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124.11 CH-SO

Legge sulla tutela giurisdizionale nelle cause amministrative (Verwaltungsrechtspflegegesetz) - I. Principio

106 Articles / Provisions · Canton Soletta · Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (106)

§ 1 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 2 Legge sul contenzioso amministrativo § 3 Legge sul contenzioso amministrativo § 4 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 5 Legge sulla giustizia amministrativa - I. Competenza § 6 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 7 Legge sul Processo Amministrativo § 8 Legge sulla procedura amministrativa § 8bis Legge sulla giustizia amministrativa § 9 Legge sul Contenzioso Amministrativo § 10 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 10bis Legge sulla procedura amministrativa § 11 Legge sul processo amministrativo § 11bis Legge sulla giurisdizione amministrativa § 12 Legge sul procedimento amministrativo § 13 Legge sulla Procedura Amministrativa § 13bis Legge sulla procedura amministrativa § 13quater Legge sulla Procedura Amministrativa § 13ter Legge sul diritto amministrativo § 14 Legge sulla giurisdizione amministrativa § 15 Legge sulla giurisdizione amministrativa § 16 Legge sulla Procedura Amministrativa § 17 Legge sulla Procedura Amministrativa § 18 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 19 Legge sull'Amministrazione Pubblica § 20 Legge sul Processo Amministrativo § 21 Legge sulla Procedura Amministrativa § 21bis Legge sulla procedura amministrativa § 21ter Legge sul Diritto Amministrativo § 22 Legge sulla Procedura Amministrativa § 23 Legge sulla Tutela Amministrativa § 24 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 25 Legge sul Procedimento Amministrativo § 26 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 27 Legge sulla Procedura Amministrativa § 28 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 28bis Legge di Procedura Amministrativa § 29 Legge sull'Amministrazione della Giustizia Amministrativa § 30 Legge sul procedimento amministrativo § 31bis Legge sul Procedimento Amministrativo § 32 Legge sulla procedura amministrativa § 33 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 34 Legge sulla Procedura Amministrativa § 34bis Legge sulla Procedura Amministrativa § 35 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 36 Legge sul procedimento amministrativo § 36bis Legge sulla giustizia amministrativa § 37 Legge sulla Procedura Amministrativa § 38 Legge sul Processo Amministrativo § 39 Legge sulla Procedura Amministrativa § 39bis Legge sulla Giustizia Amministrativa § 39quater Legge sulla procedura amministrativa § 39ter Legge sulla procedura amministrativa § 40 Legge sulla giustizia amministrativa § 47 Legge sulla Procedura Amministrativa § 48 Legge sul Processo Amministrativo § 49 Legge sul processo amministrativo § 50 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa § 51 Legge sul procedimento amministrativo § 52 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 53 Legge sulla giurisdizione amministrativa § 54 Legge sul Procedimento Amministrativo § 55 Legge sulla Procedura Amministrativa § 56 Legge sulla giustizia amministrativa § 57 Legge sul procedimento amministrativo § 57bis Legge sulla procedura amministrativa § 58 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 60 Legge sul contenzioso amministrativo § 61 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 62 Legge sul procedimento amministrativo § 63 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa § 63bis Legge sulla Procedura Amministrativa § 64 Legge sul Procedimento Amministrativo § 65 Legge sulla Procedura Amministrativa § 66 Legge sulla giurisdizione amministrativa § 67 Legge sulla Procedura Amministrativa § 67bis Legge sulla Giurisdizione Amministrativa § 68 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 69 Legge sul diritto amministrativo processuale § 70 Legge sulla giustizia amministrativa § 71 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 72 Legge sul procedimento amministrativo § 73 Legge sulla Procedura Amministrativa § 74 Legge sulla giurisdizione amministrativa § 75 Legge sul Processo Amministrativo § 76 Legge sul diritto amministrativo § 76bis Legge sulla Procedura Amministrativa § 76ter Legge sulla tutela giurisdizionale amministrativa § 77 Legge sul Diritto Amministrativo § 78 Legge sulla Procedura Amministrativa § 78bis Legge sulla giurisdizione amministrativa § 79 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa § 80 Legge sulla giustizia amministrativa § 83 Legge sulla Procedura Amministrativa § 84 Legge sul Processo Amministrativo § 85 Legge sulla Procedura Amministrativa § 86 Legge sulla Giurisdizione Amministrativa § 87 Legge sul procedimento amministrativo § 88 Legge sulla Procedura Amministrativa § 89 Legge di Procedura Amministrativa § 90 Legge sulla Procedura Amministrativa § 92 Legge sul Procedimento Amministrativo § 93 Legge sul Contenzioso Amministrativo § 94 Legge sulla Giustizia Amministrativa § 95 Legge sulla giustizia amministrativa § 96 Legge sulla giustizia amministrativa

Statutory Text (106 Provisions)

Ambito di applicazione

1. Questa legge si applica al procedimento dinanzi alle autorità amministrative e alla tutela giurisdizionale nelle questioni amministrative, nella misura in cui non vi siano disposizioni speciali previste da altre leggi.

Ambito di applicazione

1. Questioni amministrative sono le materie che devono essere trattate e decise dalle autorità amministrative e dalle autorità giudiziarie amministrative competenti nell'applicazione del diritto pubblico cantonale o federale.

Ambito di applicazione

1. Le autorità ai sensi del § 2 sono

a) le autorità amministrative del cantone e dei comuni;

b)* la commissione di stima cantonale, il tribunale amministrativo, il tribunale delle assicurazioni, il tribunale fiscale cantonale[1] e altre autorità giudiziarie amministrative designate dalla legislazione.

2. Se singoli funzionari, impiegati o uffici sono autorizzati a disporre, essi sono considerati autorità.

Ambito di applicazione

1. Il presente legge si applica, mutatis mutandis, anche alle altre persone giuridiche e istituzioni del diritto pubblico cantonale, ai mandatari ed esperti delle autorità, nonché ai privati e alle organizzazioni di diritto privato che svolgono compiti pubblici.

