126.51.1
CH-SO
Ordinanza sugli stipendi e l'orario di lavoro del personale dello Stato e dei docenti delle scuole cantonali - Stipendi a) del Consiglio di Governo
2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
Testo normativo (2 Articoli)
Retribuzioni e Indennità dei Membri del Consiglio di Governo
§ 10 Ordinanza sugli stipendi e l'orario di lavoro del personale dello Stato e dei docenti delle scuole cantonali - Stipendi a) del Consiglio di Governo
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1. La retribuzione di base dei membri del Consiglio di governo ammonta a 208’252 franchi.
Retribuzioni e Indennità dei Membri del Consiglio di Governo
§ 14 Ordinanza sugli stipendi e l'orario di lavoro del personale dello Stato e dei docenti delle scuole cantonali - Indennità
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1. L'indennità del Landammann ammonta a 5000 franchi.
2. Ogni membro del Consiglio di Stato ha diritto a un'indennità annuale di 10'000 franchi per le spese connesse con l'incarico.