Ordinanza sul diritto del personale (Personalrechtsverordnung; PRV) - Definizioni (GAV)
Table of Provisions (40)
Statutory Text (40 Provisions)
1. **Inquadramento** significa l'assegnazione di una funzione a una classe salariale secondo l'articolo 239 del contratto collettivo di lavoro del Cantone di Soletta del 25 ottobre 2004 (GAV).
2. **Classificazione** significa l'assegnazione di una persona a un livello di esperienza all'interno di una classe salariale.
1. Questo regolamento non si applica, ad eccezione del § 15, alla cassa pensioni del Cantone Soletta.
1. Nella misura in cui il presente regolamento contenga disposizioni speciali per l'assicurazione edilizia del Canton Soletta, queste prevalgono sulle norme applicabili agli istituti autonomi.
1. Per l'inserimento negli enti amministrativi, nelle istituzioni autonome e nelle scuole cantonali, nonché per la classificazione nella scala salariale, è competente l'Ufficio del personale, nella misura in cui le classi salariali da 1 a 23 sono interessate; l'Ufficio del personale agisce su proposta dell'ufficio di servizio. In caso di divergenze decide il Consiglio di Stato.
2. Per l'inserimento e la classificazione a partire dalla classe salariale 24 è competente il Consiglio di Stato.
1. L'Ufficio del personale è responsabile per la classificazione presso l'Assicurazione Edifici del Canton Soletta, agisce su proposta dell'Assicurazione Edifici del Canton Soletta. In caso di discrepanze, decide il Consiglio di stato.
2. L'Assicurazione Edifici del Canton Soletta è responsabile per la valutazione.
1. La commissione di amministrazione giudiziaria è responsabile per l'inserimento e la classificazione presso i tribunali.
1. Per l'inserimento presso la Solothurner Spitäler AG è competente l'ufficio del personale, che agisce su proposta della Solothurner Spitäler AG. In caso di divergenze decide il Consiglio di Stato.
2. Per la classificazione è competente la Solothurner Spitäler AG.
1. Per l'assegnazione alla scuola elementare è competente l'ufficio del personale. Agisce su proposta dell'ufficio delle scuole elementari.
2. ...
3. Per la classificazione è competente l'ufficio delle scuole elementari.
1. La descrizione delle mansioni è uno strumento di classificazione e uno strumento di gestione.
2. I dipartimenti, le istituzioni, la commissione di amministrazione giudiziaria e la Solothurner Spitäler AG garantiscono che per tutte le posizioni nel loro ambito vengano create descrizioni delle mansioni.
3. L'ufficio del personale emana direttive sul contenuto e la forma delle descrizioni delle mansioni.
1. L'autorità elettorale o di nomina responsabile dell'indizione pubblica le posizioni vacanti quando necessario. Un'esigenza sorge quando la posizione non viene coperta internamente.
1. Responsabili per la pubblicazione di un bando di concorso sono
a) l'ufficio del personale per
1. i funzionari o le funzionarie eletti dal Consiglio cantonale nonché i dipendenti dell'amministrazione cantonale e delle istituzioni non autonome;
2.* il direttore o la direttrice della cassa di compensazione del Cantone Soletta e dell'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Soletta, nonché il direttore o la direttrice della Cassa pensione cantonale Soletta;
3. il direttore o la direttrice della scuola agraria e domestica Wallierhof;
4. i membri del corpo di polizia;
5.* i docenti delle scuole cantonali;
b) la commissione amministrativa dei tribunali per i dipendenti dei tribunali;
bbis)* il consiglio di amministrazione della Solothurnische Gebäudeversicherung per il presidente o la presidente della direzione della Solothurnische Gebäudeversicherung;
c) gli ospedali solothurnesi AG per i dipendenti degli ospedali;
d) la cassa di compensazione del Cantone Soletta, l'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Soletta, la Solothurnische Gebäudeversicherung e la Cassa pensione cantonale Soletta per i dipendenti a loro subordinati;
e) la scuola agraria e domestica Wallierhof per i docenti di agricoltura, il personale domestico e il personale dell'azienda agricola;
f)* ...