Disposizioni Generali sul Procedimento dinanzi alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Le autorità amministrative e i tribunali amministrativi agiscono nell'ambito delle loro competenze. Le esaminano d'ufficio.

Disposizioni Generali sul Procedimento davanti alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Se un'autorità non si ritiene competente in una questione amministrativa, essa trasmette, eventualmente dopo un previo scambio di opinioni con gli uffici competenti interessati, la questione all'autorità competente.

Disposizioni Generali sul Procedimento dinanzi alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. I conflitti di competenza tra le autorità amministrative sono decisi dalle autorità di vigilanza.

2. In caso di conflitti di competenza tra le autorità amministrative e giudiziarie, il consiglio di governo e il tribunale amministrativo conducono uno scambio di opinioni. Se non si raggiunge un accordo, decide il consiglio cantonale.

3. Se la competenza tra le autorità dei tribunali amministrativi da una parte e gli altri tribunali del cantone dall'altra o tra le stesse autorità dei tribunali amministrativi è controversa, decide il Tribunale Supremo Plenario.

Disposizioni Generali sul Procedimento davanti alle Autorità Amministrative e Giurisdizionali Amministrative

1. I motivi di ricusazione e astensione previsti dalla legge sull'organizzazione giudiziaria si applicano anche al procedimento amministrativo e al procedimento davanti alle autorità dei tribunali amministrativi.

2. Restano riservate le disposizioni di astensione della legge comunale e della legge sull'organizzazione del consiglio di governo e dell'amministrazione.

Disposizioni Generali sul Procedimento dinanzi alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. La lingua del procedimento è il tedesco.

Disposizioni Generali sul Procedimento dinanzi alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. I termini, che sono stabiliti in giorni o altre unità di tempo, iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello della loro apertura o dell'evento che li fa scattare. Tutti i termini scadono alle ore 24 del giorno finale. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o da quello cantonale, il termine scade il giorno lavorativo successivo. Ai fini della determinazione dei termini, sono considerati giorni festivi riconosciuti dal diritto cantonale: Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° maggio, il Corpus Domini, l'Assunzione, Ognissanti, il 25 e il 26 dicembre.

2. Un termine si considera rispettato se l'atto è presentato all'autorità entro e non oltre l'ultimo giorno del termine o consegnato alle poste svizzere per conto dell'autorità. Se un atto è presentato entro il termine a un'autorità amministrativa o giudiziaria incompetente del Cantone di Soletta, il termine si considera rispettato.

**Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità amministrative e giudiziarie amministrative**

1. Le scadenze fissate dalle autorità possono essere prorogate per motivi sufficienti, a condizione che la richiesta sia effettuata prima della loro scadenza.

1bis. La stessa scadenza può essere prorogata più di una volta solo in via eccezionale.

2. Se la proroga viene rifiutata, deve essere fissato un breve termine supplementare.

Disposizioni Generali sul Procedimento davanti alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Un termine non rispettato può essere ripristinato su richiesta, se il richiedente o il suo rappresentante sono stati impediti, senza loro colpa, ad agire entro il termine.

2. La richiesta di ripristino deve essere presentata per iscritto e motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve inoltre essere effettuato l'atto giuridico omesso.

Disposizioni Generali sul Procedimento davanti alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Le autorità amministrative e giurisdizionali amministrative sono obbligate ad assistersi reciprocamente.

2. La concessione di informazioni dai fascicoli fiscali è disciplinata dalla legislazione fiscale e sulla perequazione finanziaria.

3. Rimangono riservate disposizioni particolari sull'obbligo di informazione e segnalazione e sulle dichiarazioni in tribunale.

4. In caso di controversie sull'assistenza legale, è applicabile per analogia il § 7.

**Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità amministrative e giudiziarie amministrative**

1. Nelle procedure amministrative e nei procedimenti davanti al tribunale amministrativo, è parte chiunque possa essere interessato da un'ordinanza o da una decisione da emettere. Resta salvo lo status di parte nel procedimento per reclamo amministrativo.

**Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità amministrative e giudiziarie amministrative**

1. È legittimato a presentare ricorso amministrativo e ricorso amministrativo-giurisdizionale chiunque sia particolarmente colpito da una disposizione o da una decisione e abbia un interesse meritevole di protezione alla loro revoca o modifica.

2. I comuni sono legittimati a presentare ricorso se sono particolarmente colpiti da una disposizione o da una decisione e hanno un interesse comunale meritevole di protezione alla loro revoca o modifica.

3. Resta salva l'applicazione di disposizioni particolari in materia di legittimazione.

Disposizioni Generali sul Procedimento davanti alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Le parti coinvolte in un procedimento amministrativo o giudiziario amministrativo possono farsi rappresentare, salvo il caso in cui sia richiesto l'apparizione personale.

2. La rappresentanza dei comuni è di competenza del consiglio comunale; esso può delegare tale competenza in via generale o per singoli casi ad un altro organo comunale. I comuni possono prescrivere un diverso ordinamento nel regolamento comunale o in un regolamento di carattere generale e vincolante.

3. La rappresentanza di altre persone giuridiche di diritto pubblico è di competenza dell'organo dirigente.

4. La rappresentanza deve essere provata con una procura scritta. L'avvocato iscritto al registro cantonale degli avvocati e il rappresentante legale non necessitano di titolo di rappresentanza. L'autorità ha il diritto di richiedere una procura scritta.

5. Gli attuari e segretari dei tribunali amministrativi specializzati, così come i loro supplenti, non sono ammessi in qualità di rappresentanti delle parti nei procedimenti di competenza del tribunale di cui fanno parte.

