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Legge sulle misure in caso di catastrofi e di eventi bellici (Katastrophengesetz) - 1. Scopo

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

Scopo e Ambito di Applicazione

1. La legge assicura le attività governative e amministrative e i servizi pubblici nel Cantone Soletta in tempi di catastrofi e eventi bellici.

Scopo e Ambito di Applicazione

1. Le catastrofi sono eventi che colpiscono la popolazione e il loro ambiente in modo tale da poter essere affrontati solo attraverso misure straordinarie di protezione e soccorso.

2. La competenza per la dichiarazione dello stato di catastrofe spetta al Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato informa senza indugio il pubblico sulla situazione e riferisce per iscritto o oralmente al Consiglio Cantonale sulle misure adottate nella prossima sessione.

Scopo e Ambito di Applicazione

1. Lo stato di eventi bellici è accertato dalle autorità federali competenti. Qualora le autorità federali non siano in grado di effettuare tale accertamento, il governo cantonale, in mancanza di quest'ultimo, le autorità dell'amministrazione di distretto o comunali devono agire di conseguenza.

Ecco la traduzione in italiano: --- Mittel

1. Il consiglio di governo è autorizzato, in caso di catastrofe, a richiedere l'intervento di tutte le persone e organizzazioni idonee e disponibili nel Cantone Soletta per un massimo di 20 giorni. La convocazione per l'assistenza può avvenire in qualsiasi forma appropriata. Indennizzo e assicurazione sono regolati da un'ordinanza del consiglio di governo.

2. In primo luogo devono essere convocati la polizia cantonale e i vigili del fuoco, in secondo luogo le organizzazioni di protezione civile. L'impiego dei convocati deve essere organizzato a turni, per quanto possibile. Se la richiesta di intervento supera i 20 giorni, il consiglio cantonale deve essere convocato. Esso ha il potere di prorogare l'obbligo di servizio in caso di catastrofe in base alla situazione di catastrofe.

Ecco la traduzione in italiano: --- Mittel

1. In caso di eventi bellici, il Consiglio di Governo dispone degli stessi poteri definiti nel § 4 comma 1. Nella misura in cui le circostanze lo consentano, il § 4 comma 2 si applica analogamente.

Ecco la traduzione in italiano: --- Mittel

1. In caso di catastrofe, le autorità competenti hanno, fatte salve le leggi federali, la facoltà di requisire tutti i beni necessari per fornire assistenza. Il procedimento e il risarcimento avvengono in applicazione analoga delle disposizioni federali sulla requisizione.

2. In caso di eventi bellici si applicano le disposizioni federali sulla requisizione. Nella misura in cui esse non siano applicabili o non siano più attuabili, le competenze corrispondenti spettano al Consiglio di governo.

Ecco la traduzione in italiano: --- Mittel

1. In caso di catastrofe, il governo è autorizzato a effettuare spese per aiuti fino a un importo di 1 milione di franchi. Se sono necessari ulteriori fondi, il consiglio cantonale ha il diritto di approvare i crediti necessari senza sottoporli a referendum popolare.

2. La ripartizione definitiva dei costi dell'assistenza è determinata secondo i principi generali in materia di ambiti di competenza e giurisdizione degli enti territoriali nel Cantone Soletta. In caso di controversia, il consiglio di governo effettua la ripartizione dei costi. Contro la sua decisione è ammissibile il ricorso al consiglio cantonale entro 10 giorni.

Misure Organizzative

1. Il Consiglio di Stato nomina, per la preparazione e l'attuazione di tutte le misure previste in questa legge, nelle relative disposizioni di esecuzione e nelle decisioni delle autorità federali e cantonali

a) un incaricato a tempo pieno o parziale per la prevenzione civile in caso di catastrofi e guerra;

b) uno stato maggiore di direzione civile del Cantone (stato maggiore cantonale).

