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Ordinanza sulla trasmissione elettronica nella procedura amministrativa (V-ElÜb) - Oggetto e Ambito di Applicazione

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina le modalità del traffico elettronico tra una parte e un'autorità amministrativa nell'ambito di procedimenti ai quali si applica la legge sulla giustizia amministrativa.

2. Questo regolamento si applica alla trasmissione di

a) Presentazioni effettuate in vista di un provvedimento o di una decisione ai sensi del § 20 della legge sulla giustizia amministrativa;

b) Provvedimenti e decisioni ai sensi del § 20 della legge sulla giustizia amministrativa;

c) Presentazioni effettuate in relazione a un ricorso ai sensi del § 29 e seguenti della legge sulla giustizia amministrativa a un dipartimento o al consiglio di governo.

3. Questo regolamento si applica inoltre, con le necessarie modifiche, alla trasmissione di presentazioni e corrispondenza in relazione a

a) Una procedura di conciliazione ai sensi del § 36 della legge sull'informazione e la protezione dei dati (InfoDG) del 21 febbraio 2001;

b) Un altro procedimento previsto nella legislazione speciale, che non si conclude con un provvedimento o una decisione ai sensi del § 20 della legge sulla giustizia amministrativa.

4. Per quanto riguarda i procedimenti stabiliti dal comune dinanzi a un'autorità comunale, questo regolamento è applicabile se il comune dispone di un accesso elettronico ai sensi del § 2 paragrafo 1. Ciò vale analogamente per le associazioni di comuni e le restanti organizzazioni di diritto pubblico a servizio della collaborazione tra i comuni.

5. Nei procedimenti dinanzi alle autorità giurisdizionali amministrative, questo regolamento non è applicabile.

Presentazioni a un'autorità

1. Le istanze possono essere trasmesse elettronicamente a un'autorità cantonale se l'autorità è collegata al portale delle autorità del Canton Soletta (portale delle autorità) o a un'altra piattaforma di consegna riconosciuta.

2. La trasmissione elettronica avviene tramite il portale delle autorità o un'altra piattaforma di consegna riconosciuta. Sono considerate altre piattaforme di consegna riconosciute

a) le piattaforme di consegna riconosciute dalla Confederazione;

b) ulteriori piattaforme di consegna determinate dal Consiglio di Governo.

3. Le istanze a un'autorità comunale possono essere trasmesse elettronicamente se il comune dispone di un accesso elettronico ai sensi del comma 1 e ha stabilito in quali procedimenti amministrativi sono possibili istanze elettroniche. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per le associazioni di scopo e le altre organizzazioni di diritto pubblico a servizio della collaborazione tra i comuni.

4. ...

Presentazioni a un'autorità

1. Le autorità comunicano in forma adeguata in quali procedimenti amministrativi sono possibili le comunicazioni elettroniche.

Presentazioni a un'autorità

1. Il termine è rispettato se il portale dell'autorità o la piattaforma di consegna riconosciuta ha confermato la ricezione della presentazione prima della scadenza del termine.

Presentazioni a un'autorità

1. Le autorità rendono pubblicamente accessibili i formati di dati autorizzati per la trasmissione elettronica e stabiliscono quali documenti specifici devono essere presentati in forma cartacea, se necessario.

Presentazioni a un'autorità

1. L'autorità può richiedere, se necessario, la presentazione successiva di documenti in formato cartaceo, in particolare quando

a) i documenti non possono essere aperti dall'autorità a causa di problemi tecnici;

b) i documenti non sono leggibili dall'autorità quando visualizzati sullo schermo o in forma stampata;

c) vengono presentati documenti molto voluminosi.

2. L'autorità concede alle parti un termine ragionevole per la presentazione successiva.

3. Se i documenti trasmessi elettronicamente e quelli presentati in formato cartaceo non sono identici, sarà considerato valido il formato cartaceo.

Presentazioni a un'autorità

1. Le istanze, per le quali la forma scritta è prescritta dalla legge o da un regolamento, devono essere corredate di una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettera e della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (legge federale sulla firma elettronica; ZertES) del 18 marzo 2016.

Presentazioni a un'autorità

1. Se un'autorità stampa un'inserzione elettronica per riutilizzarla in formato cartaceo, la copia stampata deve recare la dicitura "Copia dell'inserzione elettronica", la data, il nome e cognome e la firma della persona che l'ha elaborata.

2. L'autorità verifica la firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e ZertES) dell'inserzione elettronica e allega al documento cartaceo il risultato della verifica della firma.

Apertura di disposizioni e decisioni

1. L'autorità può notificare a una parte un'ordinanza o una decisione per via elettronica, se la parte ha acconsentito a questa modalità di notifica.