Disposizioni Generali sul Procedimento dinanzi alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Se in una questione intervengono più di dieci parti con petizioni collettive o individuali per tutelare gli stessi interessi, l'autorità può richiedere che esse nominino uno o più rappresentanti per il procedimento.

2. Se non ottemperano a tale richiesta entro un termine ragionevole, l'autorità designa uno o più rappresentanti.

3. Le disposizioni emesse in base ai paragrafi 1 e 2 non possono essere impugnate autonomamente.

4. L'autorità stabilisce l'indennità dei rappresentanti obbligatori secondo equo discernimento. Vengono compensati le spese dimostrate e, per le persone che rappresentano professionalmente altri in giudizio, il lavoro necessario. L'indennità e eventuali ulteriori costi della rappresentanza obbligatoria sono assegnati secondo le regole sui costi del procedimento (§ 37 comma 2). Ciò vale anche per il procedimento amministrativo in prima istanza. La comunità a cui appartiene l'autorità paga l'indennità ai rappresentanti obbligatori.

Disposizioni Generali sul Procedimento dinanzi alle Autorità Amministrative e ai Tribunali Amministrativi

1. Le attestazioni di esecutività sono rilasciate dall'autorità che ha disposto o deciso.

**Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità amministrative e giudiziarie amministrative**

1. In generale, non è necessario redigere verbali sulle acquisizioni di prove se i fatti di rilevanza giuridica sono incorporati nella motivazione della decisione. Le audizioni dei testimoni e le relazioni orali delle perizie devono essere verbalizzate. Restano salve le disposizioni legislative speciali e il § 21bis.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Le autorità amministrative agiscono d'ufficio nell'ambito dei loro doveri d'ufficio. Esse effettuano autonomamente le indagini necessarie per l'accertamento dei fatti e applicano il diritto d'ufficio.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Le autorità amministrative sono autorizzate, al fine di accertare i fatti, a interrogare le parti interessate e le persone informate sui fatti, acquisire documenti, effettuare sopralluoghi, richiedere perizie e ottenere informazioni scritte.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Se un fatto non può essere sufficientemente chiarito in altro modo, i dipartimenti e i prefetti hanno il diritto di ascoltare i testimoni. Resta riservato il § 18.

2. L'audizione deve essere condotta da un dipendente dei dipartimenti o dal capo dell'ufficio superiore con l'assistenza di un verbalista, secondo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero relative alla testimonianza.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Per la procedura probatoria e l'acquisizione preventiva delle prove, in particolare l'obbligo di testimoniare, il diritto di rifiutare la testimonianza, la produzione di documenti, l'ispezione, i periti e le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi nella procedura probatoria, si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti del Codice di procedura civile svizzero.

2. Contro le sanzioni penali è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Le disposizioni probatorie della legislazione fiscale e della legge sulla responsabilità restano riservate.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. L'autorità dispone o decide sulla questione amministrativa di cui è investita.

2. Disposizioni e decisioni devono essere designate come tali e comunicate secondo la procedura prescritta.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Disposizioni e decisioni sono provvedimenti delle autorità nei singoli casi, che si basano sul diritto pubblico del Cantone o della Confederazione e hanno per oggetto

a) La costituzione, modifica o revoca di diritti e doveri;

b) L'accertamento dell'esistenza, inesistenza o estensione di diritti o doveri;

c) Il rigetto di richieste di costituzione, modifica, revoca o accertamento di diritti o doveri, o l'assenza di decisione su tali richieste.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Le disposizioni e le decisioni devono essere notificate alle parti per iscritto, accompagnate, se necessario o prescritto dalla legge, da una motivazione e da un'istruzione sui mezzi di ricorso.

2. In caso di urgenza, la notifica può avvenire oralmente; essa deve essere confermata per iscritto senza indugio.

2bis. L'autorità può richiedere alle parti con residenza o sede all'estero di designare un domicilio per le notifiche in Svizzera.

3. Se la notificazione della disposizione o della decisione non è possibile o se una parte, contrariamente alle istruzioni dell'autorità secondo il paragrafo 2bis, non ha designato un domicilio per le notifiche in Svizzera, la disposizione o la decisione può essere pubblicata ufficialmente; l'articolo 141 del Codice di procedura civile svizzero (CPC) è applicabile mutatis mutandis.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Si può rinunciare alla motivazione di disposizioni e decisioni se

a) si soddisfano integralmente le richieste non contestate;

b) la notifica avviene tramite pubblicazione ufficiale;

c) viene comunicato alle parti e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento che possono richiedere una motivazione scritta entro dieci giorni dalla notifica del dispositivo. Il termine per l'impugnazione inizia a decorrere nuovamente con la notifica della motivazione.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. La notifica di disposizioni e decisioni, per le quali deve essere fornita una prova di notifica, avviene in linea di principio tramite invio postale raccomandato o in altro modo con conferma di ricevimento.

2. Il consiglio di governo può prevedere eccezioni mediante regolamento e disciplinare i dettagli, in particolare le condizioni alle quali è ammissibile una forma di notifica.

**Il procedimento dinanzi alle autorità amministrative - Posizione e funzione dell'autorità competente**

1. Disposizioni e decisioni possono essere modificate o revocate dall'autorità competente o dall'autorità di vigilanza, se le circostanze sono cambiate o, qualora esistano motivi di riesame, vi siano interessi prevalenti che lo richiedono.

2. Sono fatte salve le disposizioni e le decisioni che, secondo norme particolari o per la natura della questione, non possono essere revocate o possono esserlo solo a condizioni più severe.

3. Se colui che trae diritto da una disposizione o una decisione subisce un danno a causa della revoca, ha diritto a un'indennità, purché abbia effettuato spese in buona fede in riferimento alla disposizione o alla decisione e non abbia causato la revoca.

