§ 12 Regolamento del Tribunale cantonale delle imposte - Deliberazione e Votazione
§ 12 Regolamento del Tribunale Cantonale delle Imposte · Deliberazione e Votazione
1. Su disposizione del Presidente o su richiesta del relatore o di un membro, la discussione può inizialmente essere limitata a questioni preliminari e, in caso si entri nel merito, la valutazione della questione sostanziale può essere rinviata a una seduta successiva.
2. In ogni singolo caso, il relatore riferisce inizialmente fornendo la motivazione della sua proposta. Successivamente, si avvia la discussione. Infine, il Presidente riassume i motivi a favore e contro, esprime il proprio parere e, se non vi sono ulteriori richieste di intervento
a) procede prima alla votazione sulle mozioni procedurali;
b) successivamente alla votazione sulle mozioni alternative, finché non rimangono due mozioni principali contrapposte;
c) infine alla votazione sulle mozioni principali; in questo contesto, deve essere messa ai voti prima la proposta più favorevole al ricorrente o al reclamante.
3. Qualora vi siano più posizioni controverse, si deve votare su ciascuna posizione con questa modalità.
4. I membri devono partecipare a ciascuna votazione.
5. Il segretario ha voce consultiva.