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126.541 CH-SO

Ordinanza sulla previdenza contro gli infortuni del personale dello Stato del Cantone di Soletta - Scopo della Cassa

40 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (40)

§ 1 Regolamento sulla previdenza contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 2 Regolamento sulla previdenza per infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 3 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 4 Regolamento sull'Assicurazione contro gli Infortuni del Personale Statale del Cantone di Soletta § 5 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 6 Regolamento sulla prevenzione degli infortuni del personale statale del Canton Soletta § 7 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 8 Regolamento sull'assistenza infortuni per il personale statale del Cantone di Soletta § 9 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 10 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni per il personale statale del Cantone di Soletta § 11 Regolamento sull'assistenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 12 Regolamento sull'assistenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 13 Regolamento sull'assistenza in caso di infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 14 Regolamento sulla previdenza infortuni del personale statale del Canton Soletta § 15 Regolamento sulla previdenza contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 16 Regolamento sulla previdenza infortunistica del personale statale del Cantone Soletta § 17 Regolamento sulla previdenza infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 18 Regolamento sull'assistenza infortunistica del personale statale del Canton Soletta § 19 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 20 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 21 Decreto sulla previdenza infortuni per il personale statale del Cantone di Soletta § 22 Regolamento sulla previdenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 23 Regolamento sulla previdenza contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 24 Regolamento sulla previdenza contro gli infortuni del personale statale del Cantone Soletta § 25 Regolamento sull'assistenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 26 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni per il personale statale del Cantone di Soletta § 27 Regolamento sull'assistenza infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 28 Regolamento sull'assistenza in caso di infortunio del personale statale del Cantone di Soletta § 29 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 30 Regolamento sull'assistenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 31 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 32 Regolamento sulla previdenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 33 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 34 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni per il personale statale del Cantone di Soletta - Riassicurazione § 35 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 36 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 37 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta § 38 Regolamento sull'assistenza infortunistica del personale statale del Cantone di Soletta § 39 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Canton Soletta § 40 Regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni del personale statale del Cantone di Soletta

Statutory Text (40 Provisions)

**Generale**

1. Lo Stato gestisce una cassa infortuni senza personalità giuridica propria (di seguito chiamata Cassa) con lo scopo di assicurare i funzionari al servizio dello Stato contro le conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro e non sul lavoro secondo le seguenti disposizioni.

**Generale**

1. Alla cassa sono affiliati tutti i funzionari statali a tempo pieno e parziale che sono soggetti alla legge sul personale statale e che sono eletti o nominati dal popolo, da un'autorità o da un ufficiale del cantone. In caso di pensionamento da parte della Cassa Pensione Statale, possono continuare ad appartenere alla cassa, a condizione che si impegnino per iscritto a mantenere l'iscrizione entro un mese dall'inizio del loro pensionamento.

2. Le seguenti persone sono assicurate per incidenti sul lavoro e non sul lavoro in base a contratti di assicurazione collettiva contro gli infortuni

a) il personale delle case di alloggio per studenti e studentesse del liceo cantonale di Soletta e del seminario per insegnanti di lavoro manuale;

b) le mogli dei custodi;

c) i domestici e le donne delle pulizie.

3. ...

**Generale**

1. La cassa assicura contro gli infortuni professionali e non professionali che comportano la necessità di cure, invalidità o morte.

2. I funzionari a tempo pieno sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, mentre i funzionari a tempo parziale sono assicurati contro gli infortuni professionali.

3. Sono considerati infortuni professionali quelli definiti all'articolo 67 comma 2 della legge federale sull'assicurazione malattia e infortuni del 13 giugno 1911 (LAMal), e come infortuni non professionali quelli descritti all'articolo 67 comma 3 LAMal.

4. I danni alla salute provati in modo inequivocabile causati dal lavoro sono equiparati agli infortuni professionali.

**Generale**

1. Se si verifica un infortunio assicurato, questo è determinato secondo le norme vigenti presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni.