4. Per l'esercizio e la prescrizione dei diritti di indennizzo si applicano le disposizioni corrispondenti della Legge sulla responsabilità.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Le parti devono essere ascoltate prima dell'emanazione di una disposizione o di una decisione; hanno il diritto di esprimersi per iscritto sulla questione e di partecipare all'assunzione delle prove.

2. L'ascolto preventivo può essere omesso in caso di urgenza; deve essere recuperato il più presto possibile.

3. Nei casi non contenziosi e nel procedimento per la determinazione delle imposte accessorie, l'ascolto può essere del tutto omesso.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Alle parti spetta il diritto di accesso agli atti.

2. L'accesso può essere rifiutato quando vi sono interessi pubblici rilevanti o interessi privati meritevoli di tutela da salvaguardare. Gli atti corrispondenti devono essere designati come riservati. Se si intende far riferimento a tali atti nella decisione, nel giudizio o nella motivazione, deve essere preventivamente comunicato alla parte a cui è stato negato l'accesso il contenuto essenziale dell'atto in forma orale o scritta, offrendo alla stessa la possibilità di indicare mezzi di prova contrari.

3. Nella procedura di aggiudicazione secondo la legge sugli appalti, non può essere richiesta l'accesso agli atti.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Se il diritto di essere ascoltati viene negato, può essere presentato ricorso autonomo contro tale decisione.

2. Se il ricorso viene accolto e una delle parti ha subito un danno a causa della negazione, ha diritto a un risarcimento adeguato.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Le parti sono obbligate a collaborare all'accertamento dei fatti, nella misura in cui ciò sia necessario e ragionevole.

2. Se la comparizione personale di una parte è indispensabile, essa deve essere convocata per iscritto. In caso di rifiuto, si può disporre l'accompagnamento coattivo da parte della polizia.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Le parti hanno il diritto di presentare ulteriori richieste di prove oltre a quelle disposte d'ufficio dall'autorità.

2. Se vengono respinte, possono essere riproposte nel procedimento di ricorso.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Su richiesta scritta di una parte, un provvedimento o una decisione può essere riesaminata dall'autorità che ha emesso la decisione definitiva, a condizione che emergano o siano invocati nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova.

2. Contro la decisione di non entrare nel merito è possibile presentare ricorso.

3. Restano riservate le disposizioni particolari della legislazione fiscale e della legislazione sul riequilibrio finanziario.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Diritti e doveri delle parti

1. Chiunque abbia un interesse meritevole di tutela può richiedere all'autorità competente per atti che si basano sul diritto pubblico e incidono su diritti o doveri di

a) astenersi, cessare o revocare atti illeciti;

b) eliminare le conseguenze degli atti illeciti;

c) accertare l'illegittimità degli atti.

2. L'autorità emette un provvedimento o una decisione.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Provvedimenti e decisioni possono essere impugnati mediante ricorso all'autorità amministrativa superiore fino al dipartimento competente e successivamente al tribunale amministrativo, a meno che non sia ammesso un altro mezzo di ricorso, in particolare il ricorso al consiglio di governo.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Con il ricorso possono essere invocati vizi procedurali di ogni tipo, accertamenti inesatti o incompleti dei fatti, inadeguatezza, errata applicazione del diritto, negazione del diritto di essere ascoltati e altre circostanze idonee a giustificare l'annullamento o la modifica del provvedimento impugnato, della decisione o l'emissione di un atto amministrativo.

2. La contestazione dell'inadeguatezza è esclusa per provvedimenti o decisioni di ultima istanza dei comuni che emanano nel contesto dell'autonomia comunale. Con i ricorsi contro misure disciplinari, si può far valere l'inadeguatezza in tutti i casi.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Con il ricorso non possono essere presentate nuove domande. Tuttavia, sono ammesse nuove affermazioni di fatto e la designazione di nuovi mezzi di prova, se sono connesse all'oggetto della controversia, fino alla conclusione del procedimento probatorio.

2. L'autorità impone alla parte che introduce tardivamente nuove argomentazioni nel procedimento i costi aggiuntivi che ne derivano, se la parte ha colpa.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. I ricorsi in materia amministrativa di qualsiasi tipo devono essere presentati entro 10 giorni dalla notifica della decisione contestata o del provvedimento dinanzi all'istanza superiore. I termini di ricorso particolari previsti dalla legislazione fiscale restano riservati.

2. Se le decisioni o i provvedimenti non sono stati notificati, il termine per il ricorso inizia dal momento in cui la parte ne ha avuta conoscenza.

3. Se l'emanazione di una decisione o di un provvedimento viene rifiutata o indebitamente ritardata, si può presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia in qualsiasi momento.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. **Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'organo competente. Deve contenere una richiesta e una motivazione.**

2. **Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti, deve essere fissato un termine adeguato per il miglioramento, con la minaccia di non procedere in caso di omissione.**

3. ...

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Se il ricorso non si presenta sin dall'inizio come inammissibile o infondato, deve essere notificato all'istanza precedente e ad eventuali altre parti coinvolte, che sono interessate dall'oggetto del ricorso, per ottenere le loro osservazioni.

2. Se necessario, può essere disposto un ulteriore scambio di memorie.

3. La trasmissione dei documenti deve essere effettuata dall'istanza precedente insieme alle osservazioni.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Disposizioni e decisioni impugnate possono essere ritirate dall'istanza precedente fino alla loro risposta.

2. L'istanza precedente emette senza indugio una nuova disposizione o decisione alle parti e agli altri partecipanti al procedimento e ne informa l'istanza di ricorso.

3. L'istanza di ricorso prosegue l'esame del ricorso nella misura in cui questo non sia divenuto irrilevante a seguito della nuova disposizione o decisione dell'istanza precedente.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Le autorità amministrative non sono vincolate dalle richieste di impugnazione. A sfavore delle parti coinvolte, la disposizione o la decisione impugnata può essere modificata solo nella misura in cui lo richiedano le domande di ricorso o quando sono soddisfatte le condizioni dell'art. 22 (Modifica e Revoca).

