Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Soletta-Lebern
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ufficio del Giudice di Soletta-Lebern.
1. L'ufficio del giudice è composto da una sezione civile e una penale, le cui competenze sono determinate dalla legge sull'organizzazione giudiziaria.
1. La Direzione è composta dai presidenti o dalle presidentesse del tribunale distrettuale, dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale distrettuale e dal suo sostituto o dalla sua sostituta. In caso di lunga assenza di un membro della Direzione, gli altri membri possono designare un sostituto.
2. Le riunioni della Direzione sono convocate dal presidente o dalla presidentessa del tribunale distrettuale che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di un membro della Direzione.
3. Per adottare una deliberazione è necessaria la presenza di almeno tre membri. È decisiva la maggioranza dei presenti; le astensioni non sono ammesse. In caso di parità di voti, il presidente o la presidentessa del tribunale distrettuale che la presiede dispone del voto decisivo.
4. Per stabilire l'interpretazione uniforme della giurisprudenza, è necessaria la presenza di entrambi i presidenti o di entrambe le presidentesse del tribunale distrettuale.
5. È possibile l'adozione unanime delle deliberazioni tramite circolazione.
6. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale distrettuale o il suo sostituto o la sua sostituta redige il verbale.
1. La direzione emana il regolamento aziendale.
2. Essa sceglie, in composizione ordinaria, il presidente giudice di circondario o la presidente giudice di circondario che esercita le funzioni direttive.
3. Essa è responsabile della redazione del preventivo.
4. Essa redige il piano del personale e stabilisce le descrizioni delle mansioni per i dipendenti.
5. Essa prepara le proposte di nomina per la commissione amministrativa del tribunale per il cancelliere del tribunale di circondario o la cancelliera del tribunale di circondario, la loro supplenza, i cancellieri e le cancelliere, e il personale di cancelleria.
6. Essa presenta domanda alla commissione amministrativa del tribunale per l'assunzione di supplenti (presidente o presidente straordinario del tribunale, cancellieri o cancelliere, e personale di cancelleria).
7. Essa presenta domanda alla commissione amministrativa del tribunale in materia di provvedimenti disciplinari e licenziamenti.
8. Essa assicura una giurisprudenza uniforme.
9. Essa assegna compiti interdipartimentali.
10. Essa consiglia e supporta il presidente giudice di circondario o la presidente giudice di circondario nell'ambito delle loro competenze.
11. Essa disciplina l'assegnazione generale dei casi ai presidenti o alle presidenti del tribunale di circondario e la loro rappresentanza.
12. Essa può incaricare un cancelliere o una cancelliera di compiti speciali.
1. Il presidente amministrativo del tribunale distrettuale o la presidente amministrativa del tribunale distrettuale ha la responsabilità complessiva per l'operato legale, economico e favorevole ai cittadini dell'ufficio giudiziario. Egli o ella dirige l'amministrazione dell'ufficio giudiziario ed è capo ufficio ai sensi della normativa sul personale.
2. Egli o ella rappresenta l'ufficio giudiziario verso l'esterno e nei confronti della commissione amministrativa del tribunale, salvo che questa competenza non sia delegata nel regolamento aziendale.
3. Egli o ella presiede le riunioni della direzione.
4. Egli o ella presta giuramento ai giudici di diritto del tribunale.
5. Egli o ella è superiore al cancelliere del tribunale o alla cancelliera del tribunale ed esercita la supervisione generale su tutto il personale e su tutte le questioni amministrative.
6. Egli o ella rappresenta nei confronti della commissione amministrativa del tribunale tutte le proposte (preventivo, attivazione dei crediti di preventivo, conto, assunzione e licenziamento di dipendenti e supplenti, informatica e supporto informatico) e assicura l'informazione nei confronti della commissione amministrativa del tribunale e dell'ufficio giudiziario.
7. Egli o ella distribuisce i mezzi alle sezioni e controlla l'adempimento delle mansioni trasversali tra le sezioni.
8. Egli o ella è il punto di contatto per terzi dell'ufficio giudiziario in materia di questioni amministrative.
9. Egli o ella decide su tutte le questioni, nella misura in cui non siano di competenza di altri organi o singole persone.
10. Egli o ella è rappresentato o rappresentata dall'altro presidente del tribunale distrettuale o dall'altra presidente del tribunale distrettuale.
1. I presidenti o le presidenti del tribunale di circondario, così come i loro vice, decidono e dispongono come giudici unici in tutti i casi in cui sono unicamente competenti secondo la legislazione, fungevano da giudici istruttori in procedimenti civili e penali e sono presidenti del tribunale di circondario.
2. Hanno il potere di impartire istruzioni, nei procedimenti civili e penali, nei confronti del cancelliere o della cancelliera del tribunale di circondario, del vice, dei cancellieri e delle cancelliere, nonché del personale di cancelleria.
3. Sono l'autorità di vigilanza sui giudici di pace della circoscrizione Solothurn-Lebern.
4. Conducono i colloqui di valutazione e sviluppo con il cancelliere o la cancelliera del tribunale di circondario, il vice, i cancellieri e le cancelliere.
1. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale di primo grado dirige, sotto il profilo personale e amministrativo, il settore civile e penale.
2. Egli o ella dirige il reparto a lui o lei assegnato sotto il profilo professionale.
3. Egli o ella è superiore gerarchico dei cancellieri e delle cancelliere, del personale di cancelleria e dei praticanti avvocati e praticanti avvocate per il reparto a lui o lei assegnato.
4. Egli o ella redige i piani di organico e le descrizioni delle posizioni per la direzione, le domande per nuove assunzioni, assistenze e licenziamenti del personale, nonché le proposte di budget.
5. Egli o ella è responsabile per
a) il controllo delle presenze;
b) l'emissione delle attestazioni di lavoro;
c) la gestione della biblioteca nei limiti del preventivo;
d) il controllo sui crediti preventivati e sulla contabilità;
e) la richiesta di crediti aggiuntivi al presidente o alla presidentessa del tribunale di primo grado a capo dell'amministrazione giudiziaria.
6. Egli o ella è responsabile nel reparto a lui o lei assegnato per
a) la firma di tutti i documenti indirizzati verso l'esterno (citazioni, ordinanze procedurali, corrispondenza generale);
b) l'emissione di istruzioni di lavoro tecniche;
c) la gestione dei controlli d'ufficio e della registratura;
d) l'assegnazione del lavoro ai cancellieri e alle cancelliere nonché al personale di cancelleria;
e) l'elaborazione dei conti di processo;
f) la comunicazione delle sentenze e delle ordinanze;
g) la gestione dei modelli di documenti nell'informatica;
h) la gestione degli atti secondo le disposizioni di legge;
i) la cassa gestita nel reparto.
7. Egli o ella è rappresentato/a dal/dalla sostituto/a.
1. Il vice cancelliere o la vice cancelliera del tribunale distrettuale dirige il settore a lui o lei assegnato per quanto riguarda le questioni tecniche.
2. Egli o ella è superiore dei cancellieri e delle cancelliere del tribunale, del personale della cancelleria e dei praticanti legali per il settore a lui o lei assegnato.
3. Egli o ella è responsabile nel settore a lui o lei assegnato per
a) la firma di tutti i documenti inviati all'esterno (citazioni, disposizioni processuali, corrispondenza generale);
b) l'emissione di istruzioni di lavoro tecniche;
c) la gestione dei controlli d'ufficio e degli archivi;
d) l'assegnazione del lavoro ai cancellieri e alle cancelliere del tribunale nonché al personale della cancelleria;
e) i conti processuali;
f) la comunicazione delle sentenze e delle disposizioni;
g) la gestione dei moduli di documentazione informatica;
h) la gestione dei documenti secondo le indicazioni di legge;
i) la cassa mantenuta nel settore.
4. Egli o ella è rappresentato o rappresentata dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale distrettuale.
1. Obblighi relativi ai casi (come perizie, indennità per testimoni, onorari di traduzione) sono stabiliti dal Presidente del Tribunale competente o dalla Presidente del Tribunale competente.
2. Altri obblighi fino al valore di CHF 300.-- sono stabiliti dal Presidente gestore del Tribunale o dalla Presidente gestrice del Tribunale; per obblighi che superano questo valore, è competente la Direzione.
3. I visti sulle fatture per perizie e altre misure probatorie sono apposti dal Cancelliere competente o dalla Cancelliera competente oppure dal Cancelliere del Tribunale o dalla Cancelliera del Tribunale insieme al Presidente del Tribunale competente o alla Presidente del Tribunale competente, o dai loro sostituti o sostitute.
4. I visti sulle altre fatture e documenti contabili sono apposti da un impiegato o un'impiegata della cancelleria o da un cancelliere o una cancelliera insieme al Cancelliere del Tribunale o alla Cancelliera del Tribunale oppure al Presidente gestore del Tribunale o alla Presidente gestrice del Tribunale, o dai loro sostituti o sostitute.
5. La Direzione emette per la cassa del Tribunale elenchi aggiornati delle persone autorizzate a firmare per documenti contabili e creditori, comunicazioni di integrazioni e detrazioni, nonché per le loro approvazioni, completi di modelli di firma.
1. Sulla distribuzione del LEBO decide il presidente o la presidente amministrativo del tribunale distrettuale dopo aver consultato l'altro presidente o l'altra presidente del tribunale distrettuale e lo scrivano o la scrivana del tribunale distrettuale.
1. Il presidente del tribunale distrettuale o la presidente del tribunale distrettuale competente nel processo decide il modo di informare i media e il pubblico.
2. Il punto di riferimento per le richieste è il cancelliere del tribunale distrettuale o la cancelliera del tribunale distrettuale e il suo sostituto o la sua sostituta.
3. Le altre informazioni ai media sono decise dal presidente del tribunale distrettuale operativo o dalla presidente del tribunale distrettuale operativa. Egli o ella è anche l'ufficio informazioni ai sensi della legge sull'informazione e la protezione dei dati del 21 febbraio 2011 e assicura l'informazione nei confronti della commissione amministrativa del tribunale e internamente. I dettagli sono regolati dall'ufficio giudiziario in direttive.