**Generale**

1. Tutti i rischi operativi esistenti nell'esercizio di un'attività ufficiale sono inclusi nell'assicurazione.

**Generale**

1. Sono esclusi dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali i pericoli e rischi straordinari designati dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni in applicazione dell'articolo 67, comma 3, KUVG.

**Generale**

1. La copertura assicurativa si estende a tutti gli infortuni subiti durante la durata del rapporto di lavoro. Durante un periodo di congedo non retribuito, l'assicurazione rimane valida se l'assicurato si è impegnato per iscritto, prima dell'inizio del congedo, a pagare i propri premi e quelli dello Stato per il periodo del congedo.

Prestazioni Assicurate

1. Le prestazioni della cassa consistono in

a) rimborso dei costi di cura;

b) rendite per invalidità e superstiti;

c) un'indennità forfettaria per il funerale di 3000 franchi.

2. Non vengono concessi indennità giornaliere per infortunio. Per il pagamento della retribuzione in caso di sospensione dal servizio, si applica il § 50 della Legge sul personale statale del 23 novembre 1941.

3. I funzionari a tempo parziale hanno diritto alle prestazioni di cui al comma 1 lettere a e b solo nella misura in cui non siano compensati da altre assicurazioni, inclusi i benefici dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione invalidità federale. Le prestazioni in capitale sono convertite in corrispondenti rendite.

4. In casi di difficoltà, il Consiglio di Stato può derogare alle disposizioni di questo regolamento. Contro tali decisioni non è ammesso alcun ricorso.

Prestazioni Assicurate - Spese di Guarigione

1. La cassa rimborsa i costi di guarigione non coperti da un'assicurazione malattia o da un'assicurazione di terzi (inclusi AI, SUVA e assicurazione militare), incluso un'eventuale franchigia o quota a carico dell'assicurato.

2. Se un funzionario non è assicurato contro infortuni presso un'altra cassa, in caso di infortunio non professionale vengono detratte dai costi di un soggiorno ospedaliero le prestazioni che la Cassa Malattia Cantonale avrebbe normalmente fornito in tale caso con esclusiva assicurazione obbligatoria. Nel caso di trattamento ambulatoriale, viene detratto il 40% dei costi.

3. Inoltre, si applicano le disposizioni pertinenti dell'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (Art. 73 cpv. 1 KUVG).

4. Ai costi derivanti da desideri personali dell'infortunato o dei suoi familiari, l'infortunato deve contribuire. L'entità di questo contributo è determinata dalla pratica dell'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni.

Prestazioni Assicurate - Spese di Cura

1. Come parte dei costi di guarigione, sono riconosciuti i costi di viaggio che si rendono necessariamente necessari a seguito di un incidente per il trasporto dal medico, all'ospedale più vicino o, in caso di impossibilità di deambulazione e viaggio, al momento della prima dimissione dall'ospedale.

Prestazioni Assicurate - Spese di Guarigione

1. I danni ai denti sono risarciti secondo il tariffario dell'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni. Prima del trattamento, un preventivo dettagliato dei costi secondo questo tariffario deve essere sottoposto all'Ufficio del Personale per l'approvazione.

2. In caso di controversie decide il Consiglio di Stato.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. La cassa eroga le rendite fondamentalmente nel caso in cui un incidente provochi la morte o un'invalidità dell'assicurato. La rendita della cassa viene corrisposta come rendita aggiuntiva rispetto alle prestazioni della Cassa Pensioni Statale e di altre assicurazioni secondo le seguenti disposizioni.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Le rendite sono calcolate sulla base della retribuzione ottenibile nell'anno dell'incidente. Si considera retribuzione ottenibile quella retribuzione soggetta a contributi per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (inclusi i benefici in natura), cui l'infortunato aveva diritto immediatamente prima dell'incidente. Questa viene stabilita annualmente dopo l'incidente, prendendo in considerazione fino all'età di pensionamento ai sensi del § 35 degli statuti della Cassa Pensioni Statale del 6 maggio 1957, l'aumento annuo ordinario, eventuali indennità per il caro vita e altri incrementi salariali generali, escludendo però eventuali promozioni. Le indennità per la famiglia e i figli sono prese in considerazione finché sussistono le condizioni per la loro percezione.