1bis. Salvo diversa disposizione derivante dalla legislazione o dalla natura della controversia, i rapporti fattuali e giuridici al momento della decisione sul ricorso sono determinanti.

2. Restano riservate le disposizioni particolari della legislazione fiscale.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. Per motivi importanti, in particolare in caso d'urgenza, l'autorità che dispone o decide può far entrare immediatamente in vigore il provvedimento o la decisione.

3. Se viene presentato un ricorso, l'istanza competente, per le autorità collegiali il suo presidente, decide sull'effetto sospensivo alle medesime condizioni.

4. Dopo la presentazione del ricorso, l'istanza competente può d'ufficio o su richiesta ordinare altre misure cautelari per mantenere provvisoriamente invariata una situazione di fatto o di diritto. Se le misure cautelari possono causare un danno significativo, la parte che ha presentato la richiesta può essere obbligata, sotto minaccia di inammissibilità, a prestare garanzie entro un termine ragionevole.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Procedimento di ricorso

1. Nel procedimento di ricorso davanti al Consiglio di Stato, il dipartimento istruttore presenta domanda al Consiglio di Stato. Esso esercita, fino alla decisione, i poteri spettanti al Consiglio di Stato come istanza di ricorso. Questo dipartimento archivia il procedimento se il ricorso viene ritirato, riconosciuto dalla controparte, risolto mediante confronto o diventa privo di oggetto. Esso dispone l'inammissibilità per mancato pagamento dell'anticipo delle spese, mancato rispetto del termine di ricorso o mancanza di motivazione del ricorso. In questi casi, decide in merito alle spese e al risarcimento delle parti.

2. Il Consiglio di Stato giudica i ricorsi contro decisioni del dipartimento istruttore secondo il comma 1.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Costi e indennizzi

1. Salvo diversa disposizione, il procedimento amministrativo in primo grado è gratuito.

2. Per il procedimento d'impugnazione si applicano analogicamente i principi del procedimento davanti al tribunale amministrativo. In genere, alle autorità coinvolte nel procedimento non vengono imposti costi procedurali.

3. ...

4. Per le tariffe dei diritti si applicano il tariffario cantonale dei diritti e le tariffe dei diritti dei comuni.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Costi e indennizzi

1. Per le misure di prova può essere richiesto un anticipo. Se non viene corrisposto, le misure sono da eseguire solo nella misura in cui lo richieda l'interesse pubblico.

2. Nel procedimento di ricorso, si può richiedere l'anticipo o la garanzia delle spese procedurali con la minaccia di inammissibilità in caso di mancata esecuzione. Se l'anticipo o la garanzia richiesti non vengono corrisposti o non vengono corrisposti entro il termine, il ricorso non verrà esaminato.

3. Restano salve le disposizioni particolari della legislazione fiscale.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Costi e indennizzi

1. Nel procedimento di ricorso dinanzi ai consigli comunali, ai dipartimenti e al consiglio di governo, possono essere assegnate indennità di parte, per le quali si applicano mutatis mutandis il § 76bis comma 3 di questa legge e il § 161 della tariffa delle tasse (GT) dell'8 marzo 2016. Alle autorità coinvolte nel procedimento, di regola, non vengono assegnate o imposte indennità di parte.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Costi e indennizzi

1. Più persone su un lato di una controversia (consorti in lite) sostengono le spese comuni e i risarcimenti delle parti sotto responsabilità solidale in parti uguali, salvo diversa disposizione prescritta nell'ordinanza o nella decisione.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Comunicazione giuridica elettronica

1. Il Consiglio di Governo può disciplinare con un'ordinanza il traffico giuridico elettronico tra le autorità amministrative e le parti. Esso può in particolare emanare disposizioni riguardanti i requisiti degli atti legali, le notifiche, il rispetto dei termini e la responsabilità nel traffico giuridico elettronico.

Il procedimento davanti alle autorità amministrative - Costi e indennizzi

1. Per l'assistenza giudiziaria gratuita e il patrocinio gratuito si applica per analogia il § 76. Di regola, le spese che ne derivano sono a carico del Cantone, nella misura in cui si verificano in procedimenti davanti alle autorità amministrative del Cantone, e del Comune interessato, nella misura in cui si verificano in procedimenti davanti alle autorità amministrative del Comune.

La giurisdizione amministrativa - Organizzazione

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata da

a)* la Commissione cantonale di stima;

b) il Tribunale amministrativo;

c) il Tribunale delle assicurazioni;

d) il Tribunale cantonale delle imposte;

e)* ...

f) altre autorità giudiziarie amministrative designate dalla legislazione.

2. Composizione ed elezione sono disciplinate dalla legge sull'organizzazione giudiziaria e dalla legislazione speciale.

La giurisdizione amministrativa - Competenza

1. La competenza delle autorità giurisdizionali amministrative è determinata dalla legge sull'organizzazione giudiziaria e dalla legislazione speciale.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. Le udienze dinanzi alle autorità dei tribunali amministrativi, ad eccezione del Tribunale fiscale cantonale, sono pubbliche; le deliberazioni delle sentenze sono segrete.

2. Le autorità dei tribunali amministrativi possono disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse se ciò appare necessario per motivi di ordine pubblico, moralità o protezione dei diritti della personalità.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. Per negoziare e deliberare validamente, i tribunali devono essere al completo.

2. È fatta salva la legislazione speciale.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. Le azioni e i mezzi di ricorso ammissibili devono essere presentati all'autorità giudiziaria amministrativa competente.

