Legge sulla pensione dei membri del Consiglio di Stato (RRG) - Scopo (PKSO)
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. La legge regola le prestazioni del cantone in caso di dimissioni di un membro del consiglio di governo dall'incarico e il trasferimento della previdenza professionale dei membri attivi ed ex membri del consiglio di governo e dei loro superstiti al Fondo Pensione Cantone Soletta (PKSO).
1. La legge sul trattamento di fine rapporto si applica ai membri attivi ed ex membri del Consiglio di governo e ai loro superstiti.
2. Le prestazioni del Cantone secondo i §§ 3 - 8 possono essere ricevute dai membri del Consiglio di governo che lasciano la carica dopo l'entrata in vigore di questa legge.
1. Le Basi per il Calcolo delle Prestazioni Ordinarie ai Sensi di Questa Legge si Fondano sul Salario Determinante e sul Salario Assicurato del Membro Attivo del Consiglio di Governo. Queste Hanno il Seguente Significato per Questa Legge
a) il salario determinante corrisponde al salario lordo dei membri del Consiglio di Governo;
b) il salario assicurato come membro attivo corrisponde al salario determinante meno una deduzione di coordinamento, ma almeno al salario minimo coordinato.
1. I membri precedenti del Consiglio di Stato ricevono dal Cantone prestazioni ordinarie, se lasciano l'incarico di membri del Consiglio di Stato dopo almeno quattro anni di mandato completati e il compimento del 55°, ma prima del compimento del 65° anno di età.
2. Se l'evento è imputabile a una grave violazione dei doveri d'ufficio o a un atto punibile, il Consiglio di Stato può ridurre le prestazioni o rifiutare la loro erogazione.
1. Il cantone paga agli ex membri del Consiglio di Stato, che soddisfano i requisiti di cui al § 4 paragrafo 1, una pensione temporanea.
2. Il diritto alla pensione temporanea sorge nel mese successivo alla cessazione dal Consiglio di Stato. Termina alla fine del mese successivo alla morte dell'ex membro del Consiglio di Stato o al sorgere del diritto a una pensione d'invalidità completa dell'assicurazione invalidità federale, ma non oltre la fine del mese successivo al compimento del 65º anno di età.
3. La pensione temporanea viene pagata in dodici rate mensili contemporaneamente agli stipendi dei dipendenti cantonali.
1. L'assegno di quiescenza temporaneo ammonta a
a) 60 percento del salario assicurato presso la PKSO per un servizio di almeno quattro e meno di otto anni completi;
b) 80 percento del salario assicurato presso la PKSO per un servizio di almeno otto anni completi.
1. Una prestazione di indennità dal Canton Soletta viene concessa agli ex membri del Consiglio di Stato che non soddisfano i requisiti di cui al § 4, hanno completato almeno un anno di mandato e si dimettono dal Consiglio di Stato prima di aver compiuto 65 anni a causa di mancata rielezione, mancata rinomina o per motivi di salute che rendono sostanzialmente oneroso l'esercizio del mandato.
2. La prestazione di indennità è pari a sei mensilità.
3. Il diritto alla prestazione di indennità sorge nel mese successivo alla dimissione dal Consiglio di Stato.
4. La prestazione di indennità viene corrisposta in sei rate mensili contemporaneamente agli stipendi dei dipendenti cantonali.
1. La pensione temporanea secondo il § 6 o l'indennità di fine servizio ai sensi del § 7 è ridotta dell'importo di cui essa o queste, insieme a un reddito lavorativo regolare, altri redditi regolari simili o un altro reddito di pensione, superano lo stipendio lordo attuale come membro del Consiglio di governo.
2. L'ex membro del Consiglio di governo fornisce le necessarie informazioni per iscritto su richiesta. Se non adempie a questo obbligo, le prestazioni sono ridotte o rifiutate.
1. Il Consiglio di governo esegue questa legge ed emana le disposizioni necessarie.
2. La procedura e l'amministrazione della giustizia sono disciplinate dalla legge sulla tutela giuridica in materia amministrativa del 15 novembre 1970.
1. La Commissione Finanze del Cantone Soletta è autorizzata a stipulare un contratto di adesione e assunzione con la PKSO a partire dal 1° gennaio 2016.
2. Il contratto di adesione e assunzione disciplina
a) l'adesione del Cantone Soletta alla PKSO a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda la previdenza professionale, conformemente alle disposizioni regolamentari e legislative della PKSO e in base alla LPP, dei Consiglieri di Stato in attività, degli ex Consiglieri di Stato che percepiscono assegni pensionistici e dei pensionati noti e ignoti che hanno diritto a una pensione sulla base del regolamento sulle rendite del Consiglio di Stato del 4 luglio 1990 (regolamento sulle rendite del Consiglio di Stato), e l'assicurazione dei suddetti in relazione alla previdenza professionale conformemente alle disposizioni regolamentari e legislative della PKSO e in base alla LPP nella PKSO;
b) l'assunzione delle attività e passività della previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato secondo il bilancio al 31 dicembre 2015, di tutti gli obblighi pensionistici noti e ignoti al 31 dicembre 2015 derivanti dal regolamento sulle rendite del Consiglio di Stato, inclusi i relativi obblighi di prestazione aspettativa, nonché di tutti gli obblighi di prestazione aspettativa da cui deriva un obbligo di prestazione per la previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato basato sul regolamento sulle rendite del Consiglio di Stato, da parte della PKSO.
