Legislator · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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122.112 RVOV CH-SO

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione (RVOV) - Sedute (RVOV)

22 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (22)

Statutory Text (22 Provisions)

Consiglio di Governo

1. Le sedute del Consiglio di governo si svolgono di norma settimanalmente.

2. Gli affari vengono discussi e decisi singolarmente.

3. Affari di importanza secondaria possono, se non contestati, essere approvati complessivamente senza discussione singola.

4. Le decisioni sono riportate per iscritto.

Consiglio di Stato

1. La Cancelleria di Stato programma le attività su richiesta dei dipartimenti e redige l'ordine del giorno.

2. I dipartimenti presentano di norma le bozze di delibera entro e non oltre 4 giorni prima della riunione alla Cancelleria di Stato con copia ai membri del Consiglio di Governo.

Consiglio di Stato

1. Tra le decisioni fondamentali e importanti che vengono prese in collegio (§ 1 comma 3 RVOG), rientrano in particolare la definizione della politica di governo, le decisioni direttive nei procedimenti legislativi, nonché nelle questioni di pianificazione, finanziarie, di personale e di vigilanza.

2. I membri del consiglio di governo informano il collegio tempestivamente su eventi di significativa importanza.

3. Essi rappresentano le decisioni del collegio.

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato adotta le sue decisioni di norma sulla base di considerazioni scritte e di proposte dei dipartimenti, nonché a conclusione del procedimento di co-rapporto ai sensi del § 26 del Regolamento della legge sulla gestione amministrativa orientata ai risultati.

2. Il diritto di presentare proposte spetta ai membri del Consiglio di Stato, e per quanto riguarda gli affari della cancelleria di Stato, al cancelliere o alla cancelliera di Stato.

Consiglio di Stato

1. Le mozioni non contestate si considerano approvate alla fine della seduta.

2. Le mozioni contestate vengono messe ai voti.

Consiglio di Stato

1. La raccolta delle delibere adottate dal Consiglio di Stato è considerata come verbale delle delibere.

2. Il Cancelliere dello Stato o la Cancelliera dello Stato redige il verbale delle delibere, degli incarichi e delle importanti dichiarazioni d'opinione, nella misura in cui non sussistano documenti scritti.

Consiglio di governo

1. Le lettere del Consiglio di Stato sono firmate dal Landammann o dalla Frau Landammann e dal Cancelliere o dalla Cancelliera di Stato.

2. I messaggi al Consiglio Cantonale e le deliberazioni normative portano il nome del Landammann o della Frau Landammann, nonché quello del Cancelliere o della Cancelliera di Stato.

3. Tutte le altre deliberazioni sono provviste della firma per faksimile del Cancelliere o della Cancelliera di Stato.

Amministrazione centrale

1. I dipartimenti e i loro compiti sono elencati nell'allegato.

2. I dipartimenti sono composti dalle seguenti unità organizzative

a) gli uffici;

b) le sezioni.

Amministrazione centrale

1. Il capo del dipartimento o la capo del dipartimento determina i principi fondamentali dell'organizzazione del dipartimento e degli uffici.

Amministrazione centrale

1. Il capo o la capa dell'ufficio determina l'organizzazione dettagliata dell'ufficio.

Amteiverwaltung - Amministrazione degli Uffici

1. Il Cantone gestisce gli uffici notarili della regione di Soletta, Thal-Gäu, Olten-Gösgen e Dorneck-Thierstein.

2. L'ufficio notarile della regione di Soletta, filiale di Grenchen-Bettlach, e l'ufficio notarile di Dorneck-Thierstein, filiale di Breitenbach, sono gestiti come uffici notarili indipendenti.

3. ...

Amministrazione degli Uffici

1. Il Cantone gestisce i distretti amministrativi di Solothurn, Thal-Gäu, Olten-Gösgen e Dorneck-Thierstein.

2. Gli e le dirigenti disciplinano l'organizzazione dei distretti amministrativi in accordo con l'autorità superiore attraverso un regolamento amministrativo. Definiscono in particolare la facoltà di impartire direttive tecniche.

Amministrazione degli Uffici

1. L'Ufficio del Registro di Commercio cantonale è gestito dal Cancelliere o dalla Cancelliera del Distretto Thal-Gäu.

Amministrazione degli Uffici

1. Il Cantone gestisce a Oensingen l'ufficio fallimenti cantonale.

Amteiverwaltung - Amministrazione degli Uffici

1. Gli uffici di cancelleria sono anche uffici di esecuzione.

Amteiverwaltung - Amministrazione degli Uffici

1. La sorveglianza tecnica sugli uffici di cancelleria (inclusi gli uffici esecutivi e l'ufficio del registro di commercio cantonale) così come sull'ufficio cantonale dei fallimenti è disciplinata dal § 22 della legge sull'organizzazione del consiglio di governo e dell'amministrazione.

2. L'ispettorato della cancelleria provinciale organizza, secondo necessità, conferenze tecniche per garantire la sorveglianza tecnica secondo il § 22, comma 2 della legge sull'organizzazione del consiglio di governo e dell'amministrazione così come per garantire la formazione specialistica dei notai e delle notarie.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore di questo regolamento decadono tutti i precedenti regolamenti e decisioni che sono in conflitto con esso.

2. In particolare sono abrogati

a) Elenco dei dipartimenti principali e la suddivisione delle materie dell'11 dicembre 1990;

b) Regolamento per la Cancelleria di Stato del 19 aprile 1968;

c) Regolamento sulla riorganizzazione del Dipartimento dell'economia pubblica.

Disposizioni finali

1. Le modifiche sono state aggiornate nei relativi decreti.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º agosto 2000; sono esclusi i §§ 16-18 e il § 20; questi entrano in vigore il 1º agosto 2001. È riservato il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.

Disposizioni finali e transitorie della revisione parziale del 20 marzo 2006

1. La sede dell'Ufficio fallimenti di Olten per i distretti di Olten-Gösgen e Thal-Gäu e dell'Ufficio fallimenti di Dornach per il distretto di Dorneck-Thierstein si trova dall'1 luglio 2006 a Oensingen. I due uffici fallimentari saranno gestiti dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 dal capo dell'Ufficio fallimenti di Olten e verranno integrati nell'Ufficio fallimenti cantonale a partire dall'1 gennaio 2007.

2. L'Ufficio fallimenti di Soletta sarà trasferito a Oensingen e integrato nell'Ufficio fallimenti cantonale a partire dall'1 gennaio 2007.

Articolo Finale e Disposizioni Transitorie della Revisione Parziale del 20 Marzo 2006

1. L'Ufficio di Esecuzione di Olten-Gösgen sarà gestito dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006 dal capo dell'Ufficio Fallimenti di Olten.

Disposizioni finali e transitorie della revisione parziale del 20 marzo 2006

1. § 22 e § 23 entreranno in vigore il 1° luglio 2006. Le restanti modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2007. Fatta salva la riserva del diritto di opposizione del Consiglio Cantonale.

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