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Legge sulla responsabilità dello Stato, dei Comuni, degli enti e istituti di diritto pubblico e sulla responsabilità civile delle autorità, dei funzionari e degli impiegati ed operai pubblici (Verantwortlichkeitsgesetz) - Ambito di Applicazione

33 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (33)

Statutory Text (33 Provisions)

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a tutte le persone cui è affidato l'esercizio di una funzione pubblica dello Stato, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e delle istituzioni di diritto pubblico del diritto cantonale, ovvero

a) le autorità, i funzionari, gli impiegati e i lavoratori;

b) tutte le altre forze lavoro, anche se impiegate soltanto part-time, a tempo determinato o secondo il diritto delle obbligazioni.

2. Nella misura in cui questa legge non contenga disposizioni speciali, le disposizioni riguardanti i funzionari si applicano anche a tutti gli altri funzionari pubblici menzionati al comma 1.

3. Le disposizioni per lo Stato si applicano anche agli enti, alle corporazioni e alle istituzioni menzionati al comma 1, nonché all'ospedale cantonale.

Responsabilità dello Stato, dei Comuni, degli enti e istituti di diritto pubblico

1. Lo Stato è responsabile per il danno che un funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, arreca illecitamente a terzi, con o senza colpa.

2. Il soggetto danneggiato non può agire direttamente contro i funzionari.

Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti e degli istituti di diritto pubblico

1. La legittimità delle disposizioni, decisioni e sentenze formalmente passate in giudicato non può essere riesaminata in un procedimento di responsabilità.

**Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti pubblici e delle istituzioni**

1. Nella misura in cui lo Stato agisce in qualità di soggetto del diritto civile, esso risponde secondo le disposizioni di tale diritto.

**Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti pubblici e delle istituzioni**

1. Questo legge non si applica ai casi che rientrano nella legge federale sulla responsabilità della Confederazione e dei suoi membri delle autorità e funzionari del 14 marzo 1958 o nelle disposizioni in materia di responsabilità civile di altri decreti federali o del diritto intercantonale.

**Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti pubblici e delle istituzioni**

1. Nella misura in cui questa legge non preveda una regolamentazione propria, si applicano le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero come diritto supplementare.

Responsabilità dello Stato, dei Comuni, degli enti e istituti di diritto pubblico

1. Se il danneggiato ha acconsentito all'atto dannoso o se circostanze di cui egli deve rispondere hanno contribuito alla creazione o all'aggravamento del danno, il giudice può ridurre l'obbligo di risarcimento o liberarlo interamente da esso.

Responsabilità dello Stato, dei Comuni, degli enti e delle istituzioni di diritto pubblico

1. In caso di uccisione di una persona, devono essere risarciti i costi sostenuti, in particolare quelli relativi alla sepoltura.

2. Se la morte non è avvenuta immediatamente, devono esser risarciti in particolare anche i costi del tentativo di guarigione e per i danni derivanti dall'incapacità lavorativa. Se altre persone hanno perso il loro sostegno economico a causa dell'uccisione, deve essere risarcito anche questo danno.

3. La lesione personale dà diritto alla vittima al risarcimento dei costi nonché a un'indennità per i danni derivanti dall'incapacità lavorativa totale o parziale, tenendo conto delle difficoltà nel progresso economico.

4. Se al momento dell'emissione del giudizio le conseguenze della lesione non sono determinabili con sufficiente certezza, il giudice può riservarsi di modificare la sentenza entro 2 anni, calcolati dalla data della sentenza.

**Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti pubblici e delle istituzioni**

1. In caso di uccisione di una persona o di lesione personale, il giudice può, tenendo conto delle circostanze particolari, assegnare alla vittima o ai familiari della persona deceduta una somma di denaro adeguata a titolo di riparazione, purché vi sia colpa da parte dei funzionari.

2. Chi subisce una lesione nelle proprie relazioni personali ha diritto al risarcimento del danno e, laddove la particolare gravità della lesione e della colpa dei funzionari lo giustifichi, anche alla riparazione.

Responsabilità dello Stato, dei Comuni, degli enti e istituti di diritto pubblico

1. Chi subisce un danno straordinario a causa di una misura di polizia legittima ha diritto al risarcimento, qualora e nella misura in cui l'equità lo richieda. Restano fatti salvi particolari disposizioni legislative.

**Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti pubblici e delle istituzioni**

1. La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata per iscritto e motivata al dipartimento competente in caso di responsabilità dello Stato, alla presidenza comunale in caso di responsabilità dei comuni, e all'organo direttivo in caso di responsabilità di enti e istituzioni.

