiera della situazione finanziaria.

2. A tal fine, i comuni redigono

a) un piano finanziario;

b) * il bilancio preventivo e il conto annuale secondo il modello di contabilità stabilito dal Dipartimento.

3. Garantiscono la revisione contabile e il controllo finanziario.

**Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Piano Finanziario**

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente il piano finanziario.

2. Il piano finanziario mostra almeno il conto economico, il conto degli investimenti, il bilancio nonché l'andamento degli indicatori finanziari.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. Il consiglio comunale presenta il bilancio per il prossimo esercizio finanziario nell'anno in corso all'assemblea comunale o al parlamento comunale.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. Il bilancio contiene

a)* le spese autorizzate (crediti di budget) e i ricavi stimati nel conto economico;

b)* le spese approvate (crediti d'investimento) e le entrate stimate nel conto degli investimenti;

c)* rate annuali dei crediti d'impegno approvati.

2. Per le aziende comunali vengono redatti bilanci separati.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. Le entrate e le spese stabilite o determinabili per legge, regolamento, regolamento comunale, decisione comunale o sentenza devono essere inserite corrispondentemente nel bilancio.

2. Se si intendono abolire entrate o spese vincolate, i corrispondenti regolamenti comunali o decisioni comunali devono essere annullati o modificati sotto un punto dell'ordine del giorno specifico.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. Prima che venga deliberato il bilancio, le spese non vincolate uniche e ricorrenti annualmente, che superano un importo da determinare nell'ordinamento comunale, devono essere deliberate dall'organo competente sotto un apposito punto all'ordine del giorno.

2. Le altre spese non vincolate possono essere inserite nel bilancio e approvate contemporaneamente alla votazione finale sul bilancio.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. Con il bilancio si deve stabilire come finanziare le spese.

Bilancio e gestione finanziaria - Budget

1. Nel bilancio è fissata l'aliquota fiscale per l'anno successivo.

2. L'aliquota fiscale deve essere determinata in modo che il presumibile gettito fiscale, insieme agli altri introiti, finanzino a medio termine le spese del bilancio annuale corrente, comprese le necessarie ammortizzazioni.

Bilancio e gestione finanziaria - Budget

1. I crediti di spesa fissati nel bilancio sono vincolanti nella loro entità e nel loro scopo per tutte le autorità comunali.

2. Essi autorizzano gli organi comunali ad assumere le corrispondenti obbligazioni finanziarie.

3. I progetti approvati con il bilancio devono di norma essere eseguiti o avviati nell'anno finanziario previsto.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. Se il credito di bilancio non è sufficiente per adempiere i compiti previsti o se il bilancio non contiene un credito corrispondente, è necessario ottenere un credito aggiuntivo prima della spesa eccedente.

2. Il consiglio comunale può approvare un credito aggiuntivo urgente se la spesa eccedente non era prevedibile, necessaria e improrogabile, anche se la competenza per il credito aggiuntivo spetta all'assemblea comunale o al parlamento comunale. Il credito aggiuntivo urgente deve essere portato a conoscenza dell'assemblea comunale o del parlamento comunale.

3. Il consiglio comunale può approvare un credito aggiuntivo se la spesa eccedente è vincolata ai sensi del § 141 comma 1, anche se la competenza per il credito aggiuntivo spetta all'assemblea comunale o al parlamento comunale. Questo credito aggiuntivo deve essere portato a conoscenza dell'assemblea comunale o del parlamento comunale.

Bilancio e Amministrazione Finanziaria - Budget

1. I comuni possono nella loro ordinanza comunale orientare la loro amministrazione o parti di essa ai principi della gestione amministrativa orientata ai risultati.

2. L'introduzione dei budget globali deve essere approvata dal dipartimento.

3. Nell'ambito dei budget globali, i comuni non sono vincolati ai principi di bilancio della presentazione lorda e della specificazione per quanto riguarda le decisioni.

4. I comuni possono trasferire il saldo dei budget globali al successivo periodo di credito.

5. I budget globali devono soddisfare i seguenti requisiti

a) Bilancio per gruppi di prodotti e secondo obiettivi di saldo;

b) Mandati di prestazione;

c) Misurazione dell'efficacia o delle prestazioni tramite indicatori e standard;

d) Controllo di gestione.

6. I budget globali pluriennali possono essere approvati come crediti d'impegno a tempo determinato, collegati a mandati di prestazione, o come obiettivi di eccedenza di entrate.

7. Sono fatte salve le altre disposizioni cantonali, in particolare quelle del diritto finanziario comunale.

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Conto Annuale

1. I comuni presentano un conto annuale per l'intero bilancio finanziario.

2. Il periodo contabile corrisponde all'anno solare.

3. La contabilità segue i principi della corretta tenuta dei libri contabili. In particolare, devono essere osservati

a) la registrazione completa, veritiera e sistematica delle operazioni e delle situazioni aziendali;

b) la documentazione giustificativa per le singole operazioni contabili;

c) la verificabilità.

4. Il bilancio si basa sui seguenti principi aggiuntivi

a) deve essere comprensibile;

b) deve essere prudente;

c) deve essere affidabile;

d) deve contenere gli elementi essenziali;

e) devono essere utilizzati costantemente gli stessi criteri nella rappresentazione e valutazione;

f) Attività e Passività, così come Costi e Ricavi, non devono essere compensati tra loro.