2. Per i docenti della scuola dell'obbligo si applica la legislazione speciale.
3. La procedura di pubblicazione dei bandi di concorso per funzionari o funzionarie eletti dal popolo è disciplinata dalla legislazione elettorale.
1. L'annuncio di lavoro contiene la descrizione del campo di attività, i requisiti facoltativi o obbligatori per l'assunzione e l'indirizzo per la presentazione della domanda, indicato dall'ufficio competente per il bando.
2. L'Ufficio del Personale emette direttive sulla forma delle offerte di lavoro.
1. Gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande le esaminano per verificarne la completezza e confermano il loro ricevimento immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione.
2. L'ufficio del personale inoltra le domande ricevute agli uffici competenti che devono coprire un posto, man mano che pervengono.
3. L'ufficio del personale prepara un elenco di tutte le domande presentate per tutti i posti amministrativi da assegnare e lo trasmette al Consiglio di Stato al termine del periodo di candidatura. Se il Gran Consiglio è l'autorità elettiva, l'elenco delle candidature viene inviato al Consiglio di Stato e ai servizi parlamentari.
1. Gli uffici nei quali un posto deve essere nuovamente assegnato conducono la procedura di selezione.
2. La procedura di selezione per funzionari o funzionarie eletti dal popolo si basa sulla legislazione elettorale.
3. La procedura di selezione per funzionari o funzionarie eletti dal Consiglio cantonale si basa sul regolamento interno del Consiglio cantonale.
1. L'ufficio responsabile per l'esecuzione del procedimento di selezione sottopone all'Ufficio del personale, tramite i canali ufficiali, la domanda di nomina motivata, a condizione che la nomina non rientri nelle sue competenze.
2. Se il Consiglio di governo è l'organo competente per la nomina, l'Ufficio del personale sottopone al Consiglio di governo, tramite i canali ufficiali, la domanda di nomina insieme a una proposta per la determinazione del salario.
3. I tribunali e l'amministrazione giudiziaria presentano la loro domanda di nomina alla Commissione amministrativa giudiziaria. In precedenza, devono ottenere dall'Ufficio del personale una proposta per la determinazione del salario.
1. Il Consiglio cantonale elegge i funzionari o le funzionarie menzionati/e nell'articolo 75 comma 1 della Costituzione cantonale, nonché il segretario o la segretaria del consiglio.
2. L'Ufficio del personale assume i dipendenti dell'amministrazione, degli enti autonomi e delle scuole cantonali, quando la retribuzione è determinata nell'ambito delle classi salariali da 1 a 23 (§ 239 GAV). Se l'Ufficio del personale non approva la proposta del dipartimento, decide il Consiglio di Stato. Se la retribuzione è fissata in una classe salariale superiore, la responsabilità dell'assunzione spetta al Consiglio di Stato.
3. La Commissione di amministrazione dei tribunali assume i dipendenti dei tribunali e dell'amministrazione giudiziaria.
4. La Solothurner Spitäler AG assume i lavoratori degli ospedali.
4bis. L'Assicurazione Edifici del Canton Soletta assume i lavoratori dell’Assicurazione Edifici del Canton Soletta.
5. La scuola agraria e domestica di Wallierhof assume il personale domestico e il personale dell'azienda agricola.
6. Per il personale docente delle scuole elementari si applica la legislazione speciale.
7. Il Capo o la Capo del controllo finanziario assumono il personale del controllo finanziario.
1. L'ufficio del personale può emanare linee guida per la determinazione dello stipendio iniziale (§ 131 GAV).
1. Il Dipartimento delle Finanze istruisce i ricorsi presentati al Consiglio di Stato ai sensi del § 53 della Legge sul personale statale.
2. L'articolo 34, comma 1, della Legge sulla tutela giurisdizionale in materia amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa) del 15 novembre 1970 è applicabile.
1. Il Dipartimento delle Finanze prende posizione a nome del Cantone su pretese patrimoniali derivanti da diritto del pubblico impiego o da diritto di lavoro. Rappresenta il Cantone in tribunale.
2. Gli Ospedali di Soletta SA e l'Assicurazione degli Edifici del Cantone di Soletta prendono posizione in proprio e si presentano autonomamente davanti al tribunale, se la decisione sulla pretesa patrimoniale non spetta al Consiglio di Stato.