2. Se entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta di risarcimento danni non viene presa posizione o viene respinta, si può presentare ricorso al tribunale amministrativo. Se il ricorso viene presentato al tribunale amministrativo prima, quest'ultimo trasferisce la questione al dipartimento competente, alla presidenza comunale o all'organo direttivo.

3. Presentando la richiesta di risarcimento danni si interrompe la prescrizione.

4. Per le richieste di risarcimento danni derivanti da controversie di diritto civile, restano salve le disposizioni del diritto civile e del Codice di procedura civile svizzero.

5. Restano salve le disposizioni divergenti relative al procedimento previste dalla legislazione speciale.

Responsabilità dello Stato, dei comuni, degli enti e delle istituzioni di diritto pubblico

1. Il Consiglio di Stato può obbligare i comuni e le corporazioni e istituzioni di diritto pubblico a effettuare accantonamenti per le conseguenze di responsabilità di questa legge o ad assicurarsi contro di esse.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato a istituire una propria cassa assicurativa pubblica per lo Stato e a stipulare contratti di riassicurazione.

**Responsabilità delle autorità, funzionari, impiegati e operai pubblici - Responsabilità per danno**

1. I funzionari sono responsabili del danno che arrecano allo Stato attraverso la violazione intenzionale o per grave negligenza dei doveri di servizio.

2. Le persone assunte o incaricate secondo il diritto delle obbligazioni sono responsabili secondo il diritto privato.

**Responsabilità delle autorità, funzionari, impiegati e operai pubblici - Responsabilità per danno**

1. Allo Stato, che ha risarcito ai sensi di questa legge o di altre disposizioni, spetta il regresso verso i funzionari che hanno causato il danno con dolo o colpa grave.

2. Lo Stato deve informare immediatamente i funzionari, minacciati da un'azione di regresso, di una richiesta di risarcimento e notificare la lite ai sensi del Codice di procedura civile svizzero.

3. Per le persone assunte o incaricate secondo il diritto delle obbligazioni, il regresso è disciplinato dal diritto privato.

**Responsabilità delle autorità, funzionari, impiegati e operai pubblici - Responsabilità per danno**

1. Alle pretese dello Stato secondo i §§ 13 e 14 si applicano inoltre le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero sulla nascita delle obbligazioni derivanti da atti illeciti.

2. Se diversi funzionari hanno causato un danno congiuntamente, essi devono risponderne proporzionalmente a seconda della gravità della colpa, in deroga all'articolo 50 del Codice delle Obbligazioni svizzero.

3. La prescrizione del diritto di regresso inizia con il riconoscimento o con la determinazione definitiva della responsabilità del risarcimento dei danni.

**Responsabilità delle autorità, funzionari, impiegati e operai pubblici - Responsabilità per danno**

1. Controversie sui crediti del Stato nei confronti dei funzionari pubblici sono giudicate dal tribunale amministrativo come unica istanza ai sensi del § 50 comma 1 numero 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria. Rimane riservato il § 11 comma 4.

**Responsabilità delle autorità, funzionari, impiegati e operai pubblici - Responsabilità per danno**

1. Le pretese di risarcimento o di rivalsa dello Stato sono promosse dal Consiglio di Governo.

2. Nei confronti dei membri del Consiglio di Governo, del Tribunale Superiore, del Tribunale Amministrativo, del Tribunale delle Assicurazioni e del Tribunale Cantonale delle Imposte, la rivendicazione del diritto spetta al Consiglio Cantonale.

3. Nei confronti dei funzionari del comune, la rivendicazione del diritto spetta al Consiglio Comunale, mentre nei confronti dei membri del Consiglio Comunale, spetta all'Assemblea Comunale.

4. Nei confronti del personale della Cassa Pensione del Canton Soletta (PKSO), la rivendicazione del diritto spetta all'organo supremo della PKSO. La competenza può essere delegata nell'ambito della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.