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Conto Annuale

1. Il rendiconto annuale comprende i seguenti elementi

a) Bilancio;

b) Conto economico;

c) Conto degli investimenti;

d) Rendiconto finanziario;

e) Allegato.

2. Le aziende comunali autonome devono tenere propri rendiconti annuali.

3. Il Dipartimento può, nell'ambito del modello di rendicontazione, esonerare le comunità di cittadini e le comunità religiose dalla tenuta del rendiconto finanziario nonché di singoli elementi dell'allegato nel rendiconto annuale.

Rendicontazione finanziaria e bilancio - Rendiconto annuale

1. Nello stato patrimoniale vengono contrapposti gli attivi (patrimonio) e i passivi (obbligazioni e capitale proprio).

2. Il conto economico mostra, per il periodo contabile, i ricavi e i costi. Esso evidenzia il risultato operativo, finanziario e straordinario.

3. Il prospetto degli investimenti comprende spese con una durata di utilizzo pluriennale, che vengono attivate come patrimonio amministrativo, nonché le entrate correlate che vengono passivate.

4. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulla provenienza e sull'impiego dei mezzi finanziari. Presenta il flusso di cassa suddiviso tra attività operativa (conto economico), attività di investimento (prospetto degli investimenti) e attività di finanziamento.

Rendicontazione finanziaria e bilancio - Rendiconto annuale

1. L'Appendice al bilancio contiene

a)* il quadro contabile applicato e le deroghe motivate;

b)* i principi contabili e i principali criteri di bilancio e valutazione;

c)* l'elenco delle immobilizzazioni finanziarie e dei titoli;

d)* il prospetto degli investimenti e l'elenco delle proprietà nel patrimonio finanziario;

e)* il prospetto delle partecipazioni;

f)* i valori assicurativi antincendio degli impianti;

g)* informazioni sulle obbligazioni emesse;

h)* il prospetto dei fondi di accantonamento;

i)* la dimostrazione del capitale proprio;

j)* il prospetto delle garanzie / le passività potenziali;

k)* gli impegni per i rimborsi delle anticipazioni;

l)* gli obblighi di leasing non contabilizzati;

m)* i conti speciali;

n)* la classificazione supplementare dei gruppi di beni nelle comunità pilota;

o)* il controllo dei crediti aggiuntivi;

p)* il controllo dei crediti d’impegno;

q)* gli indicatori finanziari.

2. ...

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Conto Annuale

1. I finanziamenti speciali sono fondi vincolati per legge o deliberazione comunale, destinati a svolgere una funzione pubblica.

2. I contributi di terzi, come fondazioni, donazioni, eredità o legati, e i loro proventi devono essere utilizzati come stabilito.

3. I bilanci annuali degli enti comunali non autonomi devono essere riportati nei bilanci annuali dei comuni come finanziamenti speciali.

Rendicontazione finanziaria e bilancio - Rendiconto annuale

1. Se i fondi finanziari sono legalmente vincolati a uno scopo specifico o sono stati destinati da terzi, le deliberazioni del comune devono essere approvate dal dipartimento qualora prevedano

a) l'utilizzo dei proventi per altri scopi;

b) la riduzione del patrimonio in modo non conforme allo scopo stabilito;

c) la modifica dello scopo.

2. Le donazioni in forma di diritto civile possono inoltre essere utilizzate per altri scopi solo secondo le disposizioni del diritto civile.

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Conto Annuale

1. Le anticipazioni possono essere costituite per finanziare investimenti imminenti. Lo scopo di un'anticipazione deve essere determinato con precisione. La durata delle anticipazioni è limitata. Devono essere utilizzate per gli ammortamenti lineari del progetto. Esse costituiscono capitale proprio.

Rendicontazione finanziaria e bilancio - Rendiconto annuale

1. Il patrimonio finanziario è contabilizzato al suo costo di acquisto o di produzione al momento della prima iscrizione in bilancio. Se il comune non sostiene alcun costo, esso è contabilizzato al valore di mercato al momento dell'acquisizione.

2. Il patrimonio finanziario è rivalutato periodicamente e riportato al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio.

3. La rivalutazione secondo le direttive del dipartimento avviene

a) per gli impianti ogni cinque anni;

b) annualmente per tutti gli altri beni patrimoniali.

4. I valori di bilancio devono essere rettificati in caso di perdite o di riduzioni di valore permanenti.

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Conto Annuale

1. La riserva di rivalutazione ha lo scopo di assorbire le riduzioni di valore derivanti dalla rivalutazione periodica del patrimonio finanziario o le riduzioni di valore e le perdite durature del patrimonio finanziario, in modo che queste non conducano a fluttuazioni eccessive nel conto economico.

2. Prelievi dalla riserva di rivalutazione sono consentiti solo nella misura di una perdita nella rivalutazione del patrimonio finanziario ai sensi del § 153 paragrafo 3 o della rettifica ai sensi del § 153 paragrafo 4.

Rendicontazione finanziaria e bilancio - Rendiconto annuale

1. Il patrimonio amministrativo è contabilizzato al costo di acquisizione o di fabbricazione. Se il comune non sostiene costi, è contabilizzato al valore di mercato al momento dell'acquisizione. È ammortizzato linearmente secondo la durata di utilizzo per ciascuna categoria di impianti. Le categorie di impianti e la durata di utilizzo sono stabilite dal dipartimento.

2. I valori di bilancio devono essere rettificati in caso di diminuzioni di valore permanenti o perdite, al più tardi alla chiusura dell'esercizio finanziario in questione.

