Mansionario delle commissioni tematiche del Gran Consiglio di Soletta
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1. Le commissioni specializzate hanno in particolare i seguenti compiti (cfr. KV Art. 72 cpv. 2, KRG § 16 cpv. 1 e GR § 30)
a) Esaminare preliminarmente gli affari che rientrano nel loro ambito di competenza (cfr. allegato) o che sono loro assegnati dalla direzione del consiglio [2];
b) Monitorare regolarmente gli sviluppi sociali e politici nei loro ambiti di competenza, sia all'interno che all'esterno del Cantone;
c) Elaborare suggerimenti e proposte per la risoluzione di problemi nei loro ambiti di competenza;
d) Partecipare alla preparazione di importanti trattati statali e concordati nei loro ambiti di competenza, che richiedono l'approvazione del consiglio cantonale.
1. Nei procedimenti elettorali, la commissione valuta i candidati e presenta al consiglio proposte di candidatura.
2. Se la commissione ritiene che il risultato di un bando di gara sia insufficiente, può richiedere che la posizione venga nuovamente pubblicata oppure proporre al consiglio l'assegnazione tramite nomina (cfr. GR § 65 commi 2 e 3).
1. Se una commissione ritiene di non essere competente a trattare un determinato affare, riferisce di conseguenza alla direzione del consiglio e presenta un’istanza motivata per l’assegnazione a un’altra commissione.
1. Le commissioni tematiche possono
a) richiedere rapporti e documenti integrativi;
b) interrogare, in accordo con il capo del dipartimento competente, i funzionari amministrativi sul caso;
c) effettuare sopralluoghi;
d) convocare, in accordo con la presidenza della camera, esperti esterni.
1. Chiunque venga a conoscenza di dichiarazioni o atti soggetti al segreto d'ufficio è a sua volta vincolato al segreto d'ufficio (cfr. KRG § 34).
1. Per la dispensa dal segreto d'ufficio si applica KRG § 32.
1. Le commissioni tecniche si costituiscono autonomamente (cfr. GR § 21 par. 2).
1. I presidenti delle commissioni permanenti, in accordo con i capi dei dipartimenti competenti e con la segreteria del consiglio, redigono un piano delle sedute per almeno sei mesi.
1. Per le trattative della commissione si applicano in modo analogo i §§ 41 e 43 e seguenti del Regolamento interno (cfr. RI § 23).
2. Per l'obbligo di astensione si applica il § 27 del KRG.
1. La rappresentanza è consentita solo se un membro della commissione non può partecipare alle sedute della commissione per un periodo prolungato (cfr. GR § 20).
1. Se una commissione desidera riunirsi senza il capo del dipartimento competente, glielo comunica tempestivamente.
1. Le commissioni tematiche si riuniscono di norma a porte chiuse, tuttavia i membri del consiglio che non appartengono alla commissione possono partecipare come uditori alle riunioni delle commissioni tematiche (cfr. KRG § 17).
2. Se una commissione tematica desidera riunirsi senza tali uditori per tutelare interessi meritevoli di protezione, di solito lo annota nell'invito.
1. Le commissioni di merito possono costituire sottocommissioni (cfr. RG § 23 comma 3).
1. In caso di necessità, le commissioni specializzate possono invitare i gruppi parlamentari a esprimere un parere prima o durante le trattative della commissione.
1. Ai presidenti delle commissioni di sorveglianza (GPK, FIKO, JUKO) e della commissione di redazione devono essere trasmessi i verbali di tutte le commissioni. Fanno eccezione i verbali delle trattative delle commissioni soggetti al segreto d'ufficio (cfr. GR § 27 comma 3).
1. Progetti o affari con implicazioni finanziarie devono essere trasferiti alla FIKO insieme al verbale e alle richieste della Commissione e, se necessario, con una relazione esplicativa (cfr. GR § 31).
1. I progetti di costituzioni, leggi e regolamenti devono essere sottoposti alla commissione di redazione prima della trattazione in consiglio (cfr. GR § 32).
1. Le commissioni di merito presentano al consiglio una relazione scritta o orale e formulano proposte.
2. Le relazioni scritte e le proposte devono essere inviate ai membri del consiglio e al consiglio di governo almeno dieci giorni prima della sessione (cfr. GR § 25).
1. Il Presidente della Commissione o il portavoce della Commissione designato dalla Commissione può integrare oralmente le relazioni scritte durante il dibattito in seno al Consiglio, se necessario (cfr. GR § 25).
1. Le commissioni materiali possono richiedere al Consiglio (cfr. RG § 43 e seguenti).
a) di non entrare nel merito della questione;
b) di entrare nel merito della questione, ma di respingere la proposta;
c) di entrare nel merito della questione e di accettare la proposta senza modifiche;
d) di entrare nel merito della questione e di accettare la proposta con determinate modifiche.
1. Le commissioni tematiche possono presentare iniziative parlamentari (cfr. GR § 79 comma 1).
1. Le commissioni tematiche informano il pubblico sui risultati principali delle consultazioni (cfr. KRG § 18).
2. La redazione dei comunicati stampa e l'organizzazione delle conferenze stampa sono di competenza del presidente della commissione.
1. I comunicati stampa devono essere trasmessi ai media tramite la Segreteria del Consiglio.
2. La Segreteria del Consiglio può riassumere i comunicati di diverse commissioni.
1. Se viene organizzata una conferenza stampa, il governo deve essere informato.
1. I capitolati d’oneri della Commissione per l’Educazione e la Cultura, della Commissione per la Salute e la Protezione Ambientale, della Commissione per le Costruzioni, della Commissione per gli Affari Interni e della Commissione di Redazione del 26 ottobre 1977 sono abrogati.
1. Questo capitolato d'oneri entra in vigore il 1° gennaio 1992.