5. Nei confronti del personale di altre corporazioni, istituti e persone giuridiche, la rivendicazione del diritto spetta all'organo direttivo.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati e operai pubblici - La responsabilità penale

1. Per il perseguimento penale dei funzionari sono determinanti le disposizioni del diritto penale e del diritto processuale penale federale e cantonale. La denuncia penale deve essere presentata dall'autorità disciplinare competente. In caso di infrazioni minori contro i doveri d’ufficio, dopo l'avvio di un procedimento disciplinare, si può rinunciare alla presentazione di una denuncia penale.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati e operai pubblici - La responsabilità penale

1. Se un'azione contro l'obbligo d'ufficio non può essere perseguita penalmente a causa della mancanza di una base legale, è data solamente la responsabilità patrimoniale e disciplinare.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati e operai pubblici - La responsabilità penale

1. La prescrizione dell'azione penale è disciplinata dalle disposizioni del diritto penale.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Le persone soggette a questa legge, che violano intenzionalmente o per negligenza i loro doveri di servizio, sono soggette a sanzioni disciplinari. Fatto salvo l'articolo 8 della Legge sul personale statale.

2. Per le persone assunte secondo il diritto delle obbligazioni, si applicano solo le disposizioni del diritto privato.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. La responsabilità per i danni e la responsabilità penale non sono influenzate da una sanzione disciplinare.

2. Se per lo stesso fatto viene avviato un procedimento penale, di norma la decisione sulla sanzione disciplinare deve essere sospesa fino al termine del procedimento penale. Le sentenze dei tribunali penali o civili non sono vincolanti per l'autorità disciplinare.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Autorità disciplinari sono

a)* il Consiglio cantonale nei confronti dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali di ultima istanza, nonché nei confronti del segretario o della segretaria del consiglio. Contro le decisioni disciplinari può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica.

abis* la Commissione di amministrazione della giustizia nei confronti dei membri dei tribunali di circoscrizione e dei tribunali cantonali di grado inferiore. Contro le decisioni disciplinari può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica.

b)* il Consiglio di Stato nei confronti degli altri membri delle autorità statali e del personale sottoposto alla presente legge. Contro le decisioni disciplinari può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica.

c)* le autorità designate nei §§ 70, 92 e 97 della legge comunale nei confronti delle persone sottoposte alla presente legge. Contro le decisioni disciplinari può essere presentato ricorso al dipartimento competente entro 10 giorni dalla notifica. La decisione del dipartimento può essere impugnata al Tribunale amministrativo entro 10 giorni.

d)* l'autorità elettorale nei confronti delle altre autorità sottoposte alla presente legge e del personale delle corporazioni e istituzioni di diritto pubblico. Se l'autorità elettorale è il Consiglio cantonale, il Consiglio di Stato agisce come autorità disciplinare. Contro le decisioni disciplinari può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni dalla notifica.

Responsabilità delle autorità, funzionari e impiegati pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono

a) Ammonimento;

b) Multa fino a 3000 franchi;

c) Sospensione temporanea dall'incarico con privazione dello stipendio;

d) Riduzione dello stipendio in base ai criteri applicabili all'incarico;

e)*

f) Trasferimento punitivo nel servizio o retrocessione con retribuzione ridotta;

g) Trasferimento in posizione di servizio provvisoria;

h) Congedo disciplinare.

2. Eccezionalmente, possono essere combinate due sanzioni disciplinari.

3. Tipologia e misura della sanzione sono determinate dalla colpa, dalle motivazioni, dal comportamento precedente, dalla posizione e responsabilità di servizio del funzionario, nonché dall'entità e dall'importanza degli interessi di servizio violati o messi in pericolo.

4. In caso di violazione lieve del dovere di servizio, si può rinunciare a una sanzione disciplinare se è sufficiente l'istruzione, l'ammonizione o l'avvertimento da parte del superiore.

5. Qualora sia nell'interesse dell'indagine o del funzionamento ordinato del servizio, l'autorità disciplinare competente può ordinare la sospensione provvisoria dall'incarico senza privazione dello stipendio. Nei casi gravi, può disporre la privazione dello stipendio. Contro la sua decisione è ammissibile il ricorso al tribunale amministrativo.

Responsabilità delle autorità, funzionari e impiegati pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte solo dopo un'indagine preliminare.

2. La procedura viene aperta su denuncia, su richiesta propria o d'ufficio mediante una decisione formale dell'autorità disciplinare.

3. In caso di denunce da parte di terzi, l'accusato deve avere l'opportunità di esprimersi oralmente o per iscritto sui rilievi prima dell'avvio della procedura.

4. Di regola, un'indagine viene affidata a una commissione composta da tre membri. Al termine dell'indagine, la commissione deve riferire all'autorità disciplinare sui risultati e presentare una richiesta.

