Legge sugli avvocati (Anwaltsgesetz, AnwG) (ANWG)
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questa legge disciplina l'esercizio della professione forense nel Cantone di Soletta.
1. È autorizzato a rappresentare le parti davanti ai tribunali del Cantone di Soletta e alla Procura chi è iscritto nel registro cantonale degli avvocati o gode della libera circolazione ai sensi della legge federale.
2. La rappresentanza occasionale delle parti è consentita anche ad altre persone capaci di agire.
1. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rappresentare le parti dinanzi al tribunale delle assicurazioni, al tribunale fiscale, alla commissione cantonale di stima e ad altri tribunali amministrativi specializzati. Nelle controversie di diritto del lavoro in procedura semplificata, sono ammessi anche rappresentanti qualificati di un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro come rappresentanti delle parti. Nelle procedure sommarie relative all'affitto e alla locazione di abitazioni e locali commerciali, sono ammessi anche rappresentanti qualificati di un'organizzazione di inquilini o locatori, o di un'amministrazione immobiliare.
2. Inoltre, la rappresentanza delle parti si conforma agli articoli 68 e 204 comma 3 del Codice di Procedura Civile Svizzero, nonché all'articolo 127 del Codice di Procedura Penale Svizzero.
1. Nei casi di cui al § 2 comma 2 e al § 3, il tribunale può escludere persone dalla rappresentanza della parte, se ciò appare necessario per la corretta tutela degli interessi della parte.
1. Chi è iscritto nel registro degli avvocati o gode della libera circolazione secondo la legge federale è soggetto alla vigilanza statale.
1. Il Consiglio di Governo rilascia il brevetto come avvocato a persone che hanno superato un esame.
1. L'esame di abilitazione forense è sostenuto dalla Commissione d'esame giuridica.
2. La Commissione d'esame giuridica è composta da 5 membri e 5 membri supplenti, tra cui due avvocati o avvocate iscritti nel registro degli avvocati del Canton Soletta e praticanti nel Cantone.
3. Il Consiglio di Stato nomina il presidente o la presidente, il vicepresidente o la vicepresidente, gli altri membri e i membri supplenti. Le supplenze straordinarie sono designate dal dipartimento competente.
4. Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ammissione, il tirocinio richiesto e l'esame in un regolamento.
1. Il Cantone e gli avvocati e le avvocate iscritti nel registro cantonale degli avvocati garantiscono congiuntamente la disponibilità dei posti di praticantato.
2. Gli avvocati e le avvocate iscritti nel registro cantonale degli avvocati possono essere obbligati ad accogliere e formare praticanti legali.
3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli attraverso regolamento.
1. Nel registro cantonale degli avvocati può iscriversi chi soddisfa i requisiti professionali e personali stabiliti dalla legge federale.
2. Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti per l'assicurazione di responsabilità professionale in un regolamento.
3. L'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati è pubblicata nel Bollettino ufficiale, così come la cancellazione dell'iscrizione nel registro.
4. Nome, cognome, anno di nascita e indirizzo professionale degli avvocati e delle avvocate iscritti nel registro sono pubblicati periodicamente.
1. Chi è impiegato presso un avvocato o un'avvocatessa riceve, su richiesta di quest'ultimo o di quest'ultima, l'autorizzazione dal dipartimento competente a rappresentare le parti davanti ai tribunali del Cantone Soletta durante e dopo il completamento del praticantato forense. L'autorizzazione è concessa per un massimo di 4 anni dall'inizio del praticantato forense, se l'impiegato o l'impiegata è incluso/a nell'assicurazione di responsabilità professionale.
2. L'impiegato o l'impiegata è soggetto/a alla supervisione secondo questa legge. I suoi atti processuali sono imputati all'avvocato o all'avvocatessa.
1. L'autorità di vigilanza è l'ordine degli avvocati.
2. L'ordine degli avvocati è composto da 5 membri e 5 membri supplenti, di cui 2 appartengono ai tribunali del Canton Soletta, 2 sono iscritti nel registro degli avvocati cantonale e un altro è qualificato professionalmente, ma non è iscritto a nessun registro degli avvocati e non esercita presso un tribunale o un'autorità di perseguimento penale.
3. Il Consiglio di Stato nomina il presidente o la presidente, il vicepresidente o la vicepresidente, gli altri membri e i membri supplenti. Le rappresentanze straordinarie sono designate dal dipartimento competente.
3bis. All'associazione avvocatizia del Canton Soletta spetta il diritto di proposta per i membri iscritti nel registro degli avvocati cantonale, mentre alla commissione amministrativa giudiziaria compete il diritto di proposta per i membri appartenenti ai tribunali del Canton Soletta.
4. Il dipartimento competente gestisce la segreteria; il segretario o la segretaria ha voto consultivo.
1. L'Ordine degli avvocati svolge i compiti assegnati dall'autorità di vigilanza dal diritto federale.
1. Il Presidente o la Presidente decide in merito a
a) Iscrizione nel registro degli avvocati;
b) Cancellazione dal registro degli avvocati o da un elenco previsto per legge su propria richiesta o in caso di decesso;
c) Richieste di esonero dal segreto professionale dell'avvocato presentate unicamente ai fini della rivendicazione di onorari;
d) Misure cautelari in caso di urgenza;
e) Archiviazione di procedimenti.
