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Legge sugli archivi - Oggetto e Scopo

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

Oggetto, Scopo e Ambito di Applicazione

1. Questa legge disciplina l'archiviazione dei documenti.

2. Serve alla conservazione, accessibilità, utilizzo e divulgazione del patrimonio archivistico.

Oggetto, Scopo e Ambito di Applicazione

1. La legge si applica a tutte le autorità ai sensi del § 3.

Definizioni

1. Autorità ai sensi della presente legge sono

a) le autorità e gli uffici nonché le commissioni del cantone;

b) gli organi delle corporazioni e istituzioni autonome di diritto pubblico cantonale;

c) persone fisiche e giuridiche, nella misura in cui svolgano compiti pubblici del cantone.

Definizioni

1. Documenti sono

a) documenti ufficiali ai sensi dell'articolo 4 della Legge sull'Informazione e la Protezione dei Dati del 21 febbraio 2001, nonché tutti gli strumenti e i dati integrativi necessari per la loro comprensione e utilizzo;

b) documenti di origine non statale che completano la conservazione di origine statale o colmano lacune nella conservazione.

Definizioni

1. Sono archivistici i documenti che

a) servono allo stato di diritto e alla sicurezza giuridica;

b) garantiscono la trasparenza e la comprensibilità dell'azione statale;

c) consentono l'elaborazione di temi della scienza e della ricerca.

Definizioni

1. Oggetti d'archivio sono documenti che l'archivio di stato ha acquisito per la conservazione permanente.

Archivio di Stato

1. L'Archivio di Stato conserva tutti i documenti ufficiali delle autorità che hanno valore archivistico. Garantisce una trasmissione continua per le esigenze dello Stato, della scienza e della cultura.

2. L'Archivio di Stato ha in particolare i seguenti compiti e competenze: Esso

a) consiglia e supervisiona le autorità nella gestione e consegna dei loro documenti;

b) valuta i documenti in relazione al loro valore archivistico;

c) registra e acquisisce i documenti delle autorità considerati di valore archivistico;

d) acquisisce documenti di origine diversa che hanno valore archivistico;

e) gestisce i documenti e li conserva seguendo criteri archivistici;

f) cura la mediazione del materiale archivistico e partecipa alla sua valutazione.

3. L'Archivio di Stato può emanare disposizioni sulla gestione e consegna dei documenti e sull'utilizzo del materiale archivistico.

Gestione dei documenti e protezione del patrimonio archivistico

1. Le autorità gestiscono sistematicamente i loro documenti.

2. Devono periodicamente offrire all'archivio di Stato per l'acquisizione tutti i documenti di cui non necessitano più costantemente per l'assolvimento delle loro funzioni.

3. Devono essere offerti anche quei documenti che

a) contengono dati personali particolarmente degni di protezione;

b) sono soggetti a un particolare obbligo di segretezza.

4. La tipologia e l'entità dei documenti di valore archivistico sono stabilite mediante accordo tra l'autorità offerente e l'archivio di Stato. Se l'autorità offerente e l'archivio di Stato non riescono a raggiungere un accordo, i documenti vengono archiviati.

Gestione dei documenti e protezione del patrimonio archivistico

1. Documenti che non sono più necessari per l'adempimento dei compiti non possono essere distrutti senza il consenso dell'archivio statale.

2. I documenti di valore archivistico devono essere consegnati all'archivio statale in stato ordinato.

Gestione dei documenti e protezione del patrimonio archivistico

1. Il materiale d'archivio non può essere alterato.

2. L'autorità può continuare a consultare il materiale d'archivio che ha consegnato all'archivio di stato.

3. Il materiale d'archivio è inalienabile. Il consiglio di governo può prevedere eccezioni.

4. Terzi non possono acquisire materiale d'archivio nemmeno tramite usucapione.

Accesso ai beni archivistici

1. L'accesso ai beni archivistici delle autorità è disciplinato dalla legge sull'informazione e la protezione dei dati del 21 febbraio 2001.

2. Per l'accesso ai beni archivistici di altra provenienza si applicano le disposizioni della legislazione federale o l'accordo contrattuale.

Accesso ai beni archivistici

1. Per attività e spese particolari dell'Archivio di Stato, vengono applicate tariffe secondo il tariffario delle tasse.

2. L'Archivio di Stato ha diritto alla consegna gratuita di una copia di deposito delle opere che si basano, interamente o parzialmente, sull'uso del materiale d'archivio.

Disposizioni Penali

1. È punito con una multa fino a 4'000 franchi chi, intenzionalmente

a) sottrae o distrugge documenti di rilevanza archivistica;

b) divulga informazioni provenienti da materiale archivistico soggetto a un periodo di protezione o che in altro modo è espressamente esente da pubblicazione.

Disposizioni Penali

1. Chi viola gravemente il regolamento d'uso è escluso dall'accesso all'Archivio di Stato.

Disposizioni finali

1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore. È incaricato dell'esecuzione.

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