Regolamento sulla gestione e l'organizzazione della Commissione cantonale di stima
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le responsabilità e le procedure della Commissione Cantonale di Stima (di seguito: Commissione di Stima).
1. La Commissione di Stima è sotto la direzione tecnica e amministrativa del Presidente o della Presidente.
2. Egli o ella rappresenta la Commissione di Stima verso l'esterno ed ha autorità direttiva nei confronti del personale della Commissione di Stima.
3. Egli o ella sottopone proposte alla Commissione di Amministrazione del Tribunale, in particolare riguardanti il preventivo, l'avvio di crediti di preventivo, il rendiconto, l'assunzione di impiegati o impiegate e collaboratori temporanei, nonché il licenziamento di impiegati o impiegate.
4. Il Presidente o la Presidente è il diretto superiore del Segretario o della Segretaria. Per questioni personali nei confronti del Segretario o della Segretaria, egli o ella si coordina, se necessario, con il Presidente o la Presidente del Tribunale Tributario.
1. La commissione di valutazione nomina un vicepresidente o una vicepresidente, a cui spettano tutte le funzioni connesse alla presidenza in caso di conflitto d'interessi o assenza del presidente o della presidente.
1. Il Segretariato è diretto dall'attuario o dall'attuaria.
2. L'attuario o l'attuaria è il diretto superiore o la diretta superiore del responsabile o della responsabile della cancelleria. Quest'ultimo o quest'ultima è superiore del restante personale della cancelleria.
3. Egli o ella si occupa del controllo sui crediti del preventivo e richiede al presidente o alla presidentessa, per conto della commissione di amministrazione del tribunale, i crediti aggiuntivi.
4. In caso di assenza, il sostituto dell'attuario si occupa della registrazione e della motivazione delle sentenze, mentre il responsabile o la responsabile della cancelleria si occupa degli altri lavori dell'attuario o dell'attuaria.
1. La Segreteria cura, secondo le normative vigenti e le istruzioni interne, il controllo degli affari, la contabilità, il compenso ai membri o ai giudici o giudici supplenti e l'archiviazione.
2. La Segreteria esercita un controllo sul decorso dei termini e sulla circolazione dei fascicoli presso i membri e i giudici supplenti.
3. Per ciascun anno solare, redige una statistica sulle procedure di nuova ricezione, concluse tramite sentenza o provvedimento di archiviazione, e su quelle ancora pendenti.
1. La segreteria si occupa della redazione delle ordinanze e delle sentenze e facilita la comunicazione con le parti.
1. Obblighi relativi a casi (come perizie, indennità dei testimoni) sono determinati dal relatore competente.
2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono determinati dal cancelliere, rispettivamente dalla cancelliera; per obblighi superiori a tale importo, è il presidente, rispettivamente la presidente, a determinarli.
3. I visti sulle fatture per perizie sono apposti dal relatore competente insieme al cancelliere, rispettivamente ai loro sostituti; i visti su altre fatture o documenti contabili sono apposti da un’impiegata della cancelleria insieme al cancelliere o al presidente, rispettivamente ai loro sostituti.
4. Il presidente emana, a beneficio della cassa giudiziaria, liste aggiornate dei firmatari autorizzati per documenti di fornitori e contabili, comunicazioni di supplementi e deduzioni, nonché per le loro approvazioni, complete di esemplari di firme.
1. Sulla comunicazione ai media decide il Presidente o la Presidente.
1. Punto di informazione ai sensi del § 9 della Legge sulle informazioni e sulla protezione dei dati del 21 febbraio 2001 è l'attuario o l'attuaria. Se necessario, si consulta preventivamente con il presidente o la presidentessa.
1. Sulla pubblicazione delle sentenze della Commissione di stima nella "Giurisprudenza Giudiziaria del Canton Soletta" decide il Tribunale Superiore su richiesta della Commissione di stima.
1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione per l'Amministrazione della Giustizia il 29 agosto 2006 ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2006. Resta salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.