3. I comuni prendono posizione sulle pretese patrimoniali del personale docente delle scuole elementari e si presentano autonomamente davanti al tribunale, se la decisione sulla pretesa patrimoniale non spetta al Consiglio di Stato.
1. Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di personale, l'Ufficio del personale ha un diritto di supervisione e di istruzione nei confronti delle autorità di assunzione decentrate e degli uffici.
2. L'Ufficio del personale consulta l'Ospedali di Soletta SA e l'Assicurazione Edifici del Cantone di Soletta prima di emanare istruzioni.
1. Per le attività menzionate di seguito secondo il GAV sono competenti
a) Incasso del contributo di solidarietà (§ 28 GAV): l'ufficio del personale;
b) Risoluzione del rapporto di impiego di comune accordo (§ 47 comma 1 GAV): l'autorità di assunzione;
bbis)* Risoluzione immediata del rapporto di impiego per motivi importanti (§ 46 GAV): l'autorità di assunzione;
c) Accordo su un'indennità di partenza (§§ 47 comma 3 e 53 comma 1 GAV): il consiglio direttivo;
d) Disposizione di orari di blocco (§ 83 GAV): il capo o la capa di un ufficio;
e) Rifiuto della retribuzione delle ferie a causa di lavoro nero (§ 99 comma 2 GAV): l'ufficio del personale;
f) Riduzione del diritto alle ferie (§ 107 GAV): l'ufficio del personale;
g) Determinazione dello stipendio iniziale (§ 131 GAV): l'ufficio del personale;
h) Inserimento in una classe d'ingresso (§ 132 GAV): l'ufficio del personale;
i) Rifiuto del supplemento di esperienza (§ 133 comma 2 GAV): l'ufficio del personale;
j) Controllo delle spese per le trasferte di servizio (§ 158 comma 2 GAV): il dipartimento competente;
k) Controllo delle indennità chilometriche (§ 165 comma 2 GAV): il dipartimento competente;
l) Controllo delle spese per le tariffe di colloquio (§ 167 comma 2 GAV): il dipartimento competente;
m) Determinazione del diritto a congedo retribuito come premio di fedeltà (§ 168 GAV): l'ufficio del personale;
n) Determinazione e riduzione del diritto a un regalo per anzianità di servizio (§ 171 GAV): l'ufficio del personale;
o) Calcolo del premio unitario per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (§ 185 comma 3 GAV): l'ufficio del personale;
p) Conclusione di accordi di rimborso (§ 197 GAV): il dipartimento competente;
q) Determinazione dello stipendio iniziale per agenti di polizia (§ 283 GAV): l'ufficio del personale;
r) Approvazione del congedo di studio (Wallierhof) (§ 314 GAV): il dipartimento dell'economia;
s) Assunzione di tirocinanti (§ 325 GAV): l'ufficio del personale.
1. Le relazioni giuridiche tra la Solothurner Spitäler AG e i suoi dipendenti sono regolate dalla legislazione riguardante il personale statale. In particolare, la legge sul personale statale e il contratto collettivo di lavoro del 25 ottobre 2004 sono integralmente applicabili.
1. La Solothurner Spitäler SA applica autonomamente il diritto del personale, fatti salvi i §§ 20-25 di questo regolamento.