2. Per i funzionari con incarichi accessori, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis. Si considera retribuzione computabile l'intero reddito soggetto a contributi per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, con un massimo pari alla retribuzione massima ottenibile dallo Stato.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. La cassa eroga rendite d'invalidità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 76 KUVG e l'incidente ha comportato un'invalidità permanente totale oppure se l'assicurato è stato trasferito a una posizione con una retribuzione inferiore a causa di un'invalidità parziale. Nessuna rendita d'invalidità è concessa se l'assicurato può continuare a ricoprire il suo precedente incarico nonostante l'invalidità parziale e la retribuzione non è stata ridotta.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. La pensione d'invalidità ammonta al 100% dello stipendio computabile ai sensi del § 13, fermo restando che il calcolo del reddito da lavoro ancora esistente e di altre prestazioni assicurative avviene ai sensi dei §§ 21 e 24 e la riduzione ai sensi del § 22.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Alla vedova di un assicurato deceduto per infortunio, la cassa eroga una rendita pari al 60% del reddito annuo computabile. Per ogni figlio convivente nel suo nucleo familiare, viene erogata una rendita aggiuntiva del 5% del reddito annuo computabile del deceduto. Resta impregiudicata la detrazione di altre prestazioni assicurative secondo gli articoli 21 e 24, e la riduzione secondo l’articolo 22.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Ogni figlio superstite di un assicurato deceduto in seguito ad un incidente mortale, che abbia già perso l’altro genitore o lo perda successivamente, riceve il 15% del reddito annuo computabile del deceduto al momento dell’insorgenza del diritto. Rimangono riservati il computo di altre prestazioni assicurative ai sensi dei §§ 21 e 24 e la riduzione ai sensi del § 22.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. La somma delle pensioni di vedovanza e di orfanilità non deve superare il 90% del reddito annuo computabile della vittima dell'incidente.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Le disposizioni dei §§ 47, 48 e 49 comma 2 degli statuti della Cassa Pensioni Statale del 6 maggio 1957 (Diritti alla pensione per orfani) si applicano mutatis mutandis.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Le rendite vengono corrisposte dopo la cessazione del pagamento completo dello stipendio o del salario. La rendita d'invalidità è corrisposta fino al decesso, la rendita vedovile fino al decesso o al nuovo matrimonio del beneficiario. La durata della rendita per orfani è determinata dal § 19.

2. Se il matrimonio era legalmente sciolto o separato al momento dell'incidente, il coniuge superstite ha diritto alla rendita solo se l'assicurato aveva obblighi alimentari nei suoi confronti. I §§ 43 e 44 degli statuti della Cassa Pensioni Statale del 6 maggio 1957 si applicano per analogia.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni a favore degli assicurati divenuti totalmente o parzialmente invalidi o ai superstiti sono ridotte in relazione alle rendite erogate per l'evento assicurativo dalla Cassa Pensionsistica Statale, dall'Assicurazione per la Vecchiaia e per i Superstiti, dall'Assicurazione Invalidità o dall'Assicurazione Militare.

