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125.942 CH-SO

Regolamento sulla gestione e l'organizzazione della Commissione cantonale di stima

11 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

Scopo

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le responsabilità e le procedure della Commissione Cantonale di Stima (di seguito: Commissione di Stima).

Organizzazione

1. La Commissione di Stima è sotto la direzione tecnica e amministrativa del Presidente o della Presidente.

2. Egli o ella rappresenta la Commissione di Stima verso l'esterno ed ha autorità direttiva nei confronti del personale della Commissione di Stima.

3. Egli o ella sottopone proposte alla Commissione di Amministrazione del Tribunale, in particolare riguardanti il preventivo, l'avvio di crediti di preventivo, il rendiconto, l'assunzione di impiegati o impiegate e collaboratori temporanei, nonché il licenziamento di impiegati o impiegate.

4. Il Presidente o la Presidente è il diretto superiore del Segretario o della Segretaria. Per questioni personali nei confronti del Segretario o della Segretaria, egli o ella si coordina, se necessario, con il Presidente o la Presidente del Tribunale Tributario.

Organizzazione

1. La commissione di valutazione nomina un vicepresidente o una vicepresidente, a cui spettano tutte le funzioni connesse alla presidenza in caso di conflitto d'interessi o assenza del presidente o della presidente.

Segretariato

1. Il Segretariato è diretto dall'attuario o dall'attuaria.

2. L'attuario o l'attuaria è il diretto superiore o la diretta superiore del responsabile o della responsabile della cancelleria. Quest'ultimo o quest'ultima è superiore del restante personale della cancelleria.

3. Egli o ella si occupa del controllo sui crediti del preventivo e richiede al presidente o alla presidentessa, per conto della commissione di amministrazione del tribunale, i crediti aggiuntivi.

4. In caso di assenza, il sostituto dell'attuario si occupa della registrazione e della motivazione delle sentenze, mentre il responsabile o la responsabile della cancelleria si occupa degli altri lavori dell'attuario o dell'attuaria.

Segretariato

1. La Segreteria cura, secondo le normative vigenti e le istruzioni interne, il controllo degli affari, la contabilità, il compenso ai membri o ai giudici o giudici supplenti e l'archiviazione.

2. La Segreteria esercita un controllo sul decorso dei termini e sulla circolazione dei fascicoli presso i membri e i giudici supplenti.

3. Per ciascun anno solare, redige una statistica sulle procedure di nuova ricezione, concluse tramite sentenza o provvedimento di archiviazione, e su quelle ancora pendenti.

Segretariato

1. La segreteria si occupa della redazione delle ordinanze e delle sentenze e facilita la comunicazione con le parti.

Competenze Finanziarie

1. Obblighi relativi a casi (come perizie, indennità dei testimoni) sono determinati dal relatore competente.

2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono determinati dal cancelliere, rispettivamente dalla cancelliera; per obblighi superiori a tale importo, è il presidente, rispettivamente la presidente, a determinarli.

3. I visti sulle fatture per perizie sono apposti dal relatore competente insieme al cancelliere, rispettivamente ai loro sostituti; i visti su altre fatture o documenti contabili sono apposti da un’impiegata della cancelleria insieme al cancelliere o al presidente, rispettivamente ai loro sostituti.

4. Il presidente emana, a beneficio della cassa giudiziaria, liste aggiornate dei firmatari autorizzati per documenti di fornitori e contabili, comunicazioni di supplementi e deduzioni, nonché per le loro approvazioni, complete di esemplari di firme.

Informazione e relazione

1. Sulla comunicazione ai media decide il Presidente o la Presidente.

Informazione e Relazione

1. Punto di informazione ai sensi del § 9 della Legge sulle informazioni e sulla protezione dei dati del 21 febbraio 2001 è l'attuario o l'attuaria. Se necessario, si consulta preventivamente con il presidente o la presidentessa.

Informazione e relazione

1. Sulla pubblicazione delle sentenze della Commissione di stima nella "Giurisprudenza Giudiziaria del Canton Soletta" decide il Tribunale Superiore su richiesta della Commissione di stima.

Disposizione finale

1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione per l'Amministrazione della Giustizia il 29 agosto 2006 ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2006. Resta salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.

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