2. All'apertura di ordinanze, decisioni e sentenze che possono essere impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria amministrativa, si deve indicare il mezzo di ricorso, il termine per ricorrere e l'autorità competente.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. I presidenti competenti o un membro del tribunale da loro designato conducono, se necessario, un procedimento istruttorio.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità giurisdizionali amministrative

1. Le autorità giurisdizionali amministrative non sono vincolate alle richieste probatorie delle parti. Possono disporre d'ufficio l'acquisizione delle prove.

2. Nuove allegazioni fattuali e l'indicazione di nuovi mezzi di prova sono ammesse, se in relazione con l'oggetto del contendere, fino alla conclusione della fase istruttoria. § 31bis comma 2 si applica mutatis mutandis.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità giurisdizionali amministrative

1. La prova è fornita mediante testimoni, documenti, constatazione diretta, periti, interrogazione delle parti, informazioni scritte e persone informate sui fatti.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità giurisdizionali amministrative

1. Le autorità giurisdizionali amministrative e i giudici istruttori possono eseguire d'ufficio o su richiesta di una parte misure di istruzione preventiva e di conservazione delle prove.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. Le prove possono essere acquisite dal tribunale, da una delegazione del tribunale o dal giudice istruttore. Esse vengono acquisite dal tribunale stesso, nella misura in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge superiore o da una delle parti.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. L'interrogatorio delle parti, l'obbligo di presentare documenti, l'obbligo di cooperazione, il diritto di rifiuto, lo svolgimento dell'audizione dei testimoni, l'ispezione, le prove peritale e le informazioni scritte si orientano analogamente alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari di questa legge e della legislazione speciale.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità giurisdizionali amministrative

1. Se le parti non si presentano al procedimento istruttorio, alla fase probatoria o all'udienza principale nonostante la regolare convocazione, si dispone e decide in base agli atti.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie amministrative

1. Le decisioni giudiziarie sono firmate come segue

a) Sentenze definitive e decisioni preliminari e intermedie autonomamente impugnabili: da un membro del tribunale e dal cancelliere;

b) Altre decisioni, come le ordinanze procedurali: da un membro del tribunale, da un cancelliere o, laddove previsto dal regolamento del tribunale, dal personale della cancelleria.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni generali sul procedimento davanti alle autorità giurisdizionali amministrative

1. Salvo disposizioni contrarie, si applicano al procedimento dinanzi alle autorità dei tribunali amministrativi le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero in quanto compatibili.

2. Restano salve le disposizioni particolari della legislazione speciale.

### La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. L'azione legale può essere avviata oralmente o per iscritto, indicando la controparte e l'oggetto del contenzioso.

2. Il presidente o il giudice istruttore può, su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, tentare una conciliazione.

La Giurisdizione Amministrativa - Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo

1. Si svolge uno scambio di memorie, che di norma è limitato a citazione e risposta. Il presidente o il giudice istruttore può, dopo il deposito della risposta, ammettere una replica e una duplica.

2. Le memorie devono contenere una domanda legale e una motivazione.

3. ...

La Giurisdizione Amministrativa - Ricorso Amministrativo

1. Dopo l'esecuzione dello scambio di memorie, il Presidente o il Giudice Istruttore emette il provvedimento istruttorio, con o senza udienza delle parti.

2. ...

La Giurisdizione Amministrativa - Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo

1. Il dibattimento si svolge applicando in modo analogo le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

2. Per motivare le loro richieste, a ciascuna parte viene concesso di esprimersi una volta sola. In via eccezionale, può essere concesso di esprimersi una seconda volta.

3. La pronuncia del verdetto può essere rinviata, dopo aver ascoltato le parti.

4. La decisione viene di norma comunicata oralmente; la sentenza motivata viene notificata per iscritto.

**La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo al tribunale**

1. Se non sono più necessarie acquisizioni di prove, il tribunale amministrativo può rinunciare allo svolgimento di un'udienza, a meno che una delle parti non la richieda.

La Giurisdizione Amministrativa - Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo

1. La sentenza deve contenere: il luogo e il tempo della trattazione, i nomi delle persone presenti, le richieste delle parti, il dispositivo della sentenza con la relativa motivazione e l'informazione sui mezzi di impugnazione.

La Giurisdizione Amministrativa - Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo

1. Se una parte è stata impedita in modo scusabile a partecipare all'udienza principale, può presentare una richiesta di reintegrazione entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

2. La richiesta deve essere accolta, a condizione che si possa presumere che l'assenza della parte abbia influenzato la sentenza.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni e i provvedimenti con cui una questione è stata risolta nel merito o per mancata pronuncia. Le decisioni preliminari e interlocutorie, che sono o pregiudizievoli o comportano un notevole svantaggio per una parte, sono equiparate alle decisioni principali.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Il termine per il ricorso è di 10 giorni dall'apertura della disposizione o della decisione. Sono fatte salve le scadenze speciali del diritto federale, del diritto intercantonale e della legislazione fiscale cantonale.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Con il ricorso amministrativo si può far valere

a) violazione del diritto cantonale o federale; l'eccesso o abuso di discrezionalità è considerato una violazione del diritto;

b) accertamento errato o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico.

2. Se il ricorso amministrativo si rivolge contro decisioni o provvedimenti di funzionari o autorità che hanno deciso o disposto in materia come prima e unica istanza, si può inoltre far valere la sproporzione, fatte salve le norme dell'autonomia comunale.

3. Con i ricorsi contro mancata rielezione comunale, licenziamenti comunali per motivi importanti, licenziamenti di rapporti di lavoro definitivi, licenziamenti di un rapporto di lavoro durante e dopo il periodo di prova (§ 18bis comma 4 e § 27 Legge sul personale statale), licenziamenti senza preavviso di un rapporto di lavoro per motivi importanti (§ 28 Legge sul personale statale) nonché contro decisioni del Consiglio cantonale e della commissione di esami giuridici, non si può far valere sproporzione. I ricorsi contro misure disciplinari, tranne quelle decise dal Consiglio cantonale, possono altresì contestare la sproporzione.