2. Le persone che non appartengono all'assicurazione pensionistica come membri interamente assicurati ricevono la rendita a cui avrebbero diritto come membri interamente assicurati.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Quando il beneficiario di una pensione d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento secondo il § 35 dello Statuto della Cassa Pensione Statale del 6 maggio 1957, la pensione d'invalidità viene soppressa, qualora essa superi la pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto se non fosse incorso in un incidente. Bisogna tenere conto degli aumenti retributivi menzionati nel § 13. Lo stesso principio si applica, con le dovute modifiche, alle pensioni per vedove e orfani nel momento in cui l'infortunato avrebbe raggiunto l'età di pensionamento. Per le persone che non sono iscritte alla previdenza pensionistica come membri assicurati a tempo pieno, l'importo della pensione di vecchiaia rilevante è calcolato in base all'importo spettante a una persona infortunata totalmente assicurata in circostanze analoghe.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. In caso di nuove nozze della vedova, il suo diritto residuo alla pensione verrà riscattato con un importo pari al triplo della corrispondente rendita annua.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Gli assicurati presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni sono equiparati agli altri assicurati per quanto riguarda le rendite. Sono tenuti a far confluire a favore della cassa le rendite dell'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni e, finché lo stipendio viene pagato dallo Stato in base alla legge sul personale statale, anche le indennità giornaliere per infortunio dell'Istituto stesso.

2. I funzionari assicurati solo contro gli infortuni non professionali secondo il § 2 paragrafo 2 sono equiparati agli altri assicurati per quanto riguarda le rendite. Il diritto a eventuali prestazioni maturate dall'assicurazione collettiva contro gli infortuni esistente è determinato dal § 38 paragrafo 3.

Prestazioni Assicurate - Pensioni

1. Nei diritti dell'infortunato o dei suoi superstiti nei confronti di terzi, che sono responsabili del danno, subentra la cassa fino all'ammontare delle sue indennità. Se in tal caso è coinvolta anche la cassa pensioni, il risarcimento di responsabilità civile viene utilizzato in primo luogo per coprire eventuali prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. Su richiesta della cassa, gli aventi diritto sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di cessione.

2. Se viene rifiutato il rilascio di una dichiarazione di cessione, la cassa è liberata da ogni obbligo di prestazione.

**Contributi**

1. I pensionati della Cassa pensioni statale di Soletta che mantengono la loro adesione alla cassa pagano un contributo annuale di 50 franchi, che deve essere dedotto dalla loro pensione e trasferito alla Cassa infortuni.

2. Il personale a tempo pieno e a tempo parziale affiliato alla cassa è esonerato dall'obbligo contributivo.

**Contributi**

1. Lo Stato non fornisce alcun contributo alla cassa, ad eccezione dei premi per il personale assicurato presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni e secondo l'articolo 2, comma 2, di questo regolamento.

2. I disavanzi temporanei della cassa devono essere coperti dallo Stato.

**Contributi**

1. Il Consiglio di Stato può aumentare o diminuire i contributi degli assicurati e dello Stato a seconda dell'andamento della cassa.

**Contributi**

1. In caso di sospensione temporanea del servizio senza risoluzione del rapporto di lavoro a causa di malattia, infortunio, ferie, servizio militare e così via, i contributi devono continuare ad essere percepiti senza riduzioni.

2. In caso di congedo non retribuito si applica l'articolo 7.

Organi della Cassa

1. Tutte le decisioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono prese dal Consiglio di Governo. Gli affari sono preparati dal Dipartimento delle Finanze, Sezione Ufficio Personale e devono essere sottoposti, prima della proposta, a una commissione tri-partita per il parere destinato al Consiglio di Governo.

2. La presidenza della commissione è assunta d'ufficio dal Capo del Personale. Altri 2 membri vengono scelti dal Consiglio di Governo tra i membri delle associazioni del personale.

3. La gestione contabile e l'amministrazione patrimoniale sono di competenza dell'Amministrazione Finanziaria.

Obblighi dell'Assicurato

1. Tutti gli infortuni che danno luogo a un diritto nei confronti della cassa devono essere segnalati all'ufficio del personale dall'infortunato o dai suoi aventi causa senza indugio. L'attestato medico finale deve essere inviato all'ufficio del personale al massimo entro 10 giorni dalla conclusione del trattamento medico.

