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§ 21 Regolamento del Tribunale cantonale delle imposte - Comunicazioni, Provvedimenti Procedurali

Segretariato
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§ 21 Regolamento Interno del Tribunale Cantonale delle Imposte — Comunicazioni, Provvedimenti Procedurali

1. La segreteria comunica alle autorità fiscali competenti e ai comuni interessati la ricezione di ogni ricorso e reclamo, nonché la presentazione di un'impugnazione contro la decisione del tribunale tributario.

2. Il direttore o la direttrice del cancellierato redige e firma le prime disposizioni istruttorie, nonché ulteriori disposizioni istruttorie e probatorie su ordine del presidente o del segretario.

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