Legislator Giurisprudenza & Legislazione
125.81 CH-SO

Ordinanza sul giudice dei provvedimenti coercitivi

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Scopo

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione degli affari dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari.

Organizzazione

1. Il giudice istruttore principale gestisce gli affari e l'amministrazione dell'ufficio del giudice istruttore, e svolge i compiti assegnati dalla legge e dal presente regolamento.

2. Egli

a) è il responsabile dell'ufficio ai sensi della legislazione del personale;

b) è il diretto superiore dei cancellieri e del personale di segreteria;

c) garantisce la sua sostituzione;

d) coordina il lavoro dei giudici istruttori e del restante personale dell'ufficio del giudice istruttore;

e) coordina, in collaborazione con gli altri giudici istruttori, le prassi dell'ufficio del giudice istruttore;

f) presenta alla commissione amministrativa dei tribunali tutte le proposte;

g) decide tutte le questioni, nella misura in cui esse non rientrano nella competenza di altri organi o singole persone.

Organizzazione

1. Ai giudici ulteriori competono i compiti e le competenze secondo la legislazione e il presente regolamento.

2. Essi hanno il potere di impartire istruzioni al cancelliere competente e al personale di cancelleria nei casi di cui si occupano.

Organizzazione

1. Il giudice capo del tribunale di detenzione disciplina, caso per caso, in accordo con il presidente del tribunale distrettuale, il suo impiego come giudice di detenzione straordinario.

2. Egli regola, in accordo con il presidente del tribunale distrettuale operativo, l'impiego dei cancellieri come cancellieri straordinari del tribunale di detenzione.

Il ruolo di Giudice Sostituto

1. Alla commissione per l'amministrazione giudiziaria spetta il controllo dell'impiego dei vicecancellieri in tutto il cantone.

2. L'impiego dei vicecancellieri avviene in accordi periodici tra il giudice responsabile della detenzione e i presidenti dei tribunali distrettuali in carica.

3. Qualora non riescano a raggiungere un accordo, decide la commissione per l'amministrazione giudiziaria.

**Relazione e Informazione**

1. Il giudice istruttore per la custodia informa periodicamente la Commissione amministrativa del tribunale sull'attività dell'ufficio del giudice per la custodia.

2. Ulteriori dettagli sono regolati dalla Commissione amministrativa del tribunale.

**Relazione e Informazione**

1. Il giudice responsabile della detenzione è il punto di contatto ai sensi della legge sull'informazione e la protezione dei dati e garantisce la comunicazione nei confronti della commissione amministrativa del tribunale e internamente.

2. Il giudice responsabile della detenzione decide in merito all'informazione dei media riguardante l'ufficio del giudice della detenzione nel suo complesso.

3. Il giudice della detenzione competente per il caso decide in merito all'informazione dei media nei casi di processo.

Competenze Finanziarie

1. Sulle spese del processo come indennità dei testimoni, onorari degli esperti o dei traduttori decide il giudice incaricato della custodia cautelare.

2. Per tutte le altre spese dell'ufficio del giudice incaricato della custodia cautelare è competente il giudice capo del medesimo ufficio, a meno che il diritto sovraordinato non disponga diversamente in merito alle competenze.

3. I visti sui documenti contabili o sulle fatture in relazione ai casi vengono apposti dal cancelliere competente insieme al giudice incaricato della custodia cautelare, o dai loro sostituti; mentre i visti sugli altri documenti contabili e fatture sono apposti da un collaboratore della segreteria o da un cancelliere insieme al giudice capo della custodia cautelare, o dai loro sostituti.

4. Il giudice capo della custodia cautelare emette, per conto della tesoreria del tribunale, liste aggiornate dei soggetti autorizzati alla firma per documenti e attestati contabili, avvisi di integrazioni e deduzioni, nonché per la loro approvazione, corredate dei facsimili delle firme.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →