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Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Scopo

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ufficio del Giudice di Bucheggberg-Wasseramt.

Organizzazione strutturale

1. L'ufficio del giudice è composto da una sezione civile e una sezione penale, la cui competenza è determinata dalla legge sull'organizzazione giudiziaria.

1. Organizzazione Strutturale

1. La direzione è composta dai presidenti o dalle presidentesse del tribunale distrettuale e dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale distrettuale e dal sostituto o dalla sostituta dell'altra sezione. In caso di assenza prolungata di un membro della direzione, gli altri membri possono nominare un sostituto.

2. Le riunioni della direzione sono convocate di propria iniziativa dal presidente o dalla presidentessa in carica del tribunale distrettuale oppure su richiesta di un membro della direzione.

3. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno tre membri. Si applica la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, il presidente o la presidentessa in carica del tribunale distrettuale ha il voto decisivo.

4. Per determinare la giurisprudenza uniforme nell’ambito giudiziario è necessaria la presenza di entrambi i presidenti o delle presidentesse del tribunale distrettuale.

5. È possibile l’adozione di decisioni unanimi per circolazione.

6. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale distrettuale o il loro sostituto o sostituta redige il verbale.

1. Struttura organizzativa

1. La direzione emana il regolamento aziendale.

2. Essa elegge con composizione ordinaria il presidente o la presidente amministrativa del tribunale distrettuale.

3. Essa è responsabile della redazione del preventivo.

4. Essa redige il piano degli organici e definisce le descrizioni delle posizioni per i dipendenti.

5. Essa prepara le proposte di nomina per la commissione di amministrazione giudiziaria per gli scrivani o le scrivane del tribunale distrettuale, i loro sostituti o le loro sostitute, gli scrivani o le scrivane del tribunale e il personale di cancelleria.

6. Essa inoltra richiesta alla commissione di amministrazione giudiziaria per l'assunzione di personale ausiliario (presidente del tribunale o presidente del tribunale straordinario, scrivani o scrivane del tribunale e personale di cancelleria).

7. Essa assicura un'uniformità giurisprudenziale nell'ambito della magistratura.

8. Essa decide in merito alle proposte al tribunale superiore per l'inclusione delle decisioni di primo grado nel SOG.

9. Essa assegna i compiti interdipartimentali.

10. Essa consiglia e supporta il presidente o la presidente amministrativa nelle sue competenze.

11. Essa regola l'assegnazione generale delle cause ai presidenti o alle presidenti del tribunale distrettuale e alle loro sostituzioni.

1. Organizzazione Strutturale

1. Il presidente di tribunale distrettuale in carica o la presidente di tribunale distrettuale in carica ha la responsabilità complessiva per l'operato legale, economico e orientato al cittadino dell'ufficio del giudice. Egli o ella dirige l'amministrazione dell'ufficio del giudice.

2. Egli o ella presiede l'ufficio secondo la legislazione sul personale e rappresenta l'ufficio del giudice verso l'esterno e nei confronti della commissione di gestione del tribunale, salvo che tale competenza sia delegata in questo regolamento di gestione.

3. Egli o ella presiede la direzione.

4. Egli o ella presta giuramento ai giudici dell'ufficio del giudice.

5. Egli o ella è supervisore del cancelliere o della cancelliera di tribunale distrettuale e esercita la supervisione generale su tutto il personale e su tutte le questioni amministrative.

6. Egli o ella rappresenta verso la commissione di gestione del tribunale tutte le richieste (previsione di bilancio, dispiego di crediti previsionali, rendiconto, assunzione e licenziamento di dipendenti e collaboratori, informatica e supporto informatico) e garantisce la comunicazione verso la commissione di gestione del tribunale e l'ufficio del giudice.

7. Egli o ella assegna le risorse alle sezioni e verifica l'adempimento dei compiti intersettoriali.

8. Egli o ella stabilisce, in accordi periodici con il giudice istruttore principale, l'impiego dei sostituti giudiziari.

9. Egli o ella è il punto di contatto dell'ufficio del giudice per terze parti riguardo questioni amministrative.

10. Egli o ella decide su tutte le questioni, nella misura in cui non sono di competenza di altri organismi o singole persone.