4. Restano riservate le disposizioni particolari nella legislazione speciale.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e corredato di una domanda; esso deve essere motivato; i mezzi di prova devono essere indicati.

2. Se il ricorso non soddisfa i requisiti, deve essere fissato un termine adeguato per il miglioramento con la minaccia di irricevibilità in caso di omissione.

3. Con il ricorso non possono essere presentate nuove domande. Tuttavia, nuove affermazioni di fatto e l'indicazione di nuovi mezzi di prova, se pertinenti all'oggetto della controversia, sono consentite fino alla conclusione della fase istruttoria. Il § 31bis paragrafo 2 si applica per analogia.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Il ricorso viene trasmesso all'autorità la cui decisione o disposizione è contestata per l'invio del fascicolo e per eventuali osservazioni. Ai terzi coinvolti deve essere offerta l'opportunità di esprimere pareri.

1bis. L'art. 34bis è applicabile per analogia.

2. Il giudice istruttore o l'autorità del tribunale amministrativo può ordinare un ulteriore scambio di scritti.

3. Al ricorrente deve essere data, se necessario, l'opportunità di commentare per iscritto eventuali nuove affermazioni o prove presentate.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Un reclamo ha effetto sospensivo solo se disposto dal presidente o dal giudice istruttore. Nel procedimento fiscale, ha effetto sospensivo per disposizione di legge. [6]

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Nei procedimenti disciplinari, si tiene un'udienza orale. In tutti gli altri casi, le autorità giudiziarie amministrative decidono in base agli atti; possono, su richiesta o d'ufficio, disporre un'udienza.

La giurisdizione amministrativa - Ricorso amministrativo

1. Se l'autorità del tribunale amministrativo annulla la decisione o il provvedimento, essa decide essa stessa sulla questione. In via eccezionale, può rinviare la questione all'istanza inferiore per una nuova decisione.

2. La decisione o il provvedimento impugnato non può essere modificato a danno del ricorrente. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione fiscale e dalle disposizioni sulla protezione dei minori e degli adulti nella legge d'introduzione al Codice civile svizzero.

La Giurisdizione Amministrativa - Revisione

1. Contro le sentenze delle autorità giudiziarie amministrative è ammesso il ricorso per revisione per i motivi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile svizzero.

2. Per quanto concerne le sentenze del Tribunale cantonale delle imposte, restano riservate le disposizioni particolari della legislazione fiscale.

La giurisdizione amministrativa - Revisione

1. La revisione può essere richiesta da chi è pregiudicato dalla sentenza. La domanda di revisione deve essere presentata per iscritto all'autorità del tribunale amministrativo che ha emesso la decisione impugnata.

La Giurisdizione Amministrativa - Revisione

1. Le richieste di revisione manifestamente infondate vengono decise sulla base dei documenti. Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. Una parte che non dispone dei mezzi necessari per affrontare una causa può richiedere la concessione del patrocinio legale gratuito, se il processo non appare privo di possibilità di successo o manifestamente infondato. Se necessario per la salvaguardia dei diritti, può richiedere la nomina di un avvocato gratuito.

2. Ad una persona giuridica non può essere concesso il patrocinio legale gratuito. Per le spese pre-processuali e extra-processuali esso è escluso, a meno che non si tratti delle spese necessarie per il rappresentante legale in relazione alla richiesta di patrocinio legale gratuito e per l'atto legale presentato contemporaneamente.

3. La richiesta deve essere presentata per iscritto e può essere inoltrata in qualsiasi momento a partire dal momento in cui la causa è pendente.

4. Per il resto, per il patrocinio legale gratuito e il difensore d'ufficio gratuito si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della legge di attuazione del Codice di Procedura Civile Svizzero e le disposizioni del Codice di Procedura Civile Svizzero.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. I costi del processo sono

a) le spese giudiziali;

b) il risarcimento delle parti.

2. Le spese giudiziali sono

a) le tariffe forfettarie per la decisione (tassa per la decisione);

b) i costi della produzione di prove;

c) i costi per la traduzione.

3. Sono considerati risarcimento delle parti

a) il rimborso delle spese necessarie;

b) i costi di una rappresentanza professionale da parte di un avvocato.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. Per le misure probatorie può essere richiesto un anticipo. Se non viene versato, le misure sono da eseguire solo nella misura in cui l'interesse pubblico lo richiede.

2. Alla parte che presenta il reclamo o la querela può essere richiesto un anticipo fino all'ammontare presunto delle spese processuali, con la minaccia di non procedere in caso di inadempimento. Se non viene versato entro il termine stabilito, il tribunale non prenderà in considerazione il reclamo o la querela.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. Le spese processuali sono imposte in applicazione analogica degli articoli 106-109 del Codice di procedura civile svizzero. Di norma, le autorità coinvolte nel procedimento di ricorso dinanzi al tribunale amministrativo non sono imponibili di spese procedurali e non viene riconosciuto alcun risarcimento per la parte.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. Le spese processuali, l'onorario della parte e l'indennità del patrocinatore legale gratuito devono essere determinate secondo il tariffario delle spese.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. La parte attrice è tenuta, alle condizioni previste dall'articolo 99 del Codice di procedura civile svizzero, a fornire una garanzia per le spese legali della parte convenuta. È applicabile l'articolo 100 del Codice di procedura civile svizzero.

2. Se la garanzia non viene prestata entro il termine stabilito, il tribunale non entra nel merito della causa, se tale conseguenza è stata minacciata.

La giurisdizione amministrativa - Gratuito patrocinio, assistenza legale gratuita, costi e indennità, sanzioni amministrative

1. Per comportamento indecoroso davanti alle autorità dei tribunali amministrativi, a una parte del procedimento può essere emesso un ammonimento o una sanzione disciplinare applicando mutatis mutandis l'articolo 128 del Codice di procedura civile svizzero.

