Mansionario della commissione della gestione (GPK) del Gran Consiglio di Soletta (GPK)
Table of Provisions (27)
Statutory Text (27 Provisions)
1. La Commissione di controllo della gestione (CCG) sorveglia, nell'ambito della vigilanza superiore, la gestione dell'intera amministrazione, compresi gli altri enti incaricati di compiti pubblici ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione cantonale (cfr. LGC § 46).
2. Essa esamina il rapporto di gestione del Consiglio di Stato e i rapporti di gestione da trattare separatamente della
a) Assicurazione edilizia del Canton Soletta;
b) Cassa pensioni cantonale di Soletta.
3. Gli affari materialmente collegati devono, se possibile, essere sottoposti al Consiglio cantonale nella stessa sessione.
1. La supervisione generale della GPK si basa sui seguenti criteri
a) Legalità (conformità alla Costituzione e alle leggi);
b) Opportunità (adeguatezza delle misure adottate, efficienza rispetto ai mezzi impiegati, strutture organizzative e di gestione);
c) Conformità agli obiettivi (coerenza con l’immagine guida o con altri programmi politici);
d) Efficacia (efficacia della normazione e dell'attività amministrativa).
1. La GPK si occupa di singoli atti dell'amministrazione solo al fine di trarne conoscenze generali.
1. Ogni anno occorre sottoporre alcuni uffici a una verifica approfondita.
1. La GPK non ha competenze direttive.
2. La GPK può in qualsiasi momento riferire al Consiglio sulle sue constatazioni e presentare mozioni (cfr. KRG § 46 comma 2).
3. La GPK può presentare iniziative parlamentari (cfr. GR § 79 comma 1), fornire raccomandazioni nei suoi rapporti e, attraverso verifiche successive, controllare se tali raccomandazioni siano state attuate (cfr. KRG § 50 comma 2 e 3).
1. La GPK può
a) richiedere relazioni e documenti supplementari;
b) in accordo con il capo del dipartimento, interrogare i responsabili della gestione dell'amministrazione in merito alla questione;
c) effettuare visite;
d) condurre ispezioni;
e) in accordo con la direzione del consiglio[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_7120_2_2_c), coinvolgere esperti esterni.
1. Per la dispensa dal segreto d'ufficio si applica la KRG § 32. In caso di disaccordo, la GPK può insistere su una richiesta di accesso ai documenti (cfr. KRG § 32 comma 4).
1. Chiunque venga a conoscenza di dichiarazioni o atti soggetti al segreto d'ufficio è a sua volta vincolato al segreto d'ufficio (cfr. KRG § 34).
1. La GPK si costituisce autonomamente (cfr. GR § 21 comma 2).
1. Il Presidente della GPK prepara, in consultazione con la Segreteria del Consiglio, un calendario delle riunioni per almeno sei mesi.
1. Per le trattative della commissione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi §§ 41 e 43 e seguenti del Regolamento interno (cfr. RI § 23).
2. Per l'obbligo di astensione si applica il paragrafo KRG § 27.
1. La rappresentanza è consentita solo se un membro della commissione non può partecipare alle riunioni della commissione per un periodo prolungato (cfr. GR § 20).
1. Primo interlocutore della Commissione di Vigilanza è il Consiglio di Stato.
2. Qualora la commissione intenda riunirsi senza il capo del dipartimento competente, glielo comunica tempestivamente.
1. Le ispezioni devono essere generalmente annunciate al capo del dipartimento competente (cfr. KRG § 50 comma 1).
1. Se la GPK riscontra carenze o desidera formulare raccomandazioni, offre al capo del dipartimento competente l'opportunità di esprimere il proprio parere prima della conclusione delle deliberazioni (cfr. KRG § 50 comma 2).
1. La GPK in genere non si riunisce pubblicamente. Le sue sedute non sono accessibili neanche agli altri membri del Consiglio (cfr. KRG § 17).
1. La GPK può istituire comitati (cfr. GR § 23 comma 3). Questi hanno gli stessi diritti informativi della commissione plenaria.
1. La GPK informa le altre commissioni di vigilanza (FIKO, JUKO) sui rilievi che riguardano i loro ambiti di attività (cfr. KRG § 51).
1. Ai presidenti delle altre commissioni di vigilanza devono essere consegnati tutti i verbali. Fanno eccezione i verbali delle trattative della commissione che sono soggetti al segreto d'ufficio (vedi GR § 27 cpv. 3).
1. La GPK presenta al Consiglio un rapporto scritto o orale.
2. I rapporti scritti e le mozioni devono essere consegnati ai membri del Consiglio e al Consiglio di Governo almeno dieci giorni prima della sessione (cfr. GR § 25).
1. Il Presidente della Commissione o il portavoce della Commissione designato dalla stessa possono integrare verbalmente i rapporti scritti nel dibattito del Consiglio, se necessario (cfr. GR § 25).
1. La GPK può richiedere al Consiglio (cfr. GR § 43 ss.)
a) di non prendere in considerazione la questione;
b) di prendere in considerazione la questione, ma di respingere la proposta;
c) di prendere in considerazione la questione e accettare la proposta senza modifiche;
d) di prendere in considerazione la questione e accettare la proposta con modifiche specifiche.
1. La GPK informa periodicamente il pubblico sulla propria attività (cfr. KRG § 18).
2. La responsabilità per la redazione di comunicati stampa e l'organizzazione di conferenze stampa spetta al presidente della commissione.
1. I comunicati stampa devono essere trasmessi ai media tramite il Segretariato del Consiglio.
2. Il Segretariato del Consiglio può riassumere le comunicazioni di più commissioni.
1. Qualora venga organizzata una conferenza stampa, il governo deve essere informato.
1. Il capitolato d’oneri della GPK del 26 ottobre 1977 è abrogato.
1. Questo capitolato d'oneri entra in vigore il 1° gennaio 1992.