3. I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati solo se si verificano diminuzioni di valore permanenti o perdite.

4. ...

Rendicontazione finanziaria e bilancio - Rendiconto annuale

1. Ammortamenti aggiuntivi possono essere effettuati se, nell'anno contabile corrispondente

a) nel conto economico a livello del risultato operativo viene evidenziato un eccedenza dei ricavi; e

b) gli ammortamenti ordinari sono inferiori agli investimenti netti.

2. Per i finanziamenti speciali coperti da tariffe, non sono consentiti ammortamenti aggiuntivi.

3. Gli ammortamenti aggiuntivi corrispondono alla differenza tra gli investimenti netti e gli ammortamenti ordinari, ma non possono superare l'eccedenza dei ricavi.

Contabilità e bilancio finanziario - Revisione contabile e controllo finanziario

1. Durante l'esercizio finanziario, la commissione di revisione contabile supervisiona il bilancio finanziario.

2. Essa riferisce al consiglio comunale e presenta proposte su come correggere eventuali carenze.

Contabilità e bilancio finanziario - Revisione contabile e controllo finanziario

1. La Commissione di Revisione Contabile verifica, secondo il modello di revisione stabilito dal Dipartimento, se il bilancio annuale è corretto e completo e se sono state rispettate le disposizioni relative alla gestione finanziaria.

2. La Commissione di Revisione Contabile presenta una relazione scritta all'assemblea comunale o al parlamento comunale e propone se il bilancio annuale debba essere approvato con o senza riserve, o respinto.

Contabilità e bilancio finanziario - Revisione contabile e controllo finanziario

1. Il Consiglio comunale esprime un parere sulla relazione e sulla proposta della commissione di revisione dei conti e accerta il risultato del conto.

2. Nell'organizzazione ordinaria del comune, l'assemblea comunale delibera sul bilancio annuale, mentre nell'organizzazione straordinaria del comune se ne occupa il parlamento comunale.

3. Il bilancio annuale deve essere deliberato entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di esercizio.

4. Il bilancio annuale deliberato dall'assemblea comunale e i rapporti di revisione devono essere trasmessi all'Ufficio per i Comuni entro il 31 luglio. Il dipartimento può fornire indicazioni sulla forma di presentazione.

5. Le relazioni finanziarie annuali carenti o non redatte correttamente non sono approvate dall'Ufficio per i Comuni. Esse devono essere corrette dal comune.

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Statistica Finanziaria Comunale

1. La Statistica Finanziaria Comunale

a) consente la valutazione statistica dei dati sulla situazione finanziaria dei comuni;

b) costituisce una base per le relazioni in conformità con la legislazione sul sistema di compensazione finanziaria e altre pubblicazioni;

c) costituisce la base per la trasmissione dei dati alla statistica federale e a terzi.

2. La statistica contiene informazioni su almeno i conti economici, i conti degli investimenti, i bilanci e gli indicatori finanziari dei comuni.

3. La base per la statistica è costituita dai conti annuali dei comuni.

Rendicontazione e Bilancio Finanziario - Statistica Finanziaria Comunale

1. I comuni comunicano i dati entro il 31 luglio e nella forma elettronica stabilita dall'Ufficio per i Comuni all'applicazione basata sul web. L'Ufficio per i Comuni controlla l'esattezza delle notifiche dei dati e le corregge o integra, se necessario, nell'ambito dell'approvazione del bilancio.

2. L'Ufficio per i Comuni elabora e pubblica periodicamente le informazioni statistiche tramite l'applicazione basata sul web.

Articolo 1: Imprese - ...

1. I comuni adempiono di regola ai loro compiti pubblici autonomamente.

2. Possono, salvo disposizioni particolari della legislazione speciale, delegare compiti pubblici

a) all'interno dell'organizzazione comunale, in quanto

1. rendano autonomi determinati rami amministrativi o costituiscano finanziamenti speciali;

2. costituiscano imprese comunali dotate di personalità giuridica di diritto pubblico;

b) a terzi, in quanto

1. partecipino ad imprese con personalità giuridica di diritto privato o ne costituiscano di nuove;

2. stipulino accordi di prestazione.

3. In questo contesto, devono tutelare gli interessi pubblici, istruire e controllare i loro rappresentanti; questi ultimi sono tenuti a rendere rapporto.

4. La partecipazione al capitale della comune rimane un patrimonio amministrativo.

Articolo 1: Imprese - ...

1. L'esternalizzazione e l'affidamento delle funzioni pubbliche devono essere decisi mediante un regolamento normativo.

2. Il Regolamento

a) stabilisce la forma dell'impresa e la partecipazione al capitale;

b) determina i principi dell'organizzazione;

c) garantisce i diritti di partecipazione degli aventi diritto al voto;

d) può autorizzare la riscossione di contributi o tasse; in tal caso devono essere regolati i principi della strutturazione tariffaria;

e) stabilisce in che misura le imprese siano soggette alle disposizioni riguardanti il bilancio finanziario dei comuni.

1. Impresa - ...

1. Gli eccedenze di reddito possono essere assegnate al bilancio generale del comune, dopo che sono stati eseguiti gli ammortamenti ordinari e costituite le riserve necessarie.

Articolo 1: Imprese - ...

1. Gli eccedenze di spesa sono sostenute dall'azienda.

2. Sono ammissibili sovvenzioni dal bilancio generale del comune, se servono a evitare contributi o tariffe irragionevoli.