5. In caso di violazione lieve del dovere di servizio, si può rinunciare all'avvio di una procedura.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Al funzionario deve essere resa nota dall'organo inquirente l'accusa mossa contro di lui. Egli deve avere adeguata opportunità di esprimersi, integrare l'indagine e difendersi. È ammessa l'assistenza di un rappresentante autorizzato.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Oggetto dell'indagine e valutazione è la violazione dei doveri d'ufficio non solo secondo il contenuto della denuncia, ma nella sua effettiva natura, anche se basata su circostanze non presentate nella denuncia stessa. La commissione d'inchiesta è obbligata a raccogliere i fatti favorevoli e sfavorevoli all'imputato con pari diligenza.

2. L'interrogatorio dell'imputato e le dichiarazioni dei testimoni e dei periti devono essere verbalizzati. Alla commissione d'inchiesta spetta il diritto di audizione dei testimoni. Il Codice di procedura penale svizzero si applica per analogia.

3. L'imputato viene informato della conclusione dell'indagine e gli viene comunicato dove egli o il suo rappresentante possono consultare gli atti su cui si baserà il rapporto della commissione. Per la consultazione deve essere fissato un termine adeguato.

4. Entro il termine fissato, l'imputato può esprimersi sul fatto e sulla questione della colpevolezza e può richiedere un'integrazione dell'indagine. Se la commissione d'inchiesta accetta la richiesta, il risultato dell'integrazione dell'indagine deve essere anch'esso comunicato all'imputato o al suo rappresentante, fissando un termine per la consultazione dei nuovi atti. Un eventuale ulteriore intervento dell'imputato può riguardare solo i nuovi atti.

5. La commissione d'inchiesta presenta il suo rapporto all'autorità disciplinare sulla base del risultato dell'indagine. Essa considera anche le ragioni di esonero addotte dall'imputato o dal suo rappresentante.

Responsabilità delle autorità, funzionari e impiegati pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. La decisione dell'autorità disciplinare contiene i fatti, le motivazioni della decisione, la sanzione e i mezzi di impugnazione.

2. I costi delle indagini possono essere interamente o parzialmente a carico dell'imputato in caso di condanna. Gli arricchimenti illeciti sono confiscati a favore dello Stato o del comune.

Responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti pubblici e operai - La responsabilità disciplinare

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono entro 5 anni dalla loro commissione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche al diritto disciplinare.

2. Per la durata di un'indagine penale, la prescrizione in ambito disciplinare è sospesa. Inoltre, gli articoli 71 e 72 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Inizio, sospensione e interruzione della prescrizione) si applicano per analogia.

Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni di legge e regolamentari in contrasto con la presente legge sono abrogate. In particolare, cessano di avere efficacia

a) i §§ 29-39 della legge sul personale statale del 23 novembre 1941;

b) i §§ 149 paragrafi 2-4, 150, 151 paragrafi 2-3, 154-158 della legge comunale del 27 marzo 1949;

c) i §§ 29-32 del regolamento di esecuzione della legge comunale del 13 settembre 1949.

2. ...

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla procedura pendente al momento dell'entrata in vigore di questa legge e ai mezzi di ricorso da adottare, questa legge non si applica.

2. La responsabilità dello Stato ai sensi dei §§ 2 e seguenti e dei funzionari ai sensi dei §§ 13 e seguenti sussiste anche per il danno verificatosi prima dell'entrata in vigore di questa legge, purché non sia intervenuta prescrizione o decadenza ai sensi del § 11 o del § 17, rispettivamente.

3. Se una violazione di un obbligo di servizio è stata commessa prima dell'entrata in vigore di questa legge, ma il procedimento disciplinare è stato avviato solo successivamente, si applicherà la norma che è più favorevole per l'interessato.

4. Le controversie relative all'applicazione del diritto vecchio o nuovo sono decise dal tribunale amministrativo in composizione di cinque membri.

Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le richieste di risarcimento danni, che alla data di entrata in vigore della modifica del § 11 sono pendenti presso il Dipartimento competente, l'autorità comunale competente o l'organo direttivo competente, sono soggette al nuovo diritto. Per le procedure di responsabilità statale per le quali il termine di prescrizione secondo il precedente § 11 comma 2 è ancora in corso, si applica il diritto precedente. Se la decadenza secondo il precedente diritto è già intervenuta, essa rimane rilevante.

2. È fatto salvo il diritto transitorio per il settore della responsabilità statale in campo medico ai sensi della legislazione speciale.

3. Alle azioni di risarcimento danni e di regresso contro funzionari, intentate dopo l'entrata in vigore della modifica del § 15, si applica il nuovo diritto.

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge entra in vigore con la pubblicazione del risultato della votazione nel Bollettino Ufficiale dopo l'accettazione da parte del popolo.

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