2. Le sono conferiti in particolare tutti i poteri che la normativa del personale assegna all'autorità di assunzione. Essa è anche competente per
a) la risoluzione immediata del rapporto di lavoro per motivi importanti (§ 28 cpv. 4 lett. b StPG);
b) la proroga del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (§ 49 cpv. 2 GAV);
c) la determinazione di un'indennità per l'uso di apparecchiature e materiali dei dipendenti per l'esecuzione del lavoro (§ 67 cpv. 2 GAV);
d) l'approvazione di un sistema di rilevazione del tempo di lavoro diverso da quello automatico (§ 91 cpv. 2 GAV);
e) l'ispezione dei controlli delle ferie (§ 110 GAV);
f) la decisione sull'ammontare del bonus prestazioni in caso di differenze tra superiori e lavoratori (§ 139 cpv. 4 GAV);
g) la decisione sul rimborso dei danni materiali durante i viaggi di servizio (§ 164 cpv. 5 GAV);
h) la decisione su una gratificazione aggiuntiva sul salario (§ 49 cpv. 2 StPG);
i) la decisione sull'assistenza legale (§ 207 cpv. 3 GAV);
j) l'approvazione del coinvolgimento di un esperto esterno da parte della persona di fiducia (§ 220 cpv. 4 lett. c GAV);
k)* l'eccezionale aumento del salario base fino a un massimo del 20 percento (§ 240 lett. b GAV);
l) l'erogazione di un'indennità di funzione (§ 140 cpv. 2 GAV);
m) l'autorizzazione a testimoniare in tribunale (§ 39 cpv. 4 StPG);
n) tutte le decisioni che in base al diritto attuale sono prese dagli ospedali, quali
1. l'approvazione del rimborso delle spese inevitabili per motivi di servizio (§ 154 cpv. 2 GAV);
2. l'autorizzazione a partecipare a convegni, conferenze, corsi ecc. (§ 156 cpv. 1 GAV);
3. la designazione delle persone di fiducia in caso di molestie sessuali e mobbing (§ 219 cpv. 2 lett. c e § 232 cpv. 2 lett. c GAV);
4. il pagamento di un saldo positivo delle ore flessibili al termine di un periodo di riferimento (§ 79 cpv. 2 e § 251 cpv. 2 GAV);
5. l'assunzione di tirocinanti negli ospedali (§ 325 GAV);
6. la garanzia di un funzionamento ordinato del servizio secondo il § 71 GAV;
7. la determinazione del termine secondo § 79 comma 1 GAV.
o)* l'emanazione di istruzioni sul contenuto e la forma della descrizione del posto e sull'annuncio di lavoro.
3. La Solothurner Spitäler SA regola le competenze interne in un regolamento.
1. Il consiglio di governo può deliberare le indennità di buonuscita.
1. Il Consiglio di Governo stabilisce ulteriori disposizioni contrattuali per il CEO o per il CEO e per il Direttore medico o la Direttrice medica in deroga al Contratto Collettivo di Lavoro su proposta della Solothurner Spitäler AG (§ 45bis comma 2 StPG).
2. L'ospedale cantonale può stipulare ulteriori disposizioni contrattuali con i Primari o le Primarie nonché con i Medici dirigenti o le Mediche dirigenti (§ 2 comma 3 StPG).
1. Il premio unitario calcolato dall'Ufficio del Personale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (§ 185 comma 3 CCL) si applica anche ai dipendenti della Solothurner Spitäler AG.
1. L'orario di lavoro stabilito dall'Ufficio Personale (§ 75 GAV) si applica anche alla Solothurner Spitäler AG.
1. L'Ufficio del personale attua l'assicurazione per indennità giornaliera di malattia (§ 179 comma 1 GAV).
1. L'autorità del Dipartimento del Personale di emettere direttive sul contenuto essenziale del contratto di assunzione (§ 38 comma 3 GAV) si applica anche nei confronti della Società degli Ospedali di Soletta AG.
2. Il Dipartimento del Personale ascolta la Società degli Ospedali di Soletta AG prima di emettere tali direttive.
1. All'Assicurazione Edifici di Soletta competono, nell'esecuzione del diritto del personale, tutte le attribuzioni conferite dalla legislazione sul personale all'autorità di nomina. Essa ha in particolare le seguenti competenze
a) Determinazione del salario iniziale (§ 131 GAV);
b) Classificazione in una classe d'ingresso (§ 132 GAV);
c) Rifiuto dell'indennità di esperienza (§ 133 comma 2 GAV);
d) Accertamento del diritto al congedo pagato come premio di fedeltà (§ 168 GAV);
e) Accertamento e riduzione del diritto a un dono di anzianità di servizio (§ 171 GAV);
f) Stipula di accordi di rimborso (§ 197 GAV);
g) Assunzione di tirocinanti (§ 325 GAV);
h) Cessazione del rapporto di lavoro per reciproco accordo (§ 47 comma 1 GAV);
i) Risoluzione immediata del rapporto di lavoro per giusta causa (§ 28 comma 4 lett. b) StPG);
j) Prolungamento del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (§ 49 comma 2 GAV);
k) Decisione sull'importo del bonus di prestazione in caso di differenze tra superiori e lavoratori (§ 139 comma 4 GAV);
l) Decisione su un'ulteriore indennità salariale postuma (§ 49 comma 2 StPG);
m) Decisione sull'assistenza legale (§ 207 comma 3 GAV);
n) Aumento eccezionale del salario base fino ad un massimo del 20 percento (§ 240 lett. b GAV);
o) Autorizzazione a testimoniare in tribunale (§ 39 comma 4 StPG);
p) Decisione sull'approvazione del congedo non pagato (§ 122 comma 3 GAV);
q) Ricezione delle comunicazioni degli uffici pubblici e delle attività accessorie nonché decisione sull'autorizzazione (§§ 63 e 65 GAV);
r) Emissione di direttive sul contenuto e la forma della descrizione del posto nonché sull'annuncio di lavoro.