11. Egli o ella è sostituito/a dall'altro presidente di tribunale distrettuale o dall'altra presidente di tribunale distrettuale.

1. Organizzazione Strutturale

1. I Presidenti o le Presidenti del Tribunale distrettuale decidono e dispongono come giudice monocratico nei casi in cui sono unicamente competenti secondo la legislazione, fungono da giudice istruttore nei procedimenti civili e penali e sono presidenti del Tribunale del distretto.

2. Essi hanno autorità di istruzione nei procedimenti civili e penali nei confronti degli ufficiali giudiziari e del personale di cancelleria.

3. Essi sono l'autorità di vigilanza dei giudici di pace del circondario di Bucheggberg-Wasseramt.

4. Essi conducono con gli ufficiali giudiziari del Tribunale, previa consultazione con l'ufficiale giudiziario del Tribunale distrettuale, i colloqui di valutazione del personale secondo le linee guida interne.

Organizzazione strutturale

1. Il cancelliere del tribunale o la cancelliera del tribunale dirige il dipartimento civile e penale dal punto di vista personale e amministrativo. Egli o ella è rappresentato/a dal vice del rispettivo dipartimento.

2. Egli o ella è in particolare responsabile per i compiti assegnatigli o assegnatile dalla legislazione e dal presente regolamento.

3. Egli o ella predispone, per conto della direzione generale, i piani dei posti di lavoro e le descrizioni delle posizioni, le richieste per nuove assunzioni, supplenze e cessazioni del rapporto di lavoro delle collaboratrici o dei collaboratori, nonché le richieste di bilancio.

4. Egli o ella è in particolare responsabile per

a)* la gestione dei controlli aziendali e della registratura;

b)* l'amministrazione della documentazione secondo le istruzioni legislative;

c)* le casse gestite nei dipartimenti.

5. ...

Competenze Finanziarie

1. Obblighi relativi ai casi (come perizie, retribuzioni dei testimoni, onorari di traduzione) sono stabiliti dal presidente del tribunale competente o dalla presidente del tribunale competente.

2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono stabiliti dal presidente del tribunale direttivo o dalla presidente del tribunale direttiva, mentre obblighi oltre questo valore sono stabiliti dalla direzione.

3. I visti sulle fatture per perizie e altre misure probatorie sono apposti dal cancelliere o dal cancelliere del tribunale competente insieme al presidente competente, o dai loro sostituti. I visti sulle altre fatture e documenti contabili sono apposti da un collaboratore d'ufficio o cancelliere insieme al cancelliere del tribunale o al presidente direttivo, o dai loro sostituti.

4. La direzione emette a favore della cassa del tribunale elenchi aggiornati dei titolari del diritto di firma per documenti contabili dei creditori e registrazioni contabili, notifiche di integrazione e detrazione, e per la loro approvazione, completi dei loro modelli di firma.

Competenze Finanziarie

1. Sulla distribuzione del LEBO decide il presidente o la presidente del tribunale distrettuale dopo aver consultato l'altro presidente o l'altra presidente del tribunale distrettuale e il cancelliere o la cancelliera del tribunale distrettuale.

Informazione dei media e del pubblico

1. Il presidente del tribunale distrettuale competente o la presidente competente decide le modalità di informazione dei media e del pubblico.

2. Il punto di riferimento per le richieste è il cancelliere del tribunale o la cancelliera del tribunale.

3. Sulle altre informazioni ai media decide il presidente operativo del tribunale distrettuale o la presidente operativa. Egli o ella è anche il punto di riferimento ai sensi della legge sull'informazione e la protezione dei dati del 21 febbraio 2001 e garantisce l'informazione nei confronti della commissione per l'amministrazione giudiziaria e internamente.

4. I dettagli sono regolati dall'ufficio giudiziario in direttive.

Tribunale per i minorenni

1. Se la presidenza del tribunale minorile del Canton Soletta presso il Tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt viene assegnata all'amministrazione del tribunale minorile della sezione penale.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione di Amministrazione della Giustizia il 29 agosto 2006 ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2006. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio del Cantone.

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