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128.213 RPJJPV CH-SO

Ordinanza sugli esami giuridici (JPV) - Esistenza ed Elezione (RPJ)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

Commissione d'Esame Giuridica

1. L'esame di avvocato e l'esame di notariato sono sostenuti dalla Commissione Esaminatrice Giuridica.

2. La Commissione Esaminatrice Giuridica è composta da 5 membri e 5 membri supplenti, tra cui almeno due avvocati o avvocate iscritti all'albo degli avvocati del Cantone Soletta.

3. Il Consiglio di Governo nomina il presidente o la presidente, il vicepresidente o la vicepresidente, gli altri membri e i membri supplenti.

4. La Cancelleria di Stato (di seguito: il Dipartimento) designa supplenze straordinarie. Essa gestisce la segreteria.

**Ammissione all'Esame**

1. È ammesso all'esame di avvocato chi ha completato il praticantato giuridico secondo questo regolamento e attesta di aver concluso gli studi giuridici con un Master o una Licenza presso un'università svizzera; il titolo di una università straniera è equiparato, nella misura in cui sia richiesto dal diritto federale.

**Ammissione all'Esame**

**1. Alla prova notarile è ammesso chi dimostri di avere:**

a) la cittadinanza svizzera;

b)* ...

c) un'esperienza lavorativa di 3 anni presso un ufficio notarile del cantone Soletta (notariato, ufficio del registro fondiario, ufficio della successione, registro di commercio, ufficio esecuzioni e fallimenti);

d)* la frequenza completa della formazione secondo il regolamento sui corsi seminariali per dipendenti degli uffici notarili in preparazione alla prova notarile del cantone Soletta del 7 giugno 2005, per quanto il Dipartimento possa, in casi eccezionali e debitamente giustificati, autorizzare piccole deroghe a tale requisito;

e)* la raccomandazione sotto il profilo professionale da parte della conferenza dei docenti specializzati.

**2. Alla prova notarile è inoltre ammesso chi dimostri di avere:**

a) la cittadinanza svizzera;

b) residenza nel cantone Soletta da almeno due anni compiuti dal raggiungimento del 18º anno di età;

c)* un percorso accademico giuridico completato con un Master o una Licenza presso un'università svizzera;

d) un praticantato giuridico completato secondo il § 7 comma 4 del presente regolamento.

Ammissione all'Esame

1. Chi richiede l'ammissione all'esame di avvocato o notaio deve inoltre essere pienamente capace di agire e non avere precedenti di perdita di esecuzione forzata e non deve essere perseguito o condannato penalmente per comportamenti incompatibili con l'esercizio della professione di avvocato, praticante avvocato o notaio.

**Ammissione all'Esame**

1. L'ammissione è disposta dal Dipartimento su domanda scritta. Per la procedura di ammissione all'esame si applica il § 6 comma 2. Le persone ammesse al tirocinio legale ai sensi del § 6 devono presentare una breve descrizione del curriculum vitae e un estratto del casellario giudiziale centrale solo se il Dipartimento lo richiede espressamente.

2. L'esame orale di avvocatura e l'esame orale di notariato secondo il § 19 comma 3 di questo regolamento devono essere sostenuti entro quattro anni dalla fine del tirocinio legale, l'esame orale di notariato secondo il § 18 comma 3 di questo regolamento entro tre anni dall'ammissione all'esame. Chi non si presenta in tempo all'esame è escluso.

3. Il Dipartimento può prorogare i termini del comma 2 per motivi importanti, a condizione che tali termini non possano essere prorogati in totale per più della metà.

Il Tirocinio Giuridico

1. Al tirocinio legale è ammesso chi dimostra

a)* di avere completato un corso di studi in giurisprudenza presso un'università svizzera conseguendo il Bachelor, il Master o la Licenza; per l'ammissione al tirocinio legale ai sensi del § 7 comma 4 del presente regolamento è richiesto un diploma di Master o Licenza; il diploma di un'università straniera è equiparato, purché sia previsto dal diritto federale;

b) residenza nel Cantone di Soletta da almeno due anni dal compimento del diciottesimo anno di età.