1. Impresa - ...

1. I comuni garantiscono in ogni caso che i loro compiti pubblici siano adempiuti.

2. Il consiglio comunale o una commissione permanente vigilano sulle imprese.

3. In caso di scissione, l'assemblea comunale o il parlamento comunale approvano il bilancio d'esercizio e un rapporto annuale.

4. In caso di esternalizzazione, il bilancio d'esercizio e un rapporto annuale devono essere portati a conoscenza dell'assemblea comunale o del parlamento comunale.

Articolo 1: Imprese - ...

1. I comuni possono nei regolamenti comunali normativi designare le aree nelle quali il consiglio comunale può stipulare contratti di prestazione con terzi o autorizzare un ufficio cantonale a fornire una determinata prestazione.

2. Nei contratti di prestazione si deve garantire che

a) gli obiettivi di efficacia o prestazione e i risultati siano misurabili, verificabili e valutati;

b) venga raggiunta la qualità richiesta;

c) i mezzi siano impiegati in modo economico;

d) sia garantita la protezione giuridica.

3. Il consiglio comunale verifica se le disposizioni vengono rispettate.

4. Se le disposizioni non vengono rispettate, il contratto di prestazione deve essere adeguato o risolto. Restano riservate le sanzioni contrattualmente previste.

Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali

1. I comuni possono adempiere ai loro compiti mediante

a) la creazione di unioni di comuni, imprese comuni o istituzioni;

b) la stipula di contratti di diritto pubblico per

1. istituire istituzioni e organi comuni;

2. trasferire determinati compiti di un comune a un altro, purché ciò sia compatibile con la natura dei comuni coinvolti o previsto dalla legge;

c) partecipare congiuntamente a imprese e organismi pubblici, a economia mista o privati.

2. Se partecipano solo comuni solettesi e altri enti pubblici di diritto solettese a un'impresa, essa deve essere organizzata, di regola, secondo il diritto pubblico.

Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali

1. I comuni possono svolgere compiti insieme a comuni di altri cantoni.

2. La collaborazione deve essere esaminata e approvata dal Consiglio di Stato per verificarne la legittimità.

3. Il Consiglio di Stato può concludere accordi intercantonali sulla collaborazione tra i comuni.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio di Scopo

1. Il consorzio è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

2. Il suo diritto prevale su quello dei comuni associati.

3. Il consorzio acquisisce personalità giuridica quando gli statuti consortili accettati dai comuni partecipanti sono approvati dal consiglio di governo.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio di Scopo

1. Il consorzio può scegliere la forma organizzativa ordinaria con l'assemblea del consorzio o quella straordinaria con l'assemblea dei delegati.

Collaborazione tra i Comuni - Consorzio di Comuni

1. Gli statuti dell'associazione di scopo devono

a) indicare i comuni associati;

b) specificare il nome, la sede, lo scopo e le funzioni dell'associazione;

c) definire i diritti politici degli aventi diritto al voto;

d) stabilire l'organizzazione e le competenze degli organi dell'associazione;

e) indicare e stabilire i mezzi finanziari e come i carichi finanziari siano ripartiti tra i comuni dell'associazione;

f) determinare i diritti e i doveri dei comuni associati nonché le condizioni di entrata e di uscita;

g) disciplinare la liquidazione.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. Ai cittadini aventi diritto di voto spettano, con l'eccezione delle votazioni obbligatorie alle urne, gli stessi diritti politici previsti nei comuni

a) nel consorzio con assemblea consortile come nell'organizzazione comunale ordinaria;

b) nel consorzio con assemblea delegata come nell'organizzazione comunale straordinaria.

2. Negli statuti può essere inoltre previsto che si decida con votazioni alle urne su determinati deliberazioni e elezioni.

3. Gli aventi diritto di voto devono essere informati annualmente sulla gestione e sulla situazione finanziaria del consorzio.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. I comuni coinvolti adottano gli statuti dell’unione di comuni.

2. Le modifiche agli statuti che riguardano l'ambito dei compiti dell'unione, che comportano un onere finanziario considerevolmente maggiore per i comuni associati, che alterano il numero dei delegati o che rendono più severe le condizioni di uscita, devono essere adottate da tutti i comuni associati.

3. Nell'ente associato con assemblea dei delegati può essere previsto negli statuti che

a) determinati affari siano decisi dall'assemblea dei delegati con maggioranza qualificata;

b) alcune decisioni dell'assemblea dei delegati debbano essere approvate da tutti o dalla maggioranza dei comuni associati per diventare vincolanti;

c) in caso di votazioni referendarie, oltre alla maggioranza semplice dei votanti, sia necessaria l'approvazione della maggioranza dei comuni associati.

4. I comuni associati devono essere informati sull'attività dell'unione di comuni.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. Gli organi del consorzio sono

a) l'assemblea del consorzio;

b) le autorità

1. l'assemblea dei delegati al posto dell'assemblea del consorzio;

2. il consiglio direttivo;

3. la commissione di revisione dei conti o l'organo di revisione;

4. le commissioni;

c) i membri delle autorità, i funzionari e i dipendenti.

Collaborazione tra i Comuni - Consorzio di Comuni

1. Alla riunione del consorzio o all'assemblea dei delegati competono le seguenti competenze non delegabili

a) decide sugli affari riservati all'assemblea comunale nell'organizzazione comunale ordinaria o al parlamento comunale nell'organizzazione comunale straordinaria;

b) elegge il consiglio direttivo, la commissione di revisione contabile o l'ufficio di controllo e il presidente o la presidentessa.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio di Scopo

1. L'assemblea del consorzio o l'assemblea dei delegati si costituisce autonomamente.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. L'assemblea del consorzio è composta dai membri aventi diritto di voto delle comunità consorziate presenti.

