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Ordinanza d'introduzione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della legge federale sulla esecuzione contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale (EV SchKG)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Organizzazione

1. I circondari d'esecuzione e fallimento, nonché gli ufficiali dell'esecuzione e del fallimento, sono designati dalla legislazione speciale.

Organizzazione

**1.** Le esecuzioni, le annotazioni e le vendite all'asta sono effettuate dal funzionario o dalla funzionaria dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti, dal suo o dalla sua supplente o, secondo le sue istruzioni, dai dipendenti dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti. Il funzionario o la funzionaria dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti può autorizzare il suo o la sua supplente e i dipendenti a firmare documenti di esecuzione e atti nelle procedure concorsuali.

**2.** Gli organi esecutivi possono in casi previsti dal diritto federale (come art. 64 cpv. 2, 91, 222 cpv. 3, 229 cpv. 1, 283 cpv. 2 e 284 LEF) richiedere l'intervento della polizia.

Organizzazione

1. Gli istituti di deposito sono tutte le banche con sede o filiale nel Cantone di Soletta, che possiedono un'autorizzazione operativa ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934.

Organizzazione

1. Il cantone risponde per il danno causato illecitamente secondo l'articolo 5 della LEF.

2. Il regresso sui dipendenti statali è disciplinato dalla legge sulla responsabilità civile del 26 giugno 1966.

3. Il regresso sulle persone che non sono dipendenti statali è disciplinato dal Codice delle Obbligazioni Svizzero (Art. 398); tali persone possono operare come curatori fallimentari straordinari, come amministratori straordinari o come liquidatori solo se dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile professionale che soddisfa i seguenti requisiti

a) l'assicuratore è un'istituzione assicurativa soggetta alla vigilanza della Confederazione;

b) la somma assicurata ammonta ad almeno 1 milione di franchi per evento dannoso;

c) la copertura assicurativa esiste per i danni causati durante il periodo di esercizio della professione, anche se vengono conosciuti e segnalati solo dopo la sua cessazione;

d) l'assicuratore si impegna a comunicare la sospensione o la cessazione della copertura assicurativa al dipartimento competente.

Sorveglianza

1. L'autorità di sorveglianza è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale superiore (§ 33 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 13 marzo 1977).

2. L'autorità di sorveglianza presenta annualmente al Consiglio cantonale un rapporto sulla propria attività e sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento.

Sorveglianza

1. Il procedimento di ricorso dinanzi all'autorità cantonale di vigilanza è regolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20a SchKG, dalle norme della Legge sulla procedura amministrativa del 15 novembre 1970 relative al procedimento dinanzi alle autorità giurisdizionali amministrative.

Procedure e Conoscenze di competenza

1. Il presidente del tribunale distrettuale o la presidente del tribunale distrettuale è giudice di primo grado delle successioni.

2. Il tribunale superiore cantonale delle successioni è il Tribunale superiore.

Procedura esecutiva contro enti di diritto pubblico cantonale

1. Per le esecuzioni contro il Cantone è competente l'Ufficio esecuzioni della città di Soletta.

2. Per le esecuzioni contro i comuni del Canton Soletta è competente l'Ufficio esecuzioni nella cui circoscrizione si trova il comune.

3. Per le esecuzioni contro altre corporazioni di diritto pubblico cantonale è competente l'Ufficio esecuzioni nella cui circoscrizione la corporazione ha la sua sede.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati

a) i §§ 3, 7 e 15 della legge concernente l'introduzione della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione forzata e il fallimento del 6 settembre 1891;

b) l'ordinanza sull'introduzione della legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione forzata nei confronti dei comuni e di altri enti di diritto pubblico cantonale dell'8 giugno 1956;

c) l'ordinanza sulle istituzioni di deposito ai sensi della legge federale sull'esecuzione forzata e il fallimento del 16 dicembre 1994;

d) la decisione del Consiglio di Stato riguardante i segretari degli uffici d'esecuzione e fallimento del 20 gennaio 1892;

e) la decisione del Consiglio di Stato in materia di esecuzioni: firma degli atti, determinazione delle tasse e dei costi dell'11 gennaio 1898;

f) l'istruzione del Consiglio di Stato sul commercio di bestiame: notifica e registrazione dell'ipoteca sul bestiame del 16 gennaio 1912;

g) la decisione del Consiglio di Stato sugli ufficiali d'esecuzione e fallimento con sostituti permanenti; ripartizione del lavoro dell'8 luglio 1930.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è soggetto all'approvazione federale (art. 29 SchKG).

2. Esso è soggetto a referendum facoltativo.

3. Entra in vigore il 1° gennaio 1997.

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