Mansionario della commissione di giustizia (JUKO) del Gran Consiglio di Soletta (JUKO)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. La Commissione di Giustizia (JUKO) supervisiona la gestione degli uffici giudiziari del Cantone e delle cancellerie (cfr. KRG § 49 e allegato al GR). Esamina in particolare i loro rapporti di gestione.
1. La supervisione della JUKO si basa sui seguenti criteri
a) Legalità (costituzionalità e conformità alla legge);
b) Opportunità (adeguatezza delle misure adottate, efficienza riguardante i mezzi impiegati, strutture organizzative e di leadership);
c) Conformità agli obiettivi (conformità con il modello guida o altri programmi politici);
d) Efficacia (efficacia della legislazione e dell'attività amministrativa).
1. La JUKO si occupa di casi singoli dell'amministrazione solo per trarne conclusioni generali.
1. Ogni anno alcune unità operative devono essere sottoposte a un esame approfondito.
1. JUKO non ha competenze direttive.
2. La JUKO può in qualsiasi momento presentare una relazione sui propri riscontri e fare richiesta al consiglio (cfr. KRG § 49 comma 2).
3. La JUKO può presentare iniziative parlamentari (cfr. GR § 79 comma 1), formulare raccomandazioni nei propri rapporti e con controlli successivi verificare se tali raccomandazioni siano state attuate (cfr. KRG § 50 commi 2 e 3).
1. La JUKO ha come commissione specialistica in particolare i seguenti compiti (cfr. KV Art. 72 cpv. 2, KRG § 16 cpv. 1 e GR § 30)
a) esaminare preliminarmente gli affari di sua competenza (cfr. Allegato al GR) o quelli assegnati dalla direzione del consiglio;
b) monitorare regolarmente gli sviluppi sociali e politici nei suoi settori di competenza, sia all'interno che all'esterno del Cantone;
c) elaborare suggerimenti e proposte per la soluzione di problemi nei suoi ambiti di competenza.
d) collaborare alla preparazione di importanti trattati statali e concordati nei suoi settori di competenza, che sono soggetti all'approvazione del Consiglio cantonale.
1. Nei procedimenti elettorali, la commissione valuta i candidati e presenta al consiglio proposte di candidatura.
2. Se la commissione ritiene che il risultato di un bando di gara sia insufficiente, può richiedere che la posizione venga nuovamente pubblicata oppure proporre al consiglio l'assegnazione tramite nomina (cfr. GR § 65 commi 2 e 3).
1. Qualora la JUKO si ritenga non competente a trattare un determinato affare, presenta un rapporto corrispondente alla direzione del consiglio e avanza una richiesta motivata per l'assegnazione a un'altra commissione.
1. La JUKO può
a) richiedere relazioni e documenti supplementari;
b) interrogare gli addetti all'amministrazione in merito agli affari, previo accordo con il capo del dipartimento;
c) effettuare visite;
d) condurre ispezioni;
e) coinvolgere esperti esterni, previo accordo con la direzione del consiglio.
1. Per la dispensa dal segreto d'ufficio si applica KRG § 32. In caso di divergenze di opinioni, la JUKO può insistere su una richiesta di accesso agli atti (cfr. KRG § 32 comma 4).
1. Chiunque venga a conoscenza di dichiarazioni o atti soggetti al segreto d'ufficio è a sua volta vincolato al segreto d'ufficio (cfr. KRG § 34).
1. La JUKO si costituisce autonomamente (cfr. GR § 21 comma 2).
1. Il Presidente della JUKO predispone, in accordo con i servizi parlamentari, un calendario delle sedute per almeno sei mesi.
1. Per le trattative della commissione si applicano, mutatis mutandis, i §§ 41 e 43 seguenti del regolamento interno (cfr. RI § 23).
2. Per l’obbligo di astensione si applica il § 27 KRG.
1. La rappresentanza è consentita solo se un membro della commissione non può partecipare alle riunioni della commissione per un periodo prolungato (cfr. GR § 20).
1. Primo interlocutore della JUKO è il Consiglio di Stato.
2. Se la commissione desidera riunirsi senza il capo del dipartimento competente, lo comunica tempestivamente a quest'ultimo.
1. Un'ispezione deve essere generalmente annunciata al responsabile del dipartimento competente (cfr. KRG § 50 par. 1).
1. Qualora il JUKO constati dei difetti o desideri formulare delle raccomandazioni, offre al capo del dipartimento competente l'opportunità di esprimere un parere prima della conclusione delle deliberazioni (cfr. KRG § 50 comma 2).
1. In genere, la JUKO si riunisce in seduta non pubblica. Le sue riunioni non sono accessibili neanche agli altri membri del consiglio (cfr. KRG § 17).
1. La JUKO può costituire dei comitati (cfr. GR § 23 comma 3). Questi hanno gli stessi diritti di informazione della commissione plenaria.
1. La JUKO informa le altre commissioni di vigilanza (GPK, FIKO) sulle osservazioni che riguardano i loro ambiti di attività (cfr. KRG § 51).
1. Ai presidenti delle altre commissioni di vigilanza devono essere trasmessi tutti i verbali. Sono esclusi i verbali delle deliberazioni della commissione che sono soggetti al segreto d'ufficio (cfr. GR § 27 comma 3).
2. Le proposte o gli affari con implicazioni finanziarie devono essere trasmessi alla FIKO accompagnati dal verbale e dalle istanze della commissione e, se necessario, con un rapporto esplicativo (cfr. GR § 31).
3. Le proposte di costituzione, leggi e regolamenti devono essere trasmesse alla commissione di redazione prima della deliberazione in Consiglio (cfr. GR § 32).
1. La Commissione presenta al Consiglio una relazione scritta o orale.
2. Le relazioni scritte e le richieste devono essere consegnate ai membri del Consiglio e al Consiglio di Governo almeno dieci giorni prima della sessione (cfr. RG § 25).
1. Il Presidente della Commissione o il portavoce designato dalla Commissione può, se necessario, integrare oralmente le relazioni scritte durante il dibattito in Consiglio.
1. La JUKO può presentare una richiesta al Consiglio (cfr. GR § 43 e segg.)
a) di non entrare nel merito della questione;
b) di entrare nel merito della questione, ma respingere la proposta;
c) di entrare nel merito della questione e accettare la proposta senza modifiche;
d) di entrare nel merito della questione e accettare la proposta con determinate modifiche.
1. La JUKO informa periodicamente il pubblico sulla propria attività (cfr. KRG § 18).
2. Il Presidente della Commissione è responsabile della redazione dei comunicati stampa e dell'organizzazione delle conferenze stampa.
1. I comunicati stampa devono essere trasmessi ai media tramite i Servizi del Parlamento.
2. I Servizi del Parlamento possono riassumere i comunicati di più commissioni.
1. Se viene organizzata una conferenza stampa, il governo deve essere informato.
1. Il capitolato d'oneri della JUKO del 26 ottobre 1977 è abrogato.
1. Questo capitolato d'oneri entra in vigore il 1° gennaio 1992.