1bis. Chi richiede l'ammissione al tirocinio legale deve inoltre essere pienamente capace di agire e non avere debiti risultanti da constatazioni ufficiali di insolvenza e non deve essere soggetto a procedimenti o condanne penali per comportamenti incompatibili con la professione di avvocato o notaio.

2. Alla domanda scritta di ammissione devono essere allegati una breve descrizione del curriculum vitae e un estratto del casellario giudiziale centrale. Il dipartimento può richiedere ulteriori documenti caso per caso, in particolare per la prova della capacità di agire e dell'assenza di debiti. Inoltre, esso può richiedere al richiedente il consenso incondizionato a consentire al dipartimento l'accesso alle sentenze penali e ai fascicoli relativi a procedimenti penali chiusi o pendenti. Il dipartimento rifiuta l'ammissione se i documenti richiesti non sono presentati o se i requisiti non sono soddisfatti.

3. L'ammissione è disposta dal dipartimento. Con la disposizione vengono determinati i posti di tirocinio. Il dipartimento dispone l'ammissione di persone con diploma di Bachelor solo se i posti di tirocinio interessati (§ 7 Abs. 2 e 3) acconsentono caso per caso al tirocinio in via preliminare.

Il Tirocinio Giuridico

1. Il praticantato giuridico ha una durata di 12 mesi. Deve essere completato entro un massimo di 24 mesi dall'inizio del praticantato. Per le persone con un diploma di laurea, il Dipartimento può eccezionalmente prorogare questo termine, ma complessivamente di non oltre 12 mesi.

2. Di questi, almeno 6 mesi devono essere svolti presso un avvocato o un'avvocatessa iscritti nel registro cantonale degli avvocati. Il Dipartimento gestisce un elenco degli avvocati e delle avvocatesse che offrono posti di praticantato e può pubblicarlo su supporti elettronici. Il Dipartimento può autorizzare il praticantato giuridico presso un avvocato o un'avvocatessa iscritti nel registro degli avvocati di un altro cantone; l'autorizzazione deve essere concessa prima dell'inizio di tale praticantato giuridico.

3. Inoltre, il praticantato giuridico può essere svolto presso un tribunale soloturnese, presso la Procura, la Procura minorile, presso un servizio legale dell'amministrazione cantonale, inclusi gli istituti autonomi, o presso un ufficio di scrittura pubblica soloturnese (notariato, ufficio del registro fondiario, ufficio delle successioni, registro di commercio, ufficio di esecuzione e fallimenti).

4. Il praticantato giuridico ai sensi del § 4 comma 2 lettera d di questo regolamento ha una durata di 6 mesi. Deve essere svolto presso un ufficio di scrittura pubblica soloturnese (notariato, ufficio del registro fondiario, ufficio delle successioni, registro di commercio, ufficio di esecuzione e fallimenti). Un praticantato giuridico ai sensi del § 7 comma 3 non viene conteggiato.

5. Le assenze a causa di gravidanza, ferie, malattia, infortunio, servizio militare ecc. non vengono conteggiate nella durata del praticantato giuridico.

6. Il Dipartimento può, su richiesta, eccezionalmente conteggiare parzialmente come durata del praticantato ai sensi del § 7 comma 1 l'attività giuridica pratica svolta dal richiedente a tempo pieno per almeno un anno, o a tempo parziale per una durata minima proporzionalmente estesa presso un'istituzione designata nel § 7 comma 2 (frase 1) o comma 3, prima del praticantato giuridico. Il richiedente deve dimostrare che tale attività ha potuto fornire un contributo essenziale per la formazione giuridica pratica e la preparazione all'esame. Un conteggio è possibile per un massimo di 3 mesi complessivamente.

