§5bis Regolamento del Tribunale d'appello del Cantone di Soletta e dei tribunali speciali ad esso aggregati - 4. Competenze Finanziarie
§5bis Regolamento Interno del Tribunale Superiore del Cantone di Soletta e dei Tribunali Speciali a esso Collegati · 4. Competenze Finanziarie
1. Obbligazioni relative ai casi (come perizie, indennità testimoni, onorari traduzioni) sono stabilite dal relatore competente, rispettivamente dal giudice istruttore. La decisione sull'impiego di giudici supplenti spetta al presidente della Camera, rispettivamente alla presidente della Camera.
2. Le obbligazioni relative ad eventi formativi sono stabilite dal presidente della Camera in carica, rispettivamente dalla presidente, o dai loro vice, nel limite del budget assegnato.
3. Le decisioni sugli acquisti di libri sono prese dalla Commissione della biblioteca (§ 36 cpv. 2).
4. Altre obbligazioni fino ad un valore di Fr. 300.- sono stabilite dal presidente del Tribunale superiore, per obbligazioni che superano tale valore si pronuncia la direzione.
5. I visti su documenti di registrazione o fatture relative ai casi sono forniti dal cancelliere competente con il relatore competente, rispettivamente dai loro sostituti.
6. I visti su altre fatture o documenti di registrazione: membri dello staff di cancelleria o cancellieri con il cancelliere del Tribunale superiore o il presidente del Tribunale superiore, rispettivamente dai loro sostituti.
7. La direzione emette a favore della cassa di giustizia liste aggiornate delle persone autorizzate a firmare per documenti creditori e di registrazione, integrazioni e segnalazioni di deduzioni, nonché per le loro approvazioni, con modelli di firma.