Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Dorneck-Thierstein
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Questo Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ufficio del Giudice Dorneck-Thierstein
1. La direzione aziendale è composta dal Presidente del Tribunale distrettuale o dalla Presidente del Tribunale distrettuale e dal Cancelliere del Tribunale distrettuale o dalla Cancelliera del Tribunale distrettuale. In caso di impedimento, il Cancelliere o la Cancelliera del Tribunale distrettuale è sostituito/a dal Vice.
2. Le riunioni della direzione aziendale sono convocate dal Presidente del Tribunale distrettuale o dalla Presidente del Tribunale distrettuale di propria iniziativa o su richiesta del Cancelliere o della Cancelliera del Tribunale distrettuale.
1. La direzione coordina le attività dell'ufficio giudiziario.
2. La direzione emana il regolamento d'organizzazione.
3. Essa elabora il piano delle posizioni e le descrizioni delle posizioni.
1. Il presidente o la presidente del tribunale regionale adempie ai compiti che gli o le sono stati affidati dalla legge e dal presente regolamento. Egli o ella dirige l’amministrazione dell'ufficio giudiziario ed è capo dell'ufficio ai sensi della normativa sul personale.
2. Egli o ella è responsabile delle azioni legittime, economiche e orientate al cittadino dell'ufficio giudiziario.
3. Egli o ella rappresenta l'ufficio giudiziario all'esterno e nei confronti della commissione amministrativa del tribunale.
4. Egli o ella è superiore del cancelliere o della cancelliera del tribunale regionale ed esercita la supervisione generale su tutto il personale e su tutte le questioni amministrative.
5. Egli o ella rappresenta nei confronti della commissione amministrativa del tribunale tutti i provvedimenti (bilancio preventivo, utilizzo dei crediti di bilancio, contabilità, assunzione e licenziamento di dipendenti e supplenti, informatica e supporto informatico) e garantisce l'informazione nei confronti della suddetta commissione.
6. Egli o ella formula le richieste per l'impiego di giudici straordinari e supplenti.
7. Egli o ella è autorità di vigilanza per i giudici di pace della circoscrizione Dorneck-Thierstein.
8. Egli o ella riceve il giuramento d'ufficio dai giudici popolari (giudici regionali, giudici del lavoro) dell'ufficio giudiziario Dorneck-Thierstein.
9. Egli o ella decide tutte le questioni, nella misura in cui la competenza non sia regolamentata altrimenti.
1. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale circoscrizionale è
a) responsabile per i compiti assegnati dalla legislazione e dal presente regolamento;
b) incaricato o incaricata dell'informazione e garantisce l'informazione nei confronti del presidente o della presidente del tribunale circoscrizionale nonché degli altri collaboratori e collaboratrici;
c) superiore dei cancellieri o delle cancelliere, del personale di segreteria e dei praticanti avvocati o delle praticanti avvocatesse;
d) responsabile per la rilevazione e il controllo delle presenze;
e) responsabile per il rilascio degli attestati di lavoro.
2. Dirige la cancelleria sotto il profilo del personale e amministrativo.
3. Redige per conto del presidente o della presidente del tribunale circoscrizionale
a) le proposte per nuove assunzioni, supplenze e licenziamenti di collaboratori e collaboratrici;
b) le proposte di bilancio.
4. Tiene il controllo sui crediti preventivi, sulla contabilità e propone al presidente o alla presidente del tribunale circoscrizionale i crediti suppletivi per conto dell'amministrazione giudiziaria.
5. È responsabile per
a) la gestione dei controlli di gestione e della registratura;
b) la biblioteca;
c) l'assegnazione dei compiti ai cancellieri o alle cancelliere, al personale di segreteria e ai praticanti avvocati o alle praticanti avvocatesse;
d) la verbalizzazione delle udienze e la redazione delle motivazioni di sentenza;
e) le liquidazioni processuali;
f) la comunicazione delle sentenze e delle ordinanze;
g) la gestione dei modelli documentari in informatica;
h) la gestione degli archivi documentali secondo le istruzioni di legge (piano di registratura, conservazione, archiviazione ufficiale, distruzione degli atti, consegna per l'archiviazione nell'archivio di Stato);
i) la cassa;
j) l'approvvigionamento di materiale e mezzi informatici nell'ambito del preventivo.
6. Firma tutti i documenti indirizzati all'esterno (citazioni, ordinanze processuali, corrispondenza generale). L'autorizzazione a firmare per altre persone è regolata dalla direzione con una disposizione interna.
7. Autentica gli estratti dai verbali e dagli atti.
8. Sostiene e consiglia i giudici di pace o le giudici di pace in questioni di procedura.
1. Obblighi relativi ai casi (come perizie, retribuzioni dei testimoni, onorari di traduzione) sono stabiliti dal presidente del tribunale competente o dalla presidente del tribunale competente.
2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono stabiliti dal presidente del tribunale direttivo o dalla presidente del tribunale direttiva, mentre obblighi oltre questo valore sono stabiliti dalla direzione.
3. I visti sulle fatture per perizie e altre misure probatorie sono apposti dal cancelliere o dal cancelliere del tribunale competente insieme al presidente competente, o dai loro sostituti. I visti sulle altre fatture e documenti contabili sono apposti da un collaboratore d'ufficio o cancelliere insieme al cancelliere del tribunale o al presidente direttivo, o dai loro sostituti.
4. La direzione emette a favore della cassa del tribunale elenchi aggiornati dei titolari del diritto di firma per documenti contabili dei creditori e registrazioni contabili, notifiche di integrazione e detrazione, e per la loro approvazione, completi dei loro modelli di firma.
1. Sulla comunicazione delle informazioni ai media decide il Presidente del Tribunale o la Presidente del Tribunale.
2. L'ufficio informazioni ai sensi del § 9 della Legge sulle Informazioni e la Protezione dei Dati del 21 febbraio 2001 è rappresentato dal Cancelliere del Tribunale o dalla Cancelliera del Tribunale.
1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione per l'Amministrazione della Giustizia il 29 agosto 2006 ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2006. Resta salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.