Il Tirocinio Giuridico

1. La direzione del tirocinio è responsabile della formazione pratica dei praticanti legali.

La Prova - Disposizioni Generali

1. L'esame consiste in prove scritte e un esame orale.

2. Gli esami scritti si svolgono per ciascuna materia d'esame almeno due volte l'anno.

3. L'autore o l'autrice della prova d'esame determina gli strumenti ausiliari ammessi.

4. L'esame orale dura 20 minuti per ciascuna materia d'esame; è pubblico e viene annunciato nel Bollettino Ufficiale.

L'Esame - Disposizioni Generali

1. La Commissione Esaminatrice Giuridica valuta le prestazioni con i seguenti giudizi: ottimo, buono, soddisfacente, sufficiente, insufficiente; sono possibili variazioni.

2. Il giudizio finale è la media dei giudizi delle singole prove scritte e dell'esame orale. Viene comunicato immediatamente dopo l'esame orale.

L'esame - Disposizioni Generali

1. Dopo la valutazione di tutti gli elaborati scritti, la Commissione d'Esame Giuridico decide sull'ammissione all'esame orale. L'ammissione presuppone che per ogni elaborato possa essere assegnato almeno il giudizio di "sufficiente".

2. Per lo svolgimento dell'esame orale, la Commissione d'Esame Giuridico può istituire commissioni composte da almeno due membri per ciascuna materia d'esame.

L'Esame - Disposizioni Generali

1. Le prove scritte con il giudizio "insufficiente" possono essere ripetute una volta.

2. L'esame orale è considerato superato se in ogni materia può essere assegnato almeno il giudizio "sufficiente". Esso può essere ripetuto per intero una volta.

3. L'assenza dopo aver ricevuto l'invito all'esame, il mancato inizio dell'esame o l'interruzione dell'esame iniziato senza motivi impellenti sono equiparati alla mancata promozione. Motivi impellenti sono particolarmente una malattia o un incidente di una certa gravità, nonché il decesso di una persona cara. Devono essere segnalati immediatamente e comprovati da un certificato medico che confermi espressamente l'incapacità di sostenere l'esame o da altri documenti pertinenti. La Commissione d'esame giuridica prende la decisione. Può richiedere ulteriori documenti o informazioni, in particolare una motivazione medica dettagliata. Il § 6 comma 2 si applica mutatis mutandis.

L'Esame - Disposizioni Generali

1. Chiunque influisca o tenti di influire su un voto d'esame mediante inganno, in particolare attraverso l'uso di mezzi ausiliari non consentiti, non ha superato l'esame e sarà escluso dalle ulteriori prove per almeno un anno. La decisione viene presa dalla Commissione Giudiziaria d'Esame.

La Prova d'Esame - Materie d'Esame - Esame di Avvocato

1. L'esame scritto per l'avvocatura comprende la redazione di una sentenza, di un atto processuale o di un altro documento scritto relativo alla pratica

a) in un processo civile;

b) in un processo penale;

c) in un caso di diritto costituzionale o amministrativo, con inclusione di questioni di diritto processuale.

2. Per ogni materia d'esame sono a disposizione 8 ore.

3. L'esame orale per l'avvocatura comprende

a) Diritto processuale civile e principi fondamentali del diritto civile;

b) Diritto processuale penale e principi fondamentali del diritto penale;

c) Diritto costituzionale e amministrativo.

L'Esame - Materie di Esame - Esame per Avvocati

1. La Commissione d'Esame Giuridico determina caso per caso, nell'ambito del diritto federale, l'oggetto dell'esame di idoneità o del colloquio d'esame per avvocati e avvocate stranieri.

L'Esame - Materie d'Esame - Esame di Notariato

1. L'esame notarile scritto comprende

a) la redazione di un atto o la stesura di un documento pratico nel diritto delle cose, in particolare il diritto immobiliare, compresa la documentazione giuridica, o nel diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento;

b) la redazione di un atto o la stesura di un documento pratico nel diritto patrimoniale matrimoniale, nel diritto successorio o nel diritto societario o dalla pratica notarile complessiva;

c) un lavoro su questioni teoriche di diritto civile.

