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§ 12 Regolamento del Tribunale cantonale delle imposte - Deliberazione e Votazione

**Procedura**
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§ 12 Regolamento del Tribunale Cantonale delle Imposte · Deliberazione e Votazione

1. Su disposizione del Presidente o su richiesta del relatore o di un membro, la discussione può inizialmente essere limitata a questioni preliminari e, in caso si entri nel merito, la valutazione della questione sostanziale può essere rinviata a una seduta successiva.

2. In ogni singolo caso, il relatore riferisce inizialmente fornendo la motivazione della sua proposta. Successivamente, si avvia la discussione. Infine, il Presidente riassume i motivi a favore e contro, esprime il proprio parere e, se non vi sono ulteriori richieste di intervento

a) procede prima alla votazione sulle mozioni procedurali;

b) successivamente alla votazione sulle mozioni alternative, finché non rimangono due mozioni principali contrapposte;

c) infine alla votazione sulle mozioni principali; in questo contesto, deve essere messa ai voti prima la proposta più favorevole al ricorrente o al reclamante.

3. Qualora vi siano più posizioni controverse, si deve votare su ciascuna posizione con questa modalità.

4. I membri devono partecipare a ciascuna votazione.

5. Il segretario ha voce consultiva.

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