2. Egli o ella può trasferire casi di particolare rilevanza alla Camera degli avvocati per la decisione.
1. Per poter negoziare e deliberare validamente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve essere al completo.
2. Le deliberazioni sono segrete.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può adottare decisioni per circolazione, qualora vi sia una domanda motivata per iscritto; se non tutti i membri approvano la domanda, si procede a una deliberazione orale.
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, al procedimento si applicano le disposizioni della legge sulla tutela giurisdizionale nelle questioni amministrative.
1. I tribunali e le autorità amministrative del Cantone segnalano immediatamente alla Camera degli avvocati eventi che potrebbero comportare la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati secondo la legge federale o che potrebbero violare le norme professionali. In particolare segnalano
a) i tribunali: la condanna penale di un avvocato o di un'avvocata, a condizione che la condanna sia iscritta nel casellario giudiziale;
b) gli uffici esecuzione: l'emissione di atti di carenza di beni contro un avvocato o un'avvocata.
1. L'Ordine degli Avvocati agisce d'ufficio o su denuncia.
2. ...
3. Il Presidente o la Presidente comunica all'avvocato o all'avvocata le accuse mosse contro di lui o di lei e fissa un termine per la presentazione di una dichiarazione scritta.
4. L'Ordine degli Avvocati delibera, su proposta del Presidente o della Presidente, l'avvio di un procedimento disciplinare. In casi di minore rilevanza, può decidere di non avviare un procedimento; tale decisione viene comunicata anche al denunciante o alla denunciante.
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accerta i fatti d'ufficio.
2. Il Presidente o la Presidente, oppure un membro da lui o da lei designato, conduce un procedimento istruttorio.
3. Per la verbalizzazione, la presentazione di domande di prova, l'esame di testimoni, nonché i diritti di presenza durante l'assunzione delle prove, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero.
1. Dopo la conclusione della fase istruttoria, può essere disposta un'udienza orale su richiesta dell'avvocato o d'ufficio. Su richiesta dell'avvocato, l'udienza è pubblica, a meno che non sussistano interessi prevalenti contrari.
2. Le spese processuali e le indennità sono imposte o assegnate secondo gli articoli 416-432 del Codice di procedura penale svizzero. L'informatore può essere obbligato a pagare le spese processuali e un'indennità all'avvocato se la denuncia è stata presentata in modo frivolo o con colpa grave. La Camera degli Avvocati stabilisce l'indennità come cifra forfettaria. Se questa non è o non è presumibilmente esigibile, l'avvocato viene indennizzato dal Cantone. Con il pagamento, la pretesa passa al Cantone. Questa responsabilità in caso di insolvenza è limitata a due anni dalla definitività della decisione.
3. L'informatore è informato sull'esito del procedimento.
4. Il divieto di esercizio della professione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, al procedimento si applicano le disposizioni della legge sulla tutela giurisdizionale nelle questioni amministrative.
1. Contro le decisioni della Camera degli Avvocati si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo.
2. Contro la decisione con cui la Camera degli Avvocati rinuncia all'avvio di un procedimento (§ 13 comma 4), anche il denunciante o la denunciante può presentare ricorso.
1. Chiunque, senza disporre di un brevetto da avvocato, si attribuisce il titolo di avvocato (uomo o donna), avvocato difensore, patrocinatore, patrocinatrice, avvocato di difesa o avvocatessa, è punito con una multa fino a 20.000 franchi, in caso di recidiva fino a 100.000 franchi.
2. Chiunque rappresenta le parti davanti alle autorità in modo professionale senza autorizzazione, è punito con una multa fino a 20.000 franchi, in caso di recidiva fino a 100.000 franchi.
1. Chi non soddisfa il requisito di cui al § 2 comma 1 di questa legge e rappresenta una parte in un procedimento pendente al 1º gennaio 2001, può continuare la rappresentanza fino alla decisione dell'istanza pertinente.
1. **Rappresentanza delle parti dinanzi ai tribunali del Cantone di Soletta**
È autorizzato a rappresentare le parti dinanzi ai tribunali del Cantone di Soletta anche colui che, nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore di questa legge, ha rappresentato regolarmente le parti dinanzi ai tribunali solettesi a proprio rischio e ha
a) la capacità d'agire;
b) completato gli studi di giurisprudenza presso un'università svizzera;
c) non sia stato condannato penalmente per atti incompatibili con la rappresentanza delle parti e la cui registrazione nel casellario giudiziale non sia stata cancellata;
d) la capacità di esercitare la rappresentanza delle parti in maniera indipendente;
e) stipulato l'assicurazione di responsabilità professionale richiesta.
2. La Camera degli Avvocati verifica, su richiesta, se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e iscrive il richiedente in un elenco. La domanda può essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.
3. Chi è iscritto nell'elenco è soggetto alla supervisione statale secondo questa legge. Per la pubblicazione dell'iscrizione nell'elenco si applica il § 9, per l’accesso all'elenco si applica l'Articolo 9 della legge federale.
1. Le modifiche sono state aggiornate nei relativi decreti.
1. La legge del 5 marzo 1859 sull'esame degli avvocati, notai e cancellieri è abrogata.
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.