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Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Olten-Gösgen - Scopo

10 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione, la conduzione degli affari e la gestione dell'Ufficio del Giudice di Olten-Gösgen.

Organizzazione strutturale

1. La funzione giudiziaria comprende una sezione civile e una sezione penale, la cui competenza è stabilita dalla legge sull'organizzazione giudiziaria del 13 marzo 1977.

2. La cancelleria si occupa della gestione amministrativa degli affari della sezione.

1. Struttura organizzativa

1. La direzione è composta dai presidenti o dalle presidentesse del tribunale circoscrizionale e dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale circoscrizionale e dal sostituto o dalla sostituta dell'altra sezione. In caso di assenza prolungata di un membro della direzione, gli altri membri possono designare un sostituto.

2. È convocata dal presidente o dalla presidentessa del tribunale circoscrizionale per riunioni regolari o, straordinariamente, su richiesta di un membro della direzione.

3. È deliberativa quando sono presenti almeno tre membri e sono rappresentate entrambe le sezioni. Una decisione è presa a maggioranza semplice dei membri della direzione presenti. In caso di parità di voti, il presidente o la presidentessa del tribunale circoscrizionale ha il voto decisivo. Per deliberare sull'uniformità della giurisprudenza dell'ufficio giudiziario, è generalmente richiesta la presenza di tutti i presidenti o delle presidentesse del tribunale circoscrizionale.

4. Le delibere circolari sono ammissibili in casi eccezionali, se nessun membro della direzione richiede una riunione.

Organizzazione strutturale

1. La Direzione

a) emana il regolamento aziendale e eventuali altri regolamenti;

b) nomina, nella normale composizione, il presidente amministrativo del tribunale circondariale o la presidente amministrativa del tribunale circondariale e il rispettivo o la rispettiva sostituta;

c) regola l'assegnazione generale dei processi ai presidenti o alle presidentesse del tribunale circondariale;

d) stabilisce l'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici;

e) si occupa di garantire un'interpretazione giuridica uniforme dell'ufficio del giudice;

f) assegna i compiti interdipartimentali ai responsabili;

g) propone alla nomina i segretari del tribunale circondariale o le segretarie e i rispettivi vice;

h) consiglia e supporta il presidente amministrativo del tribunale circondariale o la presidente amministrativa nelle sue o loro funzioni.

Organizzazione strutturale

1. Il Presidente o la Presidente del Tribunale Distrettuale

a) dirige l'amministrazione del tribunale e svolge i compiti che gli sono stati assegnati dalla legge e dal presente regolamento;

b) rappresenta l'ufficio giudiziario verso l'esterno e nei confronti dell'amministrazione del tribunale;

c) presiede la direzione;

d) è capo dell'ufficio ai sensi della normativa sul personale;

e) è superiore dei cancellieri del tribunale distrettuale;

f) è punto di informazione ai sensi della legge sull’informazione e la protezione dei dati del 21 febbraio 2001 e assicura l'informazione nei confronti della commissione di amministrazione del tribunale e all'interno;

g) presenta alla commissione di amministrazione del tribunale tutte le richieste, in particolare riguardanti il preventivo, l’erogazione dei crediti di preventivo, il bilancio, l'assunzione di collaboratori e collaboratrici oltre che il licenziamento di collaboratori;

h) assicura l'adempimento dei compiti interdipartimentali;

i) può delegare compiti ai membri della direzione;

j) decide su tutte le questioni che non rientrano nella competenza di altri organi o singoli individui.

Organizzazione strutturale

1. Al presidente o alla presidente del tribunale distrettuale spettano i compiti e le competenze secondo la legge e il presente regolamento.

2. Essi hanno il potere di impartire istruzioni nei singoli procedimenti al cancelliere o alla cancelliera del tribunale distrettuale competente e ai relativi sottoposti o sottoposte.

Organizzazione strutturale

1. A capo di ciascuna sezione vi è un cancelliere o una cancelliera del tribunale. Egli o ella è rappresentato/a dal vice-cancelliere o dalla vice-cancelliera del tribunale. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale

a) dirige la sezione a lui o a lei assegnata;

b) è responsabile del regolare svolgimento amministrativo degli affari della sua sezione;

c) è superiore gerarchico dei cancellieri e del personale di segreteria della sua sezione;

d) è responsabile della selezione del personale della sua sezione e presenta una proposta di nomina al presidente esecutivo del tribunale;

e) è responsabile delle ulteriori funzioni a lui o a lei attribuite dalla normativa, dal suo superiore o dalla direzione amministrativa del tribunale.

Competenze Finanziarie

1. Obblighi relativi a casi (come perizie, compensi per testimoni, onorari di traduzione) sono stabiliti dal presidente del tribunale competente o dalla presidentessa del tribunale competente.

2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono stabiliti dal presidente del tribunale dirigente o dalla presidentessa del tribunale dirigente; obblighi superiori a tale valore sono stabiliti dalla direzione amministrativa.

3. I visti sulle fatture per perizie e altre misure probatorie sono apposti dal cancelliere competente o dal cancelliere del tribunale con il presidente competente, rispettivamente dai loro vicari; visti sulle altre fatture e documenti contabili sono apposti da un collaboratore della cancelleria o da un cancelliere con il cancelliere del tribunale o con il presidente del tribunale dirigente, rispettivamente dai loro vicari.

4. La direzione amministrativa emette, a favore della cassa del tribunale, liste aggiornate delle persone autorizzate alla firma per documenti di credito e contabilità, segnalazioni di supplementi e detrazioni, nonché per la loro approvazione, insieme ai modelli di firma.

Informazioni

1. Il presidente o la presidente dell'ufficio giudiziario competente nel processo decide in merito all'informazione dei media.

2. Sulle informazioni generali ai media decide il presidente o la presidente amministrativo/a dell'ufficio giudiziario.

3. Per il resto si applica § 5 lettera f.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione per l'amministrazione della giustizia il 29 agosto 2006 ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2006. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.

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