Collaborazione tra i Comuni - Consorzio

1. Se il metodo di elezione dei delegati non è previsto negli statuti, esso è determinato dalle singole comunità associative nei loro regolamenti comunali.

2. Negli statuti può essere prevista l'elezione di delegati supplenti.

3. I delegati devono seguire le istruzioni delle comunità associative e riferire loro.

4. Negli statuti può essere previsto che un delegato o una delegata possa rappresentare più voti di una comunità associativa.

Collaborazione tra i Comuni - Consorzio

1. Il consiglio direttivo ha, per analogia, la posizione e le competenze del consiglio comunale nell'organizzazione comunale straordinaria. I suoi membri, ad eccezione del presidente o della presidentessa, non possono far parte dell'assemblea dei delegati.

Collaborazione dei Comuni - Associazione di Scopo

1. I membri della commissione di revisione contabile o dell'ufficio di controllo non possono esercitare alcun'altra funzione nel consorzio.

Collaborazione tra i Comuni - Consorzio

1. Negli statuti o nei regolamenti dell'associazione dotati di potere normativo possono essere previste commissioni permanenti.

2. Gli organi possono istituire commissioni non permanenti.

Collaborazione dei Comuni - Associazione di Scopo

1. Le disposizioni del quinto titolo si applicano mutatis mutandis ai membri delle autorità, ai funzionari, alle funzionarie e ai dipendenti delle associazioni di scopo.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. Nella misura prevista negli statuti, il consorzio può stabilire in regolamenti normativi che esso

a) raccoglie contributi e tasse dagli utenti o dalle utenti delle sue strutture;

b) riscuote contributi dai comuni consorziati.

2. Il bilancio del consorzio deve essere presentato ai comuni consorziati entro il 31 ottobre.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio di Scopo

1. Per i debiti risponde il patrimonio dell'associazione.

2. Negli statuti può essere prevista un'obbligo di contributo supplementare per i comuni membri dell'associazione.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. L’ente consortile può essere sciolto, se

a) tutte le comunità consorziali decidono individualmente;

b) la maggioranza delle comunità consorziali decide individualmente e il consiglio di governo approva, purché i compiti del consorzio siano diventati irrilevanti o possano essere svolti altrettanto bene ed economicamente senza il consorzio.

2. I creditori conosciuti devono essere avvisati mediante comunicazione speciale, mentre i creditori sconosciuti devono essere invitati a notificare eventuali pretese mediante pubblicazione ufficiale almeno nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Bollettino ufficiale.

Collaborazione tra i Comuni - Consorzio

1. Le disposizioni, le decisioni e le decisioni sui ricorsi delle commissioni, dei funzionari e delle funzionarie possono essere impugnate presso il Consiglio direttivo.

Cooperazione tra i Comuni - Consorzio intercomunale

1. Il consorzio di scopo deve essere strutturato e gestito, per analogia, secondo le disposizioni relative all'organizzazione comunale ordinaria o straordinaria.

2. Le disposizioni sui diritti politici degli aventi diritto al voto, l'organizzazione comunale, i rapporti di servizio, la rendicontazione e il bilancio finanziario, l'archivio comunale, la tutela giuridica e la supervisione statale sono applicabili al consorzio di scopo per analogia.

Collaborazione tra i comuni - Riconoscimento delle autorità dei comuni residenziali da parte delle comunità civili e religiose

1. L'Assemblea dei cittadini può, all'inizio di un periodo amministrativo, riconoscere tutte o singole autorità della comune degli abitanti dello stesso territorio comunale come autorità della comune dei cittadini.

2. Essa può conferire a tutti o a singoli funzionari, funzionarie e impiegati della comune degli abitanti i compiti corrispondenti alle loro funzioni nella comune dei cittadini.

**Collaborazione tra i comuni - Riconoscimento delle autorità del comune di residenza da parte dei comuni civici e parrocchiali**

1. L'assemblea parrocchiale può, all'inizio di un periodo di mandato, riconoscere gli uffici elettorali del comune degli abitanti dello stesso territorio comunale come propri.

Collaborazione tra i comuni - Riconoscimento delle autorità dei comuni residenziali da parte delle comunità civili e religiose

1. Il riconoscimento è valido se l'assemblea dei cittadini del comune approva.

2. Resta in vigore fino a quando una delle assemblee comunali non revoca la propria decisione alla fine di un periodo di mandato.

**Collaborazione tra i comuni - Riconoscimento delle autorità del comune di residenza da parte dei comuni civici e parrocchiali**

1. In comuni con organizzazione comunale straordinaria, al posto dell'assemblea comunale, decide il consiglio comunale.

Modifiche nello stato delle comunità e nel territorio comunale - Comuni simili

1. La maggioranza dei votanti in ciascun comune partecipante può decidere che i loro comuni si uniscano in un unico comune.

Modifiche nello stato delle comunità e nel territorio comunale - Comuni simili

1. **Ai consorzi comunali tra i comuni con abitanti, il Cantone versa per ciascun comune partecipante i seguenti contributi:**

a) *per i primi 10.000 abitanti 100 franchi per persona;*

b) *per ulteriori abitanti 50 franchi per persona;*

c) *comunque almeno 100.000 franchi.*

2. Se lo stesso territorio comunale viene fuso di nuovo entro 5 anni, il contributo menzionato al comma 1 può essere ridotto per tale fusione.

