Legislator · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
121.212 GPK CH-SO

Mansionario della commissione della gestione (GPK) del Gran Consiglio di Soletta (GPK)

27 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (27)

§ 1 Documento dei Compiti per la Commissione di Revisione degli Affari (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 2 Specifiche per la Commissione di Revisione della Gestione (CRG) del Consiglio Cantonale di Soletta § 3 Compiti per la Commissione di Revisione Aziendale (CRA) del Consiglio Cantonale di Soletta § 4 Capitolo delle Mansioni della Commissione di Revisione dei Conti (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 5 Documento delle Obligatorie per la Commissione di Revisione della Gestione (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 6 Capitolato d'oneri per la Commissione di Revisione degli Affari (CRA) del Consiglio Cantonale di Soletta § 7 Fascicolo delle mansioni per la Commissione di controllo della gestione (GPK) del Consiglio cantonale di Soletta § 8 Specifiche per la Commissione di Revisione della Gestione (CRG) del Consiglio Cantonale di Soletta § 9 Documento dei Compiti per la Commissione di Revisione della Gestione (CRG) del Consiglio Cantonale di Soletta § 10 Specifiche delle Mansioni per la Commissione di Revisione Aziendale (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 11 Capitolato d'oneri per la Commissione di Revisione Aziendale (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 12 Documento delle attribuzioni per la Commissione di Revisione degli Affari (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 13 Documento delle Mansioni per la Commissione di Revisione dei Conti (GPK) del Gran Consiglio del Canton Soletta § 14 Documento dei compiti per la Commissione di Revisione Aziendale (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 15 Documento delle funzioni per la Commissione di revisione aziendale (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 16 Documento delle responsabilità per la Commissione di revisione della gestione (GPK) del Consiglio cantonale di Soletta § 17 Specifiche per la Commissione di Verifica dei Conti (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 18 Piano dei Compiti per la Commissione di Revisione degli Affari (CRA) del Consiglio Cantonale di Soletta § 19 Capitolato d'oneri per la Commissione di revisione degli affari (GPK) del Consiglio cantonale di Soletta § 20 Documento di incarico per la Commissione di Revisione della Gestione (CRG) del Consiglio Cantonale di Soletta § 21 Capitolato d'oneri per la Commissione di controllo della gestione (GPK) del Consiglio cantonale di Soletta § 22 Documento delle Mansioni per la Commissione di Revisione Gestionale (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 23 Disciplinare per la Commissione di Revisione dei Conti (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 24 Compiti per la Commissione di Revisione Amministrativa (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 25 Specifiche per la Commissione di Revisione della Gestione (CRG) del Consiglio Cantonale di Soletta § 26 Documento degli obblighi per la Commissione di revisione gestionale (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta § 27 Documento di obblighi per la Commissione di controllo degli affari (GPK) del Consiglio Cantonale di Soletta

Statutory Text (27 Provisions)

Compiti

1. La Commissione di controllo della gestione (CCG) sorveglia, nell'ambito della vigilanza superiore, la gestione dell'intera amministrazione, compresi gli altri enti incaricati di compiti pubblici ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione cantonale (cfr. LGC § 46).

2. Essa esamina il rapporto di gestione del Consiglio di Stato e i rapporti di gestione da trattare separatamente della

a) Assicurazione edilizia del Canton Soletta;

b) Cassa pensioni cantonale di Soletta.

3. Gli affari materialmente collegati devono, se possibile, essere sottoposti al Consiglio cantonale nella stessa sessione.

Compiti

1. La supervisione generale della GPK si basa sui seguenti criteri

a) Legalità (conformità alla Costituzione e alle leggi);

b) Opportunità (adeguatezza delle misure adottate, efficienza rispetto ai mezzi impiegati, strutture organizzative e di gestione);

c) Conformità agli obiettivi (coerenza con l’immagine guida o con altri programmi politici);

d) Efficacia (efficacia della normazione e dell'attività amministrativa).

Compiti

1. La GPK si occupa di singoli atti dell'amministrazione solo al fine di trarne conoscenze generali.

Compiti

1. Ogni anno occorre sottoporre alcuni uffici a una verifica approfondita.

Compiti

1. La GPK non ha competenze direttive.

2. La GPK può in qualsiasi momento riferire al Consiglio sulle sue constatazioni e presentare mozioni (cfr. KRG § 46 comma 2).

3. La GPK può presentare iniziative parlamentari (cfr. GR § 79 comma 1), fornire raccomandazioni nei suoi rapporti e, attraverso verifiche successive, controllare se tali raccomandazioni siano state attuate (cfr. KRG § 50 comma 2 e 3).