2. I comuni nominano uno stato maggiore di direzione civile del Comune (stato maggiore comunale). Con l'approvazione del Consiglio di Stato, diversi comuni possono unirsi per adempiere ai loro compiti e nominare uno stato maggiore comune.

3. Il Consiglio di Stato può nominare stati maggiori di direzione civile per la regione (stati maggiori regionali).

Misure Organizzative

1. Il delegato prepara le proposte per le misure da adottare, esegue le misure decise dalle autorità competenti e assicura il coordinamento con tutte le autorità cantonali e federali e le organizzazioni private direttamente e indirettamente coinvolte.

2. In caso di emergenza, ha il compito di disporre le misure immediate necessarie e di farle approvare senza indugio dal Consiglio di Stato.

Misure Organizzative

1. Al comando cantonale appartengono tutti i funzionari statali necessari per l'esecuzione dei compiti assegnati.

2. È suddiviso in sezioni ed è integrato da vari servizi di supporto.

3. Il consiglio di governo può affidare singole funzioni di supporto anche a specialisti esterni all'amministrazione cantonale.

Misure Organizzative

1. Lo stato maggiore cantonale di condotta è guidato dal delegato.

2. Il consiglio di governo può designare per la gestione delle catastrofi dei responsabili operativi speciali, che sono subordinati al delegato.

Misure Organizzative

1. Lo Stato Maggiore di Condotta cantonale prepara, nei tempi normali, tutto il necessario per il caso di emergenza e opera secondo le istruzioni del Consiglio di Stato.

2. Lo Stato Maggiore di Condotta cantonale adotta tutte le misure necessarie per affrontare la situazione, dispone dei mezzi personali e materiali e, se necessario, presenta domanda al Consiglio di Stato. Coordina le misure di soccorso nell'area colpita dalla catastrofe ed esegue le decisioni del Consiglio di Stato.

Misure Organizzative

1. Il consiglio di governo può delegare compiti dello stato maggiore di condotta cantonale agli stati maggiori di condotta regionali, se la natura e l'entità della catastrofe o degli eventi bellici lo giustificano.

2. La formazione degli stati maggiori di condotta regionali deve essere preparata in modo adeguato dallo stato maggiore di condotta cantonale in tempi normali.

Misure Organizzative

1. Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente e disciplina l'affiliazione del delegato e la direzione della segreteria per il delegato e per lo stato maggiore di condotta cantonale.

2. Stabilisce l'indennità dei membri e dei funzionari.

Misure Organizzative

1. Il Consiglio di governo emana direttive sulla cooperazione nell'ambito dei servizi coordinati, in particolare nei settori del servizio sanitario, protezione civile, servizio veterinario, trasporti, trasmissioni, approvvigionamento, requisizione.

Organizzazione bellica dell'esecutivo

1. In caso di eventi bellici, il Consiglio di Stato emana istruzioni precauzionali e adotta tutte le misure necessarie.

2. Per garantire il funzionamento del governo e del comando cantonale, devono essere predisposti locali alternativi in posizioni adeguate all'interno del territorio del cantone. Il Gran Consiglio è autorizzato a concedere i crediti necessari a tale scopo, escludendo il referendum finanziario.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. La mancata osservanza delle istruzioni e degli ordini delle autorità competenti ai sensi di questa legge, in particolare la mancata osservanza dell'avviso di prestare aiuto, è punibile secondo le disposizioni pertinenti del Codice penale svizzero, in particolare l'articolo 292 (Disobbedienza a decisioni ufficiali). Restano riservate ulteriori disposizioni penali del diritto penale militare o nei decreti d'urgenza delle autorità federali competenti.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. Tutte le misure e le disposizioni relative all'organizzazione bellica dell'esecutivo sono segrete. La violazione del dovere di segretezza è punibile ai sensi dell'articolo 293 del Codice Penale Svizzero.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge, nella misura in cui non sia competente il Consiglio del Cantone.

Norme Penali e Disposizioni Finali

1. La legge entra in vigore in una data da stabilire dal Consiglio di Governo.

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