3. I comuni con abitanti strutturalmente deboli, ai sensi della legislazione in materia di perequazione finanziaria e di condivisione degli oneri dei comuni[7], ricevono un contributo aggiuntivo di incentivazione nelle fusioni con altri comuni con abitanti. Il contributo di incentivazione è composto da ulteriori 100 franchi per abitante moltiplicati per l'importo dell'indice di forza strutturale negativa.

**Modifiche nella Composizione Comunale e nel Territorio Comunale - Comuni Similari**

1. La maggioranza degli aventi diritto di voto che risiedono in una parte del territorio di un comune può richiedere per iscritto che il loro territorio venga separato dal comune.

2. In una votazione preliminare, gli aventi diritto di voto del territorio da separare devono decidere se vogliono formare un nuovo comune o unirsi a un comune confinante. Il comune confinante deve decidere, in una votazione separata, se intende accogliere il territorio da separare.

3. La separazione viene attuata se la maggioranza degli aventi diritto di voto residenti nel territorio da separare e la maggioranza dei votanti di questo comune approvano in un'ulteriore votazione.

Modifiche nello stato delle comunità e nel territorio comunale - Comuni simili

1. Se in una determinata parte del territorio del cantone non esiste alcuna comunità parrocchiale, la maggioranza dei membri di confessione con diritto di voto residenti in tale zona può decidere di costituire una nuova comunità parrocchiale.

Modifiche nella composizione del comune e nel territorio comunale - Unificazione del comune civico con il comune residenziale

1. Un comune civico e un comune di residenti dello stesso territorio comunale possono unirsi in un comune unico, se la maggioranza dei votanti in entrambi i comuni approva alle urne.

Modifiche nella composizione comunale e nel territorio comunale - Fusione del comune di cittadini con il comune di residenti

1. Se i comuni sono uniti, il comune unico assume tutti i diritti e i doveri del comune residenziale e del comune civile.

2. Gli attivi e i passivi dei comuni passano in proprietà del comune unico.

Modifiche nella struttura comunale e nel territorio comunale - Unione della cittadinanza con il comune di residenza

1. Se i due comuni non riescono a trovare un accordo sulle disposizioni di attuazione, il consiglio di governo adotta le disposizioni necessarie.

Modifiche alle strutture e ai territori comunali - Fusione del comune dei cittadini con il comune degli abitanti

1. Dopo un periodo di attesa di 12 anni, le due comunità possono separarsi nuovamente, se gli aventi diritto di voto del comune residenziale e del comune cittadino lo decidono in votazioni separate.

2. La procedura di separazione deve essere disposta dal consiglio di governo, qualora gli aventi diritto di voto del comune residenziale o del comune cittadino lo richiedano in una votazione popolare e sussistano motivi importanti.

Protezione Legale - Protezione Legale Interna al Comune

1. Contro le disposizioni e le decisioni di dipendenti, funzionari o funzionarie, commissioni, imprese o istituzioni comunali, è possibile presentare ricorso al consiglio comunale.

2. Nella regolamentazione comunale, al posto del consiglio comunale, può essere designata una commissione del consiglio comunale o una commissione speciale come istanza finale di ricorso del comune.

3. Dove non è richiesto dalla normativa superiore, nella regolamentazione comunale o in un altro regolamento stabilito dalla legge, si può rinunciare completamente a una procedura interna al comune.

Protezione Giuridica - Tutela Giuridica Interna del Comune

1. È legittimato a proporre reclamo chiunque sia particolarmente colpito da un provvedimento o una decisione e abbia un interesse meritevole di tutela alla loro revoca o modifica.

2. Il reclamo è altresì ammissibile per ritardo e negazione della giustizia.

Tutela giurisdizionale - Ricorsi al Dipartimento

1. Il Dipartimento valuta i ricorsi contro le decisioni che

a) siano state adottate dagli aventi diritto di voto in assemblea comunale o alla urna;

b) siano state adottate in ultima istanza dalle autorità comunali;

c) possano violare i diritti politici degli aventi diritto di voto.

2. ...

3. Il ricorso è altresì ammissibile per ritardo o rifiuto di giustizia.

4. Il consiglio comunale può impugnare le decisioni della totalità degli aventi diritto di voto. In tal caso, un avente diritto di voto rappresenta il comune.

Tutela giurisdizionale - Ricorsi al Dipartimento

1. Il ricorso è inammissibile

a) contro le ordinanze comunali;

b) contro le elezioni popolari o i referendum comunali, nella misura in cui viene rivendicata la violazione dei diritti politici degli aventi diritto al voto;

c) nei casi di controversie puramente patrimoniali di natura pubblica.

2. La tutela giuridica del personale docente nelle scuole pubbliche è disciplinata dalla legislazione sul personale statale.

Tutela giurisdizionale - Ricorsi al Dipartimento

1. È legittimato al reclamo chi è particolarmente colpito da una decisione e ha un interesse meritevole di tutela alla sua revoca o modifica.

2. In caso di decisioni prese dagli aventi diritto di voto in assemblea comunale o al voto popolare (§ 199 comma 1 lett. a) o che possono ledere i diritti politici degli aventi diritto di voto (§ 199 comma 1 lett. c), il diritto di reclamo spetta inoltre a qualsiasi persona avente diritto di voto nella questione in esame.

