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Ordinanza sulla legge sulle catastrofi - Staff di Comando Civile Cantonale

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

Canton - Compiti e Mezzi

1. Lo Stato Maggiore Civile Cantonale (SMC) ha, nell'ambito del § 12 della legge, in particolare i seguenti compiti preparatori

a) l'elaborazione delle basi giuridiche per il funzionamento dell'attività governativa in tempi di catastrofi ed eventi bellici;

b) la designazione dei servizi essenziali e del personale necessario per tali servizi, nonché la garanzia del funzionamento di questi servizi;

c) l'assicurazione delle comunicazioni, in particolare all'interno degli uffici, tra di essi, con i comuni e la popolazione, nonché con l'esercito;

d) l'adozione di misure che rafforzano il morale della popolazione in tempi di catastrofi ed eventi bellici.

Canton - Compiti e Mezzi

1. In caso di catastrofe possono essere assegnati al Comando Civile Cantonale particolarmente i seguenti mezzi

a) Primari

1. Polizia;

2. Vigili del fuoco;

3. Officine comunali;

4. Ospedali.

b) Sussidiari

1. Protezione civile;

2. altri mezzi civili e organizzazioni di soccorso;

3. Esercito.

Canton - Compiti e Mezzi

1. In caso di eventi bellici, al Comando Civile del Cantone possono essere assegnati in particolare i seguenti mezzi

a) Primari

1. Protezione civile;

2. Polizia;

3. Officine;

4. Ospedali;

5. Altri mezzi civili e organizzazioni di soccorso.

b) Sussidiari

1. Approvvigionamento economico nazionale;

2. Esercito.

Canton - Compiti e Mezzi

1. L'autorità di requisire tutti i mezzi materiali necessari spetta al Consiglio di Governo e agli stati maggiori.

2. La protezione civile fornisce ai membri dello Stato Maggiore Civile del Cantone gli oggetti personali di dotazione.

3. Gli assistenti civili designati dalla direzione operativa devono indossare segni distintivi.

1. Cantone - Organizzazione

1. Lo Stato Maggiore Civile del Cantone e l'Incaricato sono subordinati al Consiglio di Governo.

2. Il dipartimento competente è il Dipartimento di Polizia.

1. Cantone - Organizzazione

1. Il Comando Civile del Cantone viene convocato dal delegato dopo l'accertamento dello stato di calamità.

2. Il Comando Civile Regionale e il Comando Civile Comune vengono convocati dal presidente.

3. Le formazioni operative e le organizzazioni civili di soccorso convocano i propri membri su ordine dell'autorità superiore.

1. Cantone - Organizzazione

1. Le formazioni operative designano i luoghi di dispiegamento stessi.

1. Cantone - Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato determina l'autorità responsabile per l'operatività costante del rifugio amministrativo.

1. Regioni

1. Il Consiglio di Governo elegge, se necessario, uno Stato Maggiore Civile Regionale (SMCR).

Comuni

1. I comuni devono creare un'organizzazione propria per il caso di catastrofi o eventi bellici.

2. I comuni con uno stato maggiore comune devono designare un responsabile per ciascun territorio comunale per i compiti di prevenzione delle catastrofi e di guerra.

3. Fatte salve le disposizioni della Confederazione e del Cantone sulla protezione civile, l'approvvigionamento economico del Paese e la protezione dei beni culturali.

Comuni

1. Il consiglio comunale o l'autorità prevista dal regolamento comunale designa uno Stato Maggiore Civile Comunale (SMCC), al quale di norma appartengono i seguenti membri

a) il sindaco o un membro del consiglio comunale, come presidente;

b) il segretario comunale, come verbalizzante;

c) un ufficiale di polizia;

d) il comandante dei vigili del fuoco;

e) il capo del luogo.

2. Lo Stato Maggiore Civile Comunale può essere integrato da altre persone idonee, in particolare dagli addetti ai servizi tecnici e sanitari e dal responsabile per la fornitura economica nazionale.

Comuni

1. Lo Stato Maggiore Civile Comunale deve proporre al Consiglio Comunale tutte le misure preparatorie e d'esecuzione idonee nel campo della protezione civile e della preparazione alle guerre.

2. In caso di catastrofi o eventi bellici, lo Stato Maggiore Civile Comunale coordina le misure immediate, finché questo compito non venga svolto dal delegato. Lo Stato Maggiore Civile Comunale prende immediatamente contatto con il delegato cantonale, finché lo Stato Maggiore Civile del Cantone non sia entrato in funzione.

Comuni

1. Regolamenti delle comunità nel settore della protezione civile in caso di catastrofi e guerre sono soggetti all'approvazione del Dipartimento di Polizia.

Comuni

1. L'organizzazione, la formazione e i compiti nel dettaglio sono disciplinati dal Comando Civile Cantonale mediante direttive, le quali devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Poteri Speciali

1. L'Ufficio Centrale per l'Approvvigionamento Economico Nazionale è incaricato di procurare tutti i beni essenziali per il sostentamento della popolazione civile nella zona colpita da calamità e di disporne la distribuzione.

Poteri Speciali

1. Lo Stato Maggiore Civile Cantonale ha il compito di coordinare l'impiego di tutti i mezzi sanitari, sia materiali che di personale, del Cantone in vista del trattamento e della cura dei pazienti in caso di catastrofi e in caso di eventi bellici.

2. Ai sensi di questa disposizione, sono considerati pazienti tutte le persone militari e civili ferite e malate.

Poteri Speciali

1. Lo Stato Maggiore Civile del Cantone può, in caso di catastrofe o eventi bellici, disporre di tutti gli ospedali e case di cura di diritto pubblico e privato.

2. Può anche assegnare pazienti civili a strutture sanitarie al di fuori del Cantone o a quelle militari nel contesto del servizio sanitario coordinato.

Poteri Speciali

1. La formazione di tutte le persone che svolgono funzioni nella protezione civile secondo la legge o questo regolamento avviene tramite corsi ed esercitazioni.

2. La decisione sull'assegnazione per la partecipazione a corsi ed esercitazioni spetta al Consiglio di Stato a livello cantonale e regionale, su proposta del delegato.

3. I comuni sono direttamente responsabili della formazione dei loro organi.

Costi

1. Nell'ambito del regolamento previsto all'articolo 4 comma 1 della legge riguardante l'indennizzo per gli interventi, il Consiglio di Governo disciplina anche l'indennizzo per le misure preparatorie, in particolare la formazione.

Costi

1. I criteri di indennizzo per l'uso di locali e materiale sono determinati dalle disposizioni federali relative alle strutture militari; restano riservati criteri locali diversi.

Costi

1. Le spese di formazione sono a carico del Cantone per le persone che svolgono funzioni a livello cantonale o regionale, mentre quelle a carico dei Comuni sono per le persone che operano a livello comunale.

Costi

1. Il consiglio di governo stipula le assicurazioni necessarie.

2. I dettagli sono regolati dal consiglio di governo mediante ordinanza speciale (§ 4 comma 1 della legge).

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore contemporaneamente alla modifica della legge sulle catastrofi del 26 giugno 1983, il 1° gennaio 1984.

2. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

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