Ordinanza sul registro degli avvocati - Oggetto e Competenza
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. La presente ordinanza disciplina la tenuta
a) del registro cantonale degli avvocati ai sensi dell'articolo 5 e seguenti della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) (Registro degli avvocati);
b)* dell'elenco dei cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'EFTA che possono rappresentare continuamente le parti dinanzi alle autorità giudiziarie con la loro qualifica professionale originale (Art. 27 e segg. LLCA) (Elenco degli avvocati UE-EFTA);
c) dell'elenco delle persone autorizzate alla rappresentanza delle parti ai sensi del § 19 della legge sugli avvocati (Elenco ai sensi del § 19 LAvv).
2. La Camera degli avvocati è responsabile della tenuta del Registro degli avvocati, dell'elenco degli avvocati UE-EFTA e dell'elenco ai sensi del § 19 LAvv. La Cancelleria di Stato gestisce il segretariato (§ 11 LAvv).
1. La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto alla segreteria. Nella domanda devono essere indicati
a) Nome, cognome, data di nascita, luogo di origine o nazionalità;
b) l'indirizzo professionale e, se del caso, il nome dello studio legale.
2. Alla domanda devono essere allegati
a) una copia del diploma di avvocato;
b) il certificato di domicilio o l'attestato di capacità giuridica;
c) l'estratto attuale del casellario giudiziale federale;
d) l'estratto attuale dal registro delle esecuzioni relativo al domicilio e all'indirizzo professionale;
e) la dichiarazione personale sull'esercizio indipendente della professione ai sensi dell'art. 8 BGFA;
f) la prova dell'assicurazione di responsabilità professionale secondo § 10.
3. La segreteria può richiedere ulteriori informazioni e documenti.
1. L'Ordine degli Avvocati dispone l'iscrizione all'albo degli avvocati se sono soddisfatti i requisiti per l'iscrizione al registro ai sensi degli articoli 7 e 8 della BGFA.
2. Se un requisito non è più soddisfatto, dispone la cancellazione.
1. Chi è iscritto all'albo degli avvocati è obbligato a comunicare immediatamente e per iscritto alla segreteria la cessazione di uno dei requisiti di iscrizione e la modifica dei dati registrati.
1. Nome, cognome, anno di nascita e indirizzo professionale degli avvocati e delle avvocate iscritti nel registro vengono pubblicati nell'Annuario di Soletta (Calendario dello Stato) (§ 9 cpv. 4 AnwG).
2. Queste informazioni possono essere pubblicate anche su mezzi di comunicazione elettronici.
1. La segreteria concede l'accesso al registro degli avvocati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della BGFA.
2. Essa fornisce informazioni in merito al fatto se un avvocato o un'avvocatessa sia iscritto/a nel registro degli avvocati e se sia stato imposto nei suoi confronti un divieto di esercizio della professione (art. 10, comma 2, della BGFA).
1. L'Ordine degli Avvocati dispone l'iscrizione degli avvocati e delle avvocate provenienti dagli Stati membri dell'UE o dell'EFTA nell'elenco degli avvocati UE-EFTA, se questi dimostrano, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 BGFA, di essere autorizzati a esercitare la professione forense nel loro Stato d'origine.
2. L'elenco degli avvocati UE-EFTA è pubblico (art. 28, par. 1 BGFA).
1. I cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'EFTA sono iscritti nel registro degli avvocati se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 1 del BGFA.
2. L'ordine degli avvocati può emanare direttive su come dimostrare il rispetto dei requisiti.
1. La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto alla segreteria. Nella domanda devono essere indicati
a) Nome, cognome, data di nascita, luogo d'origine o cittadinanza;
b) l’indirizzo dell’attività e, se del caso, il nome dell'attività.
2. Alla domanda devono essere allegati
a) il certificato di residenza o il certificato di capacità giuridica;
b) la copia autenticata del documento attestante il conseguimento del diploma di studi giuridici presso un'università svizzera;
c) l'estratto attuale del casellario giudiziale federale;
d) la dichiarazione personale sull'esercizio indipendente della professione ai sensi del § 19 lettera d della Legge sugli avvocati (AnwG);
e) la prova dell'assicurazione per la responsabilità professionale ai sensi del § 10;
f) la prova che la persona interessata ha rappresentato regolarmente le parti davanti ai tribunali del Canton Soletta a partire dal 1° gennaio 1996 sotto propria responsabilità (§ 19 comma 1 AnwG).
3. La segreteria può richiedere ulteriori informazioni e documenti.
4. I §§ 3 - 6 si applicano mutatis mutandis.
1. L’assicurazione di responsabilità professionale (art. 12 lett. f BGFA) deve soddisfare i seguenti requisiti
a) L'assicuratore è un’istituzione assicurativa sottoposta alla vigilanza federale;
b) * la somma dell'assicurazione è di almeno 1 milione di franchi per sinistro o per anno; se più avvocati sono assicurati congiuntamente (assicurazione dello studio legale), la somma dell'assicurazione per anno è pari ad almeno 1 milione di franchi moltiplicato per il loro numero; per le assicurazioni dello studio legale con oltre 10 avvocati co-assicurati, la somma dell'assicurazione per anno è pari ad almeno 10 milioni di franchi;
c) una eventuale franchigia concordata per i danni patrimoniali non può essere opposta dall'assicuratore al danneggiato;
d) la copertura assicurativa è garantita per danni causati durante l'esercizio della professione, anche se essi sono conosciuti e notificati solo dopo la cessazione di tale esercizio;
e) l'assicurazione si impegna a comunicare alla segreteria la sospensione o la cessazione della copertura assicurativa.
2. Negli studi legali organizzati come società di capitali, la copertura assicurativa secondo il comma 1 deve comprendere sia le richieste di responsabilità civile contro l'avvocato che quelle contro la società.
1. La Sezione III (§§ 7 e 8) entra in vigore mediante una deliberazione speciale del Consiglio di Governo.
2. Per il resto, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.