1. Per i membri attivi del consiglio di governo che transitano, a partire dal 1º gennaio 2016, avviene il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio secondo le disposizioni previdenziali del consiglio di governo.
2. Le prestazioni di libero passaggio di cui al comma 1 sono aumentate dell'importo necessario affinché i membri del consiglio di governo che transitano possano ottenere all'età di 65 anni un diritto alla pensione di vecchiaia presumibilmente equivalente a quello previsto nell'ambito delle disposizioni previdenziali del consiglio di governo. Il diritto alla pensione di vecchiaia previsto presso la PKSO è calcolato sulla base di un tasso di proiezione dell'1,7 percento. Le pensioni di vecchiaia previste sono calcolate sulla base del salario e dell'importo di coordinamento presso la PKSO al 31 dicembre 2015.
1. La PKSO assume, dalla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Governo, tutti gli obblighi pensionistici noti e ignoti al 31 dicembre 2015, derivanti dal regime pensionistico del Consiglio di Governo, compresi gli obblighi di prestazioni in sospeso connessi, nonché tutti gli obblighi di prestazioni in sospeso, dai quali risulti un obbligo di prestazione per la previdenza professionale dei membri del Consiglio di Governo sulla base del regime pensionistico del Consiglio di Governo.
2. Il Cantone si assume, nei confronti della PKSO, la garanzia degli obblighi pensionistici assunti secondo il paragrafo 1, nonché delle pensioni future risultanti dagli obblighi di prestazione in sospeso assunti secondo il paragrafo 1, rimborsando alla PKSO le pensioni erogate lo stesso giorno. Non ha luogo alcun acquisto di pensioni e dei diritti legati alle pensioni da parte del Cantone presso la PKSO.
3. L'entità e i requisiti per il diritto agli obblighi di prestazione assunti secondo il paragrafo 1 e garantiti secondo il paragrafo 2 derivano dal regime pensionistico del Consiglio di Governo, il quale sarà incluso come parte integrante nel contratto di adesione e trasferimento da stipulare.
4. Il Cantone deve rimborsare alla PKSO le spese amministrative derivanti dall'assunzione e amministrazione dei pensionati esistenti.
(Note: PKSO and specific organizations or terms could remain untranslated if they are considered official names or acronyms, assuming they are recognized as such in Italian legal context.)
1. Per l'assicurazione presso la PKSO si applicano la LPP e, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, le disposizioni legali e regolamentari della PKSO. In particolare, il Cantone deve versare i contributi secondo la legge sulla Cassa pensioni del Cantone Soletta del 28 settembre 2014 e il membro attivo o ex membro del Consiglio di Stato, che riceve un'indennità temporanea di pensionamento ai sensi del § 6, è tenuto a versare i contributi dei assicurati secondo il regolamento previdenziale della Cassa pensioni del Cantone Soletta. I contributi degli assicurati vengono detratti dal salario o dall'indennità temporanea di pensionamento.
2. Il salario determinante per l'assicurazione presso la PKSO di un ex membro del Consiglio di Stato, che percepisce un'indennità temporanea di pensionamento ai sensi del § 6, corrisponde all'indennità di cui al § 6 tenendo conto di un'eventuale riduzione ai sensi del § 7. Il salario determinante viene assicurato presso la PKSO, a condizione che superi il salario minimo richiesto per l'obbligo assicurativo secondo la LPP. In questo caso, il salario assicurato dell'ex membro del Consiglio di Stato presso la PKSO corrisponde al salario determinante, cioè non viene effettuata alcuna deduzione di coordinamento.
1. Il patrimonio della previdenza professionale dei membri del consiglio del governo ai sensi del § 10 al 31 dicembre 2015 viene trasferito alla PKSO.
2. Il Cantone effettua al 1° gennaio 2016 un acquisto presso la PKSO per un importo pari alla somma delle prestazioni di libero passaggio ai sensi del § 11 comma 1 e degli aumenti ai sensi del § 11 comma 2, nella misura in cui questi non siano coperti dal patrimonio trasferito ai sensi del comma 1.
3. Il Cantone si fa carico di tutti i costi e le richieste che si presentano dopo il 31 dicembre 2015 in relazione al regolamento delle pensioni vigente fino a quella data. In particolare, il Cantone si assume i costi della cessazione e liquidazione della precedente previdenza professionale dei membri del consiglio del governo.