2. L'Assicurazione Edifici di Soletta disciplina le competenze interne in un regolamento.
1. Istituzioni e imprese che forniscono pasti ai lavoratori richiedono un prezzo che copra i costi marginali. La direzione dell'istituzione o dell'impresa può concedere eccezioni.
2. Eventuali agevolazioni previste dal contratto collettivo di lavoro restano riservate.
1. Se il contratto collettivo di lavoro è decaduto, il Dipartimento delle Finanze e l'Ufficio del Personale informano regolarmente le associazioni del personale su questioni fondamentali di politica del personale e importanti cambiamenti organizzativi, offrendo loro contestualmente l'opportunità di discutere.
1. Le commissioni previste dagli artt. 51 e 52 della Legge sul personale dello Stato (StPG) vengono costituite al momento in cui il contratto collettivo di lavoro cessa di avere effetto.
1. La Commissione per le Questioni di Retribuzione e Personale è composta da otto membri, ovvero il Capo o la Capace del Dipartimento delle Finanze e altre sette persone. Queste vengono proposte dalle associazioni del personale, che erano gli ultimi partner contrattuali del CCL.
2. L'Ufficio del Personale gestisce la segreteria.
1. La Commissione per le Questioni di Retribuzione e Personale fornisce consulenza su tutte le questioni di retribuzione e personale di natura fondamentale al Consiglio di Governo.
2. La preparazione preliminare di tutte le questioni di retribuzione e personale di natura fondamentale comprende in particolare
a) Parere sulla modifica e introduzione pianificata di leggi e regolamenti in materia di personale;
b) Valutazione della pratica di classificazione e inquadramento;
c) Ulteriori compiti assegnati dal Consiglio di Governo.
3. Ogni membro può richiedere la convocazione di una riunione, indicando i punti all'ordine del giorno.
1. La Commissione del personale è composta da nove membri.
2. La Commissione si costituisce autonomamente.
3. L'Ufficio del personale gestisce la segreteria.
1. La commissione del personale adempie in particolare ai seguenti compiti per conto del Consiglio di Governo
a) Partecipazione alle questioni fondamentali nell'attuazione della legislazione sul personale;
b) Elaborazione di proposte
1. per la parità di trattamento sul posto di lavoro;
2. per la formazione iniziale, continua e perfezionamento;
3. per l'orario di lavoro;
4. per il sistema delle proposte;
5. per la progettazione del posto di lavoro;
6. per la sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro;
c) Altri compiti assegnati dal Consiglio di Governo.
2. Il Consiglio di Governo può istituire una commissione speciale per l'elaborazione di proposte per la parità di genere sul posto di lavoro.
3. Ogni membro può richiedere la convocazione di una riunione, indicando i punti all'ordine del giorno.
1. Con i dipendenti che al 31 luglio 2001 erano al servizio del Cantone, non verrà stipulato alcun contratto di assunzione ai sensi del § 18 paragrafo 3 della Legge sul personale statale, a meno che il rapporto di lavoro non venga modificato.
2. Con i docenti della scuola pubblica che al 31 luglio 2001 avevano un rapporto di assunzione, non è necessario stipulare un nuovo contratto di assunzione, a meno che il rapporto di assunzione non venga modificato.
1. Il regolamento sull'esecuzione del diritto del personale da parte della Solothurner Spitäler AG del 20 dicembre 2005 è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore simultaneamente con la quarta modifica del GAV. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.