Tutela giurisdizionale - Ricorsi al Dipartimento

1. ...

2. Contro la decisione di reclamo del Dipartimento è ammissibile il ricorso amministrativo.

3. Ha diritto di presentare reclamo chiunque sia particolarmente colpito da una decisione di reclamo del Dipartimento e abbia un interesse degno di tutela alla sua revoca o modifica.

4. In caso di decisioni di reclamo del Dipartimento riguardanti delibere che possono violare i diritti politici degli aventi diritto al voto (§ 199 comma 1 lett. c), il diritto di reclamo è inoltre concesso a qualsiasi persona avente diritto al voto nella questione in questione.

Tutela giurisdizionale - Ricorsi al Dipartimento

1. Le delibere delle associazioni di scopo e delle altre organizzazioni di diritto pubblico che servono alla cooperazione dei comuni sono impugnabili e verificabili secondo le disposizioni di questa sezione.

Tutela Giurisdizionale - Procedimento di Ricorso

1. I ricorsi devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione o comunicazione scritta della decisione o del provvedimento impugnabile.

2. Se un elettore o un'elettrice avente diritto di voto, il consiglio comunale o il consiglio direttivo dell'associazione pubblica vuole presentare ricorso contro una decisione della totalità degli aventi diritto di voto, il termine per presentare ricorso inizia il giorno successivo all'assemblea comunale, all'assemblea dell'associazione pubblica o alla votazione per corrispondenza.

3. Il comma 2 si applica per analogia se un membro dell'organo di autorità presenta un ricorso contro la decisione della propria autorità.

Tutela Giurisdizionale - Procedimento di Ricorso

1. Salvo diversa disposizione, al procedimento si applicano le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo.

Tutela Giurisdizionale - Procedimento di Ricorso

1. Se il ricorso è fondato, l'istanza d'appello annulla la disposizione o la decisione impugnata e rinvia la causa o decide essa stessa.

2. Se sono state violate solo norme di natura formale, la decisione impugnata viene annullata solo se

a) le norme violate devono essere rispettate perché si possa deliberare con validità legale;

b) con la violazione delle norme, la deliberazione è stata influenzata in modo sostanziale oppure avrebbe potuto essere influenzata in modo sostanziale nel caso specifico.

Tutela Giurisdizionale - Legislazione Speciale

1. Sono fatti salvi i regolamenti della legislazione speciale.

Sorveglianza Statale

1. I comuni sono soggetti alla sorveglianza cantonale.

2. Gli organi di sorveglianza sono

a) il Consiglio di Stato;

b) il Gran Consiglio;

c) altri organi previsti dalla legislazione.

Sorveglianza Statale

1. Il Consiglio di Stato sorveglia l'amministrazione comunale e garantisce l'applicazione della legge comunale.

Sorveglianza Statale

1. Il Consiglio di Stato incarica il dipartimento, l'ufficio per i comuni oppure il capoluogo di

a) consigliare i comuni in questioni legali e organizzative;

b) partecipare alla formazione delle autorità, funzionari, funzionarie e dipendenti del comune;

c) condurre l'indagine in caso di irregolarità.

Sorveglianza Statale

1. Il Consiglio di Governo può stipulare accordi di prestazione con terzi, se questi sono in grado di soddisfare meglio i requisiti di prestazione previsti dalla presente legge rispetto all'amministrazione.

Sorveglianza Statale

1. I regolamenti comunali normativi prescritti dalla legislazione sono validi solo se approvati dal dipartimento competente per la materia di riferimento.

2. Restano riservate disposizioni legislative diverse.

3. La decisione di approvazione del dipartimento è soggetta a ricorso al consiglio di governo.

Sorveglianza Statale

1. Disposizioni illecite, arbitrarie e contraddittorie non sono approvate.

2. Violazioni evidenti della legge devono essere rettificate d'ufficio, purché non venga alterata la volontà legalmente consentita dell'organo comunale legiferante.

Sorveglianza Statale

1. Se l'amministrazione comunale o il bilancio finanziario sono gestiti in modo insoddisfacente, ogni persona e ogni ufficio statale possono presentare ricorso di vigilanza al Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato interviene d'ufficio in presenza di tali irregolarità, nonché in caso di disposizioni, decisioni o omissioni di un organo comunale che violino gravemente la legge o siano arbitrarie.

3. Le spese dell'indagine possono essere addebitate al ricorrente, alla ricorrente o al comune.

Sorveglianza Statale

1. Se l'indagine conferma delle irregolarità, il Consiglio di Governo invita il comune a porre rimedio ai difetti.

2. Se il comune non risolve i difetti, il Consiglio di Governo può adottare direttamente le misure necessarie o procedere all'esecuzione delle azioni appropriate.

3. Qualora un comune ometta, in violazione dei suoi obblighi, di avviare procedimenti disciplinari o amministrativi contro membri dell'autorità, funzionari o impiegati che violano i loro doveri d'ufficio o che risultano inabili, il Consiglio di Governo procederà in luogo e a spese del comune.

Sorveglianza Statale

1. Alle comunità che necessitano di risanamento può essere erogato un contributo di sostegno una tantum per ridurre il deficit di bilancio.

2. Hanno diritto al contributo le comunità residenziali con situazione debitoria strutturale, a condizione che

a) sia presente un deficit di bilancio nel bilancio finanziato dalle tasse;

b) siano disposte a intraprendere sforzi propri per il risanamento delle loro finanze e a sottoscrivere un contratto di risanamento con il Cantone, che disciplina gli obblighi della comunità.