2. Per ciascuna materia d'esame sono previste 8 ore.

3. L'esame notarile orale comprende

a) Diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento;

b) Diritto notarile e pratica notarile, compresi il diritto patrimoniale matrimoniale e il diritto successorio;

c) Diritto civile I (Codice civile, esclusi il diritto patrimoniale matrimoniale e il diritto successorio);

d) Diritto civile II (Diritto delle obbligazioni);

e) Principi generali di diritto costituzionale e amministrativo.

L'Esame - Materie d'Esame - Esame di Notariato

1. L'esame notarile scritto per le persone che hanno completato gli studi giuridici presso un'università svizzera comprende la redazione di un atto o la stesura di un documento pratico nel diritto delle cose, in particolare nel diritto dei registri fondiari inclusi i titoli giuridici, nel diritto esecutivo e giudiziario, nel diritto dei beni coniugali, nel diritto successorio o societario o nella pratica notarile generale.

2. Per l'esame sono disponibili 8 ore.

3. L'esame notarile orale per tali persone comprende

a) diritto esecutivo e giudiziario;

b) diritto notarile e pratica notarile;

c) principi di diritto costituzionale e amministrativo.

4. Se la persona è in possesso di una patente di avvocato solettese o sostiene l'esame notarile insieme all'esame di avvocato, l'esame notarile orale comprende solo diritto notarile e pratica notarile.

**La Brevettazione**

1. Il Consiglio di Stato rilascia il brevetto su richiesta della Commissione d'esame giuridico. Questo viene rilasciato sotto forma di documento ufficiale. La concessione del brevetto viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Disposizioni finali e transitorie

1. Contro le decisioni della Commissione Giuridica d'Esame e contro i provvedimenti del Dipartimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per le persone che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono ammesse al praticantato per avvocati ai sensi del Regolamento per praticanti avvocati del 19 febbraio 1975, si applicano le seguenti disposizioni transitorie

a) completano il praticantato per avvocati secondo il regolamento del 1975;

b) possono iscriversi all'esame di avvocato oppure, a scelta, anche all'esame di notaio;

c) sostengono gli esami secondo il presente regolamento; durante i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per gli esami scritti e orali si applica ancora il regolamento d'esame per avvocati, notai e cancellieri del 19 febbraio 1975.

2. Gli esami scritti sostenuti secondo il regolamento d'esame del 1975 sono considerati come esami secondo il presente regolamento. Chi per la prima volta ripete un esame scritto sostenuto sotto la vecchia normativa, potrà ripeterlo un'altra volta.

3. Chiunque non abbia superato un esame orale sostenuto sotto la vecchia normativa potrà ripeterlo una sola volta sotto la nuova normativa.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2003, sei mesi di praticantato possono eccezionalmente essere svolti presso un tribunale del Canton Soletta anziché presso un avvocato o un'avvocatessa iscritti nell'albo cantonale degli avvocati (§ 7 comma 2).

Disposizioni finali e transitorie

1. § 7 comma 1 frase 2 non è applicabile alle persone che sono state ammesse al praticantato legale prima del 1º gennaio 2007.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni modificate sono immediatamente applicabili. Resta riservato il comma 2.

2. Un termine di esame che non è stato prorogato per l'ultima volta e che alla data di entrata in vigore delle disposizioni modificate non è ancora scaduto, può essere prorogato nuovamente per motivi importanti, fino al massimo fino alla fine del 2025, anche se ciò comporta il superamento della durata massima consentita ai sensi del § 5 comma 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. I commi 1bis e 2 del § 6 si applicano a tutte le persone che, al 1° maggio 2009, non siano ancora state ammesse in via definitiva al tirocinio giuridico.

2. Il § 4bis e il comma 1 del § 5 si applicano a tutte le persone che, al 1° maggio 2009, non siano ancora state ammesse in via definitiva all'esame.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal § 22

a) il Regolamento concernente l'ammissione dei praticanti avvocati presso gli uffici statali (Regolamento praticanti avvocati) del 19 febbraio 1975;

b) il Regolamento d'esame per avvocati, notai e cancellieri del 19 febbraio 1975.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questo regolamento entra in vigore insieme alla legge sugli avvocati il 1º gennaio 2001. Resta salvo il diritto di opposizione del consiglio del cantone.

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