2. Il consenso può essere fornito tramite il portale dell'autorità o un'altra piattaforma di notifica riconosciuta.

3. Il consenso può essere

a) fornito per un procedimento specifico;

b) fornito per procedimenti regolarmente ricorrenti davanti a una determinata autorità.

4. Una presentazione elettronica da parte di una parte è considerata come consenso alla notifica elettronica di ordinanze e decisioni nel procedimento specifico.

5. Il consenso può essere revocato tramite il portale dell'autorità o un'altra piattaforma di notifica riconosciuta. Non è più possibile revocare il consenso per ordinanze e decisioni già pronte per il ritiro.

Apertura di disposizioni e decisioni

1. La notifica avviene tramite il portale delle autorità o un'altra piattaforma di notifica riconosciuta.

Apertura di disposizioni e decisioni

1. L'autorità rende disponibile la disposizione o la decisione sul portale dell'autorità o su un'altra piattaforma di consegna riconosciuta affinché possano essere ritirate.

2. Quando la disposizione o la decisione sono pronte per il ritiro, viene inviata un'invito di ritiro elettronico all'indirizzo di consegna elettronico del destinatario o della destinataria. L'invito al ritiro contiene le seguenti informazioni

a) la data della messa a disposizione;

b) l'indirizzo internet, sotto il quale la disposizione o la decisione sono pronte per il ritiro;

c) il termine di ritiro di sette giorni.

3. Se la disposizione o la decisione vengono scaricate entro il termine di ritiro, il momento del download è considerato come il momento della consegna.

4. Se la disposizione o la decisione non vengono scaricate entro il termine di ritiro, il settimo giorno dopo la messa a disposizione è considerato il momento della consegna.

Apertura di disposizioni e decisioni

1. I documenti trasmessi elettronicamente da un'autorità possono essere corredati da un sigillo elettronico regolamentato (Art. 2 lett. d ZertES) o da un altro idoneo mezzo di prova dell'autenticità del documento.

2. Le disposizioni e le decisioni sono corredate da una firma elettronica qualificata (Art. 2 lett. e ZertES).

3. Per le disposizioni emesse in un procedimento automatizzato e che, a causa del loro numero elevato, non vengono firmate individualmente da un rappresentante dell'autorità (disposizioni di massa), si rinuncia alla firma elettronica qualificata (Art. 2 lett. e ZertES).

4. Le decisioni del consiglio di governo sono corredate dalla firma autografa facsimile del segretario di Stato (§ 8 comma 3 del Regolamento sull'organizzazione del consiglio di governo e dell'amministrazione (RVOV) dell'11 aprile 2000). Non vengono apposte firme elettroniche qualificate (Art. 2 lett. e ZertES).

Apertura delle e-fatture

1. Su richiesta della destinataria o del destinatario della fattura, le fatture possono essere inviate come fatture elettroniche.

2. Le fatture elettroniche sono trasmesse tramite i fornitori di servizi usuali per lo scambio elettronico di fatture (Service Provider)

a) al sistema contabile della destinataria o del destinatario della fattura;

b) all'Internet banking della destinataria o del destinatario della fattura.

3. Le fatture elettroniche sono trasmesse in formato PDF e come file strutturato.

Apertura delle fatture elettroniche

1. Se entro 30 giorni dalla data di invio di una fattura elettronica con carattere dispositivo non viene effettuato alcun pagamento, l'autorità invia nuovamente una fattura al destinatario o alla destinataria della fattura

a) tramite il portale dell’autorità o un’altra piattaforma di consegna riconosciuta;

b) come documento cartaceo con ricevuta di ritorno.

2. La fattura elettronica con carattere dispositivo produce i suoi effetti al momento della seconda consegna.

Apertura delle e-fatture

1. Le fatture elettroniche possono essere munite di un sigillo elettronico qualificato (Art. 2 lett. d ZertES) o di un altro adeguato metodo di verifica dell'autenticità del documento.

2. Il sigillo elettronico qualificato (Art. 2 lett. d ZertES) può essere applicato dai fornitori di servizi per conto dell'autorità.

**Responsabilità**

1. Il Cantone non si assume alcuna responsabilità per invii tardivi o altre omissioni dovute alla mancata funzionalità del portale delle autorità.

2. Il Cantone non è in particolare responsabile nei seguenti casi

a) l'invio elettronico tramite il portale delle autorità non è possibile;

b) il portale delle autorità non è temporaneamente disponibile per motivi tecnici;

c) il portale delle autorità non conferma tempestivamente il ricevimento di un invio;

d) il portale delle autorità non rilascia conferme di ricezione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle altre piattaforme di consegna riconosciute dal Consiglio di Stato (§ 2 cpv. 4), gestite dal Cantone.

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