Ordinanza sui corsi seminariali per gli impiegati dei registri pubblici in preparazione all'esame di notaio solettese - Scopo
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Per promuovere la formazione degli impiegati degli uffici del registro al ruolo di notaio o notaressa del canton Soletta, vengono organizzati corsi seminariali.
1. Può partecipare ai corsi seminariali chi è impiegato o impiegata presso una cancelleria comunale e ha completato con successo la formazione giuridica di base secondo l'ordinanza sulla formazione giuridica di base nelle materie di diritto delle persone e della famiglia, regime patrimoniale coniugale e diritto successorio, diritto delle cose, diritto delle obbligazioni, diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento nonché diritto pubblico e amministrativo, o abbia completato con successo una formazione equivalente.
1. Nei seguenti settori del diritto vengono offerti corsi seminariali
a) Diritto dei beni e delle successioni;
b) Diritto ipotecario e dei beni immobili;
c) Diritto delle obbligazioni (escluso diritto societario e del registro commerciale);
d) Diritto societario e del registro commerciale;
e) Diritto esecutivo e fallimentare;
f) Diritto della certificazione notarile;
g) Diritto costituzionale e amministrativo;
h) Diritto delle tasse e accessorie.
2. I campi di specializzazione dalla a alla e sono considerati materie principali, gli altri come materie secondarie.
1. Il seminario ha una durata di tre anni.
2. Nei corsi principali, la formazione dura da 6 a 12, mentre nei corsi secondari dura 4 mezze giornate.
3. I corsi del seminario si svolgono in linea generale in modo continuo secondo un piano di studi elaborato dalla conferenza degli insegnanti specializzati. L'iscrizione ai corsi del seminario è possibile all'inizio di ogni semestre.
4. La frequenza ai corsi del seminario è obbligatoria.
5. Il luogo di insegnamento è determinato dal responsabile del seminario.
1. In caso di assenza ripetuta non giustificata, mancato completamento dei compiti o comportamento disturbante ripetuto, il partecipante o la partecipante al corso può essere escluso/a dal seminario dalla conferenza dei docenti specializzati.
1. Contro le decisioni della conferenza dei docenti specialisti può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato entro 10 giorni.
2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni.
1. Il direttore del seminario deve essere titolare del brevetto notarile solettese.
2. Il Consiglio di Stato nomina il direttore del seminario.
1. Gli insegnanti specializzati devono essere reclutati tra i notai delle cancellerie e i giuristi interni all'amministrazione. Se necessario, possono essere coinvolti ulteriori insegnanti specializzati.
1. Le docenti specializzate e i docenti specializzati sono convocati periodicamente dal responsabile del seminario a conferenze allo scopo di discutere il programma didattico e accertare il livello di formazione dei singoli partecipanti al corso.
2. La conferenza delle docenti specializzate e dei docenti specializzati deve redigere ogni anno un rapporto al superiore di ciascun partecipante al corso sul grado di formazione raggiunto e fornire raccomandazioni per l'ulteriore formazione pratica.
3. La conferenza delle docenti specializzate e dei docenti specializzati decide sull'ammissione dei partecipanti al corso, l'assegnazione alle singole classi e la ripetizione delle stesse.
1. Concessione e modalità della frequenza ai corsi seminariali sono disciplinate dalla legislazione sul personale statale.
2. La partecipazione ai corsi seminariali è gratuita.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce il compenso del personale docente specializzato.
1. Chi, ai sensi del § 4 comma 1 del Regolamento sull'esecuzione dei corsi seminariali per la preparazione all'esame di notariato del cantone Soletta del 20 febbraio 1970, ha frequentato un corso giuridico di almeno due anni secondo il Regolamento sui Corsi Giuridici del 13 luglio 1971 o un'istruzione equivalente presso istituti esterni, può iscriversi ai corsi seminariali entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento, senza dover completare la formazione di base di cui al § 2.
2. Chi, nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore di questo regolamento, ha frequentato corsi secondo il Regolamento sui Corsi Giuridici del 13 luglio 1971, può far valere tali corsi ai fini dell'iscrizione nei corsi seminariali per il riconoscimento della formazione di base da completare ai sensi del § 2.
1. Il regolamento sulla realizzazione dei corsi seminariali per la preparazione all'esame notarile del Canton Soletta del 20 febbraio 1970 è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2006.
2. Fatta salva la facoltà di opposizione del Consiglio Cantonale.