La giurisdizione amministrativa - Disposizioni speciali per il procedimento dinanzi al tribunale delle assicurazioni

1. Il Consiglio Cantonale disciplina il procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni in un'ordinanza.

Esecuzione

1. Disposizioni e decisioni in materia amministrativa sono esecutive, non appena non è più ammissibile alcun mezzo ordinario di ricorso o quando un ricorso non ha effetto sospensivo.

Esecuzione

1. L'esecuzione è effettuata dall'autorità esecutiva.

2. L'autorità esecutiva è il dirigente dell'ufficio superiore competente per territorio.

Esecuzione

1. Le disposizioni e le decisioni relative al pagamento di somme di denaro o alla prestazione di garanzie sono equiparate a sentenze giudiziarie esecutive.

Esecuzione

1. In tutti gli altri casi l'autorità di esecuzione emette un decreto di esecuzione. In esso sono ordinate le misure necessarie e idonee per ripristinare la situazione secondo la disposizione e la decisione. L'autorità di esecuzione è autorizzata a emettere ordini con riferimento all'articolo 292 del Codice Penale Svizzero, a disporre un'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato o a ricorrere a mezzi coercitivi di polizia.

2. L'autorità di esecuzione può richiedere alle parti che chiedono l'esecuzione, ad eccezione delle amministrazioni che agiscono in via sovrana del Cantone e dei Comuni, l'anticipazione o la garanzia delle spese del procedimento di esecuzione. Se l'anticipazione o la garanzia richiesta non è fornita, il procedimento di esecuzione è sospeso.

3. La parte soccombente sostiene in genere le spese del procedimento di esecuzione.

Esecuzione

1. Se l'ingiunzione di esecuzione prevede l'azione di obbligati o di terzi, deve essere concesso un termine ragionevole.

Esecuzione

1. Se un'autorità amministrativa ai sensi del § 3 comma 1 lettera a e comma 2 di questa legge rileva uno stato di illegalità in base al diritto pubblico applicabile, ordina, qualora sia competente per la questione, il ripristino dello stato di legittimità a spese del colpevole o del responsabile. In caso contrario, segnala la situazione all'autorità competente.

Esecuzione

1. Contro gli ordini di esecuzione e contro le disposizioni secondo i §§ 86 e 88 può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo entro dieci giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato per iscritto; deve contenere una domanda e una motivazione; i mezzi di prova devono essere indicati. In mancanza di tali requisiti, il ricorso non verrà preso in considerazione.

2. A sostegno del ricorso può essere invocata l'incompetenza dell'autorità emittente, la mancanza di esecutività o la non conformità dell'ordine di esecuzione con la disposizione.

3. Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che il presidente o il giudice istruttore non dispongano diversamente.

Esecuzione

1. Se l'esecuzione sostitutiva è stata ordinata a spese dell'obbligato, le disposizioni sui costi sono equiparate a una sentenza esecutiva.

2. Per le spese dell'esecuzione sostitutiva, all'ente pubblico che esegue compete un diritto di pegno legale ai sensi del § 284 della Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero.

Disposizioni finali - Modifica di ulteriori decreti

1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.

Disposizioni finali - Abrogazione di leggi, regolamenti e altri decreti

1. Alla data di entrata in vigore di questa legge, tutte le leggi, i regolamenti, le deliberazioni del consiglio cantonale e le altre disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.

2. In particolare, sono abrogate

a) la Legge del 31 maggio 1858 sulle procedure di esecuzione per prestazioni pubbliche;

b) il § 21 della Legge sull'introduzione della Legge federale sull'assicurazione malattia e infortuni del 28 maggio 1967;

c) i §§ 237 e 238 della Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero del 4 aprile 1954;

d) i §§ 77 comma 7 e 80 comma 3 della Legge sulle imposte dirette dello Stato e del Comune del 29 gennaio 1961;

e) il Regolamento del consiglio cantonale del 29 novembre 1961 sull'organizzazione e la procedura davanti al Tribunale amministrativo cantonale;

f) i §§ 60-75 del Regolamento di esecuzione del 13 settembre 1949 alla Legge comunale;

g) il Regolamento del Tribunale superiore del 6 novembre 1957 sulla procedura davanti alla Commissione di stima cantonale e al Tribunale superiore;

h) i §§ 17-19 della Legge del 20 giugno 1954 sulla fornitura e custodia in istituti di lavoro;

i) la Deliberazione del consiglio cantonale del 27 novembre 1917/29 marzo 1960 sull'organizzazione e la procedura del Tribunale delle assicurazioni cantonali;

k) il Regolamento del consiglio cantonale del 29 novembre 1949 sulla giurisdizione cantonale in materia di assicurazione militare;

l) il § 32bis della Legge sull'edilizia del 10 giugno 1906 nella versione del 24 maggio 1964.

Disposizioni finali - Disposizioni transitorie e Entrata in vigore

1. I procedimenti amministrativi, giurisdizionali amministrativi e di esecuzione iniziati prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno conclusi secondo le disposizioni del diritto previgente.

Disposizioni finali - Disposizioni transitorie e Entrata in vigore

1. La legge entra in vigore nel momento stabilito dal Consiglio di Stato dopo l'approvazione da parte del popolo.

Disposizioni finali - Disposizioni transitorie relative alla modifica di legge del 5 dicembre 2007

1. Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa legge, si applicano in linea di principio le nuove disposizioni.

2. Al procedimento di ricorso dinanzi l'istanza di ricorso competente al momento dell'entrata in vigore di questa legge, non si applicano le nuove disposizioni sulla rettifica dell'atto di ricorso e sulle nuove deduzioni. In tal senso, rimangono applicabili le disposizioni del vecchio diritto.

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