Sorveglianza Statale

1. Il consiglio direttivo revoca a un comune il diritto all'autonomia amministrativa, in tutto o in parte, se non è garantita una gestione legale e ordinata per un periodo prolungato.

2. Il diritto all'autonomia amministrativa deve essere revocato per tutto il tempo che le esigenze del cantone e del comune lo rendano opportuno.

Sorveglianza Statale

1. Il consiglio esecutivo nomina per tale comune un'amministrazione fiduciaria, che si occupa dell'amministrazione comunale al posto delle autorità comunali.

2. Il consiglio esecutivo può sottoporre tali comuni a un altro tipo di comune dello stesso territorio comunale o a un comune confinante con il loro consenso. In tali casi, le autorità, i funzionari e gli impiegati del comune amministrante esercitano le funzioni corrispondenti per il comune sotto il loro controllo.

Sorveglianza Statale

1. Le associazioni di scopo e le altre organizzazioni di diritto pubblico che servono la collaborazione dei comuni sono soggette alla vigilanza statale come i comuni.

Disposizioni Finali - Modifica e Abrogazione delle Norme Precedenti

1. Le modifiche sono state aggiornate nei relativi decreti.

Disposizioni Finali - Modifica e Abrogazione delle Norme Precedenti

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la legge comunale del 27 marzo 1949 è abrogata.

Disposizioni finali - Disposizione transitoria per la revisione parziale del 28 giugno 2006

1. I comuni adeguano i loro regolamenti entro due anni dall'entrata in vigore della revisione parziale del 28 giugno 2006.

Disposizioni finali - Disposizioni transitorie per la revisione parziale del 6 novembre 2024

1. Nella misura in cui nell'ordinamento comunale non siano ancora stati determinati importi per gli affari riguardanti gli investimenti finanziari e patrimoniali del patrimonio finanziario, dai quali l'assemblea comunale è competente, si applicano importi quintupli per gli affari relativi al patrimonio amministrativo.

Disposizioni finali - Disposizioni transitorie relative alla revisione parziale del 28 giugno 2022

1. La competenza per la valutazione dei ricorsi, presentati prima dell'entrata in vigore della revisione parziale del 28 giugno 2022, ma valutati solo dopo l'entrata in vigore della revisione parziale del 28 giugno 2022, è determinata secondo il diritto precedente.

Disposizioni Finali - Disposizioni Transitorie alla Revisione Parziale del 5 novembre 2014

1. Il saldo di rivalutazione viene registrato nella riserva di rivalutazione.

2. I prelievi dalla riserva di rivalutazione sono consentiti nella misura di una perdita nella rivalutazione degli attivi finanziari conformemente al § 153 paragrafi 3 e 4 nei primi cinque anni successivi all'introduzione di HRM2 nel comune.

3. I prelievi dalla riserva di rivalutazione devono essere effettuati quando gli attivi finanziari, che sono stati rivalutati con l'introduzione di HRM2, vengono alienati.

4. A partire dal sesto anno dopo l'introduzione di HRM2, la riserva di rivalutazione verrà sciolta in modo lineare e neutrale rispetto al risultato entro cinque anni a favore dell'eccedenza di bilancio.

Disposizioni Finali - Disposizioni Transitorie alla Revisione Parziale del 5 novembre 2014

1. Il patrimonio amministrativo precedente esistente presso i comuni al momento dell'introduzione di HRM2 deve essere ammortizzato linearmente per 10 anni.

2. I comuni, per i quali un elevato residuo del patrimonio amministrativo (bilancio fiscale o finanziamenti speciali) rappresenta una particolare difficoltà, possono richiedere al dipartimento un'estensione della durata di ammortamento di 10 anni.

3. La decisione del dipartimento può essere impugnata con reclamo presso il tribunale amministrativo analogamente ai §§ 199 e seguenti entro 10 giorni dalla comunicazione scritta.

Disposizioni Finali - Disposizioni Transitorie alla Revisione Parziale del 5 novembre 2014

1. Per i comuni civili ed ecclesiastici continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti (stato al 1° gennaio 2010) del sesto titolo di questa legge.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce il momento a partire dal quale le nuove disposizioni del sesto titolo di questa legge si applicheranno anche ai comuni civili ed ecclesiastici.

Disposizioni Finali - Disposizioni Transitorie alla Revisione Parziale del 5 novembre 2014

1. Le comunità adeguano i loro regolamenti entro due anni dall'entrata in vigore della revisione parziale del 5 novembre 2014.

Disposizioni Finali - Disposizioni Transitorie alla Revisione Parziale del 5 novembre 2014

1. Il patrimonio finanziario e il capitale di terzi vengono rivalutati in occasione dell'introduzione di HRM2.

2. La rivalutazione si basa sulle direttive del Dipartimento.

Disposizioni Finali - Attuazione

1. Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento di esecuzione e un regolamento sul bilancio finanziario dei comuni.

Disposizioni Finali - Entrata in Vigore

1. Questa legge è soggetta a referendum obbligatorio. Il consiglio di governo determina l'entrata in vigore.

2. I membri delle autorità, i funzionari, le funzionarie e gli impiegati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato costituzionale. Le nuove elezioni e le elezioni sostitutive avvengono secondo quanto stabilito da questa legge.

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