Diritti all'informazione (cfr. KRG §§ 29 e seguenti)

1. La GPK può

a) richiedere relazioni e documenti supplementari;

b) in accordo con il capo del dipartimento, interrogare i responsabili della gestione dell'amministrazione in merito alla questione;

c) effettuare visite;

d) condurre ispezioni;

e) in accordo con la direzione del consiglio[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_7120_2_2_c), coinvolgere esperti esterni.

Diritti all'informazione (cfr. KRG §§ 29 e seguenti)

1. Per la dispensa dal segreto d'ufficio si applica la KRG § 32. In caso di disaccordo, la GPK può insistere su una richiesta di accesso ai documenti (cfr. KRG § 32 comma 4).

Diritti all'informazione (cfr. KRG §§ 29 e seguenti)

1. Chiunque venga a conoscenza di dichiarazioni o atti soggetti al segreto d'ufficio è a sua volta vincolato al segreto d'ufficio (cfr. KRG § 34).

Regolamento delle trattative

1. La GPK si costituisce autonomamente (cfr. GR § 21 comma 2).

Regolamento delle trattative

1. Il Presidente della GPK prepara, in consultazione con la Segreteria del Consiglio, un calendario delle riunioni per almeno sei mesi.

Regolamento delle trattative

1. Per le trattative della commissione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi §§ 41 e 43 e seguenti del Regolamento interno (cfr. RI § 23).

2. Per l'obbligo di astensione si applica il paragrafo KRG § 27.

Regolamento delle trattative

1. La rappresentanza è consentita solo se un membro della commissione non può partecipare alle riunioni della commissione per un periodo prolungato (cfr. GR § 20).

Regolamento delle trattative

1. Primo interlocutore della Commissione di Vigilanza è il Consiglio di Stato.

2. Qualora la commissione intenda riunirsi senza il capo del dipartimento competente, glielo comunica tempestivamente.

Regolamento delle trattative

1. Le ispezioni devono essere generalmente annunciate al capo del dipartimento competente (cfr. KRG § 50 comma 1).

Regolamento delle trattative

1. Se la GPK riscontra carenze o desidera formulare raccomandazioni, offre al capo del dipartimento competente l'opportunità di esprimere il proprio parere prima della conclusione delle deliberazioni (cfr. KRG § 50 comma 2).

Regolamento delle trattative

1. La GPK in genere non si riunisce pubblicamente. Le sue sedute non sono accessibili neanche agli altri membri del Consiglio (cfr. KRG § 17).

Regolamento delle trattative

1. La GPK può istituire comitati (cfr. GR § 23 comma 3). Questi hanno gli stessi diritti informativi della commissione plenaria.

Coordinazione con altre commissioni

1. La GPK informa le altre commissioni di vigilanza (FIKO, JUKO) sui rilievi che riguardano i loro ambiti di attività (cfr. KRG § 51).

Coordinamento con altre commissioni

1. Ai presidenti delle altre commissioni di vigilanza devono essere consegnati tutti i verbali. Fanno eccezione i verbali delle trattative della commissione che sono soggetti al segreto d'ufficio (vedi GR § 27 cpv. 3).

3. Relazione e Comunicazione Pubblica

1. La GPK presenta al Consiglio un rapporto scritto o orale.

2. I rapporti scritti e le mozioni devono essere consegnati ai membri del Consiglio e al Consiglio di Governo almeno dieci giorni prima della sessione (cfr. GR § 25).

**Relazione e Pubbliche Relazioni**

1. Il Presidente della Commissione o il portavoce della Commissione designato dalla stessa possono integrare verbalmente i rapporti scritti nel dibattito del Consiglio, se necessario (cfr. GR § 25).

Relazioni e Comunicazione Pubblica

1. La GPK può richiedere al Consiglio (cfr. GR § 43 ss.)

a) di non prendere in considerazione la questione;

b) di prendere in considerazione la questione, ma di respingere la proposta;

c) di prendere in considerazione la questione e accettare la proposta senza modifiche;

d) di prendere in considerazione la questione e accettare la proposta con modifiche specifiche.

Relazioni e Comunicazione Pubblica

1. La GPK informa periodicamente il pubblico sulla propria attività (cfr. KRG § 18).

2. La responsabilità per la redazione di comunicati stampa e l'organizzazione di conferenze stampa spetta al presidente della commissione.

**Relazione e Lavoro di Pubbliche Relazioni**

1. I comunicati stampa devono essere trasmessi ai media tramite il Segretariato del Consiglio.

2. Il Segretariato del Consiglio può riassumere le comunicazioni di più commissioni.

**Relazione e Pubbliche Relazioni**

1. Qualora venga organizzata una conferenza stampa, il governo deve essere informato.

Disposizioni finali

1. Il capitolato d’oneri della GPK del 26 ottobre 1977 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Questo capitolato d'oneri entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →