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121.214 JUKOCOMJU CH-SO

Mansionario della commissione di giustizia (JUKO) del Gran Consiglio di Soletta (JUKO)

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (30)

§ 1 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 2 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 3 Capitolato d'oneri per la Commissione di Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 4 Capitolato d'oneri per la Commissione Giustizia (JUKO) del Gran Consiglio del Canton Soletta § 5 Documento delle responsabilità per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 6 Fascicolo delle Mansioni per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 7 Documento delle mansioni per la Commissione Giustizia (JUKO) del Gran Consiglio del Cantone di Soletta § 8 Specifiche per la Commissione della Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 9 Documento di comportamento per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 10 Documento delle funzioni per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 11 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 12 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 13 Fascicolo delle competenze per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 14 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 15 Documento delle Mansioni per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 16 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 17 Documento sui doveri per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 18 Mansioni della Commissione Giudiziaria (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 19 Compiti della Commissione Giustizia (JUKO) del Gran Consiglio del Cantone di Soletta § 20 Capitolato per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 21 Specifiche per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 22 Documento degli obblighi per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 23 Capitolato d'oneri per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 24 Mansioni della Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 25 Documento delle mansioni per la Commissione di Giustizia (JUKO) del Consiglio del Cantone di Soletta § 26 Capitolato d'oneri per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 27 Mandato della Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 28 Documento dei compiti per la Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 29 Compiti della Commissione Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta § 30 Documento delle mansioni per la Commissione della Giustizia (JUKO) del Consiglio Cantonale di Soletta

Testo normativo (30 Articoli)

Compiti come Commissione di Vigilanza

1. La Commissione di Giustizia (JUKO) supervisiona la gestione degli uffici giudiziari del Cantone e delle cancellerie (cfr. KRG § 49 e allegato al GR). Esamina in particolare i loro rapporti di gestione.

Compiti della Commissione di Sorveglianza

1. La supervisione della JUKO si basa sui seguenti criteri

a) Legalità (costituzionalità e conformità alla legge);

b) Opportunità (adeguatezza delle misure adottate, efficienza riguardante i mezzi impiegati, strutture organizzative e di leadership);

c) Conformità agli obiettivi (conformità con il modello guida o altri programmi politici);

d) Efficacia (efficacia della legislazione e dell'attività amministrativa).

Compiti come Commissione di Vigilanza

1. La JUKO si occupa di casi singoli dell'amministrazione solo per trarne conclusioni generali.

Compiti come Commissione di Sorveglianza

1. Ogni anno alcune unità operative devono essere sottoposte a un esame approfondito.

Compiti come Commissione di Vigilanza

1. JUKO non ha competenze direttive.

2. La JUKO può in qualsiasi momento presentare una relazione sui propri riscontri e fare richiesta al consiglio (cfr. KRG § 49 comma 2).

3. La JUKO può presentare iniziative parlamentari (cfr. GR § 79 comma 1), formulare raccomandazioni nei propri rapporti e con controlli successivi verificare se tali raccomandazioni siano state attuate (cfr. KRG § 50 commi 2 e 3).

Compiti come commissione specializzata

1. La JUKO ha come commissione specialistica in particolare i seguenti compiti (cfr. KV Art. 72 cpv. 2, KRG § 16 cpv. 1 e GR § 30)

a) esaminare preliminarmente gli affari di sua competenza (cfr. Allegato al GR) o quelli assegnati dalla direzione del consiglio;

b) monitorare regolarmente gli sviluppi sociali e politici nei suoi settori di competenza, sia all'interno che all'esterno del Cantone;

c) elaborare suggerimenti e proposte per la soluzione di problemi nei suoi ambiti di competenza.

d) collaborare alla preparazione di importanti trattati statali e concordati nei suoi settori di competenza, che sono soggetti all'approvazione del Consiglio cantonale.

Compiti come commissione specializzata

1. Nei procedimenti elettorali, la commissione valuta i candidati e presenta al consiglio proposte di candidatura.

2. Se la commissione ritiene che il risultato di un bando di gara sia insufficiente, può richiedere che la posizione venga nuovamente pubblicata oppure proporre al consiglio l'assegnazione tramite nomina (cfr. GR § 65 commi 2 e 3).

Compiti come commissione specializzata

1. Qualora la JUKO si ritenga non competente a trattare un determinato affare, presenta un rapporto corrispondente alla direzione del consiglio e avanza una richiesta motivata per l'assegnazione a un'altra commissione.

Diritti di informazione (cfr. KRG § 29 e seguenti)

1. La JUKO può

a) richiedere relazioni e documenti supplementari;

b) interrogare gli addetti all'amministrazione in merito agli affari, previo accordo con il capo del dipartimento;

c) effettuare visite;

d) condurre ispezioni;

e) coinvolgere esperti esterni, previo accordo con la direzione del consiglio.

Diritti di informazione (cfr. KRG § 29 e seguenti)

1. Per la dispensa dal segreto d'ufficio si applica KRG § 32. In caso di divergenze di opinioni, la JUKO può insistere su una richiesta di accesso agli atti (cfr. KRG § 32 comma 4).

Diritti di informazione (cfr. KRG § 29 e ss.)

1. Chiunque venga a conoscenza di dichiarazioni o atti soggetti al segreto d'ufficio è a sua volta vincolato al segreto d'ufficio (cfr. KRG § 34).

Regolamento delle trattative

1. La JUKO si costituisce autonomamente (cfr. GR § 21 comma 2).

Regolamento delle trattative

1. Il Presidente della JUKO predispone, in accordo con i servizi parlamentari, un calendario delle sedute per almeno sei mesi.

Regolamento delle trattative

1. Per le trattative della commissione si applicano, mutatis mutandis, i §§ 41 e 43 seguenti del regolamento interno (cfr. RI § 23).

2. Per l’obbligo di astensione si applica il § 27 KRG.

Regolamento delle trattative

1. La rappresentanza è consentita solo se un membro della commissione non può partecipare alle riunioni della commissione per un periodo prolungato (cfr. GR § 20).

Regolamento delle trattative

1. Primo interlocutore della JUKO è il Consiglio di Stato.

2. Se la commissione desidera riunirsi senza il capo del dipartimento competente, lo comunica tempestivamente a quest'ultimo.

Regolamento di Procedura

1. Un'ispezione deve essere generalmente annunciata al responsabile del dipartimento competente (cfr. KRG § 50 par. 1).

Regolamento delle trattative

1. Qualora il JUKO constati dei difetti o desideri formulare delle raccomandazioni, offre al capo del dipartimento competente l'opportunità di esprimere un parere prima della conclusione delle deliberazioni (cfr. KRG § 50 comma 2).

Regolamento delle trattative

1. In genere, la JUKO si riunisce in seduta non pubblica. Le sue riunioni non sono accessibili neanche agli altri membri del consiglio (cfr. KRG § 17).

Regolamento delle trattative

1. La JUKO può costituire dei comitati (cfr. GR § 23 comma 3). Questi hanno gli stessi diritti di informazione della commissione plenaria.

Coordinamento con altre commissioni

1. La JUKO informa le altre commissioni di vigilanza (GPK, FIKO) sulle osservazioni che riguardano i loro ambiti di attività (cfr. KRG § 51).

Coordinamento con altre commissioni

1. Ai presidenti delle altre commissioni di vigilanza devono essere trasmessi tutti i verbali. Sono esclusi i verbali delle deliberazioni della commissione che sono soggetti al segreto d'ufficio (cfr. GR § 27 comma 3).

2. Le proposte o gli affari con implicazioni finanziarie devono essere trasmessi alla FIKO accompagnati dal verbale e dalle istanze della commissione e, se necessario, con un rapporto esplicativo (cfr. GR § 31).

3. Le proposte di costituzione, leggi e regolamenti devono essere trasmesse alla commissione di redazione prima della deliberazione in Consiglio (cfr. GR § 32).

Relazioni e Comunicazione Pubblica

1. La Commissione presenta al Consiglio una relazione scritta o orale.

2. Le relazioni scritte e le richieste devono essere consegnate ai membri del Consiglio e al Consiglio di Governo almeno dieci giorni prima della sessione (cfr. RG § 25).

Relazioni e Comunicazione Pubblica

1. Il Presidente della Commissione o il portavoce designato dalla Commissione può, se necessario, integrare oralmente le relazioni scritte durante il dibattito in Consiglio.

Relazioni e Comunicazione Pubblica

1. La JUKO può presentare una richiesta al Consiglio (cfr. GR § 43 e segg.)

a) di non entrare nel merito della questione;

b) di entrare nel merito della questione, ma respingere la proposta;

c) di entrare nel merito della questione e accettare la proposta senza modifiche;

d) di entrare nel merito della questione e accettare la proposta con determinate modifiche.

3. Relazione e Comunicazione Pubblica

1. La JUKO informa periodicamente il pubblico sulla propria attività (cfr. KRG § 18).

2. Il Presidente della Commissione è responsabile della redazione dei comunicati stampa e dell'organizzazione delle conferenze stampa.

Relazioni e Comunicazione Pubblica

1. I comunicati stampa devono essere trasmessi ai media tramite i Servizi del Parlamento.

2. I Servizi del Parlamento possono riassumere i comunicati di più commissioni.

3. Relazione e Comunicazione Pubblica

1. Se viene organizzata una conferenza stampa, il governo deve essere informato.

Disposizioni finali

1. Il capitolato d'oneri della JUKO del 26 ottobre 1977 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Questo capitolato d'oneri entra in vigore il 1° gennaio 1992.

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