Obblighi dell'Assicurato

1. L'infortunato o l'avente diritto è obbligato a

a) ricorrere immediatamente a un medico abilitato, garantire cure adeguate e rispettare in ogni dettaglio le prescrizioni del medico;

b) fornire al personale dell'ufficio e ai medici, inclusi i medici di fiducia designati caso per caso dal Dipartimento delle Finanze, su loro richiesta, tutte le informazioni veritiere che gli sono note e che, a discrezione dell'ufficio del personale, sono considerate pertinenti al caso dell'incidente;

c) sottoporsi, su richiesta del Dipartimento delle Finanze, a un esame e a un'osservazione da parte di un medico di fiducia e conformarsi integralmente a tutte le prescrizioni da esso impartite;

d) in caso di decesso, consentire, su richiesta del Dipartimento delle Finanze, l'esecuzione dell'autopsia.

Obblighi dell'Assicurato

1. Le prestazioni possono essere ridotte nei seguenti casi

a) se l'incidente non è stato segnalato tempestivamente senza un motivo giustificato;

b) se l'assicurato non si sottopone alle disposizioni prese per il suo trattamento;

c) in virtù degli articoli 91 e 98 KVG;

d) se viene rifiutata una cessione dei diritti di risarcimento ai sensi del § 25.

Disposizioni varie

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare contratti di riassicurazione contro le conseguenze di responsabilità derivanti da questo regolamento.

Disposizioni varie

1. Le controversie di natura patrimoniale, che sorgono in sede di applicazione del presente regolamento, sono decise dal tribunale delle assicurazioni.

Disposizioni varie

1. Reclami nei confronti della cassa, che non sono stati richiesti entro 2 anni dal verificarsi dell'incidente, sono prescritti.

Disposizioni varie

1. Laddove in questo regolamento non siano stabilite disposizioni divergenti, si applica mutatis mutandis la KUVG come diritto supplementare, in particolare si applicano

a) l'articolo 89 sull'appello dei superstiti;

b) l'articolo 94 sulle prestazioni da concedere in caso di pluralità di infortuni;

c) l'articolo 93 sulla scadenza delle prestazioni;

d) l'articolo 95 sul riscatto della rendita;

e) l'articolo 96 paragrafi 1 e 2 sulla garanzia delle prestazioni;

f) l'articolo 97 sulla decadenza delle prestazioni;

g) l'articolo 99 paragrafo 1 sul recupero delle prestazioni.

2. Le competenze attribuite all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni in questi articoli sono esercitate, per quanto riguarda le prestazioni cantonali, dall'Ufficio del personale.

3. Al posto dell'articolo 90 KUVG, si applica la seguente disposizione: In deroga alla regolamentazione prevista dall'articolo 90 KUVG, i funzionari, gli impiegati e i lavoratori che non possiedono la cittadinanza svizzera sono equiparati agli svizzeri in relazione alle prestazioni assistenziali.

Disposizioni varie

1. I contratti di assicurazione contro gli infortuni stipulati dal Cantone per singoli funzionari, impiegati, operai o intere categorie di personale devono essere disdetti dal Dipartimento delle Finanze alla prima scadenza possibile, qualora riguardino personale iscritto alla Cassa sia per infortuni professionali che non professionali.

2. Qualora i crediti disponibili per queste assicurazioni non vengano esauriti, devono essere accreditati alla Cassa.

3. Le prestazioni assicurative derivanti da queste assicurazioni, che diventino esigibili dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, spettano ai precedenti aventi diritto. Tuttavia, le prestazioni in base a questo regolamento vengono ridotte degli importi ricevuti, applicando mutatis mutandis il § 21. Le prestazioni in capitale devono essere trasformate in rendite per la compensazione.

Disposizioni varie

1. In caso di modifica o abrogazione del presente regolamento, le prestazioni stabilite dalla cassa non possono essere ridotte.

Disposizioni varie

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

2. Per i casi sorti prima di questa data, la cassa non è responsabile.

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